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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/04/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di SA
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 429/2022 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. TEDDE MARCO P.IVA_1
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. ANTONACI EMANUELE
parte appellata
Oggetto: leasing All'udienza del 12/7/2025 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. riformare la sentenza n. 844/2022 del 3.8.2022, pubblicata il giorno successivo, e per l'effetto condannare per i motivi di cui alla espositiva l'appellato a pagare alla Sardaleasing S.p.A. la somma di € Controparte_1
74.293,28, oltre interessi convenzionali, portata dal D.I. del Tribunale di SA
n. 1143/2017;
2. col favore dei compensi, accessori di legge e spese dei due gradi del giudizio.”;
Nell'interesse di parte appellata: “Voglia la Corte di appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte_2 [...]
– in ragione della carenza di specificità dei Parte_1
motivi di doglianza;
2) nel merito, respingere l'appello proposto da
[...]
- perché infondato in fatto e in Controparte_2
diritto, di conseguenza confermando integralmente la sentenza gravata. 3)
Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Svolgimento del processo
propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1143/2017 chiesto e ottenuto da di locazione Parte_2 Parte_1
(nel proseguo: ) per il pagamento di canoni scaduti e non
[...] Parte_1
pagati del contratto di leasing n. S1/134161 del 07.08.2009, oltre interessi di mora, per un importo complessivo pari a euro 74.293,28, oltre spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione dedusse:
1. eccezione di inefficacia del D.I. perché notificato oltre il termine di legge;
2. eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di SA che aveva emesso l'ingiunzione;
3. eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente;
4. usurarietà degli interessi di mora, con conseguente gratuità del contratto di leasing e diritto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite e compensazione giudiziale dei reciproci crediti;
5. vessatorietà e conseguente inefficacia delle clausole delle condizioni generali di vendita.
, costituitasi in giudizio, contestò la fondatezza dell'opposizione e, Parte_1
in particolare, eccepì il giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1211/2016 emesso a carico del , in virtù del medesimo contratto, per consegna CP_1
di beni, l'opposizione avverso il quale era stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 1360/2017 del Tribunale di SA, non impugnata.
Con la sentenza n. 844/2022 il Tribunale di SA accolse l'eccezione di declaratoria dell'inefficacia del decreto opposto e condannò la parte opposta a rifondere le spese di lite all'opponente.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , deducendone Parte_3
l'erroneità per i seguenti motivi e, segnatamente: i) il Tribunale, pur avendo ritenuto la forza di giudicato della sentenza n. 1360/2017 citata, omise di accogliere la domanda di condanna al pagamento di somme sebbene l'autorità del giudicato facesse stato tra le parti anche in relazione ai presupposti logico- giuridici della decisione e, pertanto, all'esistenza e validità del rapporto e alla misura dei canoni pretesi, nonché all'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, con la conseguenza di rendere incontestabili la competenza del tribunale di SA, la morosità del
[...]
e la sua legittimazione passiva, la legittimità dell'avvenuta risoluzione CP_1
contrattuale e di rendere inammissibili tutte le altre eccezioni poste a base dell'opposizione e del ricorso per D.I.; ii) il primo giudice si limitò a dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo per la sua tardiva notificazione mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sull'esistenza del diritto fatto valere con l'ingiunzione.
si è costituito in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello e contestato l'efficacia del giudicato sulla sentenza 1360/2017 in relazione al giudizio de quo, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Motivi della decisione
A. L'ammissibilità dell'appello
In via preliminare, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Secondo l'insegnamento della Suprema
Corte l'impugnazione si compone di una parte volitiva - consistente nell'indicazione chiara delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata unitamente ai relativi motivi di dissenso - e di una parte argomentativa volta a confutare il ragionamento del primo giudice così da comprometterne la logicità, talché i motivi d'appello, esclusa a priori la loro specificità in termini assoluti, debbono essere sviluppati a seconda della maggiore o minore specificità della motivazione cui sono contrapposti nel caso concreto, e senza che l'appellante debba ricorrere a particolari formalismi, né debba indicare nell'atto di appello una soluzione alternativa rispetto a quella fatta propria dal primo giudice (Cass. SS. UU. 16.11.2017, n. 27199). Orbene,
in armonia con tali principi, deve osservarsi che, nel caso di specie, l'onere di specificazione dei motivi di impugnazione risulta essere stato soddisfatto, in quanto la parte appellante ha motivato in maniera articolata e puntuale le censure avverso le argomentazioni della sentenza impugnata. Ed in specie, ha chiaramente indicato sia per quali ragioni il giudice di prime cure avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sul merito della pretesa azionata sia per quali ragioni avrebbe dovuto dichiarare incontestabili oltre alla competenza del
Tribunale di SA, anche la morosità del , la sua legittimazione CP_1
passiva, la legittimità dell'avvenuta risoluzione contrattuale e comunque inammissibili tutte le altre eccezioni poste a base dell'opposizione a D.I.: in tal modo la parte appellata è stata posta nella condizione di difendersi compiutamente sull'impugnazione proposta ed il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso delle critiche.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve, pertanto, essere accolto per le ragioni di cui in appresso.
B. Il motivo d'impugnazione sub ii)
Per ragioni di coerenza logica va esaminato prioritariamente il motivo d'impugnazione sub ii.
Con tale doglianza la parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado per essersi il tribunale limitato a dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo tardivamente notificato e aver omesso di pronunciarsi sul merito della domanda di condanna alla corresponsione dei canoni impagati.
La censura è fondata.
È stato più volte affermato dalla Suprema Corte, con un orientamento cui questo collegio ritiene di uniformarsi, che “…Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda d'ingiunzione. In particolare la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 644 cod. proc. civ.,
comporta l'inefficacia del provvedimento, senza tuttavia escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
su di essa, pertanto, si costituisce il rapporto processuale, sebbene per iniziativa della parte convenuta, che eccepisce l'inefficacia e si difende al contempo nel merito, ed è, in conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria, sia sull'eccezione che sulla fondatezza della pretesa azionata nel
procedimento monitorio (…). Invero la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia dell'art. 644 cod. proc. civ. Pertanto, qualora il decreto sia stato (come nella specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata
fatta valere (come dall'odierno resistente) con lo strumento della opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata
inefficace” (così, ex aliis Cass. Civ. 3908/2016).
Facendo applicazione degli esposti principi alla fattispecie in esame in cui avverso il decreto ingiuntivo, pur tardivamente notificato, è stata proposta opposizione in tal modo instaurando un ordinario giudizio di cognizione, ne consegue che erroneamente il Tribunale omise di pronunciarsi sulla domanda di condanna alla corresponsione dei canoni impagati (oltre interessi di mora)
azionata in monitorio, da ritenersi non abbandonata proprio in virtù della notifica sia pur tardiva del decreto.
C. Omessa reiterazione delle eccezioni a fondamento dell'opposizione
Occorre, a questo punto, evidenziare come parte opponente odierna appellata, in primo grado eccepì, tra l'altro, l'incompetenza territoriale del Tribunale di
SA (che aveva emesso il decreto ingiuntivo opposto). Nel presente grado di giudizio, tuttavia, ha del tutto omesso di reiterare tale eccezione e, a ben vedere, ha omesso di proporre impugnazione incidentale avverso la statuizione con cui il primo giudice ritenne incontestabile la competenza territoriale del Tribunale di
SA per effetto del giudicato sul decreto ingiuntivo per consegna di beni
(“…La competenza territoriale di questo Tribunale, pertanto, non può più utilmente mettersi in discussione” è dato leggere nella sentenza impugnata). Le ulteriori eccezioni sollevate, di carenza di legittimazione passiva, di usurarietà dell'interesse di mora e di vessatorietà delle condizioni generali di contratto, su cui è mancata una valutazione di fondatezza o infondatezza come anche una statuizione di accoglimento o rigetto da parte del primo giudice, non sono state reiterate specificamente da parte appellata, di talché devono ritenersi rinunciate ai sensi dell'art. 346 cpc.
D. Il motivo di appello sub i)
In disparte quanto sopra e anche ove si volesse individuare un accoglimento implicito delle eccezioni di carenza di legittimazione, usurarietà degli interessi di mora e vessatorietà delle condizioni generali di contratto nel passaggio motivazionale (a ben vedere, privo di qualsivoglia riferimento alle eccezioni in oggetto) della sentenza impugnata nelle pagg.8 e 9 (“Peraltro, nel detto caso nel quale due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su punto decisivo comune ad entrambe le cause o costituenti indispensabile premessa logica della
statuizione contenuta nella sentenza passata in giudicato, preclude sì il riesame del punto accertato e risolto anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo e il “petitum” del primo, ma non preclude anche la tutela di situazioni giuridiche discendenti dallo stesso rapporto contrattuale ma differenti rispetto a quelle già trattate e risolte: e nella
specie trattasi qui, come si è appena detto, del pagamento dei soli canoni del leasing, e non della restituzione dei beni che ne erano l'oggetto”), rileva la corte come anche tali eccezioni fossero, a ogni modo, precluse dal giudicato. Conseguentemente, il Tribunale le avrebbe dovute dichiarare tutte inammissibili e, quindi, non solo l'eccezione di incompetenza territoriale che, correttamente, il primo giudice ritenne incontestabile, ma anche le ulteriori eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di usurarietà dell'interesse di mora e di vessatorietà delle condizioni generali di contratto.
Invero, con il motivo d'impugnazione sub i) in disamina, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza impugnata per non aver fatto derivare dalla forza di giudicato comunque riconosciuta dal primo giudice la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ancora dovute in forza del contratto di leasing posto a fondamento anche del precedente decreto ingiuntivo per consegna di beni. La
parte ha specificamente argomentato in ordine agli effetti del giudicato tali da rendere, secondo la prospettazione della medesima parte, inammissibili le deduzioni ed eccezioni dell'opponente. Dal giudicato sul decreto ingiuntivo, estendendosi ai presupposti logico-giuridici della decisione e, quindi, all'esistenza e validità del rapporto, alla misura dei canoni pretesi e all'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti ma deducibili nel giudizio di opposizione, sarebbe dovuta discendere, secondo l'appellante,
l'incontrovertibilità del rapporto giuridico coperto dal giudicato sì da rendere incontestabili la competenza del Tribunale di SA, la morosità del
[...]
, la sua legittimazione passiva, la legittimità dell'avvenuta risoluzione CP_1
contrattuale e comunque inammissibili tutte le altre eccezioni poste a base dell'opposizione a D.I.
La doglianza è fondata nei termini di cui in appresso. Con precedente decreto ingiuntivo n. 1211/2016 del 14.11.2016 (doc. 9, produzioni di parte opposta in primo grado) il Tribunale di SA aveva ingiunto a di consegnare immediatamente alla Sardaleasing S.p.A. Controparte_1
i beni concessi in locazione con il contratto di leasing n. S1/134161 del
07.08.2009 (doc.2, produzioni di in primo grado). Parte_1
Più precisamente, a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo erano state poste le seguenti circostanze:
- al erano stati concessi in locazione finanziaria una serie di CP_1
beni mobili quali stigliature, banconi e frigoriferi bar meglio descritti nella fattura allegata al fascicolo del monitorio;
- i beni erano stati regolarmente consegnati come da documento di consegna, anch'esso prodotto unitamente al ricorso per ingiunzione;
- a seguito della persistente morosità dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni, si era avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui Parte_1
all'art. 13 delle condizioni generali di contratto con raccomandata A/R ricevuta dal destinatario il 22/3/2016;
- alla data del 20/9/2016 la morosità del debitore per capitale e interessi di mora ammontava a euro 68.074,95 (di cui euro 61.026,00 per capitale);
- ai sensi dell'art. 14 delle condizioni generali, in ipotesi di risoluzione del contratto, l'utilizzatore aveva l'obbligo di restituire i beni concessi in locazione e a ciò il non aveva provveduto. CP_1
Avverso tale decreto il aveva proposto opposizione (doc. 11, CP_1
produzioni di in primo grado) con cui aveva eccepito Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di SA (che aveva emesso il D.I.), la nullità del contratto di leasing per difetto di forma e la conseguente mancanza di prova del credito ingiunto, oltre alla nullità del documento di consegna dei beni;
in via riconvenzionale aveva proposto domanda volta alla ripetizione dei canoni indebitamente corrisposti alla stregua di un contratto a suo dire nullo e il risarcimento dei danni.
Ebbene, con sentenza n. 1360/2017 (doc. 11, produzioni di in Parte_1
primo grado), non impugnata e passata in giudicato, il Tribunale di SA, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dal avverso tale decreto CP_1
ingiuntivo, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese.
Tanto premesso, come ben chiarito dalla Suprema Corte, “… l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico” (così, ex aliis: Cass. Civ. 28318/2017), con la conseguenza che, in caso di emissione di decreto ingiuntivo (il principio è stato enunciato in tema di decreto per pagamento somme ma è estensibile per identità
di ratio al decreto per consegna di beni come quello in esame), ove il decreto ingiuntivo sia passato in giudicato perché non opposto (e identiche considerazioni possono farsi, analogicamente, per l'ipotesi di opposizione dichiarata inammissibile come quella in esame) acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, alla sua esistenza e validità, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda (cfr. Cass. 28318/2017 già citata, in parte motiva e giurisprudenza ivi richiamata).
Con il decreto ingiuntivo opposto nel primo grado del presente giudizio fu azionata la morosità del per canoni impagati del medesimo CP_1
contratto di leasing, per complessivi euro 74.293,28 alla data del 31/10/2017
(di cui euro 61.295,52 per capitale ed euro 12.997,76 per interessi di mora).
Risulta, dunque, azionato il medesimo titolo posto a fondamento del precedente decreto ingiuntivo passato in giudicato e dedotto il mancato pagamento dei canoni, azionati unitamente agli interessi di mora, esattamente come avvenuto nel decreto ingiuntivo passato in giudicato ove presupposto logico-giuridico del diritto alla restituzione dei beni era la morosità dell'utilizzatore (per canoni e interessi di mora) che aveva giustificato la risoluzione del contratto.
Orbene, se è vero che col passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo diventano incontestabili le ragioni che costituiscono i presupposti logico-giuridici della decisione e, nella specie, l'esistenza e la validità del titolo, ne consegue l'inammissibilità di qualsivoglia contestazione in merito alla legittimazione passiva (rectius: alla titolarità del rapporto), come anche in merito alla validità delle clausole con cui erano stati convenuti gli interessi di mora e le condizioni generali del contratto.
Invero, sulla scorta dei sopra esposti principi, il giudicato sostanziale formatosi,
a seguito della declaratoria, con sentenza definitiva, di inammissibilità dell'opposizione a D.I. 1211/2016, sui presupposti logico-giuridici della decisione e, in particolare, sulla esistenza e validità del titolo costitutivo, preclude necessariamente il successivo accertamento, richiesto dal debitore, con il quale era stato contestato, eccependo la carenza di legittimazione passiva e negando la validità delle clausole relative agli interessi di mora e alle condizioni generali di contratto, il medesimo titolo negoziale posto a fondamento del primo decreto ingiuntivo (ossia nella specie il contratto di leasing).
Pertanto, alla stregua di quanto precede, il giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere precluse dal giudicato sul precedente decreto ingiuntivo non solo l'eccezione di incompetenza per territorio, ma anche le eccezioni di carenza di legittimazione passiva, di usurarietà dell'interesse di mora e di vessatorietà delle condizioni generali di contratto dedotte a sostegno dell'opposizione a D.I.
Né vale obiettare in contrario che l'efficacia preclusiva del giudicato non opererebbe trattandosi di crediti diversi (uno alla restituzione di beni, l'altro al pagamento di somme), dovendo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell'appellato, richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo (ex multis: Cass. Civ.
27013/2022). Ebbene, la descritta situazione si è verificata nella fattispecie in disamina, ove a fondamento del D.I. passato in giudicato e di quello oggi opposto era stato dedotto il medesimo rapporto giuridico (nella specie la locazione finanziaria di determinati beni mobili dietro corrispettivo) e l'inadempimento all'obbligazione di pagamento del canone aveva costituito il punto fondamentale comune a entrambe le cause, siccome presupposto sia della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (a sua volta conditio sine qua non per la restituzione dei beni concessi in locazione finanziaria), che della condanna al pagamento dei canoni non corrisposti azionata nel precedente grado del presente giudizio.
Con precipuo riferimento alla legittimazione passiva rileva, comunque, la corte l'infondatezza dell'eccezione: a fondamento dell'ingiunzione qui opposta fu eccepito l'inadempimento all'obbligazione di pagamento dei canoni della locazione finanziaria e, quindi, implicitamente, la titolarità del contratto di leasing, mentre il pose a fondamento della presente opposizione CP_1
la mera cessione dell'azienda (che, peraltro, a mente dell'art. 4 delle condizioni generali non avrebbe potuto giustificare la cessione del contratto di leasing senza il consenso della concedente) senza neppure allegare la cessione del contratto;
inoltre, l'azienda, secondo l'assunto dell'opponente, sarebbe stata ceduta a gennaio 2018 ossia in un periodo successivo alla morosità dedotta a fondamento del D.I. qui opposto, con la conseguenza che, per il duplice ordine di ragioni testé esposto, tale circostanza risulta del tutto ininfluente al fine di escludere la legittimazione.
E. La riforma della sentenza e le spese di lite La declaratoria di inefficacia del D.I. non ha costituito oggetto di specifico gravame e, pertanto, su detta statuizione, è senz'altro caduto il giudicato.
Ciò posto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 844/2022 del Tribunale di SA, dev'essere dichiarato tenuto e Controparte_1
condannato al pagamento della somma di euro 74.293,28 per canoni impagati, di cui euro 61.295,52 per capitale ed euro 12.997,76 per interessi di mora.
Gli ulteriori interessi convenzionali di mora, domandati per la prima volta nella presente sede, possono essere riconosciuti ex art. 345 cpc sulla sola sorte capitale di euro 61.295,52 a decorrere dalla deliberazione della sentenza di primo grado in data 3/8/2022.
Stante la soccombenza sostanziale dell'opponente - appellato, costui sarà tenuto alla rifusione, in favore dell'opposta - appellante, delle spese di lite, che sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(cause entro 260.000,00), in applicazione dei parametri medi in vigore anteriormente al 23/10/2022 per tutte le fasi del giudizio di primo grado e dei parametri, previsti dal D.M. 147/2022, medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale del presente appello e minimi per quella di trattazione e istruttoria, stante la coincidenza degli elementi probatori rispetto al precedente grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di SA n. 844/2022 e, dato atto dell'intervenuto giudicato sul capo con cui è stata dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo del medesimo Tribunale n. 1143/2017, in riforma della pronuncia impugnata dichiara tenuto e condanna al Controparte_1
pagamento, in favore di Controparte_2
della somma di euro 74.293,28, di cui euro 61.295,52 per capitale ed euro
12.997,76 per interessi di mora, oltre ulteriori interessi convenzionali di mora sulla sola sorte capitale di euro 61.295,52 a decorrere dalla deliberazione della sentenza di primo grado in data 3/8/2022 sino al saldo;
- dichiara tenuto e condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1
di locazione finanziaria, delle spese di lite, che si liquidano Parte_2
in euro 13.430,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa per il primo grado e in euro 1.165,50 per spese ed euro 12.154,00 per compensi, oltre spese generali (15%), iva e cpa per il presente grado.
Così deciso in SA, il 3/4/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi