TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 24/06/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 660/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocato Antonino La Rosa, nell'interesse dell'AN
; dall'Avv. Carola Vicari, nell'interesse della appellata Parte_1
; - letto ed applicato l'art. 281 sexies Controparte_1
c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 660/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza avente ad oggetto opposizione cartella di pagamento promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv.to
Antonino La Rosa, giusta procura in atti.
- AN-
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore Speciale p.t., (P.IVA )
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Vicari, giusta procura in atti.
- appellata –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
- appellato contumace-
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con citazione notificata con PEC del 10.05.2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 391/22 depositata il 14.11.2022, del Giudice di Pace di Barcellona P.G., resa nel giudizio R.G. n. 333/22, non notificata, avente ad oggetto opposizione alla cartella esattoriale n.
295202000137444229000, notificata a in data 28.03.2022 dalla Parte_1
per mancato pagamento dei verbali Controparte_4
presupposti n. 2520/A/2017 del 03.07.2017 per € 540,46 e n.540/B/17 del
20.12.2017 per € 864,01.
Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha rigettato
l'opposizione spiegata, basata sulla prospettazione del vizio e richiesta di annessa declaratoria di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 2952020001374422900; in via subordinata, basata sulla richiesta di applicazione della sanzione al minimo edittale in virtù: a) della cancellazione del soggetto giuridico notificante, Società
Riscossione Sicilia S.p.A., la quale, a seguito del suo scioglimento, non pag. 2/8 avrebbe potuto porre in essere atti aventi effetti giuridici a qualunque titolo;
b) del mancato invio della lettera pre-ruolo ovvero di una lettera di comunicazione riepilogativa contenente tutte le informazioni sulle violazioni in sospeso.
Impugnando la sentenza, l'AN ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351
c.p.c. co. II e 283 c.p.c. e, nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata, insistendo nella nullità del provvedimento di primo grado, per non avere, il giudice di prime cure, dichiarato l'inesistenza della notifica della cartella impugnata, dovuta alla soppressione, a decorrere dal
01.10.2021, del soggetto richiedente la notifica . Controparte_2
La causa è stata trattata nella resistenza della opposta odierna appellata –
- costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_1
del 09.07.2023, la quale ha argomentato riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione depositata nel procedimento di primo grado eccependo, precisamente: a) la carenza di responsabilità della
– oggi – Controparte_2 Controparte_5
- nel caso di illegittimità e/o inesistenza dell'obbligazione
[...]
tributaria; b) la legittimità della procedura di riscossione, in forza dell'art.76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021.
L'appellata ha, pertanto, richiesto: a) il rigetto del gravame;
b) la condanna alle spese dell'AN . Parte_1
L'ente impositore costituitosi in primo grado è rimasto Controparte_3
contumace nel presente giudizio.
pag. 3/8 La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.25 – viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Posta la tempestività del gravame – notificato (10.05.2023) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (data di deposito
14.11.2022) (cfr. Ricevuta di accettazione e relata di notifica ex art. 3 bis legge 53/1994 sub fascicolo AN) – nonché considerata la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, sulla legittimità o meno della notifica della cartella di pagamento promossa da un soggetto (Società
Riscossione Sicilia S.p.A.) dichiarato estinto ex art.76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio
2021, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non Controparte_3
costituitosi nonostante attinto dalla notifica del gravame con pec del
10.5.23.
L'AN, in via preliminare, chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado eccependo il difetto assoluto di attribuzione a seguito della intervenuta inesistenza giuridica (a far data dal 01.10.2021) della CP_1
pag. 4/8 della , Ente emittente della cartella di pagamento Controparte_2
impugnata.
Lamenta, al riguardo, la tesi sposata in prime cure, circa la natura legittima della notifica della cartella impugnata, basata sull'assunto per cui l
[...]
, con il citato D.L. n.73 del 25.05.2021, sarebbe Controparte_1
subentrata in tutti i rapporti in atto, attivi e passivi, facenti capo alla
[...]
intestataria della predisposta cartella esattoriale Controparte_6
n. 295202000137444229000.
In linea generale, dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n.6/2003) la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l'immediata estinzione, con superamento del pregresso indirizzo secondo cui l'estinzione presupponeva invece l'effettivo esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società (cfr. Cass.,
Sez. U., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062).
Da tale principio, oramai consolidatosi, si ricava che la società estinta non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021 n.21970).
È vero che, ai sensi l'art.76 comma 4 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021,
l subentra a titolo universale, nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi della società e, Controparte_2
pag. 5/8 precisamente, “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana,
[...]
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo Controparte_7
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Controparte_2
titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602”.
Tuttavia, sebbene la normativa richiamata rappresenti una disciplina speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, tali disposizioni speciali palesano null'altro che la continuità nei rapporti giuridici e non certamente la sopravvivenza formale e/o sostanziale della Controparte_8
, cessata a seguito della cancellazione dal registro delle imprese
[...]
come disposto nel comma 1:” in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, è sciolta, Controparte_2
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
Già nel 2019 la Corte di cassazione, esaminando un caso analogo, si era pronunciata nel senso della inesistenza della notifica della cartella di pagamento qualora successiva alla cancellazione dal registro delle imprese dell'agente per la riscossione (cfr. Ordinanza 28 ottobre
2019, n. 27425).
pag. 6/8 Tale principio è stato successivamente ripreso e meglio precisato dalla
Corte di cassazione a sezioni unite nella già richiamata sentenza n. 21970 del 30/07/2021.
La notifica della cartella di pagamento, quindi, è da considerarsi inesistente a causa del difetto di legittimazione della Società Riscossione Sicilia spa in quanto, al momento della notifica (28.03.2022) della cartella, risulta cessata
(a far data dal 01.10.2021) e, pertanto, giuridicamente impossibilitata a compiere atti produttivi di effetti giuridici come nel caso a mano di notifica di cartella di pagamento.
L'appello, per le ragioni suesposte, si presta ad esiti di accoglibilità comportando la riforma integrale della sentenza n. 391/22 emessa dal
Giudice di Pace di Barcellona P.G e, dunque, conducendo alla declaratoria di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica.
Le spese processuali non seguono la soccombenza ma devono essere compensate tra le parti, considerato che la vicenda giuridica regolata dalla cd. normativa emergenziale presenta aspetti interpretativi di non immediata soluzione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 660/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
spiegate in motivazione così riformando la sentenza di primo grado n.
pag. 7/8 391/2022 resa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. (procedimento n.
R.G. 333/22);
DICHIARA pertanto illegittima la notifica della cartella di pagamento n. 295 2020 00137442 29 000 e per l'effetto se ne annulla la pretesa creditoria
COMPENSA le spese del giudizio tra le parti per le ragioni in parte motiva.
Barcellona P.G. 24.6.25.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 8/8
N. R.G. 660/2023
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.25 - fissata con le modalità ex art. 127 ter c.p.c. – depositate: dall'Avvocato Antonino La Rosa, nell'interesse dell'AN
; dall'Avv. Carola Vicari, nell'interesse della appellata Parte_1
; - letto ed applicato l'art. 281 sexies Controparte_1
c.p.c. pronuncia la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 660/2023 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza avente ad oggetto opposizione cartella di pagamento promosso da
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall' Avv.to
Antonino La Rosa, giusta procura in atti.
- AN-
CONTRO
, già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del Procuratore Speciale p.t., (P.IVA )
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, rappresentata e difesa dall'Avv. Carola Vicari, giusta procura in atti.
- appellata –
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_3
- appellato contumace-
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con citazione notificata con PEC del 10.05.2023, ha Parte_1
interposto appello avverso la sentenza n. 391/22 depositata il 14.11.2022, del Giudice di Pace di Barcellona P.G., resa nel giudizio R.G. n. 333/22, non notificata, avente ad oggetto opposizione alla cartella esattoriale n.
295202000137444229000, notificata a in data 28.03.2022 dalla Parte_1
per mancato pagamento dei verbali Controparte_4
presupposti n. 2520/A/2017 del 03.07.2017 per € 540,46 e n.540/B/17 del
20.12.2017 per € 864,01.
Con la sentenza appellata il Giudice di primo grado ha rigettato
l'opposizione spiegata, basata sulla prospettazione del vizio e richiesta di annessa declaratoria di inesistenza e/o nullità e/o annullabilità della cartella di pagamento n. 2952020001374422900; in via subordinata, basata sulla richiesta di applicazione della sanzione al minimo edittale in virtù: a) della cancellazione del soggetto giuridico notificante, Società
Riscossione Sicilia S.p.A., la quale, a seguito del suo scioglimento, non pag. 2/8 avrebbe potuto porre in essere atti aventi effetti giuridici a qualunque titolo;
b) del mancato invio della lettera pre-ruolo ovvero di una lettera di comunicazione riepilogativa contenente tutte le informazioni sulle violazioni in sospeso.
Impugnando la sentenza, l'AN ha chiesto, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351
c.p.c. co. II e 283 c.p.c. e, nel merito, la riforma integrale della sentenza impugnata, insistendo nella nullità del provvedimento di primo grado, per non avere, il giudice di prime cure, dichiarato l'inesistenza della notifica della cartella impugnata, dovuta alla soppressione, a decorrere dal
01.10.2021, del soggetto richiedente la notifica . Controparte_2
La causa è stata trattata nella resistenza della opposta odierna appellata –
- costituitasi in giudizio con comparsa Controparte_1
del 09.07.2023, la quale ha argomentato riportandosi a quanto dedotto ed eccepito nella memoria di costituzione depositata nel procedimento di primo grado eccependo, precisamente: a) la carenza di responsabilità della
– oggi – Controparte_2 Controparte_5
- nel caso di illegittimità e/o inesistenza dell'obbligazione
[...]
tributaria; b) la legittimità della procedura di riscossione, in forza dell'art.76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021.
L'appellata ha, pertanto, richiesto: a) il rigetto del gravame;
b) la condanna alle spese dell'AN . Parte_1
L'ente impositore costituitosi in primo grado è rimasto Controparte_3
contumace nel presente giudizio.
pag. 3/8 La causa, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 17.6.25 – viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
Posta la tempestività del gravame – notificato (10.05.2023) entro il semestre decorrente dalla pubblicazione della sentenza (data di deposito
14.11.2022) (cfr. Ricevuta di accettazione e relata di notifica ex art. 3 bis legge 53/1994 sub fascicolo AN) – nonché considerata la ammissibilità ex art. 342 c.p.c., stante la sufficiente indicazione delle parti della sentenza di cui si chiede la riforma – le quali investono la questione, centrale nell'economia della decisione dell'appello, sulla legittimità o meno della notifica della cartella di pagamento promossa da un soggetto (Società
Riscossione Sicilia S.p.A.) dichiarato estinto ex art.76 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio
2021, va dichiarata la contumacia dell'appellato , non Controparte_3
costituitosi nonostante attinto dalla notifica del gravame con pec del
10.5.23.
L'AN, in via preliminare, chiede la riforma integrale della sentenza di primo grado eccependo il difetto assoluto di attribuzione a seguito della intervenuta inesistenza giuridica (a far data dal 01.10.2021) della CP_1
pag. 4/8 della , Ente emittente della cartella di pagamento Controparte_2
impugnata.
Lamenta, al riguardo, la tesi sposata in prime cure, circa la natura legittima della notifica della cartella impugnata, basata sull'assunto per cui l
[...]
, con il citato D.L. n.73 del 25.05.2021, sarebbe Controparte_1
subentrata in tutti i rapporti in atto, attivi e passivi, facenti capo alla
[...]
intestataria della predisposta cartella esattoriale Controparte_6
n. 295202000137444229000.
In linea generale, dal 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario di cui al d.lgs. n.6/2003) la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto costitutivo e ne comporta l'immediata estinzione, con superamento del pregresso indirizzo secondo cui l'estinzione presupponeva invece l'effettivo esaurimento di tutti i rapporti giuridici facenti capo alla società (cfr. Cass.,
Sez. U., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062).
Da tale principio, oramai consolidatosi, si ricava che la società estinta non può più mantenere la propria individualità, né può far valere la persistenza di una propria autonoma legittimazione attiva (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/07/2021 n.21970).
È vero che, ai sensi l'art.76 comma 4 del D.L. n.73 del 25 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n.106 del 23 luglio 2021,
l subentra a titolo universale, nei Controparte_1
rapporti giuridici attivi e passivi della società e, Controparte_2
pag. 5/8 precisamente, “Al fine di assicurare la continuità e la funzionalità nell'esercizio delle attività di riscossione nella Regione Siciliana,
[...]
a far data dal 1 ottobre 2021 subentra, a titolo Controparte_7
universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di con i poteri e secondo le disposizioni di cui al Controparte_2
titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602”.
Tuttavia, sebbene la normativa richiamata rappresenti una disciplina speciale rispetto alle disposizioni codicistiche, tali disposizioni speciali palesano null'altro che la continuità nei rapporti giuridici e non certamente la sopravvivenza formale e/o sostanziale della Controparte_8
, cessata a seguito della cancellazione dal registro delle imprese
[...]
come disposto nel comma 1:” in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decorrenza dal 30 settembre 2021, è sciolta, Controparte_2
cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6.
Già nel 2019 la Corte di cassazione, esaminando un caso analogo, si era pronunciata nel senso della inesistenza della notifica della cartella di pagamento qualora successiva alla cancellazione dal registro delle imprese dell'agente per la riscossione (cfr. Ordinanza 28 ottobre
2019, n. 27425).
pag. 6/8 Tale principio è stato successivamente ripreso e meglio precisato dalla
Corte di cassazione a sezioni unite nella già richiamata sentenza n. 21970 del 30/07/2021.
La notifica della cartella di pagamento, quindi, è da considerarsi inesistente a causa del difetto di legittimazione della Società Riscossione Sicilia spa in quanto, al momento della notifica (28.03.2022) della cartella, risulta cessata
(a far data dal 01.10.2021) e, pertanto, giuridicamente impossibilitata a compiere atti produttivi di effetti giuridici come nel caso a mano di notifica di cartella di pagamento.
L'appello, per le ragioni suesposte, si presta ad esiti di accoglibilità comportando la riforma integrale della sentenza n. 391/22 emessa dal
Giudice di Pace di Barcellona P.G e, dunque, conducendo alla declaratoria di nullità della cartella di pagamento per inesistenza della notifica.
Le spese processuali non seguono la soccombenza ma devono essere compensate tra le parti, considerato che la vicenda giuridica regolata dalla cd. normativa emergenziale presenta aspetti interpretativi di non immediata soluzione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 660/2023, così provvede:
ACCOGLIE l'appello proposto da per le ragioni Parte_1
spiegate in motivazione così riformando la sentenza di primo grado n.
pag. 7/8 391/2022 resa dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. (procedimento n.
R.G. 333/22);
DICHIARA pertanto illegittima la notifica della cartella di pagamento n. 295 2020 00137442 29 000 e per l'effetto se ne annulla la pretesa creditoria
COMPENSA le spese del giudizio tra le parti per le ragioni in parte motiva.
Barcellona P.G. 24.6.25.
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 8/8