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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/04/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 2598/2024 V.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa
DA
nato ad [...], il [...], ivi residente in Parte_1
Acate, Via Adua, n. 30, C.F.: elettivamente domiciliato C.F._1
a Niscemi, via Mazzini, n. 110, presso e nello studio dell'Avv. Giancarlo
Galesi, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
Nei confronti di
, nata a [...], il [...], residente in [...]
Balilla, n. 26, C.F: C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 03.10.2024, Parte_1 chiedeva al Tribunale adìto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con in data Controparte_1
13.10.1982, in Vittoria, e dall'unione con il quale erano nati i figli Persona_1
(18.12.1983), (06.12.1987) e (02.06.1991),
[...] Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente indipendenti. Riferiva il ricorrente che con sentenza n. 579/2005 del 09.09.2005, depositata il 13.09.2005, il Tribunale di Ragusa aveva pronunciato la separazione tra i coniugi (proc. 747/2003
R.G.), e da allora i due non si erano più riconciliati, continuando a vivere separatamente.
La resistente, , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1 compariva in giudizio, per cui ne va dichiarata la contumacia.
All'udienza del giorno 06.02.2025, stante la richiesta della sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dal ricorrente, e la contumacia della resistente, il Giudice poneva la causa in decisione.
Ciò premesso, deve ritenersi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto dai coniugi suddetti, essendo emerso chiaramente dagli atti di causa il protrarsi ininterrotto della cessazione della convivenza tra i due, a far data dall'anno 2003, ovvero dalla loro avvenuta 4
comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Ragusa, in sede di udienza del 02.07.2003, nell'ambito della procedura di separazione (n.
747/2003 R.G.), conclusasi con sentenza giudiziale n. 579/2005 del
09.09.2005, depositata il 13.09.2005, come richiesto dall'art. 3, comma 2, lett. b), legge n. 898/1970.
È evidente, altresì, l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i predetti, come desumibile dalla mancanza di soluzione di continuità nella cessazione della loro unione, per un rilevantissimo arco temporale, nonché dalle argomentazioni addotte dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da . Parte_1 Controparte_1
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei riguardi del ricorrente, stante il tenore della presente decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe data comunicazione degli atti al P.M. in sede 5
nella contumacia della resistente, Controparte_1
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 13.10.1982, in Vittoria, dai coniugi Parte_1
nato ad [...] il giorno 06.12.1955, e , nata a
[...] Controparte_1
Vittoria il 23.07.1956 (atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vittoria dell'anno 1982, numero 240, parte II, serie A);
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del comune di Vittoria ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n.396/2000;
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Vittoria di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Dichiara le spese di lite irripetibili nei riguardi del ricorrente.
Così deciso, in Ragusa l' 01.04.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti