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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2942 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15334/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO LUCA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORSARO DORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, qui dichiarata, annulla l'intimazione di Controparte_2
pagamento opposta n. 296202290199098662000 in relazione alla cartella esattoriale presupposta n. 29620130011605865000 e annulla quest'ultima, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella delle somme con essa intimate.
Condanna l' e il Controparte_1
, in solido, alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
GENNARO LUCA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296202290199098662000 deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa n.
29620130011605865000, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale di questa e dei crediti ad essa sottesi.
Precisava che “L'atto notificato discendeva da una sola cartella di pagamento relativamente ad un presunto danno erariale nei confronti del Controparte_3 CP_4
.”.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva in giudizio, invece, dopo la rinnovazione della notifica dei ricorso e degli atti successivi disposta da questa giudice nei suoi confronti, il
, pur ritualmente e Controparte_2
tempestivamente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, per quel che riguarda la cartella esattoriale n. 29620130011605865000, si osserva che, anche ove ritualmente notificata, essa risulta prescritta, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della stessa (risalente al 16/05/2013) e precedente all'atto di intimazione oggi impugnato (08/11/2023).
Invero, anche ove ritualmente notificata, il termine di prescrizione di tale cartella di pagamento sarebbe maturato il 16.5.2018, sicché alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dalla cartella si era già prescritto,
e si sarebbe prescritto anche per prescrizione decennale, ove questa fosse applicabile alla fattispecie.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite di parte ricorrente, che seguono la soccombenza dell' e del CP
, a carico delle quali Controparte_2
vanno posti in solido.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 15334/2023 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa dall'avv. GENNARO LUCA ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del legale Controparte_1
rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. CORSARO DORA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore predetto in INDIRIZZO
TELEMATICO
- resistente -
, in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro tempore
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O La Giudice, definitivamente pronunciando, nella contumacia del
[...]
, qui dichiarata, annulla l'intimazione di Controparte_2
pagamento opposta n. 296202290199098662000 in relazione alla cartella esattoriale presupposta n. 29620130011605865000 e annulla quest'ultima, di cui dichiara l'intervenuta prescrizione, unitamente a quella delle somme con essa intimate.
Condanna l' e il Controparte_1
, in solido, alla rifusione Controparte_2
delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in complessivi € 8.000,00, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.U., CPA e IVA se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.
GENNARO LUCA, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/12/2023 parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 296202290199098662000 deducendo la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa n.
29620130011605865000, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale di questa e dei crediti ad essa sottesi.
Precisava che “L'atto notificato discendeva da una sola cartella di pagamento relativamente ad un presunto danno erariale nei confronti del Controparte_3 CP_4
.”.
[...]
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'agente della riscossione eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, variamente argomentando.
Non si costituiva in giudizio, invece, dopo la rinnovazione della notifica dei ricorso e degli atti successivi disposta da questa giudice nei suoi confronti, il
, pur ritualmente e Controparte_2
tempestivamente citato, sicché ne va dichiarata la contumacia
Nelle note conclusionali e sostitutive dell'udienza, i procuratori delle parti insistevano nei propri atti e argomentavano le loro conclusioni e richieste;
indi, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Orbene, per quel che riguarda la cartella esattoriale n. 29620130011605865000, si osserva che, anche ove ritualmente notificata, essa risulta prescritta, atteso che non è stato prodotto in giudizio alcun atto interruttivo della prescrizione successivo alla notifica della stessa (risalente al 16/05/2013) e precedente all'atto di intimazione oggi impugnato (08/11/2023).
Invero, anche ove ritualmente notificata, il termine di prescrizione di tale cartella di pagamento sarebbe maturato il 16.5.2018, sicché alla data della notifica dell'intimazione di pagamento il credito portato dalla cartella si era già prescritto,
e si sarebbe prescritto anche per prescrizione decennale, ove questa fosse applicabile alla fattispecie.
Vanno quindi emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in relazione alle spese di lite di parte ricorrente, che seguono la soccombenza dell' e del CP
, a carico delle quali Controparte_2
vanno posti in solido.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 24/06/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 21/05/2025.
La Giudice
Paola Marino