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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/10/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 197/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza del 16 ottobre 2025;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 197/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 197 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
HDI Assicurazioni S.p.A. (fusione per incorporazione della CP_1 CP
già ), in persona del legale rapp.te.
[...] Controparte_2 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Marco Paolone e con questi elettiva- mente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Calvizzano (NA) al- la via Roma n. 9;
APPELLANTE
e
e , rappresentato e difeso, giusta procura CP_4 Controparte_5 in atti, dall'Avv. Anna Maria Piatto e presso di questi elettivamente domici- liato in Frignano (CE) alla via Lazio n. 6;
APPELLATI nonché contro
, domiciliata ex lege presso in persona del Controparte_6 CP_7 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATA
e
, domiciliato ex lege presso in persona del Controparte_8 CP_7 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATO
CONCLUSIONI
2
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, HDI conveniva in giudizio e CP_4
, nonché e al fine Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8 di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 3057/2024, pronunziata dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 09.12.2024.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure ometteva di pronunciarsi sulla querela di falso proposta in data
15.04.2024 nel giudizio di primo grado;
2. Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sull'istanza di comparizione personale delle parti al fine di verificare la volontà di volersi avvalere o meno degli esami strumentali og- getto di querela di falso;
3. I Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità delle domande per violazione degli artt 148
e ss Codice Ass.ni;
4. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione del fatto storico così come prospettato dalle parti e come emergeva dall'istruttoria espletata;
5. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della dichiarazione testimoniale resa da , soggetto con ben 10 CP_9 sinistri come si evince dalla banca dati Ivass;
6. Il Giudice di prime cure ometteva di rilevare che nella data indicata del sinistro, a Marcianise, piove- va e, pertanto, appare inverosimile che i due attori, odierni appellati, potes- sero trovarsi in sella a due biciclette;
7. Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulle censure mosse alla documentazione medica, nonché alla nullità della CTU, fondata su documentazione oggetto di querela di falso;
8.
Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della documentazione sani- taria, in quanto, i certificati di PS prodotti non contengono alcun elemento che possa dimostrare la riconducibilità di quelle lesioni agli odierni appellati, in quanto, non venivano identificati;
9. Il Giudice di prime cure errava nel risarcire il danno morale in quanto non veniva dimostrato dagli attori, odierni appellati;
10. Si richiede la restituzione delle somme percepite a se-
3
guito della sentenza oggetto di gravame.
Ciò posto, l'appellante HDI chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare l'ammissibilità, tempestività e pro- cedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; 2) dichiarare la nullità della sentenza numero 3057/2024 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.
ex artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II° n. 4 c.p.c. per le motiva- Parte_1 zioni esposte nel corpo del presente atto;
NEL MERITO: 3) Preliminarmente a qualsi- voglia atto ulteriore, disponga la comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 117
e 222 c.p.c. onde interpellare gli attori, circa la intenzione di avvalersi o meno dei referti impugnati di falso, al fine di decidere in ordine alla utilizzabilità dei detti documenti ai fini istruttori, ovvero di procedere allo stralcio degli stessi dagli atti di causa, 4) accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3057/2024 emessa dall'Ufficio del GdP di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Dott. Parte_1 nell'ambito del giudizio N.R.G. 8246/2020, pubblicata in data 09/12/2024, acco- gliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ritengono per in- tegralmente riportate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Santa Maria Capua Vetere, alla stregua dei motivi di appello esposti nel presente atto, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunziate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
5) in via gradata, nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi in qualche modo superate tutte le assorbenti eccezioni sollevate e
Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della revisio prioris istantiae, do- vesse addentrarsi nell'esame del merito della vicenda, si chiede, previa declaratoria della nullità delle operazioni peritali celebrate in prime cure, disporsi la integrale rinnovazione delle stesse, mediante la nomina di un consulente tecnico particolarmente esperti in mate- ria, ai quali sottoporre, ove ritenuto, tra gli altri, i rilievi critici svolti dal CTP di HDI
Ass S.p.A in prime cure, chiedendo che si pronuncino sui quesiti che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di sottoporre loro;
6) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore della HDI Ass S.p.A.; IN SUBORDINE: 7) riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il quantum di cui alla statuizione nella misura rite- nuta di giustizia per tutti i fondati, gravi e rilevanti motivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
8) riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il governo delle spese del primo grado nella misura ritenuta di giustizia alla luce dell'effettivo ammontare del condannatorio e tenuto conto dei valori medi di cui al DM 55/2014 (vigenti all'epoca
4
dei fatti) senza alcuna immotivata maggiorazione, per tutti i gravi, fondati e rilevanti mo- tivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
9) per effetto dei capi che precedono, a se- guito del pagamento della sentenza n.ro 3057/2024, condannare il Sig. , CP_4 la Sig.ra e l'Avv Ottavio Corvino alla restituzione delle somme perce- Controparte_5 pite in attuazione della citata sentenza n. 3057/2024 in favore della HDI Ass S.p.A.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati,
[...]
e , nonché e CP_10 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
, non sono costituiti.
[...]
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare ap- plicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole so- luzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esa- minare previamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza,
28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della do- manda proposta dall'appellante, risultando questa fondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate dalle parti.
Passando quindi al merito, l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 3057/2024 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda di e CP_4 Controparte_5 proposta dai medesimi per ottenere il ristoro delle lesioni patite in conse- guenza di un sinistro stradale.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, in accoglimento dell'appello, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà
5
della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati, chiedevano in primo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumibilmente av- venuto in data 06.02.2018 intorno alle ore 10:00 circa, nel tenimento del comune di Marcianise, SP 19, allorquando, , conducen- Controparte_8 te della vettura BMW X3 tg CY650TF, di proprietà della responsabile civile uscendo dal distributore di benzina ivi pre- Controparte_6 Pt_2 sente per immettersi sulla SP 19, tamponava sul lato destro le biciclette degli attori, i quali rovinavano al suolo sul lato destro.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge la direzione di marcia dei ciclisti, né se questi tenevano un comportamento rispettoso del CdS e né ulteriori elementi ai fini della individuazione precisa del punto d'impatto, posto che, la SP 19 è strada a lunga percorrenza e a doppio senso di circola- zione.
Invero, dalla dichiarazione testimoniale di , escusso in data CP_9
29.11.2022 si evince che la vettura BMW uscendo repentinamente dal di- stributore di benzina, tamponava entrambi i ciclisti sulla fiancata destra pro- vocando la caduta degli stessi sul lato destro.
Tale ricostruzione appare inverosimile, in quanto, in primis l'impatto tra la vettura e la bici avrebbe dovuto provocare la caduta del velocipede al lato opposto dell'impatto; inoltre, qualora la caduta fosse avvenuta sul medesimo lato dell'impatto avrebbe dovuto comportare il rovesciamento degli attori, odierni appellati, sulla vettura ma tale dato non si evince dagli atti di causa.
Difetta in atti anche la documentazione presentata a supporto dagli attori at- teso che il fascicolo di parte di primo grado è stato ritirato in data
09.12.2024 e non più restituito.
Ciò posto, alla luce dell'incongruenza dell'unica prova a supporto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar-
6
do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto delle domande di Parte_3
[...
e presentate in primo grado;
Controparte_5
Condanna e , in solido tra di loro, alla re- Controparte_5 CP_4 stituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo gra- do;
Condanna e , in solido tra di loro, al pa- Controparte_5 CP_4 gamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per Controparte_11 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di e , in solido. Controparte_5 CP_4
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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n. 197/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. IE IN,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della udienza del 16 ottobre 2025;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere, 20 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. IE IN
1
N. 197/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
IE IN ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 197 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale - le- sione personale - tra
HDI Assicurazioni S.p.A. (fusione per incorporazione della CP_1 CP
già ), in persona del legale rapp.te.
[...] Controparte_2 rapp.ta e difesa, come in atti, dall'Avv Marco Paolone e con questi elettiva- mente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Calvizzano (NA) al- la via Roma n. 9;
APPELLANTE
e
e , rappresentato e difeso, giusta procura CP_4 Controparte_5 in atti, dall'Avv. Anna Maria Piatto e presso di questi elettivamente domici- liato in Frignano (CE) alla via Lazio n. 6;
APPELLATI nonché contro
, domiciliata ex lege presso in persona del Controparte_6 CP_7 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATA
e
, domiciliato ex lege presso in persona del Controparte_8 CP_7 legale rapp.te pro.tempore, con sede in Milano, al C.so Sempione n. 39;
APPELLATO
CONCLUSIONI
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Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.10.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con atto di citazione in appello, HDI conveniva in giudizio e CP_4
, nonché e al fine Controparte_5 Controparte_6 Controparte_8 di sentir dichiarare la riforma della sentenza n. 3057/2024, pronunziata dal
Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data 09.12.2024.
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di Prime
Cure ometteva di pronunciarsi sulla querela di falso proposta in data
15.04.2024 nel giudizio di primo grado;
2. Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sull'istanza di comparizione personale delle parti al fine di verificare la volontà di volersi avvalere o meno degli esami strumentali og- getto di querela di falso;
3. I Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità delle domande per violazione degli artt 148
e ss Codice Ass.ni;
4. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione del fatto storico così come prospettato dalle parti e come emergeva dall'istruttoria espletata;
5. Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della dichiarazione testimoniale resa da , soggetto con ben 10 CP_9 sinistri come si evince dalla banca dati Ivass;
6. Il Giudice di prime cure ometteva di rilevare che nella data indicata del sinistro, a Marcianise, piove- va e, pertanto, appare inverosimile che i due attori, odierni appellati, potes- sero trovarsi in sella a due biciclette;
7. Il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulle censure mosse alla documentazione medica, nonché alla nullità della CTU, fondata su documentazione oggetto di querela di falso;
8.
Il Giudice di prime cure errava nella valutazione della documentazione sani- taria, in quanto, i certificati di PS prodotti non contengono alcun elemento che possa dimostrare la riconducibilità di quelle lesioni agli odierni appellati, in quanto, non venivano identificati;
9. Il Giudice di prime cure errava nel risarcire il danno morale in quanto non veniva dimostrato dagli attori, odierni appellati;
10. Si richiede la restituzione delle somme percepite a se-
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guito della sentenza oggetto di gravame.
Ciò posto, l'appellante HDI chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: IN VIA PRELIMINARE: 1) dichiarare l'ammissibilità, tempestività e pro- cedibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 c.p.c.; 2) dichiarare la nullità della sentenza numero 3057/2024 resa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, dott.
ex artt. 161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II° n. 4 c.p.c. per le motiva- Parte_1 zioni esposte nel corpo del presente atto;
NEL MERITO: 3) Preliminarmente a qualsi- voglia atto ulteriore, disponga la comparizione personale delle parti, ai sensi dell'art. 117
e 222 c.p.c. onde interpellare gli attori, circa la intenzione di avvalersi o meno dei referti impugnati di falso, al fine di decidere in ordine alla utilizzabilità dei detti documenti ai fini istruttori, ovvero di procedere allo stralcio degli stessi dagli atti di causa, 4) accogliere il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3057/2024 emessa dall'Ufficio del GdP di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Dott. Parte_1 nell'ambito del giudizio N.R.G. 8246/2020, pubblicata in data 09/12/2024, acco- gliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si ritengono per in- tegralmente riportate e trascritte e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Santa Maria Capua Vetere, alla stregua dei motivi di appello esposti nel presente atto, delle censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, delle violazioni di legge denunziate e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
5) in via gradata, nella deprecata e non creduta ipotesi in cui dovessero ritenersi in qualche modo superate tutte le assorbenti eccezioni sollevate e
Codesto Autorevole Tribunale, in funzione di Giudice della revisio prioris istantiae, do- vesse addentrarsi nell'esame del merito della vicenda, si chiede, previa declaratoria della nullità delle operazioni peritali celebrate in prime cure, disporsi la integrale rinnovazione delle stesse, mediante la nomina di un consulente tecnico particolarmente esperti in mate- ria, ai quali sottoporre, ove ritenuto, tra gli altri, i rilievi critici svolti dal CTP di HDI
Ass S.p.A in prime cure, chiedendo che si pronuncino sui quesiti che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di sottoporre loro;
6) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfet- tario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore della HDI Ass S.p.A.; IN SUBORDINE: 7) riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il quantum di cui alla statuizione nella misura rite- nuta di giustizia per tutti i fondati, gravi e rilevanti motivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
8) riformare in parte qua la sentenza gravata, riducendo il governo delle spese del primo grado nella misura ritenuta di giustizia alla luce dell'effettivo ammontare del condannatorio e tenuto conto dei valori medi di cui al DM 55/2014 (vigenti all'epoca
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dei fatti) senza alcuna immotivata maggiorazione, per tutti i gravi, fondati e rilevanti mo- tivi di appello esposti nel corpo del presente atto;
9) per effetto dei capi che precedono, a se- guito del pagamento della sentenza n.ro 3057/2024, condannare il Sig. , CP_4 la Sig.ra e l'Avv Ottavio Corvino alla restituzione delle somme perce- Controparte_5 pite in attuazione della citata sentenza n. 3057/2024 in favore della HDI Ass S.p.A.
In via preliminare, si dà atto che, seppur regolarmente citati, gli appellati,
[...]
e , nonché e CP_10 Controparte_5 Controparte_6 CP_8
, non sono costituiti.
[...]
Nella redazione della motivazione il Tribunale ritiene conveniente fare ap- plicazione del principio della "ragione più liquida" il quale, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole so- luzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esa- minare previamente le altre” ( Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Sentenza,
28/05/2014, n. 12002). Pertanto, si passerà all'esame del merito della do- manda proposta dall'appellante, risultando questa fondata, con conseguente assorbimento delle altre questioni preliminari di rito prospettate dalle parti.
Passando quindi al merito, l'appello è fondato.
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n. 3057/2024 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria accoglieva la domanda di e CP_4 Controparte_5 proposta dai medesimi per ottenere il ristoro delle lesioni patite in conse- guenza di un sinistro stradale.
Orbene, codesto Tribunale analizzati gli atti di causa e la documentazione versata in atti, in accoglimento dell'appello, ritiene non sufficientemente provata la domanda proposta in primo grado dagli attori, odierni appellati.
A norma dell'art. 2697 c.c., in materia di onere della prova, chi vuol far vale- re un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fonda- mento.
È principio generale secondo cui chiunque chieda l'attuazione della volontà
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della legge in relazione ad un diritto che faccia valere in via d'azione o di ec- cezione, deve provare il fatto giuridico da cui fa discendere il preteso diritto e, quindi, tutti gli elementi o requisiti per legge necessari alla nascita dello stesso, che costituiscono le condizioni positive della pretesa.
Nel caso di specie, gli attori, odierni appellati, chiedevano in primo grado il ristoro delle lesioni patite in conseguenza del sinistro presumibilmente av- venuto in data 06.02.2018 intorno alle ore 10:00 circa, nel tenimento del comune di Marcianise, SP 19, allorquando, , conducen- Controparte_8 te della vettura BMW X3 tg CY650TF, di proprietà della responsabile civile uscendo dal distributore di benzina ivi pre- Controparte_6 Pt_2 sente per immettersi sulla SP 19, tamponava sul lato destro le biciclette degli attori, i quali rovinavano al suolo sul lato destro.
Orbene, dalla lettura dell'atto introduttivo non emerge la direzione di marcia dei ciclisti, né se questi tenevano un comportamento rispettoso del CdS e né ulteriori elementi ai fini della individuazione precisa del punto d'impatto, posto che, la SP 19 è strada a lunga percorrenza e a doppio senso di circola- zione.
Invero, dalla dichiarazione testimoniale di , escusso in data CP_9
29.11.2022 si evince che la vettura BMW uscendo repentinamente dal di- stributore di benzina, tamponava entrambi i ciclisti sulla fiancata destra pro- vocando la caduta degli stessi sul lato destro.
Tale ricostruzione appare inverosimile, in quanto, in primis l'impatto tra la vettura e la bici avrebbe dovuto provocare la caduta del velocipede al lato opposto dell'impatto; inoltre, qualora la caduta fosse avvenuta sul medesimo lato dell'impatto avrebbe dovuto comportare il rovesciamento degli attori, odierni appellati, sulla vettura ma tale dato non si evince dagli atti di causa.
Difetta in atti anche la documentazione presentata a supporto dagli attori at- teso che il fascicolo di parte di primo grado è stato ritirato in data
09.12.2024 e non più restituito.
Ciò posto, alla luce dell'incongruenza dell'unica prova a supporto, l'appello risulta fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n.
55/14, stante l'assenza di questioni di particolare complessità, avuto riguar-
6
do al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello con conseguente rigetto delle domande di Parte_3
[...
e presentate in primo grado;
Controparte_5
Condanna e , in solido tra di loro, alla re- Controparte_5 CP_4 stituzione di quanto ottenuto in esecuzione della sentenza di primo gra- do;
Condanna e , in solido tra di loro, al pa- Controparte_5 CP_4 gamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per Controparte_11 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
mentre per il secondo grado in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del
15% come per legge;
Pone definitivamente le spese della CTU espletata in primo grado a cari- co di e , in solido. Controparte_5 CP_4
Santa Maria Capua Vetere, 20.10.2025
Il Giudice
Dott. IE IN
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