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Sentenza 9 settembre 2024
Sentenza 9 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/09/2024, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Sezione Prima Civile
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PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
Il 9/09/2024, avanti a noi Giudice Unico in funzione di giudice istruttore, dott.ssa
Viviana Cusolito, viene chiamata la causa iscritta al n. 2795/2011 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante p.t., c.fisc. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. GRECO MARCELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE ATTRICE
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. CICALA GIOVANNI DOMENICO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
PARTE CONVENUTA
Alle ore 9,00 sono comparsi l'avv. GRECO MARCELLO e l'avv. A. Salvadore per delega dell'avv. CICALA GIOVANNI DOMENICO i quali precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa.
IL GI invita le parti a discutere oralmente il giudizio ex art. 281 sexies cpc.
I procuratori discutono oralmente la causa, riportandosi alle conclusioni già prese.
Terminata la discussione, il G.I., dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza:
R E P U B B L I CA I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Con atto di citazione tempestivamente notificato in data 20.4.2011, la società Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 221/2011 emesso dal Tribunale di Messina in data 18.2.2011 e notificato all'opponente in data 25.3.2011 con il quale era stato ingiunto il pagamento, in favore dell'odierno opposto, della somma di € 56.374,64 per rate non pagate e penale maturata in virtù dell'inadempimento alle obbligazioni assunte dalla società opponente in seguito alla stipula del contratto di vendita di azienda concluso in Notar in data 1.2.2010 (rep 340, racc. 261). Per_1
Eccepiva parte opponente la nullità della clausola che prevedeva la penale, considerato che la stessa, attesa la sua natura vessatoria (determinando una “sensibile disparità nella
1 posizione contrattuale delle due parti”) doveva essere espressamente approvata ex art. 1341 2° comma cc. e recare la “doppia sottoscrizione”.
Rilevava, ancora, parte opponente che la penale pattuita doveva ritenersi manifestamente eccessiva ai sensi dell'art. 1384 c.c., tenuto conto del parziale adempimento, e, pertanto, chiedeva che il giudice procedesse alla riduzione ad equità della stessa. Concludeva, pertanto, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione della penale.
Con comparsa depositata alla udienza del 6.10.2011 si costituiva l'opposto contestando l'atto di citazione e chiedendone il rigetto.
Rilevava che le parti avevano pattuito che, in caso di ritardo nel pagamento pari ad almeno tre rate del prezzo dilazionato (da pagarsi, a decorrere dal 5 febbraio mensilmente per l'importo di € 3.416.66), sarebbe stata dovuta una penale pari al 50% delle rate ancora a scadere e che la società odierna opponente aveva corrisposto con ritardo le rate dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2010, la rata di luglio
2010 con assegno bancario emesso il 6.9.2010 e la rata di agosto 2010 con bonifico del
27.10.2010. Rilevava che, a decorrere dalla rata del settembre 2010 la non Parte_1 aveva effettuato più alcun pagamento e, pertanto, egli, con ricorso depositato in data
21.12.2010, aveva proposto ricorso monitorio per il pagamento delle rate già scadute e della penale maturata calcolata, come da contratto, sull'ammontare della rate non pagate.
Tenuto conto che, nelle more, la società opponente non aveva effettuato alcun pagamento, chiedeva che fosse dichiarata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in via subordinata anche limitatamente all'importo non contestato e relativo alle rate già scadute oggetto del procedimento monitorio. Contestava la allegazione relativa alla vessatorietà della clausola, tenuto conto che la penale era stata liberamente pattuita, avendo così le parti determinato in via anticipata l'ammontare del risarcimento. Rilevava che parte opponente nulla aveva addotto per giustificare la allegazione di eccessività della penale e che nessun rilievo poteva attribuirsi, in proposito, al parziale adempimento, atteso che, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la valutazione doveva essere effettuata al momento della conclusione del contratto. Tenuto conto, poi, che parte opponente non aveva versato alcuna altra rata, chiedeva la condanna della stessa al pagamento delle ulteriori rate maturate sino alla costituzione nell'odierno giudizio.
In esito alla udienza del 6.10.2011 veniva concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo limitatamente alla somma non contestata e, non avendo le parti articolato alcuna prova, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Alla odierna udienza i procuratori precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa riportandosi alle conclusioni già prese.
2 Preliminarmente deve essere dichiarata la inammissibilità della domanda avanzata da parte opposta relativa alla condanna della società opponente al pagamento delle rate scadute sino al momento della costituzione.
Invero, pur ritenendo di dovere aderire al più recente orientamento espresso dalla
Suprema Corte nella decisione n. 9633/2022 (ed oggetto della successiva rimessione alle
Sezioni Unite con la ordinanza n. 20476/2023) secondo il quale “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.”, deve rilevarsi che si è costituito tardivamente con comparsa depositata in CP_1 udienza.
Invero, seppur sotto il profilo sostanziale lo stesso riveste la qualità di attore ed in tal senso – aderendo all'orientamento suindicato – può affermarsi che lo stesso potrebbe svolgere reconventio reconventionis anche nei termini richiamati dalla decisione del
2023, sotto il profilo formale l'opposto riveste la qualità di convenuto e, pertanto, le difese devono essere svolte secondo le scansioni proprie del convenuto. Deve, dunque, affermarsi che la reconventio reconventionis svolta dall'opposto sarebbe dovuta essere proposta mediante costituzione dello stesso entro il termine di venti giorni prima della udienza.
Pertanto, essendosi l'opposto costituito in udienza, e, dunque, tardivamente, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Quanto ai motivi di opposizione, gli stessi devono essere rigettati.
Parte opponente ha chiesto che venisse dichiarata la nullità della clausola contenuta nel contratto di vendita che prevedeva la penale mancando la doppia sottoscrizione e atteso che la stessa, determinando uno squilibrio fra le parti, doveva considerarsi vessatoria.
Ritiene il Tribunale che il riferimento all'art. 1341, 22° comma c.c. effettuato da parte opponente, non sia pertinente al caso di specie.
Detta norma, avente ad oggetto le condizioni generali di contratto, esprime - come affermato dalla dottrina - il fenomeno pratico della preventiva e unilaterale formulazione di un contenuto negoziale uniforme, destinato ad essere utilizzato per disciplinare una serie indeterminata di rapporti facenti capo al predisponente.
3 Detta ipotesi non ricorre in alcun modo nel caso di specie, laddove le parti hanno, nell'ambito della libera autonomia, pattuito le condizioni della vendita.
Non vi è dunque spazio, nel caso di specie, né per valutare la abusività della clausola
(riferibile solo a contratti a formazione unilaterale) né, conseguentemente, la chiesta doppia sottoscrizione.
Ad abundantiam si rileva che, anche in relazione ai contratti conclusi ex art. 1341 c.c.
(ipotesi che, per quanto detto non ricorre nel caso di specie) la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “In materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione.” (ex multis Cass. 18550/2021).
Ritiene ancora il Tribunale che debba essere rigettato anche il motivo di opposizione relativo alla misura “manifestamente eccessiva della penale”.
Nel caso di specie le parti avevano pattuito che “in caso di ritardo nel pagamento pari ad almeno tre rate del prezzo come sopra dilazionato, sia dovuta una penale omnicomprensiva pari al 50% delle rate ancora dovute”.
Come richiamato da parte opposta e affermato pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, la clausola penale, svolgendo la funzione di risarcimento forfettario di un danno presunto, è intesa a rafforzare il vincolo contrattuale e a stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l'effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell'esistenza e dell'entità del pregiudizio effettivamente sofferto.
Secondo la Suprema Corte il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio (Cass. 34021/2019).
Parte opponente si è limitata ad affermare la eccessività della penale evidenziando che la stessa era stata determinata in misura pari alla metà del prezzo, senza svolgere alcuna altra allegazione.
Tuttavia, considerando che “Il criterio di riferimento per il giudice, nell'esercizio del potere di riduzione della penale, non è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l'interesse che la parte ha, secondo le circostanze, all'adempimento di essa, tenendo conto delle ripercussioni dell'inadempimento sull'equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta.” (Cass. 26901/2023), deve affermarsi che la penale pattuita dalle
4 parti nel contratto di vendita della azienda non possa ritenersi eccessivo e ciò considerato soprattutto che l'ammontare della stessa non era stato fissato in via anticipata in una somma determinata, bensì in maniera proporzionale all'inadempimento.
A nulla, dunque, può valere il riferimento contenuto nella opposizione alla circostanza che la prestazione sia stata in parte adempiuta.
Considerato, poi, l'equilibrio delle prestazioni (che vedevano il venditore avere adempiuto immediatamente alla propria obbligazione in seguito alla consegna del bene venduto e l'odierno opponente che, invece, ha omesso di versare, nei tempi previsti – ed anche successivamente – il prezzo) non può ritenersi eccessiva la penale pattuita.
Poiché la inammissibilità della domanda avanzata dall'opposto è stata affermata in virtù di orientamenti successivi alla proposizione della domanda stessa e che, invece,
l'opponente è totalmente soccombente, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico della società opponente e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro Parte_1 CP_1
con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, così decide:
[...]
1) Rigetta la opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
221/2011 emesso dal Tribunale di Messina in data 22.2.2011;
2) Dichiara inammissibile la domanda svolta al punto 7 delle conclusioni della comparsa di costituzione dell'opposto;
3) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 287,49 per spese vive ed € 5635,00 per compensi oltre spese generali, iva e cpa.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Messina, 9/09/2024
IL GIUDICE
(dott.ssa Viviana Cusolito)
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