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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1438 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Caulonia Marina (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorre nte
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia operativa CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 07/11/2022, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità, ex art. 13, Legge n. 118/1971;
- che la Commissione Medica dell'Istituto non l'ha sottoposta a visita sanitaria;
- che è affetta dalle seguenti patologie: “tiroidite nodulare cronica;
cardiopatia ipertensiva;
tachiaritmia episodica;
valvulopatia mitroartica degenerativa con insufficienza aortica;
dispnea da sforzo;
osteoartrosi rachide;
gonoartrosi; S. cuffia bilaterale;
sindrome ansiosa depressiva - fobico ossessiva;
S. flebitica;
discopatia erniaria multipla;
gastroduodenite con reflusso”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili poiché in contrasto con la documentazione sanitaria;
- che il C.T.U. ha sottovalutato la patologia psichiatrica (depressione maggiore) e la terapia farmacologica seguita dalla ricorrente;
- che, in particolare, tale terapia è stata implementata con ulteriori farmaci quali antidepressivi triciclici (MUTABON), farmaci psicolettici
(DENIBAN) e antipsicotici (ZYPREXA);
- che le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate, come risulta dai referti di visita psichiatrica del 22/01/2024 e del 08/02/2024;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia il Giudice adito: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente versa nelle condizioni previste e volute dalla legge ( artt.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL
509/88), per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%; 2) condannare il resistente, al pagamento delle spese e competenze di causa sia con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo che con riferimento alla fase del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore de l sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la regolare convocazione della ricorrente alla visita medica, richiamando le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio, al fine di valutare se, dalla stessa, emergesse un aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, formulata dall' secondo CP_1
cui parte ricorrente sarebbe stata convocata a visita.
Infatti, l' ha allegato una cartolina di ricevimento sottoscritta dalla CP_1
ricorrente, che comprova la ricezione di un atto (non allegato ma riferibile a uno 4
dei due file allegati alla memoria di costituzione depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo) in data 20/03/2023, successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio di accertamento tecnico preventivo, avvenuta in data 15/03/2023, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data
7/11/2022.
Né può considerarsi dirimente, ai fini della prova delle convocazioni a visita, la documentazione allegata dall' nel giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo, consistente in due missive di cui una datata 9 gennaio 2023
e l'altra datata 6 marzo 2023, non corredate dalla prova del ricevimento da parte della ricorrente.
Nel merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della Legge n. 118/71, che presuppone una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari, o superiore, al 74 %.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare l'errata valutazione di alcune patologie da parte del C.T.U. e ad allegare un aggravamento del quadro patologico della periziata.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. 5
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica allegata, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa è invalida nella misura del 64 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando l'eventuale sopravvenienza di un aggravamento del quadro patologico.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della documentazione medica successiva (certificazioni psichiatriche del 22/01/2024 e 08/02/2024), ha rilevato che lo stato di salute della ricorrente, già sofferente di “Disturbo ansioso-depressivo reattivo di entità lieve”, ha subito un aggravamento caratterizzato dall'insorgenza della patologia “Disturbo di Panico con umore depresso”, concludendo che la sig.ra è “soggetto INVALIDO con Parte_1 6
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70 %”, con decorrenza dal mese di Gennaio del 2024 (data di aggravamento della patologia psichica).
Conseguentemente, il C.T.U., con una valutazione approfondita e coerente con la documentazione allegata, ha concluso che la periziata, anche alla luce della diagnosi riformulata, non ha diritto al beneficio richiesto.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Appaiono invece infondate le censure formulate dal difensore della ricorrente all'udienza del 1/07/2025, che ha contestato la mancata attribuzione della percentuale massima prevista dalla tabella ministeriale (codice 7010) per la patologia osteoarticolare, sulla base del generico rilievo, non suffragato da argomentazioni medico legali, che la patologia in questione è fortemente invalidante per la ricorrente.
A fronte della generica censura formulata, ritiene il giudicante che la valutazione del C.T.U., che ha riconosciuto una percentuale del 35%, sia congrua e coerente e che, nel mero dissenso diagnostico espresso dalla parte ricorrente, non si ravvisino ragioni per riconosce una percentuale superiore, nella misura massima prevista dalla tabella.
Parimenti generica e infondata è la seconda doglianza espressa nel corso della discussione orale dal difensore della ricorrente, che ha invocato un aumento della percentuale di invalidità nella misura massima del 5% in quanto le patologie da cui la ricorrente è affetta sono incidenti sulle capacità lavorative specifiche o semi specifiche, che neanche sono state oggetto di allegazione.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento 7
dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendosi registrato un significativo aggravamento del quadro clinico della ricorrente e non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 8
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1438 / 2024 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 01/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 01/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1438 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Maria Carmela Mirarchi, con la quale è elettivamente domiciliata in
Caulonia Marina (RC), Via Brooklyn n. 3
Ricorre nte
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dall'Avv. Lilia Bonicioli, con la quale è elettivamente domiciliato in Locri
(RC), Via Matteotti n. 48, presso l'agenzia operativa CP_1
Resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 07/11/2022, ha presentato domanda all' finalizzata CP_1
ad ottenere il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità, ex art. 13, Legge n. 118/1971;
- che la Commissione Medica dell'Istituto non l'ha sottoposta a visita sanitaria;
- che è affetta dalle seguenti patologie: “tiroidite nodulare cronica;
cardiopatia ipertensiva;
tachiaritmia episodica;
valvulopatia mitroartica degenerativa con insufficienza aortica;
dispnea da sforzo;
osteoartrosi rachide;
gonoartrosi; S. cuffia bilaterale;
sindrome ansiosa depressiva - fobico ossessiva;
S. flebitica;
discopatia erniaria multipla;
gastroduodenite con reflusso”;
- che ha proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. dinanzi a questo Tribunale, all'esito del quale il C.T.U. non l'ha riconosciuta meritevole del beneficio richiesto;
- che le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente non sono condivisibili poiché in contrasto con la documentazione sanitaria;
- che il C.T.U. ha sottovalutato la patologia psichiatrica (depressione maggiore) e la terapia farmacologica seguita dalla ricorrente;
- che, in particolare, tale terapia è stata implementata con ulteriori farmaci quali antidepressivi triciclici (MUTABON), farmaci psicolettici
(DENIBAN) e antipsicotici (ZYPREXA);
- che le condizioni di salute della ricorrente si sono aggravate, come risulta dai referti di visita psichiatrica del 22/01/2024 e del 08/02/2024;
- che è in possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento del beneficio richiesto.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: 3
“Voglia il Giudice adito: 1) accertare e dichiarare che la ricorrente versa nelle condizioni previste e volute dalla legge ( artt.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL
509/88), per ottenere il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza quale invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%; 2) condannare il resistente, al pagamento delle spese e competenze di causa sia con riferimento alla fase dell'accertamento tecnico preventivo che con riferimento alla fase del presente giudizio di merito, da distrarsi in favore de l sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo la regolare convocazione della ricorrente alla visita medica, richiamando le conclusioni contenute nell'elaborato peritale e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 25/10/2024, questo giudicante ha disposto che il
CTU, che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo, rendesse chiarimenti – mediante il deposito di una relazione integrativa – in ordine alle conclusioni formulate, con particolare riferimento alla documentazione medica successiva depositata nel corso del presente giudizio, al fine di valutare se, dalla stessa, emergesse un aggravamento dello stato di salute della ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione, formulata dall' secondo CP_1
cui parte ricorrente sarebbe stata convocata a visita.
Infatti, l' ha allegato una cartolina di ricevimento sottoscritta dalla CP_1
ricorrente, che comprova la ricezione di un atto (non allegato ma riferibile a uno 4
dei due file allegati alla memoria di costituzione depositata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo) in data 20/03/2023, successivamente all'iscrizione a ruolo del giudizio di accertamento tecnico preventivo, avvenuta in data 15/03/2023, a fronte di una domanda amministrativa presentata in data
7/11/2022.
Né può considerarsi dirimente, ai fini della prova delle convocazioni a visita, la documentazione allegata dall' nel giudizio di accertamento CP_1
tecnico preventivo, consistente in due missive di cui una datata 9 gennaio 2023
e l'altra datata 6 marzo 2023, non corredate dalla prova del ricevimento da parte della ricorrente.
Nel merito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario legittimante il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13 della Legge n. 118/71, che presuppone una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari, o superiore, al 74 %.
Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del requisito sanitario, non riconosciuto nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Invero, in applicazione dei principi generali in materia di onere della prova, incombe sul ricorrente, che pretende l'accertamento del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione, quanto meno un onere di allegazione del quadro patologico invocato, non potendosi attribuire al
CTU una funzione sostitutiva della parte.
Nel ricorso introduttivo al presente giudizio, non si rinviene alcuna concreta censura, limitandosi parte ricorrente a lamentare l'errata valutazione di alcune patologie da parte del C.T.U. e ad allegare un aggravamento del quadro patologico della periziata.
A fronte di tali generiche censure, questo giudicante ritiene che la consulenza tecnica espletata in prime cure sia esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita e redatta secondo corrette valutazioni tecniche. 5
In particolare, il CTU ha esaminato in maniera esaustiva tutte le patologie da cui la ricorrente è affetta, dandone contezza, alla luce della documentazione medica allegata in atti e soprattutto del caso concreto;
contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo al presente giudizio, il CTU ha adeguatamente tenuto conto di tutte le patologie certificate dalla documentazione medica in atti, come emerge dalle conclusioni formulate.
Le conclusioni formulate dal C.T.U., sorrette da congrue valutazioni medico legali e coerenti con la documentazione medica allegata, si fondano su un approfondito esame obiettivo, nel corso del quale è stata effettuata un'attenta disamina delle patologie in atto, nonché delle condizioni della periziata, giungendo alla conclusione che la stessa è invalida nella misura del 64 %, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Inoltre, le generiche critiche alla consulenza tecnica non trovano riscontro nella documentazione clinica in atti.
Infatti, non risulta prodotta in questo grado di giudizio nessuna documentazione sanitaria successiva alla perizia, in grado di mutare il quadro esaminato dal primo consulente, ovvero capace di dimostrare l'intervenuto aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente.
Invero, essendo stata ammessa documentazione medica successiva, allegata al ricorso introduttivo al presente giudizio, questo giudicante ha disposto che il C.T.U. che ha svolto le operazioni peritali nel giudizio di accertamento tecnico preventivo rendesse chiarimenti, valutando l'eventuale sopravvenienza di un aggravamento del quadro patologico.
Il consulente, previo esame puntuale e dettagliato della documentazione medica successiva (certificazioni psichiatriche del 22/01/2024 e 08/02/2024), ha rilevato che lo stato di salute della ricorrente, già sofferente di “Disturbo ansioso-depressivo reattivo di entità lieve”, ha subito un aggravamento caratterizzato dall'insorgenza della patologia “Disturbo di Panico con umore depresso”, concludendo che la sig.ra è “soggetto INVALIDO con Parte_1 6
riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 70 %”, con decorrenza dal mese di Gennaio del 2024 (data di aggravamento della patologia psichica).
Conseguentemente, il C.T.U., con una valutazione approfondita e coerente con la documentazione allegata, ha concluso che la periziata, anche alla luce della diagnosi riformulata, non ha diritto al beneficio richiesto.
Questo giudicante condivide e fa proprie le conclusioni formulate dal
C.T.U., che fanno piena prova nel presente giudizio, in quanto frutto di un attento esame clinico e sorrette da corrette e logiche argomentazioni medico legali.
Appaiono invece infondate le censure formulate dal difensore della ricorrente all'udienza del 1/07/2025, che ha contestato la mancata attribuzione della percentuale massima prevista dalla tabella ministeriale (codice 7010) per la patologia osteoarticolare, sulla base del generico rilievo, non suffragato da argomentazioni medico legali, che la patologia in questione è fortemente invalidante per la ricorrente.
A fronte della generica censura formulata, ritiene il giudicante che la valutazione del C.T.U., che ha riconosciuto una percentuale del 35%, sia congrua e coerente e che, nel mero dissenso diagnostico espresso dalla parte ricorrente, non si ravvisino ragioni per riconosce una percentuale superiore, nella misura massima prevista dalla tabella.
Parimenti generica e infondata è la seconda doglianza espressa nel corso della discussione orale dal difensore della ricorrente, che ha invocato un aumento della percentuale di invalidità nella misura massima del 5% in quanto le patologie da cui la ricorrente è affetta sono incidenti sulle capacità lavorative specifiche o semi specifiche, che neanche sono state oggetto di allegazione.
Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi che le affermazioni contenute nel ricorso proposto ai sensi del VI comma dell'art. 445 bis c.p.c. siano mere deduzioni di parte, che, pur essendo sufficienti a giustificare l'espletamento 7
dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione rivendicata, tuttavia, non sono sufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
La mera affermazione che il consulente non abbia tenuto conto del quadro patologico della ricorrente, nei termini in cui è stata formulata, non costituisce contestazione di una difformità palese delle conclusioni del C.T.U. rispetto alle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale alla segnalazione dell'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Pertanto, come ampiamente argomentato, la generica censura costituisce un mero dissenso diagnostico, che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e che non si traduce in una critica al suo operato che imponga una rinnovazione dell'accertamento peritale. In caso contrario, nelle controversie in materia di benefici assistenziali e previdenziali, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sulla base del mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non essendosi registrato un significativo aggravamento del quadro clinico della ricorrente e non essendo emersa, dai motivi di opposizione contenuti nell'atto introduttivo del presente giudizio, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, come ribadite nel corso del presente giudizio, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. 8
Restano, pertanto, a carico dell' le spese della C.T.U. espletata nel CP_1
giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, sezione lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 1438 / 2024 disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese delle C.T.U. CP_1
effettuata nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 01/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci