CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 11/06/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 158/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 158/2023 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
CF Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Oggetto: liquidazione di compenso professionale
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
[...]
ha chiesto che venisse condannato: “… al pagamento, Parte_1 Controparte_1 in favore del ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa, e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell'opera professionale svolta dall'avv. in favore del Parte_1 resistente, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. e del danno conseguente alla svalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese”” .
Ha dedotto che: ha stipulato un contratto di mandato con Controparte_1 in forza del quale ha redatto un ricorso ex lege n. 89/01 innanzi alla Corte d'appello di
Perugia, ha depositato il ricorso introduttivo innanzi alla Corte perugina rg 3547/10 e, successivamente, ha notificato lo stesso unitamente al pedissequo provvedimento presidenziale al convenuto, partecipando, altresì, all'udienza di discussione;
CP_2 all'esito dell'istruttoria, la Corte perugina ha integralmente accolto la domanda indennitaria proposta da in esecuzione del mandato Controparte_1 conferitogli - che contemplava, soprattutto, la monetizzazione dell'indennizzo riconosciuto a - il ricorrente ha estratto le copie esecutive del decreto emesso CP_1 dalla CA di Perugia n. 910/12 notificando le stesse al convenuto;
il compenso CP_2 di un patrocinatore legale non postula necessariamente la procura alle liti in capo all'avvocato medesimo per l'attività giudiziale espletata, per effetto della differente funzione assolta dalla stessa procura e dal sottostante mandato professionale, attesa la preminente rilevanza dello svolgimento di una determinata attività giudiziale posta in essere dal medesimo professionista sicché gli compete il pagamento di una somma non inferiore ad € 5.511,09 per giudizio cognitivo innanzi alla CA Perugia rg 3547/10 da quantificarsi ai minimi di legge;
le statuizioni sulle spese del decreto emesso dalla Corte
d'appello di Perugia non sarebbero opponibili al patrocinatore ai sensi dell'art. 2 del
Dm 392/90 e ss. modificazioni per il quale: “gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all'avvocato indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali”; il compenso del mandatario troverebbe ragione nelle notule professionali versate in atti, i cui importi sarebbero vincolanti nella loro congruità; il resistente avrebbe espressamente ratificato tutta l'attività processuale svolta dal ricorrente mediante la delegazione di pagamento della somma a lui liquidata, pari ad € 3.794,24, oltre accessori dalla Corte d'appello di Perugia con decreto nr 910/12 in favore di con Parte_2
pagina 2 di 5 decreto della Corte d'appello di Perugia nrg 575/21, è stato acclarato che non può più essere contestato il mandato professionale ove l'assistito abbia disposto delle somme ricavate dall'opera professionale del proprio difensore;
il credito non è prescritto poiché con lettera di negoziazione assistita del 1.6.2015, ricevuta il 10.6.2015, sono stati protestati a tutti i compensi professionali di tutti i giudizi azionati per suo CP_1 conto dal procuratore;
effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. (quale pagamento parziale del debito) è dato anche dalla dichiarazione di nella quale CP_1 ha manifestato la volontà di pagare le somme di cui è creditore lo Parte_3
.
[...]
Il resistente, benché ritualmente notificato non si è costituito.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , il quale, benché Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio con notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.5.2023, preso il luogo di residenza in Rignano Flaminio, via Roma n. 12, non si è costituito.
Si osserva poi che avendo introdotto la domanda di pagamento dei Parte_1 compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche pagina 3 di 5 sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Di recente anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
E' il caso di precisare che ciò presuppone, come nella specie, che la persona fisica che si sia rivolta all'avvocato abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del codice del consumo (cfr. Cass.
6.4.2018 n. 8598).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012).
Pertanto, in ragione dell'indubbia qualificazione di consumatore del convenuto (qui contumace) e conseguente applicazione del foro (esclusivo ed inderogabile) di cui all'art. 33, comma 2, lett. n), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il procedimento andava incardinato dinanzi la Curia romana, per essere il convenuto (inequivocabilmente) residente, al momento dell'introduzione del giudizio (ma da oltre un decennio), in
Rignano Flaminio, provincia di Roma (v. certificati di residenza prodotti dallo stesso ricorrente, rilasciati rispettivamente in data 10.9.2010 e in data 15.5.2023).
In conclusione, va declinata la competenza in favore della Corte di appello di Roma.
Le spese di lite di questo giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la contumacia di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore del ricorrente, nella contumacia di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa: Controparte_1
pagina 4 di 5 dichiara l'incompetenza della Corte di appello di Perugia a conoscere delle domande proposte da essendo competente la Corte di appello di Roma;
Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 350 bis e 281 sexies, 3° comma, c.p.c. nella causa civile nel giudizio di riassunzione di II Grado iscritta al n. r.g. 158/2023 promossa da:
, c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. Saverio Parte_1 C.F._1
Cosi del foro di Roma, presso il cui studio in Roma, via Crescenzio n. 20, è elettivamente domiciliato ( ) Email_1 ricorrente contro
CF Controparte_1 C.F._2 resistente contumace
Oggetto: liquidazione di compenso professionale
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del 28.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 5 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'Avv.
[...]
ha chiesto che venisse condannato: “… al pagamento, Parte_1 Controparte_1 in favore del ricorrente, della somma emergente dagli atti di causa, e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell'opera professionale svolta dall'avv. in favore del Parte_1 resistente, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284 co 4 c.c. e del danno conseguente alla svalutazione monetaria, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese”” .
Ha dedotto che: ha stipulato un contratto di mandato con Controparte_1 in forza del quale ha redatto un ricorso ex lege n. 89/01 innanzi alla Corte d'appello di
Perugia, ha depositato il ricorso introduttivo innanzi alla Corte perugina rg 3547/10 e, successivamente, ha notificato lo stesso unitamente al pedissequo provvedimento presidenziale al convenuto, partecipando, altresì, all'udienza di discussione;
CP_2 all'esito dell'istruttoria, la Corte perugina ha integralmente accolto la domanda indennitaria proposta da in esecuzione del mandato Controparte_1 conferitogli - che contemplava, soprattutto, la monetizzazione dell'indennizzo riconosciuto a - il ricorrente ha estratto le copie esecutive del decreto emesso CP_1 dalla CA di Perugia n. 910/12 notificando le stesse al convenuto;
il compenso CP_2 di un patrocinatore legale non postula necessariamente la procura alle liti in capo all'avvocato medesimo per l'attività giudiziale espletata, per effetto della differente funzione assolta dalla stessa procura e dal sottostante mandato professionale, attesa la preminente rilevanza dello svolgimento di una determinata attività giudiziale posta in essere dal medesimo professionista sicché gli compete il pagamento di una somma non inferiore ad € 5.511,09 per giudizio cognitivo innanzi alla CA Perugia rg 3547/10 da quantificarsi ai minimi di legge;
le statuizioni sulle spese del decreto emesso dalla Corte
d'appello di Perugia non sarebbero opponibili al patrocinatore ai sensi dell'art. 2 del
Dm 392/90 e ss. modificazioni per il quale: “gli onorari ed i diritti sono sempre dovuti all'avvocato indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali”; il compenso del mandatario troverebbe ragione nelle notule professionali versate in atti, i cui importi sarebbero vincolanti nella loro congruità; il resistente avrebbe espressamente ratificato tutta l'attività processuale svolta dal ricorrente mediante la delegazione di pagamento della somma a lui liquidata, pari ad € 3.794,24, oltre accessori dalla Corte d'appello di Perugia con decreto nr 910/12 in favore di con Parte_2
pagina 2 di 5 decreto della Corte d'appello di Perugia nrg 575/21, è stato acclarato che non può più essere contestato il mandato professionale ove l'assistito abbia disposto delle somme ricavate dall'opera professionale del proprio difensore;
il credito non è prescritto poiché con lettera di negoziazione assistita del 1.6.2015, ricevuta il 10.6.2015, sono stati protestati a tutti i compensi professionali di tutti i giudizi azionati per suo CP_1 conto dal procuratore;
effetto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. (quale pagamento parziale del debito) è dato anche dalla dichiarazione di nella quale CP_1 ha manifestato la volontà di pagare le somme di cui è creditore lo Parte_3
.
[...]
Il resistente, benché ritualmente notificato non si è costituito.
La causa è stata assunta in decisione ex art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c. all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.5.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di , il quale, benché Controparte_1 ritualmente evocato in giudizio con notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 19.5.2023, preso il luogo di residenza in Rignano Flaminio, via Roma n. 12, non si è costituito.
Si osserva poi che avendo introdotto la domanda di pagamento dei Parte_1 compensi professionali con il procedimento di cui agli art. 281 decies c.p.c.,
l'individuazione del Giudice competente andrebbe fatta ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n.
150/2011 che, enunciando un criterio di competenza funzionale, lo individua nell'Ufficio giudiziario presso il quale l'avvocato abbia prestato la propria opera. Tuttavia, la Corte di cassazione, quando si è occupata della radicazione della competenza per territorio nelle controversie tra l'avvocato - professionista ed il cliente - consumatore, quale la fattispecie in esame (fin da Cass. ord. n. 12685 del 2011) ha ritenuto la prevalenza del foro del consumatore ossia del luogo di residenza o domicilio elettivo dello stesso, sia perché esso è esclusivo sia perché, trattandosi di due previsioni "speciali", la norma successiva ha una portata limitatrice di quella precedente. In particolare, ha statuito che il rapporto tra l'art.14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33, comma 2, lettera u), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche pagina 3 di 5 sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (Cass. ord. n.
8406 del 15.3.2022; v. anche Cass. SSUU 2018/4485 e Cass. ord. n. 5703 del 12.3.2014).
Di recente anche Cass. 13 luglio 2023, n. 20153 ha ribadito che il foro del consumatore di cui all'art. 33, comma 2, lett. u, c. cons. si configura alla stregua di un'ipotesi di incompetenza inderogabile, che preclude, quindi, la possibilità di applicare l'art. 38, comma 2, c.p.c. (conformi: Cass. n. 33439/2021, proprio in relazione alla domanda dell'avvocato rivolta al cliente per il pagamento dei propri onorari;
Cass.
2023/34469; Cass. n. 3160/2021; Cass. n. 21989/2021; Cass. n. 1951/2018).
E' il caso di precisare che ciò presuppone, come nella specie, che la persona fisica che si sia rivolta all'avvocato abbia agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale e professionale eventualmente svolta in conformità alla definizione posta dall'art. 3 del codice del consumo (cfr. Cass.
6.4.2018 n. 8598).
La norma in tema di foro del consumatore individua, quindi, una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, e nella contumacia del convenuto, nel cui interesse è prevista, e in difetto di clausole che contengano accordi derogatori, il rilievo è rimesso alle verifiche preliminari dell'organo giudiziario adito (cfr. Cass. 12981/2020; Cass.
5933/2012).
Pertanto, in ragione dell'indubbia qualificazione di consumatore del convenuto (qui contumace) e conseguente applicazione del foro (esclusivo ed inderogabile) di cui all'art. 33, comma 2, lett. n), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il procedimento andava incardinato dinanzi la Curia romana, per essere il convenuto (inequivocabilmente) residente, al momento dell'introduzione del giudizio (ma da oltre un decennio), in
Rignano Flaminio, provincia di Roma (v. certificati di residenza prodotti dallo stesso ricorrente, rilasciati rispettivamente in data 10.9.2010 e in data 15.5.2023).
In conclusione, va declinata la competenza in favore della Corte di appello di Roma.
Le spese di lite di questo giudizio vengono dichiarate irripetibili stante la contumacia di . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, udito il procuratore del ricorrente, nella contumacia di , ogni altra istanza ed eccezione disattesa: Controparte_1
pagina 4 di 5 dichiara l'incompetenza della Corte di appello di Perugia a conoscere delle domande proposte da essendo competente la Corte di appello di Roma;
Parte_1 dichiara irripetibili le spese di lite.
Perugia, 28.5.2025.
Il Presidente est.
dott. Claudio Baglioni
pagina 5 di 5