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1 gennaio 2024
1 gennaio 2024
Art. 4. (Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'anno finanziario 2024, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 , convertito dalla legge n. 513 del 1993 .
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410 , convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 , recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2024, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993 , convertito dalla legge n. 513 del 1993 .
3. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci « Entrate da recuperi e rimborsi di spese », « Altre entrate extratributarie » e « Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti, in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, relativi al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
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