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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2024, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6310/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MURA RAFFAELA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MEREU VALERIA CodiceFiscale_2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 7 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio,
nella quale hanno esposto:
“a) dall'unione dei ricorrenti è nata - a Cagliari il 24/09/2017 - la figlia , da subito Per_1
riconosciuta da entrambi;
b) atteso il venir meno del rapporto sentimentale, la convivenza tra i due - avviata nel 2014, in ultimo nell'appartamento in Assemini alla via Giudice Guglielmo n° 1/a - è cessata a maggio del 2023;
c) il lo scorso anno si è quindi trasferito nell'immobile che ha in Assemini alla via Sassari n° Pt_1
16/a in comproprietà col fratello , che a sua volta qui si è trasferito lo scorso Persona_2
gennaio;
d) fino al mese di maggio 2023 il nucleo ha goduto del Rdc e del contestuale beneficio dell'assegno unico per il complessivo importo di € 1.080,00 mensili, dopo di che i ricorrenti hanno chiesto il RdC
Con separatamente: la lo ha percepito per 2 mesi ed il per 4 mesi. A decorrere dal gennaio Pt_1
Con 2024, poi, la a chiesto e ottenuto l'assegno d'inclusione pari ad € 800,00 mensili e recentemente ha percepito gli arretrati dell'assegno unico per l'anno 2024, comprensivi della quota del Pt_1
pari ad € 100,00 mensili circa;
il invece, non sussistendo i presupposti per godere neppure Pt_1
dell'assegno di inclusione, allo stato è disoccupato e vive svolgendo lavori saltuari;
e) il TI, come detto, è comproprietario di una quota parte dell'immobile in cui ora risiede mentre
Con la non ha proprietà immobiliari;
entrambi, poi, non hanno beni mobili registrati;
il ha Pt_1
Con una carta Postepay Evolution e la na carta bancomat Intesa San Paolo;
f) finora i genitori hanno tenuto e si sono occupati della bambina - che nell'anno scolastico
2023/2024 ha frequentato la classe 1^ della scuola primaria Fedele Piras in Assemini - in maniera
Pag. 2 a 7 paritaria, a giorni alterni e a fine settimana alternati e a fronte di ciò niente finora l'uno ha versato all'altro a titolo di contributo per il suo mantenimento, mentre le spese straordinarie per la stessa sono state ripartite al 50%;
Con g) la fino allo scorso giugno ha vissuto nell'immobile ex casa familiare, in Assemini alla via
Giudice Guglielmo n° 1/a, corrispondendo, a titolo di canone locatizio, € 400,00 mensili. Considerato
che la stessa qui non ha trovato un lavoro e che i suoi genitori e familiari tutti - come pure quelli del suo nuovo compagno - vivono a Dolianova, nel corrente mese di luglio si è Persona_3
trasferita in detto Comune (che la piccola ben conosce in quanto qui è stata regolarmente Per_1
accompagnata dalla madre per visitare i nonni e gli zii materni), in un immobile ubicato nella S.P.
14 al n° 40, per il quale il canone di locazione è di € 450,00;
Con h) il appreso dell'intendimento della di trasferirsi a Dolianova, considerato Pt_1
l'attaccamento della minore alla sua persona, alle maestre, ai compagni di scuola, agli amichetti e a coloro i quali ha frequentato regolarmente - in particolare lo zio , la madrina Persona_2
, la zia e la madrina del padre, e - in merito ha inizialmente Per_4 Persona_5 Persona_6
manifestato delle perplessità; inoltre, poiché allo stato è disoccupato e ancora impegnato nei lavori urgenti relativi all'immobile in cui si è trasferito allorquando ha lasciato la casa familiare affinché
potessero rimanerci madre e figlia, può contribuire al mantenimento di quest'ultima con un assegno che verrà migliorato allorquando avrà un lavoro stabile nonché continuando a riconoscere, per la stessa, la sua quota di assegno unico in favore della madre. Il medesimo ha anche delle difficoltà a spostarsi in quanto non dotato di un mezzo proprio e, comunque, gli spostamenti da Assemini a
Dolianova e viceversa per esercitare il diritto di visita hanno dei costi che limitano ulteriormente la sua possibilità di contribuzione al sostentamento della bambina;
i) il predetto, al contempo, ben conoscendo l'attaccamento della minore anche alla madre e confidando nella capacità della piccola di riuscire ad ambientarsi serenamente anche in un Per_1
Pag. 3 a 7 contesto - pure scolastico - diverso, fermo ed intoccabile il suo pieno diritto di visita, nessun ostacolo ha frapposto a detto trasferimento;
l) al fine di migliorare la sua condizione il nel corrente anno ha frequentato dei corsi Pt_1
professionali che potranno aiutarlo a trovare un'occupazione e ne sta seguendo degli altri;
ciò, lo si ribadisce, onde poter contribuire adeguatamente al mantenimento della minore, avere la possibilità
di portare avanti i lavori urgenti e necessari nell'immobile predetto e provvedere all'acquisto di un mezzo;
m) per quanto è dato sapere alle parti, poi, non pendono altri procedimenti relativi alla minore.
Tutto ciò premesso, i ricorrenti, rappresentati e domiciliati come sopra, si sono determinati ad addivenire al seguente accordo:
1) la figlia minore (24/09/2017) viene affidata ad entrambi i genitori con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, con cui la minore vivrà e avrà la residenza anagrafica, attualmente nell'immobile in Dolianova alla S.P. 14 n° 40;
2) entrambi i genitori assicureranno alla bambina cura, educazione ed istruzione, impegnandosi altresì a mantenere con la stessa rapporti equilibrati e continuativi e a far sì che abbia, con i nonni materni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, rapporti significativi;
gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale e adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia, tra cui le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso e quanto altro risulti necessario alla sua formazione;
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente;
3) il padre, che si farà carico dell'impegno dei viaggi Assemini/Dolianova per prendere/riportare la bambina - allo stato con il pullman, poiché privo di un mezzo proprio - e delle relative spese, terrà
Con la minore con sé, salvo diverso accordo con la a) a fine settimana alterni dalla sera del venerdì alla sera della domenica;
nella settimana in cui non la porterà ad Assemini per il weekend potrà stare con a Dolianova il giovedì; Per_1
Pag. 4 a 7 b) durante le festività natalizie - alternativamente di anno in anno - la notte della Vigilia o la giornata del Natale e il Capodanno o il 1° giorno del Nuovo Anno;
c) in occasione delle festività pasquali - sempre alternativamente di anno in anno - il giorno della
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) ad anni alterni: il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'08
dicembre;
d) ad anni alterni: il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'08 dicembre;
4) durante il periodo estivo starà per 15 giorni, anche non consecutivi, del mese di luglio o Per_1
agosto - da concordare entro il mese di maggio - prima con l'uno poi con l'altro genitore;
e starà con il padre o con la madre nelle giornate di festeggiamento degli stessi (per l'uno il 19 marzo, festa del papà, ed il 10 aprile;
per l'altra la festa della mamma ed il 10 maggio); trascorrerà, invece, l'intera giornata del suo compleanno un anno con la madre ed uno con il padre;
Con 5) il a titolo di contributo per il mantenimento della minore, verserà alla una assegno Pt_1
mensile di € 100,00 (cento/00) che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT e riconosce che alla stessa spetterà integralmente l'assegno unico - tanto che dichiara di rinunciare alla quota di sua spettanza e si impegna a rendere all'Ente erogatore le comunicazioni che si dovessero rendere necessarie - e qualsivoglia altro beneficio/aiuto per la prole;
altresì le rimborserà il 50% delle spese straordinarie sostenute per la minore;
6) in merito alle spese straordinarie per Sharon le parti terranno conto di quanto in appresso: A)
spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo,
salve le urgenze: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN ma
Pag. 5 a 7 effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola (in tal caso le parti si accorderanno prima sul modello di fascia meno costosa); d) assicurazione scolastica;
e) fondo cassa richiesto dalla scuola;
f) gite scolastiche senza pernottamento;
g) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno)
dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
E) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); F) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività
ludiche e ricreative;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
G) in relazione alle spese straordinarie da concordare, il , a fronte di una richiesta scritta avanzata dalla (a mezzo Parte_1 CP_1
email, pec, sms, messaggio whatsapp), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto
(a mezzo email, pec, sms, messaggio whatsapp), entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
H) il rimborso alla CP_1
- che si impegna ad esibire la documentazione comprovante le spese integralmente sostenute entro
15 giorni - dovrà essere effettuato dal entro i 15 giorni successivi;
7) le parti si Parte_1
Pag. 6 a 7 impegnano a comunicarsi le variazioni delle rispettive residenze, delle utenze telefoniche nonché
degli indirizzi mail e pec”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno
Con modificato il quantum dell'assegno riconosciuto dal alla a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento della minore, aumentando l'importo di euro 100,00 mensili. Pertanto, il verserà Pt_1
Con alla un assegno mensile pari a euro 200,00.
La causa è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra Parte_1
e CP_1
Gli accordi intervenuti tra e evono essere omologati non essendo Parte_1 CP_1
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 21.10.2024
Il Presidente
Giorgio Latti
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