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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/06/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3064/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA (C.F. ), con elezione di domicilio in LARGO ROMA 5 56031 C.F._2
BIENTINA, presso il difensore avv. FERRETTI MARIA TERESA
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BENVENUTI SIMONE
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-concessione abusiva del credito-violazione merito creditizio-
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 20.05.2025, hanno così concluso:
-la parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria eccezione reietta,
- Preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in narrativa esposte, nonché previamente concessi i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione ex D.lgs 10/2008;
-Nel merito in tesi dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.324/2024 RG 466/2024 DI emesso dal Tribunale di Firenze in data 29 gennaio 2024, e comunque rigettare la domanda con lo stesso proposta, dichiarando che il signor
nulla deve alla per le causali di cui narrativa;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 - in ipotesi ed in via riconvenzionale determinare l'ammontare del credito spettante alla Controparte_1 previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla nullità totale o parziale dei contratti di mutuo e di conto corrente ordinario come dedotto in narrativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
-la parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta, disattesa ed assorbita ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione ex adverso formulata per le causali di cui in narrativa,
▪ In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Trib. Firenze n. 324/2024 in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto;
▪ Nel merito, in via principale: Rigettata in ogni suo punto l'opposizione formulata del sig. titolare della ditta individuale Parte_1
“Fabbro & Servizi di TI FE, in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto
- In tesi, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti dell'odierno Controparte_1 opponente per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, stante il pagamento della somma di € 15.043,82 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099198, e della somma di € 20.000,00 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099789, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Firenze n. 324/2024 limitatamente al minor importo di € 14.577,51 (euro quattordicimilacinquecentosettantasette/51) oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92
% annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n.
108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73);
- In ipotesi, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierno opponente per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, stante il pagamento della somma di € 15.043,82 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099198, e della somma di € 20.000,00 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099789, condannare il sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 26/A, titolare della ditta individuale “Fabbro & Servizi di TI FE (c.f. - p.iva C.F._1
– EC , con sede in 50023 Impruneta (FI), Fraz. Bottai, via Cassia n. 46, a P.IVA_2 Email_1 pagare alla (c.f./p.iva con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. Controparte_1 P.IVA_1 34, presso il domicilio eletto la complessiva somma di € 14.577,51 (euro quattordicimilacinquecentosettantasette/51), o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35
pagina 2 di 9 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al
11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73); Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto di prestito chirografario n.
40099198, e/o del contratto di prestito chirografario n. 40099789 e/o del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, ferme le condanne al pagamento degli importi per i rapporti ritenuti validi di cui alla domanda principale, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. come esposto negli atti difensivi di questa parte, condannare il sig. titolare della ditta individuale “Fabbro & Servizi di Parte_1 TI FE, come sopra generalizzati, a pagare alla la somma residua di € Controparte_1
14.172,65, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità del prestito chirografario n. 40099198, nonché la somma residua di € 23.024,45, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità del prestito chirografario n. 40099789, nonché la somma residua di € 7.023,16, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dalle singole erogazioni.
▪ In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi ed accessori del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre che del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 324/2024 con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto al sig. , titolare della ditta individuale “Fabbro e Servizi di TI FE, Parte_1
l'immediato pagamento in favore di della somma di €. 49.160,57, oltre Controparte_1
interessi convenzionali di mora e spese del monitorio, quale residuo dovuto in relazione al prestito chirografario n. 40099198; al prestito chirografario-covid 19 n. 40099789, entrambi garantiti da Fondo
Pubblico, nonchè alla rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, garantita da pagherò cambiario.
L'ingiunto, raggiunto dalla notifica di detto decreto ingiuntivo e dal pedissequo atto di precetto per la complessiva somma di €. 52.299,97, ha introdotto il presente giudizio di opposizione, al fine di ottenere la revoca dell'ingiunzione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà.
L'ingiunto ha eccepito la nullità dei titoli azionati dall'opposta in via monitoria e di nulla dovere;
in particolare, ha contestato alla banca opposta, la violazione degli artt. 1176, co. II, c.c.-5
TUB-316 ter c.p. ed ha eccepito la nullità dei prestiti oggetto di ingiunzione e l'irripetibilità delle relative erogazioni, poiché asseritamente concessi dall'opposta all'illecito fine di acquisire la garanzia pubblica, estinguere il saldo negativo del conto corrente in essere e ripianare pregresse esposizioni del Pt_1 nella consapevolezza che il cliente non sarebbe stato in grado di restituire gli importi mutuati, utilizzando in maniera distorta la normativa emergenziale, invece pensata al diverso fine di consentire, all'impresa finanziata, il superamento delle conseguenze negative dovute alla pandemia.
pagina 3 di 9 L'ingiunto ha altresì sostenuto la nullità del piano di rateizzazione dell'esposizione debitoria pregressa n. 40100655, derivante dallo scoperto del c.c. imprese n. 4046604-7, per la contestata invalidità della cambiale “in bianco” rilasciata a garanzia.
nell'atto di citazione in opposizione, ha inoltre domandato in via riconvenzionale, Pt_1
accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente e del relativo conto anticipi ed apertura di credito, nonchè per illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali, per indeterminatezza e anatocismo. si è costituita in giudizio al fine di ottenere la conferma dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo, rivendicando la bontà del proprio operato e la legittimità del credito fatto oggetto di ingiunzione, oltre all'infondatezza della domanda riconvenzionale. Per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità dei finanziamenti e/o del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa, l'opposta ha chiesto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dalle singole erogazioni/concessioni.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà, la causa è stata istruita solo documentalmente, per inammissibilità e irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dalla parte opponente, e, passa ora in decisione, quando, per effetto dei pagamenti del garante MCC ricevuti dalla banca opposta, il credito ingiunto si è notevolmente ridotto.
L'opposizione si è rivelata infondata e come tale da rigettare.
-Sul riparto degli oneri probatori
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova della pretesa azionata in sede monitoria ove la parte ingiunta ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ.
6421/2003).
La parte opponente tuttavia è venuta meno all'onere probatorio cui era chiamata, dato che i titoli in forza dei quali è stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo, sono risultati immuni dalle censure di nullità sollevate.
-Nel merito:
1-Sull'eccezione di nullità ex art. 1343-1418 c.c. del prestito chirografario n. 40099198 del
27.07.2020 e del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 del 28.01.2021, azionati in via monitoria
Giova premettere che, nel periodo di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19, il legislatore, al fine di offrire un celere sostegno economico al tessuto produttivo del nostro Paese, in grave sofferenza per i provvedimenti restrittivi emanati al fine di contrastare il contagio, con il D.L 17/2020, cd. Decreto
“Cura Italia” e il D.L. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”, in deroga a quanto previsto dai D.M. pagina 4 di 9 248/1999, 20.06.2005, e 23.09.2005, ha ampliato la platea dei finanziamenti garantiti dal Fondo
Statale, assicurando aiuti economici anche ad imprese in stato di difficoltà, fornendo agli istituti bancari il “paracadute” del Fondo di garanzia Medio Credito Centrale.
L'opponente ha sostenuto che la Banca opposta ha utilizzato in maniera distorta detta Pt_1
normativa emergenziale, al solo illecito scopo di ottenere la garanzia pubblica e ripianare pregresse esposizioni debitorie, che ne erano prive, nella consapevolezza che il finanziato non vi avrebbe mai adempiuto, con violazione degli artt. 1176, co. II, c.c., 5 TUB e 316 ter cp, con conseguente nullità dei finanziamenti ex art. 1343-1418 c.c.
Sulla nullità di prestiti per illeceità della causa e/o per violazione della norma imperativa di cui all'art. 316 ter cp
Nel caso, i finanziamenti in contestazione sono stati entrambi erogati sul c/c 40466047: con il primo finanziamento (n. 40099198 del 27.02.2020) è stato erogato l'importo di €. 15.900,00, che è andato ad estinguere il saldo negativo che presentava il predetto conto corrente al momento dell'erogazione (di €. 2.000,00, entro i limiti dell'affidamento); con il secondo finanziamento (n.
40099789 del 28.01.2021) è stato erogato l'importo di €. 25.000,00, ed ha riguardato un'operazione di consolidamento ex art. 13, lett. e) D.L. 23/2020, relativa all'esposizione derivante dall'apertura di credito e da un pregresso finanziamento in regolare ammortamento.
Va ricordato che la legislazione emergenziale, consentiva la concessione di prestiti, anche a favore di clienti con preesistenti esposizioni classificate in “inadempimento probabile”, pertanto è da escludere la nullità dei prestiti, sol perché nell'ipotesi concessi a soggetto in difficoltà.
L'intento predatorio della banca, che avrebbe erogato i prestiti al solo scopo di ottenere la garanzia del fondo pubblico per risanare pregresse posizioni altrimenti insanabili, dunque in maniera distorta dalla normativa, è rimasta circostanza meramente affermata, priva di utili allegazioni e riscontri probatori.
Gli argomenti presuntivi dedotti dalla parte opponente, specie a fronte delle non contestate produzioni documentali della banca opposta, non giustificano l'accusa rivolta alla parte opposta.
L'opposta ha dimostrato che dai dossier cerved estratti dall'opposta ai fini dell'istruttoria dei finanziamenti (docc. 36-37 produzioni opposta), non emergeva alcuna criticità.
L'opponente nella richiesta dei due prestiti in contestazione (doc. 38 e 39 produzioni Pt_1
opposta), ha autocertificato il proprio fatturato nonché la sussistenza dei presupposti per godere della garanzia di MCC prevista dalla normativa emergenziale, producendo una dichiarazione dei redditi 2020
(doc. 40), coerente con i dati dallo stesso autocertificati.
pagina 5 di 9 Contrariamente a quanto eccepito, i prestiti non sono stati interamente finalizzati a regolare pregresse esposizioni debitorie, dato che, oltre a consentire all'impresa del di mantenere le linee Pt_1
di credito preesistenti e la rinegoziazione di una pregressa esposizione - invero prive di garanzie, ma regolari-, hanno anche apportato nuova finanza.
Va poi osservato che, la contestata violazione del reato di “Indebita percezione di fondi pubblici” di cui all'art. 316 ter c.p., anche ove nel caso perpetrata, sul piano civilistico, non comporterebbe la nullità del finanziamento, in quanto inerente al rapporto tra la banca e il garante e pertanto estraneo al rapporto negoziale che ci occupa, fra la banca garantita e il proprio cliente.
L'illecito comporterebbe difatti semmai l'invalidità della sola garanzia pubblica e non già del finanziamento.
Va pertanto ritenuto che nel caso non sussiste la prospettata nullità negoziale dei prestiti, per illeceità della causa e la conseguente dedotta irripetibilità delle erogazioni ex art. 2035 c.c.
Sull'eccezione di nullità dei prestiti per violazione dell'art. 5 TUB
Esclusa la nullità dei prestiti in ordine agli anzidetti profili, occorre domandarci se, come sostenuto dalla parte opponente, la violazione di una regola comportamentale, sebbene imperativa, quale quella di cui all'art. 5 TUB, possa comportare l'invocata grave sanzione della nullità dei finanziamenti posti a base dell'opposta ingiunzione.
La parte opponente non ha errato a rilevare che, per i finanziamenti di cui si discute, la banca opposta, quale operatore professionale, ex art. 1176, co. II, c.c., era tenuta all'osservanza del dovere di valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato ex art. 5 TUB, per niente derogato dalla legislazione emergenziale.
Tuttavia, dato che l'art. 5 TUB non prevede alcuna specifica sanzione per la relativa inosservanza, né specifica la sua natura di norma imperativa, ex art. 1418, co. III, c.c., va escluso, che dalla contestata inosservanza del disposto di cui all'art. 5 TUB, possa scaturire la nullità del rapporto negoziale.
Nel caso, va altresì esclusa la nullità dei prestiti, sulla base del disposto di cui all'art. 1418, co.
I, cc., che stabilisce la cd. “nullità virtuale” per contrarietà a “norme imperative”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già da tempo, hanno chiarito che, “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di pagina 6 di 9 norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr. SS.UU. sentenza n. 26724/2007).
Più di recente la Cassazione (Cass. ordinanza 10191/2025), richiamando i predetti principi, ha chiarito che: “a) che la "contrarietà" a norme imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, cod. civ., quale "causa di nullità" del contratto, postula che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c).
-Sull'eccezione di nullità del piano di rateizzazione garantito da cambiale in bianco
Nell'atto di citazione in opposizione, ha altresì eccepito la nullità del contratto di Pt_1
rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, con il quale otteneva di poter rimborsare la somma di € 8.000,00 dovuta per lo scoperto del c/c imprese n. 4046604-7 allo stesso intestato, a causa dell'invalidità del titolo rilasciato a garanzia, in quanto cambiale “in bianco”.
L'eccezione tuttavia non è meritevole di accoglimento.
Difatti, la dedotta nullità della cambiale rilasciata a garanzia del piano di rateizzazione, non determinerebbe in ogni caso il venir meno della pregressa esposizione debitoria n. 40100655.
L'opposizione in conclusione va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, pur dovendosi dare atto che il credito ingiunto si è oggi assai ridotto;
come precisato dalla parte opposta, dopo l'avvenuta escussione della garanzia pubblica, il credito ingiunto si è ridotto all'importo complessivo di €.
14.577,51, “oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73)”.
Sulla domanda riconvenzionale della parte opponente opponendosi all'ingiunzione, ha contestato la nullità del contratto di conto corrente sul quale Pt_1 sono state erogate le somme oggetto dei finanziamenti in contestazione, in quanto privo di forma scritta ad
substantiam ex art. 1284 c.c. e 117 comma 7 T.U.B. e viziato per pattuizioni non validamente pattuite e pagina 7 di 9 anatocistiche e ha richiesto il ricalcolo del giusto rapporto dare-avere tra le parti e le conseguenti non meglio precisate statuizioni.
Secondo la Corte di Cassazione, il titolare del rapporto di conto corrente bancario che agisce per l'accertamento negativo del credito, anche senza l'esercizio dell'azione di ripetizione, non si sottrae all'onere di provare ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi del diritto fatto valere, anche quanto negativi (C. Cass.
9201/2015).
L'opponente, attore in via riconvenzionale, è tuttavia venuto meno all'onere probatorio cui era tenuto, considerato che il contratto è stato concluso in forma scritta, come documentato con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla banca convenuta, la quale, pur a fronte della genericità delle contestazioni avversarie, non si è sottratta alla produzione della copia del conto corrente e del conto anticipi e relativi estratti conto, argomentando in ordine alla legittimità delle pattuizioni e delle conseguenti operazioni di conto corrente.
Nel caso, l'opponente ha prospettato l'illegittima condotta e gli illegittimi addebiti della convenuta, senza tuttavia offrire positivi elementi di riscontro, quali l'indicazione specifica delle clausole ritenute nulle, calcoli, riferimenti temporali e quantificazione degli indebiti.
L'opponente, non ha mosso alcuna specifica censura in ordine alle condizioni pattizie sottoscritte, né in ordine alle operazioni riportate negli estratti conto che l'opposta ha avuto cura di produrre in giudizio.
Dette carenze, sia in termini di allegazione che di prova, non possono essere colmate, come vorrebbe la parte opponente, mediante l'invocato ordine di esibizione dei documenti attestanti la validità delle modifiche unilaterali intervenute nel corso del rapporto e della CTU diretta alla rilevazione e quantificazione degli illeciti.
Vanno qui ribadire le considerazioni già espresse nell' ordinanza emessa a verbale d'udienza del
27.09.2024, ove è stato rilevato che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi
all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti
o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. sentenza n. 31886/2019).
Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma, mentre l'opposizione e la domanda riconvenzionale in esso contenuta, vanno respinte.
Sulle spese di lite
Nonostante la soccombenza della parte opponente, si reputa giustificata, stante la novità degli argomenti e la non univoca giurisprudenza, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo, come in parte motiva;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale della parte attrice-opponente;
-COMPENSA interamente le spese del presente giudizio.
11 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sabrina Luperini ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3064/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRETTI MARIA Parte_1 C.F._1
TERESA (C.F. ), con elezione di domicilio in LARGO ROMA 5 56031 C.F._2
BIENTINA, presso il difensore avv. FERRETTI MARIA TERESA
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI Controparte_1 P.IVA_1
SIMONE, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. BENVENUTI SIMONE
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo-concessione abusiva del credito-violazione merito creditizio-
CONCLUSIONI
Le parti, come da verbale d'udienza del 20.05.2025, hanno così concluso:
-la parte attrice opponente:
“Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria eccezione reietta,
- Preliminarmente sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni in narrativa esposte, nonché previamente concessi i termini per l'introduzione del procedimento di mediazione ex D.lgs 10/2008;
-Nel merito in tesi dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo n.324/2024 RG 466/2024 DI emesso dal Tribunale di Firenze in data 29 gennaio 2024, e comunque rigettare la domanda con lo stesso proposta, dichiarando che il signor
nulla deve alla per le causali di cui narrativa;
Parte_1 Controparte_1
pagina 1 di 9 - in ipotesi ed in via riconvenzionale determinare l'ammontare del credito spettante alla Controparte_1 previo ogni opportuno accertamento e declaratoria in ordine alla nullità totale o parziale dei contratti di mutuo e di conto corrente ordinario come dedotto in narrativa;
Con vittoria di spese ed onorari di causa”.
-la parte convenuta opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, respinta, disattesa ed assorbita ogni contraria ed ulteriore istanza, domanda ed eccezione ex adverso formulata per le causali di cui in narrativa,
▪ In via preliminare:
- rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo Trib. Firenze n. 324/2024 in quanto inammissibile, e comunque infondata in fatto ed in diritto;
▪ Nel merito, in via principale: Rigettata in ogni suo punto l'opposizione formulata del sig. titolare della ditta individuale Parte_1
“Fabbro & Servizi di TI FE, in quanto inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata in fatto ed in diritto
- In tesi, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti dell'odierno Controparte_1 opponente per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, stante il pagamento della somma di € 15.043,82 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099198, e della somma di € 20.000,00 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099789, confermare il decreto ingiuntivo Trib. Firenze n. 324/2024 limitatamente al minor importo di € 14.577,51 (euro quattordicimilacinquecentosettantasette/51) oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92
% annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n.
108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73);
- In ipotesi, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei confronti Controparte_1 dell'odierno opponente per le causali esposte negli atti difensivi di questa parte, stante il pagamento della somma di € 15.043,82 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099198, e della somma di € 20.000,00 ricevuto nelle more da parte di MCC, da imputare a deconto delle somme dovute per il prestito chirografario n. 40099789, condannare il sig. (c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...] n. 26/A, titolare della ditta individuale “Fabbro & Servizi di TI FE (c.f. - p.iva C.F._1
– EC , con sede in 50023 Impruneta (FI), Fraz. Bottai, via Cassia n. 46, a P.IVA_2 Email_1 pagare alla (c.f./p.iva con sede in Firenze, Viale Antonio Gramsci n. Controparte_1 P.IVA_1 34, presso il domicilio eletto la complessiva somma di € 14.577,51 (euro quattordicimilacinquecentosettantasette/51), o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35
pagina 2 di 9 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al
11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73); Nella denegata e non creduta ipotesi di dichiarazione di nullità del contratto di prestito chirografario n.
40099198, e/o del contratto di prestito chirografario n. 40099789 e/o del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, ferme le condanne al pagamento degli importi per i rapporti ritenuti validi di cui alla domanda principale, accertata la sussistenza del credito vantato dalla nei Controparte_1 confronti dell'odierno opponente a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. come esposto negli atti difensivi di questa parte, condannare il sig. titolare della ditta individuale “Fabbro & Servizi di Parte_1 TI FE, come sopra generalizzati, a pagare alla la somma residua di € Controparte_1
14.172,65, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità del prestito chirografario n. 40099198, nonché la somma residua di € 23.024,45, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità del prestito chirografario n. 40099789, nonché la somma residua di € 7.023,16, o la diversa maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, in caso di declaratoria di nullità della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, il tutto oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dalle singole erogazioni.
▪ In ogni caso:
- con vittoria di spese, compensi ed accessori del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, oltre che del procedimento di mediazione”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Thema decidendum e svolgimento del giudizio
Si controverte in ordine al Decreto Ingiuntivo n. 324/2024 con il quale l'intestato Tribunale ha ingiunto al sig. , titolare della ditta individuale “Fabbro e Servizi di TI FE, Parte_1
l'immediato pagamento in favore di della somma di €. 49.160,57, oltre Controparte_1
interessi convenzionali di mora e spese del monitorio, quale residuo dovuto in relazione al prestito chirografario n. 40099198; al prestito chirografario-covid 19 n. 40099789, entrambi garantiti da Fondo
Pubblico, nonchè alla rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, garantita da pagherò cambiario.
L'ingiunto, raggiunto dalla notifica di detto decreto ingiuntivo e dal pedissequo atto di precetto per la complessiva somma di €. 52.299,97, ha introdotto il presente giudizio di opposizione, al fine di ottenere la revoca dell'ingiunzione, previa sospensione della provvisoria esecutorietà.
L'ingiunto ha eccepito la nullità dei titoli azionati dall'opposta in via monitoria e di nulla dovere;
in particolare, ha contestato alla banca opposta, la violazione degli artt. 1176, co. II, c.c.-5
TUB-316 ter c.p. ed ha eccepito la nullità dei prestiti oggetto di ingiunzione e l'irripetibilità delle relative erogazioni, poiché asseritamente concessi dall'opposta all'illecito fine di acquisire la garanzia pubblica, estinguere il saldo negativo del conto corrente in essere e ripianare pregresse esposizioni del Pt_1 nella consapevolezza che il cliente non sarebbe stato in grado di restituire gli importi mutuati, utilizzando in maniera distorta la normativa emergenziale, invece pensata al diverso fine di consentire, all'impresa finanziata, il superamento delle conseguenze negative dovute alla pandemia.
pagina 3 di 9 L'ingiunto ha altresì sostenuto la nullità del piano di rateizzazione dell'esposizione debitoria pregressa n. 40100655, derivante dallo scoperto del c.c. imprese n. 4046604-7, per la contestata invalidità della cambiale “in bianco” rilasciata a garanzia.
nell'atto di citazione in opposizione, ha inoltre domandato in via riconvenzionale, Pt_1
accertarsi e dichiararsi la nullità per difetto di forma scritta del contratto di conto corrente e del relativo conto anticipi ed apertura di credito, nonchè per illegittimità delle relative pattuizioni contrattuali, per indeterminatezza e anatocismo. si è costituita in giudizio al fine di ottenere la conferma dell'opposto Controparte_1
decreto ingiuntivo, rivendicando la bontà del proprio operato e la legittimità del credito fatto oggetto di ingiunzione, oltre all'infondatezza della domanda riconvenzionale. Per la denegata ipotesi di dichiarazione di nullità dei finanziamenti e/o del contratto di rateizzazione di esposizione debitoria pregressa, l'opposta ha chiesto la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., oltre interessi legali maturati e maturandi a far data dalle singole erogazioni/concessioni.
Concessa la sospensione della provvisoria esecutorietà, la causa è stata istruita solo documentalmente, per inammissibilità e irrilevanza dei mezzi di prova dedotti dalla parte opponente, e, passa ora in decisione, quando, per effetto dei pagamenti del garante MCC ricevuti dalla banca opposta, il credito ingiunto si è notevolmente ridotto.
L'opposizione si è rivelata infondata e come tale da rigettare.
-Sul riparto degli oneri probatori
Nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è onere della parte convenuta opposta, nella sua qualità di parte attrice in senso sostanziale, fornire la prova della pretesa azionata in sede monitoria ove la parte ingiunta ne abbia contestato la legittimità (cfr. ex multis, Cass. civ.
6421/2003).
La parte opponente tuttavia è venuta meno all'onere probatorio cui era chiamata, dato che i titoli in forza dei quali è stato emesso l'opposto decreto ingiuntivo, sono risultati immuni dalle censure di nullità sollevate.
-Nel merito:
1-Sull'eccezione di nullità ex art. 1343-1418 c.c. del prestito chirografario n. 40099198 del
27.07.2020 e del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 del 28.01.2021, azionati in via monitoria
Giova premettere che, nel periodo di crisi dovuto alla pandemia da Covid-19, il legislatore, al fine di offrire un celere sostegno economico al tessuto produttivo del nostro Paese, in grave sofferenza per i provvedimenti restrittivi emanati al fine di contrastare il contagio, con il D.L 17/2020, cd. Decreto
“Cura Italia” e il D.L. 23/2020, cd. “Decreto Liquidità”, in deroga a quanto previsto dai D.M. pagina 4 di 9 248/1999, 20.06.2005, e 23.09.2005, ha ampliato la platea dei finanziamenti garantiti dal Fondo
Statale, assicurando aiuti economici anche ad imprese in stato di difficoltà, fornendo agli istituti bancari il “paracadute” del Fondo di garanzia Medio Credito Centrale.
L'opponente ha sostenuto che la Banca opposta ha utilizzato in maniera distorta detta Pt_1
normativa emergenziale, al solo illecito scopo di ottenere la garanzia pubblica e ripianare pregresse esposizioni debitorie, che ne erano prive, nella consapevolezza che il finanziato non vi avrebbe mai adempiuto, con violazione degli artt. 1176, co. II, c.c., 5 TUB e 316 ter cp, con conseguente nullità dei finanziamenti ex art. 1343-1418 c.c.
Sulla nullità di prestiti per illeceità della causa e/o per violazione della norma imperativa di cui all'art. 316 ter cp
Nel caso, i finanziamenti in contestazione sono stati entrambi erogati sul c/c 40466047: con il primo finanziamento (n. 40099198 del 27.02.2020) è stato erogato l'importo di €. 15.900,00, che è andato ad estinguere il saldo negativo che presentava il predetto conto corrente al momento dell'erogazione (di €. 2.000,00, entro i limiti dell'affidamento); con il secondo finanziamento (n.
40099789 del 28.01.2021) è stato erogato l'importo di €. 25.000,00, ed ha riguardato un'operazione di consolidamento ex art. 13, lett. e) D.L. 23/2020, relativa all'esposizione derivante dall'apertura di credito e da un pregresso finanziamento in regolare ammortamento.
Va ricordato che la legislazione emergenziale, consentiva la concessione di prestiti, anche a favore di clienti con preesistenti esposizioni classificate in “inadempimento probabile”, pertanto è da escludere la nullità dei prestiti, sol perché nell'ipotesi concessi a soggetto in difficoltà.
L'intento predatorio della banca, che avrebbe erogato i prestiti al solo scopo di ottenere la garanzia del fondo pubblico per risanare pregresse posizioni altrimenti insanabili, dunque in maniera distorta dalla normativa, è rimasta circostanza meramente affermata, priva di utili allegazioni e riscontri probatori.
Gli argomenti presuntivi dedotti dalla parte opponente, specie a fronte delle non contestate produzioni documentali della banca opposta, non giustificano l'accusa rivolta alla parte opposta.
L'opposta ha dimostrato che dai dossier cerved estratti dall'opposta ai fini dell'istruttoria dei finanziamenti (docc. 36-37 produzioni opposta), non emergeva alcuna criticità.
L'opponente nella richiesta dei due prestiti in contestazione (doc. 38 e 39 produzioni Pt_1
opposta), ha autocertificato il proprio fatturato nonché la sussistenza dei presupposti per godere della garanzia di MCC prevista dalla normativa emergenziale, producendo una dichiarazione dei redditi 2020
(doc. 40), coerente con i dati dallo stesso autocertificati.
pagina 5 di 9 Contrariamente a quanto eccepito, i prestiti non sono stati interamente finalizzati a regolare pregresse esposizioni debitorie, dato che, oltre a consentire all'impresa del di mantenere le linee Pt_1
di credito preesistenti e la rinegoziazione di una pregressa esposizione - invero prive di garanzie, ma regolari-, hanno anche apportato nuova finanza.
Va poi osservato che, la contestata violazione del reato di “Indebita percezione di fondi pubblici” di cui all'art. 316 ter c.p., anche ove nel caso perpetrata, sul piano civilistico, non comporterebbe la nullità del finanziamento, in quanto inerente al rapporto tra la banca e il garante e pertanto estraneo al rapporto negoziale che ci occupa, fra la banca garantita e il proprio cliente.
L'illecito comporterebbe difatti semmai l'invalidità della sola garanzia pubblica e non già del finanziamento.
Va pertanto ritenuto che nel caso non sussiste la prospettata nullità negoziale dei prestiti, per illeceità della causa e la conseguente dedotta irripetibilità delle erogazioni ex art. 2035 c.c.
Sull'eccezione di nullità dei prestiti per violazione dell'art. 5 TUB
Esclusa la nullità dei prestiti in ordine agli anzidetti profili, occorre domandarci se, come sostenuto dalla parte opponente, la violazione di una regola comportamentale, sebbene imperativa, quale quella di cui all'art. 5 TUB, possa comportare l'invocata grave sanzione della nullità dei finanziamenti posti a base dell'opposta ingiunzione.
La parte opponente non ha errato a rilevare che, per i finanziamenti di cui si discute, la banca opposta, quale operatore professionale, ex art. 1176, co. II, c.c., era tenuta all'osservanza del dovere di valutazione del merito creditizio del soggetto finanziato ex art. 5 TUB, per niente derogato dalla legislazione emergenziale.
Tuttavia, dato che l'art. 5 TUB non prevede alcuna specifica sanzione per la relativa inosservanza, né specifica la sua natura di norma imperativa, ex art. 1418, co. III, c.c., va escluso, che dalla contestata inosservanza del disposto di cui all'art. 5 TUB, possa scaturire la nullità del rapporto negoziale.
Nel caso, va altresì esclusa la nullità dei prestiti, sulla base del disposto di cui all'art. 1418, co.
I, cc., che stabilisce la cd. “nullità virtuale” per contrarietà a “norme imperative”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, già da tempo, hanno chiarito che, “In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso (cosiddetta "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di pagina 6 di 9 norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità” (cfr. SS.UU. sentenza n. 26724/2007).
Più di recente la Cassazione (Cass. ordinanza 10191/2025), richiamando i predetti principi, ha chiarito che: “a) che la "contrarietà" a norme imperative, considerata dall'art. 1418, primo comma, cod. civ., quale "causa di nullità" del contratto, postula che essa attenga ad elementi "intrinseci" della fattispecie negoziale, che riguardino, cioè, la struttura o il contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c).
-Sull'eccezione di nullità del piano di rateizzazione garantito da cambiale in bianco
Nell'atto di citazione in opposizione, ha altresì eccepito la nullità del contratto di Pt_1
rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655, con il quale otteneva di poter rimborsare la somma di € 8.000,00 dovuta per lo scoperto del c/c imprese n. 4046604-7 allo stesso intestato, a causa dell'invalidità del titolo rilasciato a garanzia, in quanto cambiale “in bianco”.
L'eccezione tuttavia non è meritevole di accoglimento.
Difatti, la dedotta nullità della cambiale rilasciata a garanzia del piano di rateizzazione, non determinerebbe in ogni caso il venir meno della pregressa esposizione debitoria n. 40100655.
L'opposizione in conclusione va disattesa, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, pur dovendosi dare atto che il credito ingiunto si è oggi assai ridotto;
come precisato dalla parte opposta, dopo l'avvenuta escussione della garanzia pubblica, il credito ingiunto si è ridotto all'importo complessivo di €.
14.577,51, “oltre interessi convenzionali di mora con decorrenza dal 28.12.2023 fino al giorno dell'effettivo soddisfo, in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, e comunque non inferiore a zero, aumentato di 2,65 punti percentuali) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 9,92 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute del prestito chirografario-covid 19 n. 40099789 (pari a complessivi € 24.524,62 fino al 20.03.2025 e ad € 4.524,62 dal 21.03.2025), ed in misura del tasso nominale (indic. Euribor 1 mese/360, rilevato il penultimo lavorativo del mese antecedente quello di inizio di maturazione della rata di applicazione, aumentato di 5,35 punti percentuali, tasso comunque non inferiore al 4,80%) aumentato di 2,5 punti percentuali, ad oggi pari al 11,75 % annuo (e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla L. 07.03.1996 n. 108), sul credito residuo in linea capitale e sulla quota capitale delle rate scadute della rateizzazione di esposizione debitoria pregressa n. 40100655 (pari a complessivi € 7.380,73)”.
Sulla domanda riconvenzionale della parte opponente opponendosi all'ingiunzione, ha contestato la nullità del contratto di conto corrente sul quale Pt_1 sono state erogate le somme oggetto dei finanziamenti in contestazione, in quanto privo di forma scritta ad
substantiam ex art. 1284 c.c. e 117 comma 7 T.U.B. e viziato per pattuizioni non validamente pattuite e pagina 7 di 9 anatocistiche e ha richiesto il ricalcolo del giusto rapporto dare-avere tra le parti e le conseguenti non meglio precisate statuizioni.
Secondo la Corte di Cassazione, il titolare del rapporto di conto corrente bancario che agisce per l'accertamento negativo del credito, anche senza l'esercizio dell'azione di ripetizione, non si sottrae all'onere di provare ex art. 2697 c.c. i fatti costitutivi del diritto fatto valere, anche quanto negativi (C. Cass.
9201/2015).
L'opponente, attore in via riconvenzionale, è tuttavia venuto meno all'onere probatorio cui era tenuto, considerato che il contratto è stato concluso in forma scritta, come documentato con la comparsa di costituzione e risposta depositata dalla banca convenuta, la quale, pur a fronte della genericità delle contestazioni avversarie, non si è sottratta alla produzione della copia del conto corrente e del conto anticipi e relativi estratti conto, argomentando in ordine alla legittimità delle pattuizioni e delle conseguenti operazioni di conto corrente.
Nel caso, l'opponente ha prospettato l'illegittima condotta e gli illegittimi addebiti della convenuta, senza tuttavia offrire positivi elementi di riscontro, quali l'indicazione specifica delle clausole ritenute nulle, calcoli, riferimenti temporali e quantificazione degli indebiti.
L'opponente, non ha mosso alcuna specifica censura in ordine alle condizioni pattizie sottoscritte, né in ordine alle operazioni riportate negli estratti conto che l'opposta ha avuto cura di produrre in giudizio.
Dette carenze, sia in termini di allegazione che di prova, non possono essere colmate, come vorrebbe la parte opponente, mediante l'invocato ordine di esibizione dei documenti attestanti la validità delle modifiche unilaterali intervenute nel corso del rapporto e della CTU diretta alla rilevazione e quantificazione degli illeciti.
Vanno qui ribadire le considerazioni già espresse nell' ordinanza emessa a verbale d'udienza del
27.09.2024, ove è stato rilevato che “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi
all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti
o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti” (Cass. sentenza n. 31886/2019).
Il decreto ingiuntivo merita pertanto conferma, mentre l'opposizione e la domanda riconvenzionale in esso contenuta, vanno respinte.
Sulle spese di lite
Nonostante la soccombenza della parte opponente, si reputa giustificata, stante la novità degli argomenti e la non univoca giurisprudenza, l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP Sabrina Luperini, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, reietta o assorbita ogni contraria istanza, così provvede:
-RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo, come in parte motiva;
-RIGETTA la domanda riconvenzionale della parte attrice-opponente;
-COMPENSA interamente le spese del presente giudizio.
11 giugno 2025
Il Giudice Onorario dott. Sabrina Luperini
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