Articolo 9 della Legge 18 marzo 1968, n. 238
Articolo 8Articolo 10
Versione
28 marzo 1968
Art. 9.
Per il periodo successivo al 1970 si provvedera', con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltreche' al finanziamento del fondo sociale:
a) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento;
b) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi;
c) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianita' di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attivita' lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico;
d) ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni;
e) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.
Entrata in vigore il 28 marzo 1968