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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/04/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1049 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco SERINI
e
AS NI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
01/02/1957, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca TRACANZAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori AS
NI e in Castelgomberto (VI) il 07.01.2013, trascritto Parte_1
presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2013 atto n.
7 parte I, ordinando l'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
2. dichiararsi che i coniugi non avanzano alcuna richiesta reciproca per il loro
mantenimento essendo economicamente autosufficienti, godendo di reddito da
pensione il sig. AS e da lavoro dipendente a tempo indeterminato la sig.ra
Pt_1
3. darsi atto che i coniugi hanno definito e diviso con reciproca soddisfazione tutti i
beni mobili e risparmi in comunione legale dei beni e costituiti nel corso della
relazione coniugale, di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate sui
conti correnti bancari e depositi a loro intestati e/o cointestati, e dichiarano che
null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra in relazione al loro matrimonio;
4. spese e competenze del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Castelgomberto (VI) in data
7/12/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 18/06/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 258/2024, pubblicata in data
2 4/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 258/2024 del 4/07/2204, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da AS NI in Castelgomberto (VI) il 7/12/20213 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelgomberto (VI) al n. 7, parte I, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1049 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13/03/1963, rappresentata e difesa dall'avvocato Marco SERINI
e
AS NI, C.F. , nato a [...] il C.F._2
01/02/1957, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca TRACANZAN
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio.
1 Conclusioni delle parti:
“
1. pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori AS
NI e in Castelgomberto (VI) il 07.01.2013, trascritto Parte_1
presso il registro degli atti di matrimonio del predetto Comune nell'anno 2013 atto n.
7 parte I, ordinando l'annotazione della sentenza nel registro degli atti di matrimonio;
2. dichiararsi che i coniugi non avanzano alcuna richiesta reciproca per il loro
mantenimento essendo economicamente autosufficienti, godendo di reddito da
pensione il sig. AS e da lavoro dipendente a tempo indeterminato la sig.ra
Pt_1
3. darsi atto che i coniugi hanno definito e diviso con reciproca soddisfazione tutti i
beni mobili e risparmi in comunione legale dei beni e costituiti nel corso della
relazione coniugale, di aver equamente ripartito le proprie sostanze depositate sui
conti correnti bancari e depositi a loro intestati e/o cointestati, e dichiarano che
null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altra in relazione al loro matrimonio;
4. spese e competenze del procedimento integralmente compensate tra le parti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 19/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare la loro separazione consensuale nonchè, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c., decorso il termine di legge previsto, lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Castelgomberto (VI) in data
7/12/2013.
La separazione consensuale, alle condizioni di cui al verbale d'udienza del 18/06/2024, veniva omologata con sentenza non definitiva n. 258/2024, pubblicata in data
2 4/07/2024 e passata in giudicato a seguito di acquiescenza prestata dalle parti.
All'esito dell'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni relative alla domanda di divorzio e riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Giudice
Relatore nella presente procedura con riguardo alla domanda di separazione consensuale, omologata con sentenza n. 258/2024 del 4/07/2204, passata in giudicato,
e la data di comparizione davanti al Giudice Relatore ai fini dello scioglimento del matrimonio;
- le dichiarazioni rilasciate dai coniugi dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla
3 causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e da AS NI in Castelgomberto (VI) il 7/12/20213 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Castelgomberto (VI) al n. 7, parte I, anno 2013;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.4.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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