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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9179 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20167 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto:
somministrazione
TRA
(P.IVA ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del lrpt, elettivamente domiciliato in Sant'Antonio Abate alla Via Stabia n. 57, presso lo studio dell'Avv. Francesco Mandara
(C.F.: dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1
virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
E
Controparte_1
(C.F. e P.IVA ) elettivamente domiciliata in
[...] P.IVA_2
Milano, in Piazza Borromeo n. 10, presso lo studio dell'Avv. Paolo
AR CO (C.F. ) dal quale è C.F._2
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 1 rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attrice chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 91.099,17, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 5 D. lgs 231/02, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione;
Il procuratore della convenuta chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 3.10.2025
[...]
conveniva in giudizio Parte_2 Controparte_2
[...]
L'attrice, premesso che:
depositava innanzi al Tribunale di Benevento in data 08/02/2023, in danno della soc. , un Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo, a mezzo del quale richiedeva alla convenuta il pagamento della somma di € 91.159,17 oltre interessi maturati e maturandi ex. art. 5 d.lgs 231/02 sino al soddisfo;
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 2 il Tribunale di Benevento accoglieva il ricorso ed emetteva il decreto ingiuntivo n. 258/2023 che veniva opposto da controparte eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale;
all'esito della prima udienza di comparizione, in data 14/09/2023, il
Giudicante dichiarava con ordinanza l'incompetenza del Tribunale di
Benevento in favore del Tribunale di Napoli, previa revoca del d.i.
n.258/2023;
deduceva che:
con il presente atto intende riassumere il suddetto giudizio;
è una solida ed affermata società che si occupa da anni dell'allevamento di capi da bestiame da latte, nonché della produzione di latte crudo;
in data 5.1.2022 sottoscriveva con la convenuta un contratto di somministrazione avente ad oggetto la fornitura di latte bufalino crudo;
che da tale rapporto commerciale vanta un credito nei confronti della convenuta, in virtù della fornitura di latte bufalino, pari ad €
91.159,17;
le relative fatture elettroniche venivano regolarmente riportate nei registri Iva;
la fornitura veniva regolarmente consegnata, come si evince dai DDT allegati;
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 3 sono risultati vani i successivi solleciti e le intimazioni al pagamento;
chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 91.099,17, oltre interessi maturati e maturandi ex art. 5 D. lgs 231/02, il tutto con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente la convenuta e contestava la domanda dell'attrice, deducendo che:
il contratto concluso dalle parti, avente durata fino al 31 dicembre
2022, all'art. 11 stabiliva che il “prezzo per il latte bufalino crudo per l'anno 2022 è di €/Kg 1,80 oltre l'Iva”;
con pec del 6.7.22 l'attrice chiedeva un “adeguamento del prezzo di
€/Kg 0,15” in ragione del “generale e notorio innalzamento del costo delle materie prime e di energia”;
Con
rifiutava di riconoscere quest'adeguamento;
l'attrice, a partire dalla fattura emessa il 10 luglio 2022, applicava ugualmente il prezzo maggiorato di €/Kg 1,95 oltre Iva;
Con
pagava regolarmente le fatture ricevute ma, al fine di recuperare la quota di prezzo non dovuta, ometteva il pagamento delle tre fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto;
successivamente l'attrice ha ripreso ad applicare il prezzo pattuito di €
/kg 1,80 ma non ha emesso la richiesta nota di credito relativa alle sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 4 maggiorazioni imposte in precedenza e per le quali ha conseguito il DI poi opposto;
deduceva che:
chiedeva pertanto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Concessi i termini ex. art. 183 c.p.c e prodotta varia documentazione, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 23.6.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contratto di somministrazione stipulato fra le parti in data 5.1.2022 fissava espressamente il prezzo del latte bufalino, per l'anno 2022, in
€/Kg 1,80 oltre IVA (art. 11).
Con pec del 6.7.2022 Le UE comunicava la volontà di adeguare il prezzo a €/Kg 1,95, in ragione dell'aumento dei costi, mentre con pec
Con del 20.7.2022 rifiutava espressamente tale adeguamento.
Con In seguito, tuttavia, pagava le fatture inviatele comprensive della maggiorazione proposta.
Ai fini della risoluzione della controversia il tema decisivo è allora se possa ritenersi che il pagamento delle fatture emesse al prezzo maggiorato, nonostante l'iniziale rifiuto, possa considerarsi accettazione della proposta modifica contrattuale mediante facta concludentia.
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 5 Si premette che, perché un comportamento fattuale possa costituire accettazione per facta concludentia, è richiesto che esso sia, valutando nel loro complesso tutte le circostanze rilevanti, idoneo a far ritenere in modo univoco e inequivoco la volontà di accettare la nuova situazione. La Cassazione, in proposito, ha più volte affermato che la volontà negoziale può risultare anche da comportamenti concludenti purché questi siano “univoci, chiari e incompatibili con una diversa volontà negoziale” (cfr. Cass. civ., Sez. III del 21.07.2016, n. 14993).
Orbene nella fattispecie in esame si riscontrano elementi contrastanti.
Da un lato ha prodotto documentazione attestante Parte_1
l'emissione di numerose fatture a prezzo maggiorato e l'avvenuto pagamento di importi consistenti, pari ad €843.026,70, per il periodo luglio-ottobre 2022.
Con Dall'altro lato ha prodotto comunicazioni formali di diniego della proposta di aumento (20.07.2022), di richiesta di regolarizzazione contabile dei pagamenti (29.11.2022) e ha delineato il funzionamento di procedure amministrative centralizzate che potrebbero avere determinato pagamenti automatici.
Non vi sono, quindi, elementi univoci che consentano di affermare
Con con certezza che abbia inteso accettare la maggiorazione di
€1,95/kg al prezzo contrattuale.
L'esistenza di pagamenti effettuati “automaticamente” dagli uffici amministrativi dell'azienda, infatti, non inficia la circostanza che la sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 6 dirigenza della società, il solo soggetto legittimato a vincolare la società, abbia formalmente negato l'accettazione e successivamente richiesto regolarizzazioni: si tratta di elementi che attenuano la pregnanza di detti pagamenti quale prova di consenso negoziale.
E' verosimile, infatti, che i controlli venissero effettuati periodicamente e non all'emissione di ogni singola fattura e che i pagamenti effettuati dagli uffici amministrativi della società convenuta siano avvenuti per mera disattenzione.
D'altro canto sono poi intervenute medio tempore e successivamente le comunicazioni formali di diniego che postulano la inequivocabile volontà della società convenuta di non accettare la proposta di maggiorazione di prezzo imposta unilateralmente dalla società attrice, in particolar modo la richiesta del 29.11.2022 di regolarizzazione contabile, con contestuale emissione di una nota di credito.
Pertanto, alla luce delle ragioni sopraelencate, la domanda è infondata e va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art. 282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_2
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 7 con atto di citazione Controparte_1
in riassunzione notificato il 3.10.2025, così provvede:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_2
2. condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 11.268 per onorario oltre s.g., IVA e CPA.
Così deciso in Napoli, il 14.10.2025
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 20167/2023 r.g. pag. 8