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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ex art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Stefano Astorri e Massimiliano
Cesare e presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza Giulio Rondinò, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(C.F. , rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Antonelllo Cozzi, presso il cui studio, in Lauria (Pz) alla C.da Milordo n. 20, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2021 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.02.2021, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione, chiedendone la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 15.11.2021 e notificatogli in data 21.01.2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento di euro 39.383,06 oltre interessi ed accessori, in favore della Sig.ra in qualità di rappresentante dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
, a titolo di differenza rispetto a quanto già liquidato da (euro Controparte_3 Pt_1
32.643,47) per il buono fruttifero serie Q/P N. 87 DI Lire 5.000.000 emesso il
15.01.1988.
In particolare, la predetta società opponente eccepiva che le pretese della sig.ra erano infondate, poiché originavano da una propria distorta ed errata CP_1
interpretazione ed applicazione delle disposizioni del DM 13.6.1986, dalla mancata cognizione della sua efficacia imperativa, dalla sottaciuta o ignorata natura di “titolo di legittimazione” del e della connessa e conseguente Controparte_4
insussistenza di limiti alla sua eterointegrazione sia sul piano del contenuto (art 1339
c.c.) sia sul piano degli effetti (art. 1374 c.c.) e dalla errata e parziale lettura delle decisioni della Suprema Corte a SSUU (n. 3963/19).
Pertanto, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 14/2021 del Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.03.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, Sig.ra contestando le avverse eccezioni e Controparte_1
precisando: di aver agito in giudizio giusta procura speciale del 07.11.2018, a firma del
Notaio dottor , procuratrice speciale dei genitori Sigg.ri Persona_1 CP_2
e e, pertanto, di essere legittimata ad esigere da
[...] Controparte_3 [...]
tutte le somme, sia per capitale che interessi, portate dal buono postale Parte_1
fruttifero, di nominali lire 5.000.000, serie Q/P N. 0000000000087, emesso il 15.01.1988, Serie Q N. OP 168; che, in data 11.01.2019, successiva alla naturale scadenza del predetto titolo, veniva liquidato l'importo lordo di € 32.643,47 (€
28.881,79 netto); che, dall'analisi dei rendimenti promessi secondo le condizioni riportate sul tergo del predetto sulle quali si fondava l'affidamento del CP_4
sottoscrittore, era emerso che alla sig.ra spettava l'importo Controparte_1
lordo di € 72.026,53; che, pertanto, la stessa opposta risultava creditrice dell'importo lordo pari ad € 39.383,06 (€ 72.026,53 - € 32.643,47 = € 39.383,06); che, in data
08.01.2020 la sig.ra sottoscriveva il modulo per il ricorso all'arbitrato CP_1
bancario finanziario;
che, in data 10.01.2020 si trasmetteva il ricorso innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Bari, a mezzo Ricorso Web, identificato dal seguente codice: ABF/2020129988976, del 6 gennaio 2020, e successivamente trasmesso a il 13 gennaio del 2020 Parte_1
dall'Intermediario; che, in data 27.02.2020, costituendosi in Parte_1
giudizio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato;
che, il collegio di Bari con la decisione n. 0008141/20 del 05/05/2020, in parziale accoglimento del ricorso, disponeva che l'intermediario provvedesse al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al
30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso;
che, sulla scorta della decisone dell'ABF il Tribunale di Lagonegro emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 14/2021 oggi impugnato.
Pertanto, l'opposta, concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza del 06.07.2021, il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. e rinviava all'udienza del 19.04.2022 per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori. Dopo dei rinvii allo stato per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 17.01.2023, il Giudice, ritenuto di non dover procedere ad ulteriore attività istruttoria vista la natura documentale della causa e ritenuto che la stessa fosse matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.10.2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo ulteriori due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle proprie memorie.
Orbene, va in primo luogo premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n.
7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n.
5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, va osservato, sempre in tema di onere della prova, che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento. In altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento. Ciò premesso, nel merito, e posto che la creditrice ha provato il proprio titolo e per contro la società opponente ha affermato il proprio corretto adempimento, risulta imprescindibile per la soluzione della controversia l'inquadramento della normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza, poiché la questione riguarda in modo specifico l'applicabilità, con riferimento agli anni di fruttuosità compresi tra il 21° ed il 30° anno, dei tassi di interesse riconosciuti dal D.M. Tesoro del 13 giugno 1986, che disciplina la relativa serie di appartenenza Q/P oppure i maggiori interessi accordati dalla precedente serie P (sui cui moduli veniva sottoscritti anche i BPF di serie successive).
Orbene, i buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 17 D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) erogato in favore del risparmiatore Pt_1
che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono maggiorato del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi del genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di crediti e, quindi, dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
È fondamentale evidenziare, poi, che l'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”. L'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, ha modificato l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, prevedendo che:
“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Questa disposizione è stata infine abrogata dall'art. 7 del d.l. vo. 30 luglio 1999, n. 284
(in uno a tutte quelle contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. n. 156/1973)
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il medesimo d. l. vo. n. 284/1999 ha stabilito l'applicabilità delle previgenti disposizioni di legge ai buoni fruttiferi emanati durante la vigenza delle norme anteriori.
Già a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 460/1974 (30.9.1974) la legge consentiva che il D.M. Tesoro recante le variazioni dei tassi di interesse da applicare al momento del rimborso dei buoni postali potesse prevedere l'applicazione retroattiva di tali variazioni anche a buoni di serie precedenti a quella esistente al momento di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Questo fondamentale rilievo consente di affermare che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo – ed esclusivamente
– quella riportata a tergo dei buoni medesimi (e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c.), ma anche quella determinata dal susseguirsi dai singoli decreti ministeriali che individuavano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c..
Si tratta di un sistema che, indubbiamente, può comportare modificazioni in senso peggiorativo per il risparmiatore (il quale, al termine del periodo di scadenza del buono, può vedersi rimborsare un importo anche notevolmente inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei tassi di interesse previsti a tergo del documento) ma che
è sicuramente costituzionalmente e contrattualmente legittimo, trovando fondamento e ratio nel principio di equilibrio della finanza pubblica previsto dall'art. 81 Cost. e salvaguardando la buona fede del contraente privato in virtù della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale con conseguente agevole conoscibilità da parte del consociato - dei decreti ministeriali che modificano di volta in volta il tasso di interesse, in considerazione delle eventuali fase avverse del ciclo economico. Del resto la stessa
Corte Costituzionale, interessata in sede di giudizio di legittimità della normativa di cui all'art. 173 del DPR 156/73, ha dichiarato inammissibile e non fondata la sollevata questione assumendo che “la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 26 del 29.1.2020).
Può quindi conseguentemente affermarsi che non è configurabile alcun inadempimento in capo al soggetto emittente il buono fruttifero postale qualora il rimborso sia avvenuto- secundum legem - non alle condizioni riportate a tergo del documento, bensì ad un tasso di interesse peggiorativo rispetto a quello originario ma imposto da successivo decreto ministeriale, ove questo abbia previsto l'applicazione retroattiva delle nuove condizioni anche ad una serie di buoni precedentemente emessi.
Ciò premesso, la fattispecie in esame, ricade sotto la regolamentazione disposta con
D.M. del Tesoro del 13.06.1986, il quale all'art.4 prevedeva che “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Inoltre, il successivo art.5 disponeva “Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.”.
Orbene alla luce di queste disposizioni, anche i buoni delle serie precedenti, e dunque quella “P”, subivano una modifica del tasso di interesse, in quanto l'art.6 prevedeva che sul montante delle serie precedenti (maturato alla data del 1° gennaio 1987) si applicassero i nuovi tassi della serie “Q”. Dette variazioni, decise per disposizione del
Ministero del Tesoro, erano state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.148 del 28.06.1986, nonché affisse presso gli uffici postali, valendo come notifica agli interessati idonea a tutelare i risparmiatori e a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana.
Ora, deduce che sul buono postale Q/P che ci occupa, in ossequio Parte_1
all'art. 5 del D.M.13.06.1986 testè richiamato, era stato apposto il timbro recante l'indicazione della nuova serie “Q/P”, e sul retro era altresì presente il timbro con l'indicazione dei nuovi tassi, ossia 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15°anno, e 12% dal 16° al 20° anno, e che alcuna incertezza sussisteva all'epoca dell'emissione in ordine alla serie di appartenenza dei buoni ed al tasso di rendimento, che non era quello relativo alla precedente serie “P”, ma quello della successiva serie “Q”, per la quale il tasso di rendimento, anche successivamente al ventunesimo anno e sino al trentesimo, era pari al 12% in regime di capitalizzazione semplice, come indicato nella tabella allegata al D.M.13.06.1986.
Ebbene, si osserva anzitutto che risulta pacifica, in quanto comprovata dalla documentazione in atti l'apposizione del timbro, sul fronte del buono, della sigla Q/P, in aggiunta alla precedente stampa P, nonchè l'apposizione, sul retro del buono, e più precisamente al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, di un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento.
Si tratta allora di verificare se, in relazione ai tassi di interesse dovuti per l'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno), e non indicati nel timbro apposto sul retro del buono, devono trovare applicazione quelli già previsti per il buono della serie P (sulla base della impressione a stampa contenuta sul titolo, relativa ai vecchi titoli P e rimasta visibile sul buono postale), o quelli, inferiori, previsti dal D.M. 13 giugno 1986 per i buoni della serie Q.
Dunque, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4748/2022,
e considerato che:
- l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del
1974, conv. in l. n. 588 del 1974 -applicabile ratione temporis al buono di cui è causa- consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse, sulla base di decreti ministeriali, anche per buoni di precedenti emissioni, attribuendo in tal modo al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius, sui rapporti in corso;
- il decreto ministeriale 13 giugno 1986, in attuazione della detta normativa primaria, ha previsto l'istituzione, dal 1° luglio 1986, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, con saggi di interesse nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto;
- l'articolo 5 ha previsto che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q” (i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato), i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 stabilendo che, per questi ultimi, gli uffici postali avrebbero apposto due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura
“Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Il buono in questione appartiene proprio a questa ultima categoria;
- l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno
1986 sono norme a natura cogente, che assicurano il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore;
- la giurisprudenza ha ormai da tempo sancito che il buono fruttifero postale non
è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione (Cass.27809/2005) con conseguente applicabilità allo stesso dell'art. 2002 c.c. (Cass. SS.UU.
13979/2007), e che è configurabile un vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, con conseguente soggezione alla disciplina del contratto e applicabilità anche a tale rapporto dell'art. 1339 c.c., che consente una integrazione del suo contenuto ab externo da parte di norme cogenti;
- nel caso dei buoni postali e delle variazioni in peius del tasso di interessi ad opera dei decreti ministeriali, veniva a determinarsi il secondo dei due congegni di inserzione automatica di clausole previsti dall'art. 1339 c.c., ossia non quello volto ad integrare il contratto nel caso di lacuna della disciplina convenzionalmente prevista, ma piuttosto quello della sostituzione delle clausole convenzionalmente previste, se difformi da quelle previste da norme cogenti (Cass. S.U. 3963/2019);
- la decisione delle Sezioni Unite del 2007, nel prevedere che “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” si riferiva all'ipotesi peculiare ( diversa da quella in esame) in cui sul buono non era stato apposto alcun timbro volto ad informare il sottoscrittore della variazione con decreto ministeriale, del periodo di scadenza del buono (nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza citata, infatti, mancava la stampigliatura sul buono, sia della diversa sigla che del diverso termine di scadenza, richiesta invece nel relativo DM di variazione dei termini di decadenza, e pertanto il buono non conteneva alcun indice in ragione del quale il sottoscrittore potesse supporre che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi non fossero quelle risultanti dal documento medesimo);
- l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi -qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile (caso esaminato dalla sentenza Cass. SS.UU. 13979/2007) - non era paragonabile al diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato recasse l'apposizione sul fronte della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile;
Pertanto, applicando i principi sopra espressi nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che i Sigg.ri e hanno Controparte_2 Controparte_3
sottoscritto il buono fruttifero postale serie Q/P n. 87 dell'importo di lire 5.000.000 emesso in data 15.01.1988 (doc. 1 in fascicolo opposta), che l'odierna opposta, quale rappresentante dei genitori, si è vista rimborsare, alla data dell'11.01.2019 successiva alla scadenza naturale del titolo (doc. n. 2 in fascicolo parte opposta), l'importo complessivo di euro 28.881,79, a fronte di un importo complessivo, calcolato sulla base delle condizioni riportate a tergo dei buoni di euro 72.026,53; che il buono è stato sottoscritto dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni della l. 25 novembre 1974, n. 588, che ha modificato l'art
173 D. P.R. n. 156/1973 nel senso sopra indicato;
che, in seguito, con D. M. Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato in G. U. n. 148 del 28.6.1986, i tassi di interesse stabiliti nella misura ivi indicata – determinati in primis per la serie di buoni fruttiferi relativi alla serie “Q” – sono stati estesi a tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti a questa, ivi inclusi quindi quelli contraddistinti con la lettera “Q/P”; che sul buono di cui è causa, sul fronte è stato apposto il timbro “SERIE Q/P” in luogo della precedente serie P e sul retro, al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, è stato apposto un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento.
Conseguentemente, per lo scaglione temporale ventunesimo/trentesimo anno, va applicato il saggio degli interessi indicato dal D.M. 13 giugno 1986 in regime di capitalizzazione semplice, e non quello indicato nella tabella dei tassi della serie apposta sul retro del buono, sicché il valore di rendimento dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, non è quello calcolato dall'opposta ma quello calcolato dall'opponente, la quale ha correttamente pagato il dovuto.
Pertanto, l'importo rimborsato alla Sig. corrisponde a quello legittimamente CP_1
quantificato sulla base delle disposizioni previste dal citato D.M. e, conseguentemente,
l'opposta non ha diritto al riconoscimento dell'importo superiore preteso nei confronti dell'odierna società opponente.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della fattispecie e degli orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 14/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, in Lagonegro,
21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025;
rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.;
rilevato che con decreto l'udienza è stata sostituita con lo scambio di note scritte, comunicato alle parti, che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
rilevato che entro il termine fissato le parti costituite hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies 3° comma c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 21 febbraio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ex art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, vertente tra
C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Stefano Astorri e Massimiliano
Cesare e presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza Giulio Rondinò, è elettivamente domiciliata
OPPONENTE
e
(C.F. , rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. Antonelllo Cozzi, presso il cui studio, in Lauria (Pz) alla C.da Milordo n. 20, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 14/2021 reso dal Tribunale di
Lagonegro;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 18.02.2021, Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione, chiedendone la revoca, avverso il decreto ingiuntivo n. 14/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 15.11.2021 e notificatogli in data 21.01.2021, con il quale veniva ad essa ingiunto il pagamento di euro 39.383,06 oltre interessi ed accessori, in favore della Sig.ra in qualità di rappresentante dei genitori e Controparte_1 Controparte_2
, a titolo di differenza rispetto a quanto già liquidato da (euro Controparte_3 Pt_1
32.643,47) per il buono fruttifero serie Q/P N. 87 DI Lire 5.000.000 emesso il
15.01.1988.
In particolare, la predetta società opponente eccepiva che le pretese della sig.ra erano infondate, poiché originavano da una propria distorta ed errata CP_1
interpretazione ed applicazione delle disposizioni del DM 13.6.1986, dalla mancata cognizione della sua efficacia imperativa, dalla sottaciuta o ignorata natura di “titolo di legittimazione” del e della connessa e conseguente Controparte_4
insussistenza di limiti alla sua eterointegrazione sia sul piano del contenuto (art 1339
c.c.) sia sul piano degli effetti (art. 1374 c.c.) e dalla errata e parziale lettura delle decisioni della Suprema Corte a SSUU (n. 3963/19).
Pertanto, insisteva per l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 14/2021 del Tribunale di Lagonegro. Il tutto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 05.03.2021, si costituiva in giudizio l'opposta, Sig.ra contestando le avverse eccezioni e Controparte_1
precisando: di aver agito in giudizio giusta procura speciale del 07.11.2018, a firma del
Notaio dottor , procuratrice speciale dei genitori Sigg.ri Persona_1 CP_2
e e, pertanto, di essere legittimata ad esigere da
[...] Controparte_3 [...]
tutte le somme, sia per capitale che interessi, portate dal buono postale Parte_1
fruttifero, di nominali lire 5.000.000, serie Q/P N. 0000000000087, emesso il 15.01.1988, Serie Q N. OP 168; che, in data 11.01.2019, successiva alla naturale scadenza del predetto titolo, veniva liquidato l'importo lordo di € 32.643,47 (€
28.881,79 netto); che, dall'analisi dei rendimenti promessi secondo le condizioni riportate sul tergo del predetto sulle quali si fondava l'affidamento del CP_4
sottoscrittore, era emerso che alla sig.ra spettava l'importo Controparte_1
lordo di € 72.026,53; che, pertanto, la stessa opposta risultava creditrice dell'importo lordo pari ad € 39.383,06 (€ 72.026,53 - € 32.643,47 = € 39.383,06); che, in data
08.01.2020 la sig.ra sottoscriveva il modulo per il ricorso all'arbitrato CP_1
bancario finanziario;
che, in data 10.01.2020 si trasmetteva il ricorso innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario del Collegio di Bari, a mezzo Ricorso Web, identificato dal seguente codice: ABF/2020129988976, del 6 gennaio 2020, e successivamente trasmesso a il 13 gennaio del 2020 Parte_1
dall'Intermediario; che, in data 27.02.2020, costituendosi in Parte_1
giudizio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato;
che, il collegio di Bari con la decisione n. 0008141/20 del 05/05/2020, in parziale accoglimento del ricorso, disponeva che l'intermediario provvedesse al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al
30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso;
che, sulla scorta della decisone dell'ABF il Tribunale di Lagonegro emetteva il Decreto
Ingiuntivo n. 14/2021 oggi impugnato.
Pertanto, l'opposta, concludeva chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, di rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo opposto. Il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi al costituito procuratore di parte dichiaratosi antistatario.
All'esito dell'udienza del 06.07.2021, il Giudice, rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c. e rinviava all'udienza del 19.04.2022 per la decisione sull'ammissione dei mezzi istruttori. Dopo dei rinvii allo stato per esigenze di ruolo e mutata la persona fisica del giudicante, all'esito dell'udienza cartolare del 17.01.2023, il Giudice, ritenuto di non dover procedere ad ulteriore attività istruttoria vista la natura documentale della causa e ritenuto che la stessa fosse matura per la decisione, rinviava all'udienza del 16.10.2023 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c..
Dopo ulteriori due rinvii allo stato per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle proprie memorie.
Orbene, va in primo luogo premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta solo la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (in tal senso sent. Cass. n.
7020/2019; sent. Cass. n. 1410/1992; sent. Cass. n. 10280/1990; sent. Cass. n.
5185/1989; sent. Cass. n. 361/1988; sent. Cass. n. 9078/1987).
Inoltre, va osservato, sempre in tema di onere della prova, che “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (in tal senso sent. Cass. civ. Sez. unite n. 13533/2001).
Presupposto comune per ognuna delle tre azioni, di adempimento, risolutoria e risarcitoria, è quindi la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento. In altre parole,
l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento. Ciò premesso, nel merito, e posto che la creditrice ha provato il proprio titolo e per contro la società opponente ha affermato il proprio corretto adempimento, risulta imprescindibile per la soluzione della controversia l'inquadramento della normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le relative condizioni di rimborso alla scadenza, poiché la questione riguarda in modo specifico l'applicabilità, con riferimento agli anni di fruttuosità compresi tra il 21° ed il 30° anno, dei tassi di interesse riconosciuti dal D.M. Tesoro del 13 giugno 1986, che disciplina la relativa serie di appartenenza Q/P oppure i maggiori interessi accordati dalla precedente serie P (sui cui moduli veniva sottoscritti anche i BPF di serie successive).
Orbene, i buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 17 D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156, come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente dalle , oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti) erogato in favore del risparmiatore Pt_1
che, al termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono maggiorato del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi del genus dei documenti di legittimazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di crediti e, quindi, dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
È fondamentale evidenziare, poi, che l'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni. Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale; esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”. L'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, ha modificato l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, prevedendo che:
“le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.
Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo.
Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Questa disposizione è stata infine abrogata dall'art. 7 del d.l. vo. 30 luglio 1999, n. 284
(in uno a tutte quelle contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. n. 156/1973)
a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il medesimo d. l. vo. n. 284/1999 ha stabilito l'applicabilità delle previgenti disposizioni di legge ai buoni fruttiferi emanati durante la vigenza delle norme anteriori.
Già a partire dall'entrata in vigore del d.l. n. 460/1974 (30.9.1974) la legge consentiva che il D.M. Tesoro recante le variazioni dei tassi di interesse da applicare al momento del rimborso dei buoni postali potesse prevedere l'applicazione retroattiva di tali variazioni anche a buoni di serie precedenti a quella esistente al momento di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Questo fondamentale rilievo consente di affermare che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo – ed esclusivamente
– quella riportata a tergo dei buoni medesimi (e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c.), ma anche quella determinata dal susseguirsi dai singoli decreti ministeriali che individuavano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c..
Si tratta di un sistema che, indubbiamente, può comportare modificazioni in senso peggiorativo per il risparmiatore (il quale, al termine del periodo di scadenza del buono, può vedersi rimborsare un importo anche notevolmente inferiore a quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei tassi di interesse previsti a tergo del documento) ma che
è sicuramente costituzionalmente e contrattualmente legittimo, trovando fondamento e ratio nel principio di equilibrio della finanza pubblica previsto dall'art. 81 Cost. e salvaguardando la buona fede del contraente privato in virtù della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale con conseguente agevole conoscibilità da parte del consociato - dei decreti ministeriali che modificano di volta in volta il tasso di interesse, in considerazione delle eventuali fase avverse del ciclo economico. Del resto la stessa
Corte Costituzionale, interessata in sede di giudizio di legittimità della normativa di cui all'art. 173 del DPR 156/73, ha dichiarato inammissibile e non fondata la sollevata questione assumendo che “la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni postali fruttiferi, consentita dalla disposizione in esame, riflette un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica;
contenimento che, in caso di titoli da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all'andamento dell'inflazione e dei mercati” (Corte
Costituzionale, sentenza n. 26 del 29.1.2020).
Può quindi conseguentemente affermarsi che non è configurabile alcun inadempimento in capo al soggetto emittente il buono fruttifero postale qualora il rimborso sia avvenuto- secundum legem - non alle condizioni riportate a tergo del documento, bensì ad un tasso di interesse peggiorativo rispetto a quello originario ma imposto da successivo decreto ministeriale, ove questo abbia previsto l'applicazione retroattiva delle nuove condizioni anche ad una serie di buoni precedentemente emessi.
Ciò premesso, la fattispecie in esame, ricade sotto la regolamentazione disposta con
D.M. del Tesoro del 13.06.1986, il quale all'art.4 prevedeva che “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera
“Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Inoltre, il successivo art.5 disponeva “Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera
“Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.”.
Orbene alla luce di queste disposizioni, anche i buoni delle serie precedenti, e dunque quella “P”, subivano una modifica del tasso di interesse, in quanto l'art.6 prevedeva che sul montante delle serie precedenti (maturato alla data del 1° gennaio 1987) si applicassero i nuovi tassi della serie “Q”. Dette variazioni, decise per disposizione del
Ministero del Tesoro, erano state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.148 del 28.06.1986, nonché affisse presso gli uffici postali, valendo come notifica agli interessati idonea a tutelare i risparmiatori e a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana.
Ora, deduce che sul buono postale Q/P che ci occupa, in ossequio Parte_1
all'art. 5 del D.M.13.06.1986 testè richiamato, era stato apposto il timbro recante l'indicazione della nuova serie “Q/P”, e sul retro era altresì presente il timbro con l'indicazione dei nuovi tassi, ossia 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10,50% dall'11° al 15°anno, e 12% dal 16° al 20° anno, e che alcuna incertezza sussisteva all'epoca dell'emissione in ordine alla serie di appartenenza dei buoni ed al tasso di rendimento, che non era quello relativo alla precedente serie “P”, ma quello della successiva serie “Q”, per la quale il tasso di rendimento, anche successivamente al ventunesimo anno e sino al trentesimo, era pari al 12% in regime di capitalizzazione semplice, come indicato nella tabella allegata al D.M.13.06.1986.
Ebbene, si osserva anzitutto che risulta pacifica, in quanto comprovata dalla documentazione in atti l'apposizione del timbro, sul fronte del buono, della sigla Q/P, in aggiunta alla precedente stampa P, nonchè l'apposizione, sul retro del buono, e più precisamente al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, di un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento.
Si tratta allora di verificare se, in relazione ai tassi di interesse dovuti per l'ultimo decennio (dal 21° al 30° anno), e non indicati nel timbro apposto sul retro del buono, devono trovare applicazione quelli già previsti per il buono della serie P (sulla base della impressione a stampa contenuta sul titolo, relativa ai vecchi titoli P e rimasta visibile sul buono postale), o quelli, inferiori, previsti dal D.M. 13 giugno 1986 per i buoni della serie Q.
Dunque, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4748/2022,
e considerato che:
- l'art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del
1974, conv. in l. n. 588 del 1974 -applicabile ratione temporis al buono di cui è causa- consentiva variazioni, anche in pejus, del tasso di interesse, sulla base di decreti ministeriali, anche per buoni di precedenti emissioni, attribuendo in tal modo al Ministro competente uno ius variandi suscettibile di operare, non retroattivamente, anche in peius, sui rapporti in corso;
- il decreto ministeriale 13 giugno 1986, in attuazione della detta normativa primaria, ha previsto l'istituzione, dal 1° luglio 1986, di una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, con saggi di interesse nella misura indicata nelle tabelle allegate al decreto;
- l'articolo 5 ha previsto che sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre i buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q” (i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato), i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986 stabilendo che, per questi ultimi, gli uffici postali avrebbero apposto due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura
“Serie Q/P”, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. Il buono in questione appartiene proprio a questa ultima categoria;
- l'articolo 173 del codice postale e l'articolo 5 del decreto ministeriale 13 giugno
1986 sono norme a natura cogente, che assicurano il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore;
- la giurisprudenza ha ormai da tempo sancito che il buono fruttifero postale non
è un titolo di credito, ma un documento di legittimazione (Cass.27809/2005) con conseguente applicabilità allo stesso dell'art. 2002 c.c. (Cass. SS.UU.
13979/2007), e che è configurabile un vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli, con conseguente soggezione alla disciplina del contratto e applicabilità anche a tale rapporto dell'art. 1339 c.c., che consente una integrazione del suo contenuto ab externo da parte di norme cogenti;
- nel caso dei buoni postali e delle variazioni in peius del tasso di interessi ad opera dei decreti ministeriali, veniva a determinarsi il secondo dei due congegni di inserzione automatica di clausole previsti dall'art. 1339 c.c., ossia non quello volto ad integrare il contratto nel caso di lacuna della disciplina convenzionalmente prevista, ma piuttosto quello della sostituzione delle clausole convenzionalmente previste, se difformi da quelle previste da norme cogenti (Cass. S.U. 3963/2019);
- la decisione delle Sezioni Unite del 2007, nel prevedere che “il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono” si riferiva all'ipotesi peculiare ( diversa da quella in esame) in cui sul buono non era stato apposto alcun timbro volto ad informare il sottoscrittore della variazione con decreto ministeriale, del periodo di scadenza del buono (nel caso esaminato dalla Cassazione nella sentenza citata, infatti, mancava la stampigliatura sul buono, sia della diversa sigla che del diverso termine di scadenza, richiesta invece nel relativo DM di variazione dei termini di decadenza, e pertanto il buono non conteneva alcun indice in ragione del quale il sottoscrittore potesse supporre che le condizioni applicabili per il calcolo degli interessi non fossero quelle risultanti dal documento medesimo);
- l'esigenza di tutela dell'affidamento incolpevole, certamente riscontrabile in ipotesi di buoni all'apparenza appartenenti ad una determinata serie, quantunque sottoscritti nel vigore di un decreto che avesse modificato la disciplina degli interessi -qualora detti buoni non manifestassero alcun elemento dal quale il sottoscrittore potesse desumere una discrepanza tra condizioni risultanti dal documento e condizioni previste dalla normativa applicabile (caso esaminato dalla sentenza Cass. SS.UU. 13979/2007) - non era paragonabile al diverso caso in cui, in adesione allo stesso precetto normativo, il vecchio supporto cartaceo in concreto utilizzato recasse l'apposizione sul fronte della serie effettiva, nella specie «Q/P», tale da richiamare la normativa ad essa applicabile;
Pertanto, applicando i principi sopra espressi nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che i Sigg.ri e hanno Controparte_2 Controparte_3
sottoscritto il buono fruttifero postale serie Q/P n. 87 dell'importo di lire 5.000.000 emesso in data 15.01.1988 (doc. 1 in fascicolo opposta), che l'odierna opposta, quale rappresentante dei genitori, si è vista rimborsare, alla data dell'11.01.2019 successiva alla scadenza naturale del titolo (doc. n. 2 in fascicolo parte opposta), l'importo complessivo di euro 28.881,79, a fronte di un importo complessivo, calcolato sulla base delle condizioni riportate a tergo dei buoni di euro 72.026,53; che il buono è stato sottoscritto dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d.l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni della l. 25 novembre 1974, n. 588, che ha modificato l'art
173 D. P.R. n. 156/1973 nel senso sopra indicato;
che, in seguito, con D. M. Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato in G. U. n. 148 del 28.6.1986, i tassi di interesse stabiliti nella misura ivi indicata – determinati in primis per la serie di buoni fruttiferi relativi alla serie “Q” – sono stati estesi a tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti a questa, ivi inclusi quindi quelli contraddistinti con la lettera “Q/P”; che sul buono di cui è causa, sul fronte è stato apposto il timbro “SERIE Q/P” in luogo della precedente serie P e sul retro, al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, è stato apposto un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento.
Conseguentemente, per lo scaglione temporale ventunesimo/trentesimo anno, va applicato il saggio degli interessi indicato dal D.M. 13 giugno 1986 in regime di capitalizzazione semplice, e non quello indicato nella tabella dei tassi della serie apposta sul retro del buono, sicché il valore di rendimento dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, non è quello calcolato dall'opposta ma quello calcolato dall'opponente, la quale ha correttamente pagato il dovuto.
Pertanto, l'importo rimborsato alla Sig. corrisponde a quello legittimamente CP_1
quantificato sulla base delle disposizioni previste dal citato D.M. e, conseguentemente,
l'opposta non ha diritto al riconoscimento dell'importo superiore preteso nei confronti dell'odierna società opponente.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Le spese di lite, in considerazione della peculiarità della fattispecie e degli orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il D.I. n. 14/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro;
• Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, in Lagonegro,
21 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco