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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/10/2025, n. 1400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1400 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 3057/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3057/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo del C.F._1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Lauro e dell'Avv. Serena Lauro, entrambi del foro di Nocera Inferiore, ele.te do.to presso il loro studio sito in Scafati (SA) alla via Passanti n.49 parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, in via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi La Valle e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, asseritamente dovutogli in CP_1
pagina 1 di 4 ragione di una “lombosciatalgia” di origine professionale, esponendo:
- di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della suddetta tecnopatia in data
7.6.2022;
- che l' con provvedimento del 8.9.2022, aveva riconosciuto la natura professionale della malattia CP_1 denunciata valutando il danno biologico da essa derivante nella misura del 6% e il danno biologico complessivo (tenendo conto delle preesistenze) nella misura del 7%;
- che in data 13.4.2023, ritenendo sussistente un maggior danno rispetto a quello liquidato dall' CP_1 aveva inutilmente presentato opposizione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_2 domanda di controparte, deducendo che la percentuale di danno biologico già riconosciuta sia stata congruamente valutata.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14.4.2025 ha riscontrato che parte attrice è affetta da “SINDROME LOMBOSCIATALGICA CRONICA IN DISCOPATIE LOMBARI
MULTIPLE ED ERNIA DISCALE L3L4”.
A giudizio del consulente, in seguito alla domanda amministrativa presentata dal ricorrente,
l'Istituto ha correttamente riconosciuto la presenza del rischio specifico nelle lavorazioni effettuate da parte attrice nell'arco della sua carriera professionale, caratterizzata in particolare dalla movimentazione manuale di carichi, dalla prolungata stazione eretta e dalle posture scorrette con sovraccarico del rachide lombare per movimenti di flesso estensione e rotazione.
Tenendo in considerazione quanto sopra l'ausiliario ha acclarato che “attualmente il quadro patologico presente nel ricorrente è caratterizzato da sintomatologia lombosciatalgica con una modesta limitazione funzionale e con la presenza di sfumati segni di irritazione radicolare che può determinare una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile in misura pari al 10%”.
Il consulente ha inoltre accertato che il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, può essere valutato nella misura del 12%, tenendo in considerazione il danno del 2% derivante dal pregresso infortunio al dito della mano destra.
In data 16.1.2024 il consulente tecnico dell' ha formulato osservazioni alla bozza della CP_1
pagina 2 di 4 relazione peritale, deducendo che “per la valutazione del danno non può essere effettuata una somma algebrica come ha fatto il CTU (10+2=12) bensì una valutazione complessiva sincretica che porterebbe ad un danno biologico del 10-11%. Considerando la minima differenza tra la valutazione
e quella, con le dovute correzioni, effettuata dal CTU si ritiene che si concorderebbe per un CP_1 punteggio non superiore al 10-11%”.
In risposta alle stesse osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato di non aver applicato una somma algebrica, ma che per effettuare il conglobamento del danno relativo alla patologia lombosciatalgica con il danno preesistete, avrebbe utilizzato il calcolo riduzionistico così ottenendo il risultato del 12%. Tuttavia, il medesimo consulente ha ritenuto che “trattandosi di menomazioni omogenee, policrone e coesistenti , su una valutazione complessiva sincretica , non sommatoria , proporzionale alla effettiva riduzione della validità biologica del soggetto anche in considerazione del minimo danno preesistente al I dito mano dx mano ( rappresentato da esiti cicatriziali di pregressa flc)”, possa considerarsi più equa, a suo giudizio, una valutazione complessiva del danno biologico nella misura dell'11% (cod. men. 213).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 11%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7.6.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 11 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 7.6.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ariu, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3057/2023 R.A.C.L., promossa da nato a [...] il [...] e ivi residente a[...], Parte_1
c.f. , rappresentato e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo del C.F._1 giudizio dall'Avv. Giuseppe Lauro e dell'Avv. Serena Lauro, entrambi del foro di Nocera Inferiore, ele.te do.to presso il loro studio sito in Scafati (SA) alla via Passanti n.49 parte attrice contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, in via Sonnino n.96, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi La Valle e Roberto Di Tucci in virtù di procura generale alle liti parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.10.2023, ha agito in giudizio nei confronti Parte_1 dell' per ottenere il riconoscimento del diritto al maggior indennizzo, asseritamente dovutogli in CP_1
pagina 1 di 4 ragione di una “lombosciatalgia” di origine professionale, esponendo:
- di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento della suddetta tecnopatia in data
7.6.2022;
- che l' con provvedimento del 8.9.2022, aveva riconosciuto la natura professionale della malattia CP_1 denunciata valutando il danno biologico da essa derivante nella misura del 6% e il danno biologico complessivo (tenendo conto delle preesistenze) nella misura del 7%;
- che in data 13.4.2023, ritenendo sussistente un maggior danno rispetto a quello liquidato dall' CP_1 aveva inutilmente presentato opposizione.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della Controparte_2 domanda di controparte, deducendo che la percentuale di danno biologico già riconosciuta sia stata congruamente valutata.
***
La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito dell'istruttoria, la domanda di parte attrice è risultata fondata nei seguenti termini.
Il consulente tecnico all'uopo nominato dall'ufficio, dott. , dopo accurati esami medici Persona_1
e attento studio dei documenti prodotti, con relazione depositata il 14.4.2025 ha riscontrato che parte attrice è affetta da “SINDROME LOMBOSCIATALGICA CRONICA IN DISCOPATIE LOMBARI
MULTIPLE ED ERNIA DISCALE L3L4”.
A giudizio del consulente, in seguito alla domanda amministrativa presentata dal ricorrente,
l'Istituto ha correttamente riconosciuto la presenza del rischio specifico nelle lavorazioni effettuate da parte attrice nell'arco della sua carriera professionale, caratterizzata in particolare dalla movimentazione manuale di carichi, dalla prolungata stazione eretta e dalle posture scorrette con sovraccarico del rachide lombare per movimenti di flesso estensione e rotazione.
Tenendo in considerazione quanto sopra l'ausiliario ha acclarato che “attualmente il quadro patologico presente nel ricorrente è caratterizzato da sintomatologia lombosciatalgica con una modesta limitazione funzionale e con la presenza di sfumati segni di irritazione radicolare che può determinare una menomazione della integrità psicofisica dell'attore (danno biologico) valutabile in misura pari al 10%”.
Il consulente ha inoltre accertato che il danno biologico complessivo, inteso come riduzione dell'integrità psico fisica, può essere valutato nella misura del 12%, tenendo in considerazione il danno del 2% derivante dal pregresso infortunio al dito della mano destra.
In data 16.1.2024 il consulente tecnico dell' ha formulato osservazioni alla bozza della CP_1
pagina 2 di 4 relazione peritale, deducendo che “per la valutazione del danno non può essere effettuata una somma algebrica come ha fatto il CTU (10+2=12) bensì una valutazione complessiva sincretica che porterebbe ad un danno biologico del 10-11%. Considerando la minima differenza tra la valutazione
e quella, con le dovute correzioni, effettuata dal CTU si ritiene che si concorderebbe per un CP_1 punteggio non superiore al 10-11%”.
In risposta alle stesse osservazioni, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato di non aver applicato una somma algebrica, ma che per effettuare il conglobamento del danno relativo alla patologia lombosciatalgica con il danno preesistete, avrebbe utilizzato il calcolo riduzionistico così ottenendo il risultato del 12%. Tuttavia, il medesimo consulente ha ritenuto che “trattandosi di menomazioni omogenee, policrone e coesistenti , su una valutazione complessiva sincretica , non sommatoria , proporzionale alla effettiva riduzione della validità biologica del soggetto anche in considerazione del minimo danno preesistente al I dito mano dx mano ( rappresentato da esiti cicatriziali di pregressa flc)”, possa considerarsi più equa, a suo giudizio, una valutazione complessiva del danno biologico nella misura dell'11% (cod. men. 213).
Le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi in quanto adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche in considerazione delle osservazioni pervenute e delle relative risposte, con le quali ha apprezzabilmente argomentato ed esposto le proprie conclusioni.
***
Parte attrice, pertanto, ha diritto al pagamento in capitale dell'indennizzo per danno biologico nella misura del 11%, previa detrazione di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 7.6.2022.
***
In ragione del criterio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve essere condannato CP_1 alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia previdenziale di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00 (tenuto conto del valore differenziale tra l'indennizzo riconosciuto dall' e quello accertato in causa). CP_1
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori con procura della ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che parte attrice ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato ad un danno biologico in misura pari al 11 %, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 7.6.2022 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del corrispondente indennizzo in capitale, previa detrazione CP_1 di quanto prima d'ora eventualmente erogato in relazione all'indennizzo già riconosciuto, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in CP_1 euro 2.697,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate CP_1 con separato decreto.
Cagliari, 24.10.2025
Il giudice dott. Riccardo Ariu
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