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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 07/10/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 629/2023
Il Giudice RI CA AL, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BARALLA GIACOMO ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to LISCA GIAN MARIO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del
Contr lavoro, la ditta l e l' . Controparte_1 CP_2 CP_3
A fondamento della domanda ha allegato di essere stata assunta da CP_1 [...]
titolare della ditta con
[...] Controparte_1
sede in Santa Teresa di Gallura, con contratto a tempo determinato, dal
06.04.2019 e sino al 30.09.2019 ed inquadrata al livello 6 CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, operaio pompista, con contratto di tipo part-time al 60%.
Ha dedotto che nell'ambito del predetto rapporto di lavoro aveva prestato attività lavorativa per un numero di giorni ed ore notevolmente superiore rispetto al contratto di assunzione sottoscritto tra le parti e con mansioni di pompista con responsabilità di cassa, per 7 giorni la settimana secondo il seguente orario: 07,00-12;30 15,30-19,30, ovvero per 66,5 ore la settimana.
Ha affermato che nel periodo lavorativo il datore di lavoro le aveva riconosciuto una retribuzione in busta paga di € 900,00 circa netti con aggiunta di ulteriori € 300,00 mensili fuori busta, per un totale di € 1200,00
netti in busta, nettamente inferiore rispetto a quanto le sarebbe dovuto spettare.
Ha allegato che durante il periodo compreso tra il 01.06.2022 ed il
30.09.2022, aveva prestato attività lavorativa, con contratto di lavoro a
Contr tempo determinato, presso la stazione di servizio “ di CP_1 CP_1
in Santa Teresa di Gallura, con mansioni di pompista con
[...]
responsabilità di cassa, per 7 giorni la settimana secondo il seguente orario:
Pag. 2 di 20 07,00 alle 15,30, ovvero 8,5 ore al giorno, per un totale di 59,5 ore settimanali, percependo sempre una retribuzione di € 900,00 mensili oltre i
€ 300,00 “fuori busta”, nettamente inferiore a quanto le sarebbe dovuto spettare se regolarmente assunta.
Ha da ultimo affermato che l' non le aveva mai fatto sottoscrivere CP_1
alcun contratto di lavoro né aveva consegnato busta paga alcuna alla stessa,
la quale, scopriva di essere stata assunta con contratto Part-time solo nel mese di giugno 2022 con la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Ha chiesto:” a) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte,
dichiarare il diritto dalla sig.ra al riconoscimento di un Parte_1
Contr rapporto lavorativo di natura subordinata con la ditta
[...]
, con sede in 07028 Santa Teresa di Gallura (SS), P. Controparte_1
Iva: , nel periodo compreso dal 06.04.2019 e sino al P.IVA_1
30.09.2019 e nel periodo compreso tra il 01.06.2022 ed il 30.09.2022; b)
condannare il datore di lavoro , in persona del legale CP_1
rappresentante, a corrispondere alla sig.ra le differenze tra Parte_1
il trattamento retributivo previsto per superiori passaggi di livello previsti
per legge, il riconoscimento dei relativi scatti di anzianità; il
riconoscimento delle mezz'ore non usufruite e non retribuite, il diritto alle
differenze retributive, previdenziali contributive e la retribuzione
Pag. 3 di 20 effettivamente percepita, quantificate in € 23.102,25, di cui all'allegato
prospetto contabile, o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in
corso di causa, oltre a versare all' e all' i contributi CP_2 CP_3
previdenziali ed assistenziali, cui aggiungere rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal dì del dovuto al saldo per il periodo lavorativo indicato
in premessa;
c) condannare titolare della ditta CP_1 [...]
con sede in 07028 Santa Teresa di Controparte_1
Gallura (SS), P. Iva: a versare all' e all' i P.IVA_1 CP_2 CP_3
contributi previdenziali ed assistenziali, cui aggiungere rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo per il periodo
lavorativo indicato in premessa;
d) condannare a corrispondere Parte_2
all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per
la qualifica di operaio 4 livello CCNL Commercio Servizi e Terziario o di
quella veriore che verrà accertata in corso di causa;
In via subordinata
condannare la società datrice di lavoro al pagamento della somma veriore,
accertanda in corso di causa, per i titoli indicati nella parte espositiva del
presente atto, ove del caso anche determinando l'equa retribuzione
spettante alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata ai sensi dell'art.
36 Cost., condannando il datore di lavoro titolare della ditta CP_1
, con sede in 07028 Santa Teresa Controparte_1
Pag. 4 di 20 di Gallura (SS), P. Iva: al pagamento della differenza tra P.IVA_1
quanto così determinato e quanto effettivamente percepito, per i titoli per
cui è controversia;
- con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e gli interessi legali dal giorno della maturazione dei crediti a saldo.- con il
favore delle spese di giudizio e la liquidazione delle spese generali al 15%,
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che, a tal fine, si dichiara
antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari”
Si è costituita in giudizio la ditta convenuta ed ha contestato integralmente il contenuto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle domande ivi svolte nonché l'efficacia probatoria delle produzioni.
Ha affermato che la ricorrente aveva svolto, come da contratto di lavoro sottoscritto il 15.4.2019, la mansione di pompista comune presso il
Contr distributore dell'odierna resistente per il periodo 16.4.2019 –
30.09.2019, senza avere avuto la responsabilità di cassa la quale era sempre stata curata dal titolare o dal suo coniuge, o insieme Persona_1
al dipendente . Parte_3
Ha altresì affermato che la ricorrente aveva usufruito del riposo domenicale ed aveva sempre lavorato in part-time rispettando il turno di quattro ore di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12,30, così come registrati fedelmente nel LUL, percependo la retribuzione secondo il contratto di
Pag. 5 di 20 lavoro e secondo il CCNL applicato nella misura di euro 900,00 circa mensile;
per il periodo lavorativo 01.06.2022 – 30.09.2022 era stato sottoscritto il contratto di lavoro part-time in data 30.05.2022, nel quale era stato indicato il trattamento economico pattuito e gli orari di lavoro per quattro ore giornaliere, rispettando i turni di lavoro concordati e precisamente ogni giorno dalle ore 11,30 alle 15,30 usufruendo del riposo settimanale nella giornata del giovedì così come registrato fedelmente nel
LUL percependo mance, come gli altri dipendenti, per circa euro 250,00-
300,00 mensili.
Ha da ultimo dedotto che la ricorrente era stata assunta senza alcuna formazione specifica e senza che avesse in precedenza svolto attività
lavorativa in quel settore, non aveva, peraltro, conseguito alcuna formazione professionale in virtù della quale avesse acquisito esperienze e conoscenze più complesse e specifiche richieste per le mansioni previste per il 4° livello dal CCNL, ribadendo che la ricorrente non aveva mai avuto ne poteva avere la responsabilità di cassa posto che i corrispettivi riscossi alla pompa dovevano essere consegnati al suo datore di lavoro o alla di lui moglie.
Ha precisato che la ricorrente aveva svolto nella stagione 2019 l'orario part-time dalle 8,30 alle 12,30 con riposo domenicale e, nella stagione
Pag. 6 di 20 2022, l'orario dalle 11,30 alle 15,30 con riposo nella giornata del giovedì.
Ha da ultimo contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente sia nell'an sia nel quantum.
Ha chiesto:”
1. Rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto e
diritto e, per l'effetto, assolvere la ditta resistente da ogni avversa
pretesa.
2. Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali ed accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' ed ha affermato che dagli archivi e dalle CP_2
banche dati nella propria disponibilità, veniva attestato che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze di con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato, part-time orizontale, dal 16/04/2019 al 30/09/2019,
con qualifica di addetta ai distributori di carburanti ed assimilati, come da comunicazione UNILAV rettificata, trasmessa in data 15/04/2019, codice comunicazione 1510419200142944 ed estratto conto previdenziale;
è
seguito ulteriore contratto di lavoro, sempre a tempo determinato ed orario di lavoro part-time orizzontale ed identica qualifica, con decorrenza da
01/06/2022 sino a 30/09/2022;
Ha chiesto:” - nell'ipotesi di riconoscimento delle ragioni vantate da parte
ricorrente, in accoglimento della connessa domanda di regolarizzazione
della posizione previdenziale, condannare al pagamento in favore
Pag. 7 di 20 dell' della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione CP_2
quinquennale, oltre somme aggiuntive per evasione ed interessi maturati e
maturandi fino al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite;
- ove
ritenute infondate le domande formulate dal ricorrente e conseguente
rigetto anche della domanda di regolarizzazione contributiva,
condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti dell' che non ha CP_2
dato adito al giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha precisato che l' , allo stato, CP_3 CP_3
non poteva procedere alla quantificazione dei premi solo sulla base delle asserzioni della . Pt_1
Ha chiesto:” in caso di accertamento delle spettanze vantate dalla
ricorrente, condannare la convenuta ditta in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore al pagamento dei premi , CP_3
sanzioni e interessi di mora nella misura che verrà accertata in corso di
causa. Spese come per legge”
Parte ricorrente, alla prima udienza, ha disconosciuto la firma apposta nei contratti di lavoro e le sigle apposte alle buste paga (documenti nn. 1,3, 4 e
5) depositati da parte resistente.
Parte resistente ha chiesto la verificazione della sottoscrizione dei predetti documenti, per poi dichiarare di rinunciarvi.
Pag. 8 di 20 La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale e prova orale è
stata discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale di cui il giudice dava lettura.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato alla stregua delle motivazioni che seguono.
Incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente.
il periodo lavorativo in quanto confermato da entrambe le parti in Per_2
sede di interrogatorio formale.
In un giudizio relativo al riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori, grava sul lavoratore l'onere di provare lo svolgimento di tali mansioni;
la prova deve essere desunta sia dalle emergenze documentali sia dalle dichiarazioni testimoniali, che devono dimostrare che il lavoratore ha esercitato funzioni con carattere di prevalenza, iniziativa,
autonomia operativa e sovrintendenza gestionale dell'unità produttiva.
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per
Pag. 9 di 20 giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine,
dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( cfr., ex multis, Cass. sez. lav.
n. 18214 del 2006 e n. 4791 del 2004).
Ulteriore principio giurisprudenziale consolidato che deve orientare l'interprete in questa indagine, è che ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria.
In caso di contestazione sulla corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte,
l'onere della prova spetta a chi sostiene lo svolgimento delle cosiddette
Pag. 10 di 20 "mansioni superiori” Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/03/2024, n.
5740.
La prova testimoniale e documentale dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore è fondamentale per determinare l'inquadramento contrattuale. Il
mancato riscontro di specifiche mansioni dettagliate nella declaratoria di livello superiore comporta il rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica superiore Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11751
Un "pompista con responsabilità di cassa" è un lavoratore addetto all'erogazione di carburanti e alla vendita di prodotti, che svolge anche compiti di riscossione, fatturazione e assistenza, con l'obbligo di gestire il denaro e di rispondere di eventuali ammanchi. A questo ruolo corrisponde solitamente un livello retributivo più alto e il diritto all'indennità di cassa,
che viene erogata per compensare il rischio connesso alla gestione del denaro, come previsto dai contratti collettivi.
Il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi Art. 113 – Classificazione al IV livello punto 28 pompista specializzato prevede: “attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla
Pag. 11 di 20 fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza”;
Sull' orario di lavoro eccedente il part-time è opportuno precisare che è
nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali che, "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa,
quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché
possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di supplementare o straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (Cass. Lav. 19 giugno 2018, n.
16150), con la conseguenza che in difetto di prova rigorosa la domanda va disattesa.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché
soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento
Pag. 12 di 20 questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Dall'esito della espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi provato,
da parte ricorrente, in termini di certezza, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini stringenti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., 22.7.2004 n. 13747).
In particolare, a fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice, attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte ricorrente e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e concordanti da poter far ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda e a suffragare la ricostruzione operata dalla ricorrente.
Si consideri, infatti, che a fronte delle dichiarazioni rese dai testi a conferma delle circostanze dedotte in ricorso in punto di mansioni
(pompista responsabile di cassa )e di orario di lavoro, altri testi hanno,
viceversa, sconfessato tali fatti riferendo circostanze completamente opposte sia in punto di mansioni, sia in ordine all'orario di lavoro.
Pag. 13 di 20 Il teste sulle mansioni e l' orario 07,00-12;30 15,30- Testimone_1
19,30 ha dichiarato:” E' vera la circostanza;
lo so perché andavo a fare
gasolio; ADR)-andavo due o tre volte la settimana, ma passavo di continuo
sulla strada e la vedevo lavorare;
andavo la mattina a qualsiasi orario e la
vedevo anche la sera;
gli orari che mi vengo letti sono quelli stabiliti dal
titolare del distributore;
ADR)- il distributore apriva alle ore 7,00-7,10 e
chiudeva alle ore 19,00.ADR)- posso dire di averla vista con il borsello nel
quale inseriva i danari incassati dagli automobilisti, oppure andava dentro
in cassa e cambiava i soldi. ADR)- non ricordo in che pompa lavorasse la
ricorrente”…. posso solo riferire che in quel periodo io mi recavo spesso a
Nuoro, partivo a metà settimana e ripartivo la mattina e rifornivo sempre
nel distributore di cui mi si chiede;
vedevo la ricorrente come ho già
riferito alla pompa con il borsello;
partivo da Nuoro verso le ore 9,30 e
arrivavo dopo due ore a Santa Teresa e rifornivo e vedevo la ricorrente al
lavoro; parlo per il periodo estivo;
ADR)- alla cassa dentro c'era il titolare
e se compravo qualche accessorio tipo olio pagavo sempre alla cassa;
la
ricorrente incassava solo i danari del rifornimento di gasolio….io vedevo
solo quello che pagavo a lei nulla so sulle fatture e sugli scontrini;
gli
accessori si trovavano all'interno della stazione ed avevo sempre a che
fare con il titolare;
nulla so per il resto;
il teste ha Testimone_2
Pag. 14 di 20 dichiarato:” posso dire che quando io andavo a fare benzina presso il
servizio trovavo la ricorrente al lavoro;
non posso essere CP_1
preciso sul periodo;
ADR) quando io andavo a fare benzina pagavo a lei;
posso dire di essere passato la mattina verso le ore 10,00-10,30 e di aver
visto la ricorrente al lavoro;
al pomeriggio andavo a fare benzina verso le
ore 15,30-16,00 e la vedevo al lavoro;
non andavo tutte le settimana ma
ogni 15 giorni;
ADR)- la mia casa si trova dietro il distributore;
ADR)
passavo davanti al distributore tutti i giorni e vedevo la ricorrente al
lavoro……non posso essere preciso sull'orario ma come ho gia detto
passavo davanti al distributore tutti i giorni e le vedevo al lavoro sia di
mattina sia di pomeriggio;
quando andavo a rifornire io pagavo a lei il
rifornimento; il periodo era il 2021-2022; per il resto nulla ha saputo riferire sulle altre circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il teste ha dichiarato sulle mansioni :” E' vero;
lo so perché Testimone_3
passavo difronte al distributore tutti i giorni per andare al lavoro e andavo
anche a rifornire il motorino a giorni alterni e poi abito di fronte al
distributore e quindi vedevo la ricorrente al lavoro;
ADR) avevamo con la
ricorrente gli stessi orari di lavoro e gli stessi giorni;
ADR)-confermo
l'anno; ADR) da casa mia io vedo il distributore;
ADR) lavoravo in Zona
Industriale;ADR)- ogni volta che andavo a rifornire pagavo alla ricorrente
Pag. 15 di 20 la quale mi rilasciava lo scontrino all'interno della stazione e quando
pagavo con il pos ho sempre pagato alla ricorrente…..confermo anche per
l'anno 2022; in merito alla circostanza sui pagamenti emissione scontrini e fatture, vendita accessori e prodotti per auto, responsabile di cassa con funzione di apertura e chiusura della stessa ha dichiarato:” E' vero, lo so
perché una sera è capitato di andare a rifornire, ma c'era l'automatico e
quindi mi sono fatta cambiare dei soldi all'interno della stazione dalla
sig.ra e lei stava facendo la chiusura della cassa;
non ho mai visto Pt_1
emettere le fatture ma so che le emetteva;
gli scontrini li emetteva;
per
quanto riguarda la vendita di prodotti posso dire che è capitato al mio
compagno di dovere comprare l'olio per lo sterzo e glielo ha dato la
ricorrente e glielo ha versato dentro la vaschetta dello sterzo con tanto di
scontrino; ADR)-nel 2019; non so se dopo la chiusura della cassa
trasmettesse all'Agenzia delle Entrate:…. lavorava anche di domenica…E'
vero che ha lavorato come pompista….lavorava anche il giovedì e la
domenica; lo so per conoscenza diretta…..non posso rispondere per quanto
riguarda l'apertura della cassa, la chiusura posso dire di averla vista fare
ogni volta che andavo a rifornire;
ADR) andavo a rifornire dopo l'orario
del mio lavoro verso le ore 19,45-19,40
Pag. 16 di 20 Il teste ha dichiarato:” conosco la ricorrente quando Testimone_4
andavamo a rifornire al distributore di cui mi si chiede con i mezzi
dell'ambulanza della Misericordia;
ADr) noi andavamo al mattino dalle
ore 10,30 11,30 a rifornire e in quell'orario la ricorrente era al
lavoro;ADR)- io personalmente andavo al distributore verso le ore
7,00/7,30 e la ricorrente non c'era c'erano solo i titolari;….. qualche volta
noi della Misericordia andavamo a fare rifornimento la domenica mattina
ma lo facevamo con l'automatico e c'erano solo i titolari…..posso dire di
essere passato in quel periodo verso le ore 11,00/11,30/11,45 per fare
rifornimento al self service e qualche volta ho visto la ricorrente e qualche
volta non l ho vista….E' vera la circostanza ne ho conoscenza diretta per
aver visto i titolari fare l'apertura della e dell'impianto….posso dire Pt_4
di aver visto la ricorrente armeggiare vicino alle macchine ma non so
esattamente cosa facesse;
A me non ha mai cambiato lampadine né fatto il
rabbocco, l ho vista una volta gonfiare le gomme di una macchina;
ADR)-
vedevo altri operai fare i lavori che mi vengono letti, ma anche i
titolari….io stesso ho comprato l'olio e le spazzole per i tergicristalli e mi
sono stati venduti dal titolare
Il teste sulla circostanza riferita al periodo Testimone_5
16.04.2019 – 30.09.2019 per quattro ore dalle ore 8,30 alle ore 12,30.ha
Pag. 17 di 20 dichiarato:” E' vera la circostanza;
lo so perché in quel periodo anche io
ho lavorato per la resistete;
confermo gli orari perchè io davo il cambio
alal ricorrente alle ore 12,30 e finivo alle ore 16,30; ADR)- so che entrava
alle ore 8,30 perché avevamo concordato noi gli orari;
facevamo orario
continuato….la domenica non lavorava nessun dipendente, solo i datori di
lavoro….ho sempre visto soltanto i titolari fare l'apertura e la chiusura
della cassa e poi anche il dipendente;
sulla circostanza che Parte_3
la ricorrente occasionalmente sostituiva le lampadine, le batterie e tergicristalli, controllava il livello dei liquidi delle auto e provvedeva anche al loro rabbocco se necessario ha dichiarato:” E' vero lo facevamo tutti se
necessario; lo facevo anche io…..noi cambiavamo solo le lampadine, olio e
però i clienti poi andavano dentro la stazione per pagare ai titolari;
solo i
titolari prendevano i soldi.
Il teste , sugli orari dedotti dal resistente ha dichiarato:” non Parte_3
ricordo l'anno ma gli orari erano quelli che mi vengono letti perché
ricordo che era part-time; lo so perché La vedevo, il primo ad arrivare ero
io e aprivo io il distributore e vedevo a che ora arrivava la
ricorrente…facevamo i turni e tutti avevamo la domenica libera;
sul capo 5
della memoria di costituzione ha riferito:” E' vera la circostanza solo io
potevo andare in banca per versare o ritirare a nome della ditta;
sulla
Pag. 18 di 20 circostanza se oltre al lavoro di pompista, occasionalmente sostituiva le lampadine, le batterie e tergicristalli, controllava il livello dei liquidi delle auto e provvedeva anche al loro rabbocco se necessario ha riferito:” E?
vero lo facevamo tutti i lavoretti extra che c'erano da fare oltre il
rifornimento lo facevamo tutti; sulle mance ha dichiarato:” E' vera la
circostanz; sulla la vendita dei prodotti ed accessori per auto veniva curata,
esclusivamente dal titolare o dalla di lui moglie CP_1 Persona_1
ha riferito:” posso solo rispondere per il 2019 ed è vera la
circostanza……..non è vero che era responsabile di cassa perché ero io il
responsabile; non è vero per sette giorni perché la domenica era libera;
non è vero che faceva gli orari che mi vengono letti ho già riferito sugli
orari; chi lavorava la mattina non lavorava la sera;
io essendo il
responsabile della cassa poteva capitare che facessi anche qualche ora la
sera….non è vero che si occupava di accettazione Parte_1
pagamenti emissione scontrini e fatture, le faceva il titolare o la moglie;
è
vero che faceva la vendita di accessori e prodotti per auto, preciso però
che l'incasso della vendita la faceva il titolare;
non è vero che nel 2019
faceva apertura e chiusura della cassa con trasmissione all' agenzia dele
Entrate perché la faceva il titolare;
per il 2022 nulla so in quanto non
c'ero”
Pag. 19 di 20 L'incertezza e la contraddittorietà del quadro probatorio sopra descritto impone di ritenere, ex art. 2697 c.c., non assolto l'onere della prova da parte della ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
Sussistono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla contraddittorietà dell'esito della prova testimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
-Rigetta il ricorso
-Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
07/10/2025 Il Giudice
RI CA AL
Pag. 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N.R.G. 629/2023
Il Giudice RI CA AL, all'udienza del 07/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to BARALLA GIACOMO ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to LISCA GIAN MARIO resistente
OGGETTO: retribuzione
Conclusioni Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/12/2023, parte ricorrente ha convenuto in giudizio, avanti al Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del
Contr lavoro, la ditta l e l' . Controparte_1 CP_2 CP_3
A fondamento della domanda ha allegato di essere stata assunta da CP_1 [...]
titolare della ditta con
[...] Controparte_1
sede in Santa Teresa di Gallura, con contratto a tempo determinato, dal
06.04.2019 e sino al 30.09.2019 ed inquadrata al livello 6 CCNL per i dipendenti da aziende del commercio, dei servizi e del terziario, operaio pompista, con contratto di tipo part-time al 60%.
Ha dedotto che nell'ambito del predetto rapporto di lavoro aveva prestato attività lavorativa per un numero di giorni ed ore notevolmente superiore rispetto al contratto di assunzione sottoscritto tra le parti e con mansioni di pompista con responsabilità di cassa, per 7 giorni la settimana secondo il seguente orario: 07,00-12;30 15,30-19,30, ovvero per 66,5 ore la settimana.
Ha affermato che nel periodo lavorativo il datore di lavoro le aveva riconosciuto una retribuzione in busta paga di € 900,00 circa netti con aggiunta di ulteriori € 300,00 mensili fuori busta, per un totale di € 1200,00
netti in busta, nettamente inferiore rispetto a quanto le sarebbe dovuto spettare.
Ha allegato che durante il periodo compreso tra il 01.06.2022 ed il
30.09.2022, aveva prestato attività lavorativa, con contratto di lavoro a
Contr tempo determinato, presso la stazione di servizio “ di CP_1 CP_1
in Santa Teresa di Gallura, con mansioni di pompista con
[...]
responsabilità di cassa, per 7 giorni la settimana secondo il seguente orario:
Pag. 2 di 20 07,00 alle 15,30, ovvero 8,5 ore al giorno, per un totale di 59,5 ore settimanali, percependo sempre una retribuzione di € 900,00 mensili oltre i
€ 300,00 “fuori busta”, nettamente inferiore a quanto le sarebbe dovuto spettare se regolarmente assunta.
Ha da ultimo affermato che l' non le aveva mai fatto sottoscrivere CP_1
alcun contratto di lavoro né aveva consegnato busta paga alcuna alla stessa,
la quale, scopriva di essere stata assunta con contratto Part-time solo nel mese di giugno 2022 con la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro.
Ha chiesto:” a) previo accertamento delle mansioni effettivamente svolte,
dichiarare il diritto dalla sig.ra al riconoscimento di un Parte_1
Contr rapporto lavorativo di natura subordinata con la ditta
[...]
, con sede in 07028 Santa Teresa di Gallura (SS), P. Controparte_1
Iva: , nel periodo compreso dal 06.04.2019 e sino al P.IVA_1
30.09.2019 e nel periodo compreso tra il 01.06.2022 ed il 30.09.2022; b)
condannare il datore di lavoro , in persona del legale CP_1
rappresentante, a corrispondere alla sig.ra le differenze tra Parte_1
il trattamento retributivo previsto per superiori passaggi di livello previsti
per legge, il riconoscimento dei relativi scatti di anzianità; il
riconoscimento delle mezz'ore non usufruite e non retribuite, il diritto alle
differenze retributive, previdenziali contributive e la retribuzione
Pag. 3 di 20 effettivamente percepita, quantificate in € 23.102,25, di cui all'allegato
prospetto contabile, o di quella maggiore o minore che dovesse emergere in
corso di causa, oltre a versare all' e all' i contributi CP_2 CP_3
previdenziali ed assistenziali, cui aggiungere rivalutazione monetaria ed
interessi legali dal dì del dovuto al saldo per il periodo lavorativo indicato
in premessa;
c) condannare titolare della ditta CP_1 [...]
con sede in 07028 Santa Teresa di Controparte_1
Gallura (SS), P. Iva: a versare all' e all' i P.IVA_1 CP_2 CP_3
contributi previdenziali ed assistenziali, cui aggiungere rivalutazione
monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo per il periodo
lavorativo indicato in premessa;
d) condannare a corrispondere Parte_2
all'istante il trattamento economico, retributivo e previdenziale previsto per
la qualifica di operaio 4 livello CCNL Commercio Servizi e Terziario o di
quella veriore che verrà accertata in corso di causa;
In via subordinata
condannare la società datrice di lavoro al pagamento della somma veriore,
accertanda in corso di causa, per i titoli indicati nella parte espositiva del
presente atto, ove del caso anche determinando l'equa retribuzione
spettante alla ricorrente per l'attività lavorativa prestata ai sensi dell'art.
36 Cost., condannando il datore di lavoro titolare della ditta CP_1
, con sede in 07028 Santa Teresa Controparte_1
Pag. 4 di 20 di Gallura (SS), P. Iva: al pagamento della differenza tra P.IVA_1
quanto così determinato e quanto effettivamente percepito, per i titoli per
cui è controversia;
- con la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT
e gli interessi legali dal giorno della maturazione dei crediti a saldo.- con il
favore delle spese di giudizio e la liquidazione delle spese generali al 15%,
da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che, a tal fine, si dichiara
antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo riscosso gli onorari”
Si è costituita in giudizio la ditta convenuta ed ha contestato integralmente il contenuto del ricorso per infondatezza in fatto e diritto delle domande ivi svolte nonché l'efficacia probatoria delle produzioni.
Ha affermato che la ricorrente aveva svolto, come da contratto di lavoro sottoscritto il 15.4.2019, la mansione di pompista comune presso il
Contr distributore dell'odierna resistente per il periodo 16.4.2019 –
30.09.2019, senza avere avuto la responsabilità di cassa la quale era sempre stata curata dal titolare o dal suo coniuge, o insieme Persona_1
al dipendente . Parte_3
Ha altresì affermato che la ricorrente aveva usufruito del riposo domenicale ed aveva sempre lavorato in part-time rispettando il turno di quattro ore di lavoro dalle ore 8,30 alle ore 12,30, così come registrati fedelmente nel LUL, percependo la retribuzione secondo il contratto di
Pag. 5 di 20 lavoro e secondo il CCNL applicato nella misura di euro 900,00 circa mensile;
per il periodo lavorativo 01.06.2022 – 30.09.2022 era stato sottoscritto il contratto di lavoro part-time in data 30.05.2022, nel quale era stato indicato il trattamento economico pattuito e gli orari di lavoro per quattro ore giornaliere, rispettando i turni di lavoro concordati e precisamente ogni giorno dalle ore 11,30 alle 15,30 usufruendo del riposo settimanale nella giornata del giovedì così come registrato fedelmente nel
LUL percependo mance, come gli altri dipendenti, per circa euro 250,00-
300,00 mensili.
Ha da ultimo dedotto che la ricorrente era stata assunta senza alcuna formazione specifica e senza che avesse in precedenza svolto attività
lavorativa in quel settore, non aveva, peraltro, conseguito alcuna formazione professionale in virtù della quale avesse acquisito esperienze e conoscenze più complesse e specifiche richieste per le mansioni previste per il 4° livello dal CCNL, ribadendo che la ricorrente non aveva mai avuto ne poteva avere la responsabilità di cassa posto che i corrispettivi riscossi alla pompa dovevano essere consegnati al suo datore di lavoro o alla di lui moglie.
Ha precisato che la ricorrente aveva svolto nella stagione 2019 l'orario part-time dalle 8,30 alle 12,30 con riposo domenicale e, nella stagione
Pag. 6 di 20 2022, l'orario dalle 11,30 alle 15,30 con riposo nella giornata del giovedì.
Ha da ultimo contestato i conteggi prodotti dalla ricorrente sia nell'an sia nel quantum.
Ha chiesto:”
1. Rigettare le domande avversarie perchè infondate in fatto e
diritto e, per l'effetto, assolvere la ditta resistente da ogni avversa
pretesa.
2. Vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali ed accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' ed ha affermato che dagli archivi e dalle CP_2
banche dati nella propria disponibilità, veniva attestato che la ricorrente era stata assunta alle dipendenze di con contratto di lavoro a CP_1
tempo determinato, part-time orizontale, dal 16/04/2019 al 30/09/2019,
con qualifica di addetta ai distributori di carburanti ed assimilati, come da comunicazione UNILAV rettificata, trasmessa in data 15/04/2019, codice comunicazione 1510419200142944 ed estratto conto previdenziale;
è
seguito ulteriore contratto di lavoro, sempre a tempo determinato ed orario di lavoro part-time orizzontale ed identica qualifica, con decorrenza da
01/06/2022 sino a 30/09/2022;
Ha chiesto:” - nell'ipotesi di riconoscimento delle ragioni vantate da parte
ricorrente, in accoglimento della connessa domanda di regolarizzazione
della posizione previdenziale, condannare al pagamento in favore
Pag. 7 di 20 dell' della relativa contribuzione, nei limiti della prescrizione CP_2
quinquennale, oltre somme aggiuntive per evasione ed interessi maturati e
maturandi fino al saldo, con vittoria di spese e compensi di lite;
- ove
ritenute infondate le domande formulate dal ricorrente e conseguente
rigetto anche della domanda di regolarizzazione contributiva,
condannarlo alla rifusione delle spese nei confronti dell' che non ha CP_2
dato adito al giudizio.
Si è costituito in giudizio l' ed ha precisato che l' , allo stato, CP_3 CP_3
non poteva procedere alla quantificazione dei premi solo sulla base delle asserzioni della . Pt_1
Ha chiesto:” in caso di accertamento delle spettanze vantate dalla
ricorrente, condannare la convenuta ditta in persona del CP_1
rappresentante legale pro tempore al pagamento dei premi , CP_3
sanzioni e interessi di mora nella misura che verrà accertata in corso di
causa. Spese come per legge”
Parte ricorrente, alla prima udienza, ha disconosciuto la firma apposta nei contratti di lavoro e le sigle apposte alle buste paga (documenti nn. 1,3, 4 e
5) depositati da parte resistente.
Parte resistente ha chiesto la verificazione della sottoscrizione dei predetti documenti, per poi dichiarare di rinunciarvi.
Pag. 8 di 20 La causa, istruita con documenti, interrogatorio formale e prova orale è
stata discussa e decisa all'odierna udienza con sentenza con motivazione contestuale di cui il giudice dava lettura.
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato alla stregua delle motivazioni che seguono.
Incombe evidentemente sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio.
Sulla scorta di queste premesse, è dunque necessario verificare se, in base alle risultanze di causa, possa dirsi intercorso fra le parti un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte dalla ricorrente.
il periodo lavorativo in quanto confermato da entrambe le parti in Per_2
sede di interrogatorio formale.
In un giudizio relativo al riconoscimento delle differenze retributive per mansioni superiori, grava sul lavoratore l'onere di provare lo svolgimento di tali mansioni;
la prova deve essere desunta sia dalle emergenze documentali sia dalle dichiarazioni testimoniali, che devono dimostrare che il lavoratore ha esercitato funzioni con carattere di prevalenza, iniziativa,
autonomia operativa e sovrintendenza gestionale dell'unità produttiva.
Premesso che il concetto di “mansione” individua il complesso dei compiti e delle attività che il lavoratore deve in concreto svolgere, per
Pag. 9 di 20 giurisprudenza consolidata, nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento professionale di un lavoratore subordinato non si può prescindere dal preliminare accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, cui segue l'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, ed, infine,
dal raffronto dei risultati di tali due indagini ( cfr., ex multis, Cass. sez. lav.
n. 18214 del 2006 e n. 4791 del 2004).
Ulteriore principio giurisprudenziale consolidato che deve orientare l'interprete in questa indagine, è che ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia le categorie o livelli, mediante declaratorie astratte e generali, sia distinti e specifici profili professionali, l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore a quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla stessa contrattazione collettiva come rientrante in una particolare categoria.
In caso di contestazione sulla corrispondenza tra retribuzione percepita dal lavoratore e retribuzione contrattualmente prevista per le mansioni svolte,
l'onere della prova spetta a chi sostiene lo svolgimento delle cosiddette
Pag. 10 di 20 "mansioni superiori” Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/03/2024, n.
5740.
La prova testimoniale e documentale dell'attività effettivamente svolta dal lavoratore è fondamentale per determinare l'inquadramento contrattuale. Il
mancato riscontro di specifiche mansioni dettagliate nella declaratoria di livello superiore comporta il rigetto della domanda di riconoscimento della qualifica superiore Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 05/05/2025, n. 11751
Un "pompista con responsabilità di cassa" è un lavoratore addetto all'erogazione di carburanti e alla vendita di prodotti, che svolge anche compiti di riscossione, fatturazione e assistenza, con l'obbligo di gestire il denaro e di rispondere di eventuali ammanchi. A questo ruolo corrisponde solitamente un livello retributivo più alto e il diritto all'indennità di cassa,
che viene erogata per compensare il rischio connesso alla gestione del denaro, come previsto dai contratti collettivi.
Il CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei
Servizi Art. 113 – Classificazione al IV livello punto 28 pompista specializzato prevede: “attende alla erogazione dei carburanti ed alla vendita di tutti i prodotti esitati dal punto di vendita;
attende ai servizi di assistenza tecnica, piccola manutenzione e ricambi nei confronti dell'utenza; provvede alla riscossione con responsabilità di cassa, alla
Pag. 11 di 20 fatturazione, alla pulizia del proprio posto di lavoro;
fornisce informazioni ed assistenza”;
Sull' orario di lavoro eccedente il part-time è opportuno precisare che è
nota l'affermazione, reiteratamente e correttamente ripetuta nelle massime giurisprudenziali che, "la prova relativa ai fatti costitutivi del diritto è a carico del lavoratore ex art. 2697 c.c. e deve rigorosamente riguardare sia l'orario normale di lavoro, ove diverso da quello legale, sia la prestazione di lavoro asseritamente eccedente quella ordinaria nonché la misura relativa,
quanto meno in termini sufficientemente concreti e realistici, affinché
possa riconoscersi il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni retributive a titolo di supplementare o straordinario, di indennità sostitutiva delle ferie o dei riposi compensativi non goduti, senza possibilità per il giudice di determinarla equitativamente (Cass. Lav. 19 giugno 2018, n.
16150), con la conseguenza che in difetto di prova rigorosa la domanda va disattesa.
In altri, termini, l'obbligazione di pagamento del compenso aggiuntivo sorge per effetto e quale conseguenza di un fatto storico costitutivo, ossia lo svolgimento di attività lavorativa eccedente quella dovuta da parte del lavoratore (cfr., di recente, Cass. n. 26985 del 22 dicembre 2009), sicché
soltanto ove sia provata la sussistenza dell'obbligazione di pagamento
Pag. 12 di 20 questi potrà limitarsi ad allegare l'inadempimento datoriale, a fronte del quale la parte resistente avrebbe a sua volta l'onere di provare l'esatto adempimento.
Dall'esito della espletata istruttoria testimoniale, non può ritenersi provato,
da parte ricorrente, in termini di certezza, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei termini stringenti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., 22.7.2004 n. 13747).
In particolare, a fronte dell'irrimediabile contrasto tra le dichiarazioni rese dai testi escussi, non sono emersi elementi di tale pregnanza e concludenza che possano far ritenere, a questo giudice, attendibili le dichiarazioni volte a suffragare le prospettazioni di parte ricorrente e inattendibili quelle ad essa sfavorevoli, né sono emerse circostanze gravi, precise e concordanti da poter far ritenere provati i fatti posti a fondamento della domanda e a suffragare la ricostruzione operata dalla ricorrente.
Si consideri, infatti, che a fronte delle dichiarazioni rese dai testi a conferma delle circostanze dedotte in ricorso in punto di mansioni
(pompista responsabile di cassa )e di orario di lavoro, altri testi hanno,
viceversa, sconfessato tali fatti riferendo circostanze completamente opposte sia in punto di mansioni, sia in ordine all'orario di lavoro.
Pag. 13 di 20 Il teste sulle mansioni e l' orario 07,00-12;30 15,30- Testimone_1
19,30 ha dichiarato:” E' vera la circostanza;
lo so perché andavo a fare
gasolio; ADR)-andavo due o tre volte la settimana, ma passavo di continuo
sulla strada e la vedevo lavorare;
andavo la mattina a qualsiasi orario e la
vedevo anche la sera;
gli orari che mi vengo letti sono quelli stabiliti dal
titolare del distributore;
ADR)- il distributore apriva alle ore 7,00-7,10 e
chiudeva alle ore 19,00.ADR)- posso dire di averla vista con il borsello nel
quale inseriva i danari incassati dagli automobilisti, oppure andava dentro
in cassa e cambiava i soldi. ADR)- non ricordo in che pompa lavorasse la
ricorrente”…. posso solo riferire che in quel periodo io mi recavo spesso a
Nuoro, partivo a metà settimana e ripartivo la mattina e rifornivo sempre
nel distributore di cui mi si chiede;
vedevo la ricorrente come ho già
riferito alla pompa con il borsello;
partivo da Nuoro verso le ore 9,30 e
arrivavo dopo due ore a Santa Teresa e rifornivo e vedevo la ricorrente al
lavoro; parlo per il periodo estivo;
ADR)- alla cassa dentro c'era il titolare
e se compravo qualche accessorio tipo olio pagavo sempre alla cassa;
la
ricorrente incassava solo i danari del rifornimento di gasolio….io vedevo
solo quello che pagavo a lei nulla so sulle fatture e sugli scontrini;
gli
accessori si trovavano all'interno della stazione ed avevo sempre a che
fare con il titolare;
nulla so per il resto;
il teste ha Testimone_2
Pag. 14 di 20 dichiarato:” posso dire che quando io andavo a fare benzina presso il
servizio trovavo la ricorrente al lavoro;
non posso essere CP_1
preciso sul periodo;
ADR) quando io andavo a fare benzina pagavo a lei;
posso dire di essere passato la mattina verso le ore 10,00-10,30 e di aver
visto la ricorrente al lavoro;
al pomeriggio andavo a fare benzina verso le
ore 15,30-16,00 e la vedevo al lavoro;
non andavo tutte le settimana ma
ogni 15 giorni;
ADR)- la mia casa si trova dietro il distributore;
ADR)
passavo davanti al distributore tutti i giorni e vedevo la ricorrente al
lavoro……non posso essere preciso sull'orario ma come ho gia detto
passavo davanti al distributore tutti i giorni e le vedevo al lavoro sia di
mattina sia di pomeriggio;
quando andavo a rifornire io pagavo a lei il
rifornimento; il periodo era il 2021-2022; per il resto nulla ha saputo riferire sulle altre circostanze dedotte dalla ricorrente.
Il teste ha dichiarato sulle mansioni :” E' vero;
lo so perché Testimone_3
passavo difronte al distributore tutti i giorni per andare al lavoro e andavo
anche a rifornire il motorino a giorni alterni e poi abito di fronte al
distributore e quindi vedevo la ricorrente al lavoro;
ADR) avevamo con la
ricorrente gli stessi orari di lavoro e gli stessi giorni;
ADR)-confermo
l'anno; ADR) da casa mia io vedo il distributore;
ADR) lavoravo in Zona
Industriale;ADR)- ogni volta che andavo a rifornire pagavo alla ricorrente
Pag. 15 di 20 la quale mi rilasciava lo scontrino all'interno della stazione e quando
pagavo con il pos ho sempre pagato alla ricorrente…..confermo anche per
l'anno 2022; in merito alla circostanza sui pagamenti emissione scontrini e fatture, vendita accessori e prodotti per auto, responsabile di cassa con funzione di apertura e chiusura della stessa ha dichiarato:” E' vero, lo so
perché una sera è capitato di andare a rifornire, ma c'era l'automatico e
quindi mi sono fatta cambiare dei soldi all'interno della stazione dalla
sig.ra e lei stava facendo la chiusura della cassa;
non ho mai visto Pt_1
emettere le fatture ma so che le emetteva;
gli scontrini li emetteva;
per
quanto riguarda la vendita di prodotti posso dire che è capitato al mio
compagno di dovere comprare l'olio per lo sterzo e glielo ha dato la
ricorrente e glielo ha versato dentro la vaschetta dello sterzo con tanto di
scontrino; ADR)-nel 2019; non so se dopo la chiusura della cassa
trasmettesse all'Agenzia delle Entrate:…. lavorava anche di domenica…E'
vero che ha lavorato come pompista….lavorava anche il giovedì e la
domenica; lo so per conoscenza diretta…..non posso rispondere per quanto
riguarda l'apertura della cassa, la chiusura posso dire di averla vista fare
ogni volta che andavo a rifornire;
ADR) andavo a rifornire dopo l'orario
del mio lavoro verso le ore 19,45-19,40
Pag. 16 di 20 Il teste ha dichiarato:” conosco la ricorrente quando Testimone_4
andavamo a rifornire al distributore di cui mi si chiede con i mezzi
dell'ambulanza della Misericordia;
ADr) noi andavamo al mattino dalle
ore 10,30 11,30 a rifornire e in quell'orario la ricorrente era al
lavoro;ADR)- io personalmente andavo al distributore verso le ore
7,00/7,30 e la ricorrente non c'era c'erano solo i titolari;….. qualche volta
noi della Misericordia andavamo a fare rifornimento la domenica mattina
ma lo facevamo con l'automatico e c'erano solo i titolari…..posso dire di
essere passato in quel periodo verso le ore 11,00/11,30/11,45 per fare
rifornimento al self service e qualche volta ho visto la ricorrente e qualche
volta non l ho vista….E' vera la circostanza ne ho conoscenza diretta per
aver visto i titolari fare l'apertura della e dell'impianto….posso dire Pt_4
di aver visto la ricorrente armeggiare vicino alle macchine ma non so
esattamente cosa facesse;
A me non ha mai cambiato lampadine né fatto il
rabbocco, l ho vista una volta gonfiare le gomme di una macchina;
ADR)-
vedevo altri operai fare i lavori che mi vengono letti, ma anche i
titolari….io stesso ho comprato l'olio e le spazzole per i tergicristalli e mi
sono stati venduti dal titolare
Il teste sulla circostanza riferita al periodo Testimone_5
16.04.2019 – 30.09.2019 per quattro ore dalle ore 8,30 alle ore 12,30.ha
Pag. 17 di 20 dichiarato:” E' vera la circostanza;
lo so perché in quel periodo anche io
ho lavorato per la resistete;
confermo gli orari perchè io davo il cambio
alal ricorrente alle ore 12,30 e finivo alle ore 16,30; ADR)- so che entrava
alle ore 8,30 perché avevamo concordato noi gli orari;
facevamo orario
continuato….la domenica non lavorava nessun dipendente, solo i datori di
lavoro….ho sempre visto soltanto i titolari fare l'apertura e la chiusura
della cassa e poi anche il dipendente;
sulla circostanza che Parte_3
la ricorrente occasionalmente sostituiva le lampadine, le batterie e tergicristalli, controllava il livello dei liquidi delle auto e provvedeva anche al loro rabbocco se necessario ha dichiarato:” E' vero lo facevamo tutti se
necessario; lo facevo anche io…..noi cambiavamo solo le lampadine, olio e
però i clienti poi andavano dentro la stazione per pagare ai titolari;
solo i
titolari prendevano i soldi.
Il teste , sugli orari dedotti dal resistente ha dichiarato:” non Parte_3
ricordo l'anno ma gli orari erano quelli che mi vengono letti perché
ricordo che era part-time; lo so perché La vedevo, il primo ad arrivare ero
io e aprivo io il distributore e vedevo a che ora arrivava la
ricorrente…facevamo i turni e tutti avevamo la domenica libera;
sul capo 5
della memoria di costituzione ha riferito:” E' vera la circostanza solo io
potevo andare in banca per versare o ritirare a nome della ditta;
sulla
Pag. 18 di 20 circostanza se oltre al lavoro di pompista, occasionalmente sostituiva le lampadine, le batterie e tergicristalli, controllava il livello dei liquidi delle auto e provvedeva anche al loro rabbocco se necessario ha riferito:” E?
vero lo facevamo tutti i lavoretti extra che c'erano da fare oltre il
rifornimento lo facevamo tutti; sulle mance ha dichiarato:” E' vera la
circostanz; sulla la vendita dei prodotti ed accessori per auto veniva curata,
esclusivamente dal titolare o dalla di lui moglie CP_1 Persona_1
ha riferito:” posso solo rispondere per il 2019 ed è vera la
circostanza……..non è vero che era responsabile di cassa perché ero io il
responsabile; non è vero per sette giorni perché la domenica era libera;
non è vero che faceva gli orari che mi vengono letti ho già riferito sugli
orari; chi lavorava la mattina non lavorava la sera;
io essendo il
responsabile della cassa poteva capitare che facessi anche qualche ora la
sera….non è vero che si occupava di accettazione Parte_1
pagamenti emissione scontrini e fatture, le faceva il titolare o la moglie;
è
vero che faceva la vendita di accessori e prodotti per auto, preciso però
che l'incasso della vendita la faceva il titolare;
non è vero che nel 2019
faceva apertura e chiusura della cassa con trasmissione all' agenzia dele
Entrate perché la faceva il titolare;
per il 2022 nulla so in quanto non
c'ero”
Pag. 19 di 20 L'incertezza e la contraddittorietà del quadro probatorio sopra descritto impone di ritenere, ex art. 2697 c.c., non assolto l'onere della prova da parte della ricorrente con conseguente rigetto della domanda.
Sussistono giusti motivi, ex art. 92 c.p.c., per la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla contraddittorietà dell'esito della prova testimoniale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone
-Rigetta il ricorso
-Compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
07/10/2025 Il Giudice
RI CA AL
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