Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/04/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1211/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1211 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a GERMANIA il 20/07/1973. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. LO VERDE MARIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E (c.f. ) nt. a CANICATTÌ (AG) il Controparte_1 C.F._2
05/09/1975 Con il patrocinio dell'Avv. FABIANI MARZIA Domicilio eletto presso lo studio del difensore. RESISTENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da pc depositate): 1)Pronunciare ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 co. 3 lett. b) della legge 01.12.1970 n. 898 come modificato dalla L. 74/87 la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i e Parte_1 in Palma di Montechiaro (AG), come da copia integrale dell'atto di matrimonio n.108 – Controparte_1
Parte 2 – Serie A – Anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di detto Comune di provvedere all'annotazione della relativa sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 369/2000; NEL MERITO E IN PRINCIPALITA'
Pag. 1
3) Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Trecate (NO) via 27 Gennaio 1945 n. 12 alla moglie, fin tanto che continuerà a dimorarvi con la figlia non economicamente autosufficiente;
Per_1
4) confermare a carico del padre l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre o direttamente alla figlia Per_1 oramai maggiorenne, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di euro 400,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
12) Disporre che le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive e ricreative) relative alla figlia Per_1 rimarranno a totale carico del padre con le modalità indicate nel Protocollo in uso al Tribunale di Novara IN SUBORDINE Nel caso in cui venisse disposto un contributo al mantenimento anche in favore del figlio oramai maggiorenne Per_2
-confermare l'obbligo di corrispondere mensilmente alla madre o direttamente alla figlia oramai maggiorenne, Per_1
a titolo di contributo al suo mantenimento, la MINORE somma di euro 250,00 rivalutabili annualmente in base agli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese;
- Disporre l'obbligo del ricorrente di contribuire alle spese straordinarie di entrambi i figli nella misura del 50% Con CONDANNA alle spese di lite, in caso di opposizione alle rassegnate conclusioni.
Per parte resistente (come da pc depositate): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal sig. con in Palma di Montichiari il 07.9.99 ordinando all'Ufficiale di Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del predetto comune di procedere all'annotazione e trascrizione della emananda sentenza. Porre a carico del sig. assegno di mantenimento a favore della figlia di €.600 mensili indicizzati Pt_1 Per_3 oltre al 100% delle spese straordinarie a favore della stessa giusto Protocollo di Torino. Porre a carico del sig. assegno di mantenimento a favore del figlio oltre al concorso alle spese Pt_1 Per_2 straordinarie giusto Protocollo di Torino. Assegnare il domicilio coniugale ex art. 337 sexies c.c. alla sig.ra quale genitore convivente con la CP_1 prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Pubblico ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice circa le condizioni.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 28.6.2024, ha rappresentato di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 7.9.1999 con (cfr. atto di Controparte_1 matrimonio n.108 – Parte 2 – Serie A – Anno 1999); dall'unione nascevano i figli Per_2
(08.10.2000) e (05.02.2005). Per_4
Con sentenza di separazione n. 257/2023 emessa in data 7.4.2023, il Tribunale di Novara ha disposto la separazione dei coniugi con addebito al marito, alle seguenti condizioni:
- assegnazione della casa coniugale alla moglie che la abiterà unitamente alla figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Pag.
2 - obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, nella misura complessiva di euro 400,00 oltre al 100% delle spese straordinarie da corrispondersi come da protocollo in uso presso il Tribunale di Novara;
- obbligo a carico del di versare, a titolo di contributo al mantenimento della Parte_1 moglie, l'importo mensile di euro 100,00, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2019; Il ricorrente ha chiesto, quindi, emettersi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Circa la propria situazione patrimoniale, il ricorrente ha dedotto:
- di essere dipendente presso le Ferrovie dello Stato con “una retribuzione lorda annuale di circa euro 47.677,24 pari ad euro 35.000 circa netti, corrispondenti ad una retribuzione netta mensile di circa euro 2.500,00 per 14 mensilità”.
- di essere proprietario, unitamente alla moglie, della casa coniugale e di un terreno ad uso agricolo sito nel comune di Trecate non produttivo di alcun reddito:
- di essere titolare di una quota pari a 166/1000 di tre immobili nel Comune di PO di LI (AG) e della quota di 166/1000 di terreni agricoli nel Comune di Naro (AG), attualmente nella disponibilità della propria madre;
- di essere proprietario di una quota di un terreno agricolo sempre nel Comune di Naro (AG) pari a 83/1000;
- di essere titolare di un libretto di risparmio presso le Poste italiane n. 000050036763 dove confluiscono dei buoni fruttiferi del valore di circa 3000,00 euro, mentre la giacenza media al 31/12/2023 è pari ad euro 1023,95;
- di essere titolare di un libretto postale cointestato con la sua attuale compagna la sig.
, n. 000052073910 con un saldo finale al 31/12/2023 di euro 100,00; Persona_5
- Di essere titolare di un conto corrente n. 223821914-4 con un saldo contabile finale al 31/05/2024 pari ad euro 1.468,19;
- Di essere proprietario di un'autovettura tg CF823VF (doc 8) e di un camper tg PAA76345. Ha rappresentato il ricorrente di essere convivente con altra donna e di sostenere le seguenti spese:
- circa 500,0 € per spese abitative, in quanto vive nell'immobile di proprietà della nuova compagna, gravato da mutuo ipotecario con rata di 889,94 €:
- di avere un prestito dell'importo di euro 25.000 con la , per la durata di mesi Parte_2
120, la cui rata mensile è pari ad euro 273,00 e scadenza previsa nell'anno 2029. Il ricorrente ha, quindi, rappresentato che la coniuge è dipendente presso un nosocomio, con retribuzione di € 1.200,00 mensili. Ha chiesto che non venisse riconosciuto alcun assegno divorzile in favore della resistente e la revoca dell'assegno di mantenimento. Ha chiesto confermarsi le condizioni di separazione per quanto concerne la figlia studentessa non economicamente autosufficiente. Per_1
* Si è tempestivamente costituita parte resistente che ha rappresentato di lavorare presso l'ospedale di Magenta con una retribuzione di €.
1.200 mensili. La figlia è studentessa economicamente Per_3 non autosufficiente, mentre il figlio è economicamente autosufficiente. Ha chiesto un Per_6 innalzamento del contributo al mantenimento della figlia, rappresentando le accresciute esigenze della medesima.
Pag. 3 Con memoria depositata in data 8.11.2024, parte resistente ha, poi, evidenziato che anche il figlio si è iscritto nel settembre 2024, al corso di laurea in Biotecnologie presso l'UNIPO. Per_2
* All'udienza dell'11.12.2024, si è proceduto all'interrogatorio libero delle parti, all'esito del quale il Giudice relatore si è riservato. Con ordinanza del 9.1.2025, rigettata la richiesta di assunzione di provvedimenti temporanei ed urgenti e rigettate le richieste di prova orale formulate da parte resistente, è stata fissata udienza per la discussione orale della causa.
*
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti. Sul punto, il Collegio ritiene di condividere pienamente l'ordinanza del 9.1.2025, con la quale sono state rigettate le richieste di prova orale formulate da parte resistente. Quanto alle questioni relative al contributo alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate dalle parti, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità o incompletezza della documentazione depositata.
3. La domanda di scioglimento del matrimonio La domanda relativa alla cessazione degli effetti civili del matrimonio del matrimonio va accolta, in quanto ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970. Come noto, gli artt. 1 e 2 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, prevedono che il giudice pronunzi lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art.4, accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art.
3. Tra le varie cause indicate dall'art. 3, viene in rilievo quella descritta dal n. 2, lett. b, che contempla l'ipotesi in cui sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale, ovvero sia intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione deve essersi protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando
Pag. 4 il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale (v. art.3, n.2, lett. b, come modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11.05.2015). Come risulta dai documenti in atti, i coniugi si sono separati con sentenza n. 257/2023 emessa in data 7.4.2023 dal Tribunale di Novara. Da allora la separazione è proseguita ininterrottamente e la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non è stata più ricostituita. Ai sensi dell'art. 5, co. 2, L. n.898/1970, la resistente perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. Sussistono quindi i presupposti richiesti dalla legge per consentire al presente Collegio di formulare un giudizio positivo sulla sussistenza del presupposto di cui all'art. 3 n. 2 punto b) l. n. 898/1970.
4. Sul contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1
Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento della figlia maggiorenne studente pacificamente non economicamente autosufficiente deve osservarsi Per_1 quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Pacifico e non contestato che la figlia maggiorenne non sia economicamente autosufficiente. In sede di separazione, veniva disposto un contributo al mantenimento della figlia dell'importo di
€ 400,00, oltre il 100% delle spese straordinarie a carico del padre. Circa le condizioni economici dei coniugi, osservava il Tribunale: “Tanto premesso, ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della figlia, osserva il Collegio che il sig. è dipendente di Pt_1
e, come risulta dalla certificazione unica 2022 (ultima disponibile) ha percepito per l'anno 2021 un CP_2 reddito, al netto di imposte ed addizionali, di circa euro 2.700 su dodici mensilità. Innanzi al Giudice istruttore, ha peraltro dichiarato di fruire di buoni pasto e di godere del rimborso delle spese mediche.
Egli è gravato dal canone della casa reperita in locazione in conseguenza della separazione per un importo dichiarato in udienza di euro 400,00 al mese (euro 300,00 a titolo di canone ed euro 100 per spese); è gravato da un finanziamento sottoscritto nel 2019 per euro 273,00. Non è, invece, più gravato della rata del mutuo della casa familiare, cointestata ai coniugi, che ha provveduto ad estinguere. La signora presta attività lavorativa come oss presso l'ospedale di Magenta e percepisce una CP_1 retribuzione mensile netta di circa euro 1.100 al mese;
ha dichiarato di non essere gravata da finanziamenti e di pagare le spese condominiali per un importo di euro 161,00 al mese, oltre alle utenze”. Rispetto al momento della separazione, dunque, la situazione patrimoniale dei coniugi risulta del tutto invariata. Ritiene, pertanto, il Tribunale che non vi siano ragioni per mutare l'importo del contributo al mantenimento in favore di in quanto -a fronte delle invariate condizioni economiche delle Per_1 parti- l'aumento delle esigenze della figlia paventato dalla resistente è sfornito di qualsivoglia prova, tenuto conto che la separazione è intervenuta appena due anni fa, quando era già Per_1 maggiorenne e studentessa universitaria, dunque, non si trovava in quell'età dello sviluppo per cui l'aumento delle esigenze è connaturato alla crescita.
Pag. 5 Deve, altresì, confermarsi la disposizione che obbliga il ricorrente al versamento integrale delle spese straordinarie. Sotto il profilo dell'assegnazione della casa familiare – determinazione da assumere con precipuo riguardo all'interesse dei figli minorenni e/o maggiorenni non autosufficienti (Cass. 25604/18) – l'immobile sito in Trecate (NO) via 27 Gennaio 1945 n. 12, dev'essere assegnato – con quanto l'arreda e ogni pertinenza – a affinché vi abiti con la figlia. Controparte_3
5. Sul contributo al mantenimento in favore del figlio Per_6
Nella memoria formulata ex art. 473 bis.17 c.p.c. e nelle conclusioni depositate, la resistente ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del figlio , maggiorenne Per_6 non più economicamente indipendente, a seguito della interruzione del rapporto di lavoro e della ripresa degli studi. La domanda è inammissibile, in quanto tardivamente formulata: la domanda riconvenzionale doveva essere contenuta nella costituzione del convenuto. Inoltre, anche per quanto concerne il merito, la domanda è inammissibile, in quanto -secondo la costante giurisprudenza condivisa da questo Collegio- “il diritto del coniuge separato di ottenere un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento ad opera del genitore, sicché l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento” (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6509 del 14/03/2017). La giurisprudenza, infatti, ha escluso la possibilità della reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in favore del figlio maggiorenne che abbia dimostrato adeguata capacità lavorativa, una volta cessata l'attività. Ed invero, in tal caso, il figlio maggiorenne potrà, eventualmente, agire, con separato e autonomo giudizio, per ottenere gli alimenti, ex art. 433 c.c.
6. Sull'assegno divorzile La domanda di assegno divorzile, inizialmente formulata dalla resistente, deve ritenersi rinunciata.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (Cass. Sez. 3, 18/01/2021 n. 723). Applicando i suesposti principi al caso di specie, ritiene il Collegio che il comportamento tenuto da parte resistente denoti la inequivocabile volontà di rinuncia alla domanda di riconoscimento di un assegno divorzile. Ed invero, nella comparsa di costituzione della convenuta, nelle conclusioni, era indicato:
“Confermare l'assegno a favore del coniuge nella misura di €.200 mensili indicizzati”, senza formulare alcuna istanza istruttoria sul punto. Anche nella successiva memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., parte convenuta non ha formulato istanze istruttorie con riferimento alla domanda di assegno divorzile.
Pag. 6 All'udienza dell'11.11.2024, la difesa di parte resistente ha proposto, in un'ottica conciliativa, la rinuncia alla domanda di assegno divorzile in favore del riconoscimento di un assegno di mantenimento per il figlio . Per_6
In sede di conclusioni, parte convenuta ha chiesto il riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore ad e nulla ha chiesto in punto di assegno divorzile. Per_6
Ritiene il Collegio che la condotta della parte denoti inequivocabilmente la rinuncia della stessa alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile in proprio favore.
7. Le spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque sono poste a carico di parte resistente (soccombente sia per la domanda di aumento del contributo al mantenimento in favore di Per_1 sia per la domanda di riconoscimento di mantenimento in favore di ) nella misura di € Per_6
3.809,00 tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 per le cause a valore indeterminato, complessità bassa.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 in Palma di Montechiaro (AG), atto trascritto nei registri del predetto Controparte_1 comune al n.108 – Parte 2 – Serie A – Anno 1999
2. Dispone che la moglie perda il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
4. conferma il contributo al mantenimento a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia come statuito nella sentenza n. 257/2023 emessa dal Per_1
Tribunale di Novara;
5. obbliga a provvedere al pagamento del 100% delle spese straordinarie Parte_1 relative ai figli, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino del 30.5.2016;
6. assegna la casa coniugale sita in Trecate (NO) via 27 Gennaio 1945 n. 12, con quanto l'arreda, a Controparte_1
7. dichiara inammissibile la domanda di mantenimento di formulata da Persona_7 parte resistente;
8. dichiara inammissibile la domanda di assegno divorzile, in quanto rinunciata;
9. condanna a versare a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 oltre a IVA e CPA se dovuti per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 aprile 2025. Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice est. Dott. Niccolò Bencini
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