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Sentenza 19 marzo 2024
Sentenza 19 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/03/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2024 |
Testo completo
n. 1844/ 2021 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/03/2024 alle ore 11.30 viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Francesca Manzi in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
CALABRO' ALESSIO.
È presente per AG, l'Avv. MORMINO GIUSEPPE, il quale insiste per il rigetto dell'appello evidenziando che la delegazione di pagamento autorizzata dall'Arma dei Carabinieri è sintomatica dell'avvenuto pagamento nei confronti del primo creditore.
L'Avv. Manzi ribadisce che non è stata offerta prova dell'estinzione del debito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1844/2021 R.G. promossa da:
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Alessio Calabrò,
-parte appellante-
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_2 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mormino, -parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di appello notificato il 17.12.2021, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 126/2021 del giudice di pace di Naso chiedendo al Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza e quindi la conferma del decreto ingiuntivo n.97/2019; ovvero in subordine condannare il sig. al pagamento di euro 4.534,32 in favore della Controparte_2 [...]
oltre interessi di mora dalla scadenza del dovuto al saldo;
-condannare il sig. Controparte_3 CP_2 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del Giudice la
[...] quantificazione del relativo danno.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 30.06.2022, AG ha chiesto al
Tribunale: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dalla società (già Controparte_3 Controparte_4
– già già avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
126/2021 emessa dal Giudice di Pace di Naso, Giudice Dott. Giovanni Piccolo, pubblicata il
23.11.2021, a definizione del procedimento recante Rg.142/20 promosso da Controparte_2 contro 2) Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione, l'illegittimità del Controparte_3 decreto ingiuntivo n.97/19 del 23/10/2019, depositato in pari data, emesso - nel procedimento iscritto al R.G. n. 364/19 - dal Giudice di Pace di Naso, Dott. Giovanni Piccolo e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme dallo stesso portate;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare, in accoglimento dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione attiva in ordine alla creditrice l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 97/19 del 23/10/2019, Controparte_3 depositato in pari data, emesso - nel procedimento iscritto al R.G. n. 364/19 - dal Giudice di Pace di
Naso, Dott. Giovanni Piccolo e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme dallo stesso portate;
4)
In ulteriore subordine, dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, l'asserito credito vantato.
*****
L'impugnazione consiste principalmente della contestazione della motivazione per cui il giudice di prime cure abbia dedotto dall'accensione di un finanziamento presso altra Società finanziaria il ruolo di prova cardine dell'estinzione dell'obbligazione contratta con l'allora cedente Org_1 dell'odierna appellante.
Sul punto, l'appellato ha evidenziato come nel Marzo 2004 il Sig. ebbe accesso ad un CP_2 finanziamento (diverso ed ulteriore da quello oggetto di causa), ad opera della società
[...]
mediante il quale provvedeva ad estinguere il finanziamento esistente nei Organizzazione_2 confronti della AG ha sostenuto che tale circostanza si evinca: a. dalla lettera Org_1 del 17/03/2004 indirizzata alla dalla - nella quale quest'ultima Controparte_7 Org_1 scriveva: “in riferimento alla Vs. richiesta pervenuta in data 16/03/2004 Vi trasmettiamo il conteggio per consentire l'estinzione anticipata del Vs. conto”. b. dai prospetti di pagamento degli emolumenti del Sig. nei quali si legge come fino alla data del Marzo 2004, veniva CP_2 trattenuta la somma di € 50,00 in favore della società mentre a far data dal mese di Org_1
Maggio 2004, tale trattenuta veniva sostituita con quella in favore della finanziaria Org_2 *****
Come invocato da parte appellante, il riparto dell'onere probatorio prevede che il creditore provi la fonte del proprio credito, allegando l'inadempimento, e che il debitore sia tenuto a provare i fatti estintivi del credito medesimo.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato come AG non abbia offerto prova del pagamento.
Tale tesi non può essere condivisa.
Invero, AG non ha allegato la data, il mezzo, ovvero quietanza di pagamento.
Tuttavia, il pagamento (e quindi l'estinzione dell'obbligazione) può essere provato con ogni mezzo,
e deve ritenersi provata nel caso in esame, ricorrendo diversi elementi convergenti verso tale conclusione.
In primo luogo, si osserva che AG ha prodotto la comunicazione della società , Org_1 cedente della odierna appellante, a contenente il conteggio estintivo del finanziamento Org_2 stipulato da AG.
La predetta comunicazione è allegata sub 4 del fascicolo di parte di primo grado, e reca data 17
Marzo 2004.
In sequenza cronologica coerente con la tesi di AG, dalla documentazione sub 5, emerge che nella busta paga di Marzo 2004 è registrata la trattenuta in favore di mentre nella Org_1 busta paga di Maggio 2004 è registrata la trattenuta in favore di Org_2
Nel mese di Aprile 2004, invece, non è riportata trattenuta né in favore di né in favore di Org_1
Org_2
La successione dei soggetti in favore dei quali vengono operate le trattenute conferma la tesi del debitore: corrisponde a prassi comune che il nuovo ente mutuante eroghi direttamente la somma in favore del precedente, estinguendo la relativa obbligazione del mutuatario.
Difatti, il conteggio estintivo non viene trasmesso al mutuatario bensì al nuovo mutuante.
Dunque, è ragionevole ritenere che: - nel mese di Marzo 2004 sia stata pagata, tramite delegazione di pagamento, la rata di rimborso in favore di;
- nel mese di Aprile 2004 sia stato concluso il Org_1 nuovo contratto di finanziamento tra AG e - nel mese di Maggio 2004 sia Org_2 iniziato il rimborso del mutuo in favore del nuovo creditore Org_2
Specificamente, deve ritenersi del tutto probabile che contestualmente all'accensione del nuovo finanziamento sia avvenuto il pagamento in favore di , a opera di facendo seguito Org_1 Org_2 alla comunicazione del conteggio estintivo sopra citata.
La circostanza che il pagamento sia avvenuto a opera di iustifica altresì la mancanza di Org_2
“prova” dell'avvenuto pagamento nella disponibilità di AG, giustifica cioè che, ad esempio, lo stesso non abbia prodotto gli estremi identificativi del bonifico, in quanto deve ritenersi, per quanto detto, che (che non è stato convenuto nel presente processo) ne sia stato Org_2
l'autore e che fosse quindi in possesso della relativa giustificazione.
Inoltre, l'assenza del secondo creditore nel presente processo rende irrilevante l'osservazione del giudice di prime cure di cui al refuso circa “le pezze di appoggio”: i documenti comprovanti il pagamento correttamente devono presumersi nella disponibilità di in quanto autore del Org_2 pagamento.
Ne discende, per converso, che tale documentazione non possa altresì presumersi nella disponibilità di AG che tuttavia ha offerto una ricostruzione verosimile dei fatti e corroborata dagli elementi probatori in atti.
Peraltro, come osservato dall'appellato, e condiviso dal primo giudice, tale ricostruzione è ulteriormente corroborata dalle modalità pattuite, e cioè dal pagamento mediante delegazione al datore di lavoro, e della necessità della previa estinzione dell'obbligazione, e quindi del consenso del creditore, per la cessazione della trattenuta in suo favore.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria) di cui al DM147/2022, per scaglione di valore entro euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'APPELLO, E PER L'EFFETTO CONFERMA LA SENTENZA N. 126/2021
DEL GIUDICE DI PACE DI NASO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Controparte_1
CHE LIQUIDA, PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO DI APPELLO, IN EURO
1.278,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI
AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 19 Marzo 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 19/03/2024 alle ore 11.30 viene chiamata la causa indicata in epigrafe.
È presente per l'Avv. Francesca Manzi in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
CALABRO' ALESSIO.
È presente per AG, l'Avv. MORMINO GIUSEPPE, il quale insiste per il rigetto dell'appello evidenziando che la delegazione di pagamento autorizzata dall'Arma dei Carabinieri è sintomatica dell'avvenuto pagamento nei confronti del primo creditore.
L'Avv. Manzi ribadisce che non è stata offerta prova dell'estinzione del debito.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 1844/2021 R.G. promossa da:
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
col patrocinio dell'Avv. Alessio Calabrò,
-parte appellante-
nei confronti di
(codice fiscale ), Controparte_2 C.F._1
col patrocinio dell'Avv. Giuseppe Mormino, -parte appellata-
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Con atto di appello notificato il 17.12.2021, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza n. 126/2021 del giudice di pace di Naso chiedendo al Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza e quindi la conferma del decreto ingiuntivo n.97/2019; ovvero in subordine condannare il sig. al pagamento di euro 4.534,32 in favore della Controparte_2 [...]
oltre interessi di mora dalla scadenza del dovuto al saldo;
-condannare il sig. Controparte_3 CP_2 per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., lasciando alla valutazione equitativa del Giudice la
[...] quantificazione del relativo danno.
Costituendosi in giudizio con comparsa di risposta del 30.06.2022, AG ha chiesto al
Tribunale: 1) Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondato in fatto ed in diritto,
l'appello proposto dalla società (già Controparte_3 Controparte_4
– già già avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_6
126/2021 emessa dal Giudice di Pace di Naso, Giudice Dott. Giovanni Piccolo, pubblicata il
23.11.2021, a definizione del procedimento recante Rg.142/20 promosso da Controparte_2 contro 2) Ritenere e dichiarare, con ogni statuizione, l'illegittimità del Controparte_3 decreto ingiuntivo n.97/19 del 23/10/2019, depositato in pari data, emesso - nel procedimento iscritto al R.G. n. 364/19 - dal Giudice di Pace di Naso, Dott. Giovanni Piccolo e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme dallo stesso portate;
3) In via subordinata, ritenere e dichiarare, in accoglimento dell'avanzata eccezione di carenza di legittimazione attiva in ordine alla creditrice l'illegittimità del decreto ingiuntivo n. 97/19 del 23/10/2019, Controparte_3 depositato in pari data, emesso - nel procedimento iscritto al R.G. n. 364/19 - dal Giudice di Pace di
Naso, Dott. Giovanni Piccolo e, per l'effetto, ritenere non dovute le somme dallo stesso portate;
4)
In ulteriore subordine, dichiarare estinto, per intervenuta prescrizione, l'asserito credito vantato.
*****
L'impugnazione consiste principalmente della contestazione della motivazione per cui il giudice di prime cure abbia dedotto dall'accensione di un finanziamento presso altra Società finanziaria il ruolo di prova cardine dell'estinzione dell'obbligazione contratta con l'allora cedente Org_1 dell'odierna appellante.
Sul punto, l'appellato ha evidenziato come nel Marzo 2004 il Sig. ebbe accesso ad un CP_2 finanziamento (diverso ed ulteriore da quello oggetto di causa), ad opera della società
[...]
mediante il quale provvedeva ad estinguere il finanziamento esistente nei Organizzazione_2 confronti della AG ha sostenuto che tale circostanza si evinca: a. dalla lettera Org_1 del 17/03/2004 indirizzata alla dalla - nella quale quest'ultima Controparte_7 Org_1 scriveva: “in riferimento alla Vs. richiesta pervenuta in data 16/03/2004 Vi trasmettiamo il conteggio per consentire l'estinzione anticipata del Vs. conto”. b. dai prospetti di pagamento degli emolumenti del Sig. nei quali si legge come fino alla data del Marzo 2004, veniva CP_2 trattenuta la somma di € 50,00 in favore della società mentre a far data dal mese di Org_1
Maggio 2004, tale trattenuta veniva sostituita con quella in favore della finanziaria Org_2 *****
Come invocato da parte appellante, il riparto dell'onere probatorio prevede che il creditore provi la fonte del proprio credito, allegando l'inadempimento, e che il debitore sia tenuto a provare i fatti estintivi del credito medesimo.
Nel caso di specie, l'appellante ha lamentato come AG non abbia offerto prova del pagamento.
Tale tesi non può essere condivisa.
Invero, AG non ha allegato la data, il mezzo, ovvero quietanza di pagamento.
Tuttavia, il pagamento (e quindi l'estinzione dell'obbligazione) può essere provato con ogni mezzo,
e deve ritenersi provata nel caso in esame, ricorrendo diversi elementi convergenti verso tale conclusione.
In primo luogo, si osserva che AG ha prodotto la comunicazione della società , Org_1 cedente della odierna appellante, a contenente il conteggio estintivo del finanziamento Org_2 stipulato da AG.
La predetta comunicazione è allegata sub 4 del fascicolo di parte di primo grado, e reca data 17
Marzo 2004.
In sequenza cronologica coerente con la tesi di AG, dalla documentazione sub 5, emerge che nella busta paga di Marzo 2004 è registrata la trattenuta in favore di mentre nella Org_1 busta paga di Maggio 2004 è registrata la trattenuta in favore di Org_2
Nel mese di Aprile 2004, invece, non è riportata trattenuta né in favore di né in favore di Org_1
Org_2
La successione dei soggetti in favore dei quali vengono operate le trattenute conferma la tesi del debitore: corrisponde a prassi comune che il nuovo ente mutuante eroghi direttamente la somma in favore del precedente, estinguendo la relativa obbligazione del mutuatario.
Difatti, il conteggio estintivo non viene trasmesso al mutuatario bensì al nuovo mutuante.
Dunque, è ragionevole ritenere che: - nel mese di Marzo 2004 sia stata pagata, tramite delegazione di pagamento, la rata di rimborso in favore di;
- nel mese di Aprile 2004 sia stato concluso il Org_1 nuovo contratto di finanziamento tra AG e - nel mese di Maggio 2004 sia Org_2 iniziato il rimborso del mutuo in favore del nuovo creditore Org_2
Specificamente, deve ritenersi del tutto probabile che contestualmente all'accensione del nuovo finanziamento sia avvenuto il pagamento in favore di , a opera di facendo seguito Org_1 Org_2 alla comunicazione del conteggio estintivo sopra citata.
La circostanza che il pagamento sia avvenuto a opera di iustifica altresì la mancanza di Org_2
“prova” dell'avvenuto pagamento nella disponibilità di AG, giustifica cioè che, ad esempio, lo stesso non abbia prodotto gli estremi identificativi del bonifico, in quanto deve ritenersi, per quanto detto, che (che non è stato convenuto nel presente processo) ne sia stato Org_2
l'autore e che fosse quindi in possesso della relativa giustificazione.
Inoltre, l'assenza del secondo creditore nel presente processo rende irrilevante l'osservazione del giudice di prime cure di cui al refuso circa “le pezze di appoggio”: i documenti comprovanti il pagamento correttamente devono presumersi nella disponibilità di in quanto autore del Org_2 pagamento.
Ne discende, per converso, che tale documentazione non possa altresì presumersi nella disponibilità di AG che tuttavia ha offerto una ricostruzione verosimile dei fatti e corroborata dagli elementi probatori in atti.
Peraltro, come osservato dall'appellato, e condiviso dal primo giudice, tale ricostruzione è ulteriormente corroborata dalle modalità pattuite, e cioè dal pagamento mediante delegazione al datore di lavoro, e della necessità della previa estinzione dell'obbligazione, e quindi del consenso del creditore, per la cessazione della trattenuta in suo favore.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi (tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e dell'attività difensiva che si è resa in concreto necessaria) di cui al DM147/2022, per scaglione di valore entro euro 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione da ritenersi assorbita:
- RIGETTA L'APPELLO, E PER L'EFFETTO CONFERMA LA SENTENZA N. 126/2021
DEL GIUDICE DI PACE DI NASO;
- CONDANNA ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE Controparte_1
CHE LIQUIDA, PER IL PRESENTE PROCEDIMENTO DI APPELLO, IN EURO
1.278,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE RIMBORSO SPESE GENERALI
AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegazione al verbale.
Così deciso in Patti, lì 19 Marzo 2024 Il Giudice
Michela Agata La Porta