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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6985 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
R.G. 1979/2023
La Corte D'Appello in persona dei magistrati:
NA RI LI Presidente
NA Chiara Giammusso Consigliere
IA VA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra nato in [...] l'[...], (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente dom.to in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesca Russo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del ministro p.t. - Controparte_1 [...]
Bologna Roma, in Controparte_2 CP_3 persona del Questore p.t. elettivamente domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento della Procura Generale
***
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ordinanza depositata il 15.3.2023 e comunicata il 17.3.2023, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere la declaratoria dell'inesistenza, la nullità e/o l'illegittimità del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale notificato il 14.10.2019,
[e]della decisione della Controparte_2
di Bologna [che] esprimere[va] parere sfavorevole all'istanza di rinnovo
[...] del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di ogni altro atto consequenziale e connesso nei confronti del ricorrente.
Il Tribunale di Roma ritenendo che il permesso di soggiorno potesse essere rinnovato in ragione della situazione del Paese di origine (Mali) del ricorrente, accoglieva il ricorso dichiarando per l'effetto il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo titolo.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo l'omessa Parte_1 motivazione della decisione in relazione alle domande di protezione maggiori e concludendo per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria.
L'atto di citazione è stato notificato il 13.4.2023, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alle Amministrazioni convenute.
La Procura generale è intervenuta esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello in data 24.05.2025.
Dichiarata con ordinanza del 23.09.2025 la contumacia di parte appellata, successivamente con decreto del 12.09.2025 è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 16.10.2025 alla quale il procedimento è stato da ultimo rinviato. Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello è inammissibile.
Si osserva che parte appellante ha impugnato, con il ricorso introduttivo di primo grado, il decreto emesso in data 14.10.2019 con cui la Questura di Roma rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, su conforme parere sfavorevole della di Bologna. Controparte_2
Ebbene occorre ricordare che l'art. 3 del decreto-legge del 17.2.2017 n. 13, convertito nella legge del 13.4.2017, n. 46, successivamente modificato dall'art. 1 del decreto- legge n. 113/2018 conv. nella l.
1.12.2018 n. 132, al comma 1 alle lett. d) e d bis) prevede, tra l'altro, che le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale (già protezione umanitaria) siano attribuite alla competenza funzionale di apposite sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali di capoluogo di Corte di appello.
L'art. 3, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge, stabilisce che le controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. 28-1-2008 n. 25 (domande di protezione internazionale e protezione sussidiaria ma anche relative alla protezione speciale) siano decise dalla predetta sezione specializzata in composizione collegiale.
pag. 2/3 L'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008 statuisce che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dal precedente art. 35 emessi, quindi dalla e dalla Commissione nazionale, in materia di protezione Controparte_2 internazionale e protezione sussidiaria ma anche per mancato riconoscimento della protezione speciale (già protezione umanitaria) di cui all'art. 32, sono regolate dagli artt. 737 c.p.c. ed ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, il Tribunale, in composizione collegiale, pronuncia decreto che non è reclamabile ma ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
L'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, rubricato controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, stabilisce che le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e d) bis, del già citato d.l. 13/2017, tra le quali vanno sussunte quelle in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno anche per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3, ed in cui rientra la controversia proposta in primo grado dall'odierno appellante la cui causa petendi aveva ad oggetto il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Roma, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. (comma primo); che è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione (comma secondo); che questo giudica in composizione collegiale (comma terzo); e che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile ma è ricorribile per cassazione nel termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione della ordinanza (comma sesto).
Di conseguenza, l'ordinanza emessa dal tribunale di Roma in composizione collegiale non poteva essere appellata, bensì impugnata con ricorso per cassazione.
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di questo grado stante la contumacia delle convenute Amministrazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA VA NA RI LI
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONA, FAMIGLIA E MINORI
R.G. 1979/2023
La Corte D'Appello in persona dei magistrati:
NA RI LI Presidente
NA Chiara Giammusso Consigliere
IA VA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra nato in [...] l'[...], (C.F. ) ed Parte_1 C.F._1 elettivamente dom.to in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesca Russo che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del ministro p.t. - Controparte_1 [...]
Bologna Roma, in Controparte_2 CP_3 persona del Questore p.t. elettivamente domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI CONTUMACI
e con l'intervento della Procura Generale
***
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ordinanza depositata il 15.3.2023 e comunicata il 17.3.2023, il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso proposto da volto ad Parte_1 ottenere la declaratoria dell'inesistenza, la nullità e/o l'illegittimità del decreto di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale notificato il 14.10.2019,
[e]della decisione della Controparte_2
di Bologna [che] esprimere[va] parere sfavorevole all'istanza di rinnovo
[...] del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di ogni altro atto consequenziale e connesso nei confronti del ricorrente.
Il Tribunale di Roma ritenendo che il permesso di soggiorno potesse essere rinnovato in ragione della situazione del Paese di origine (Mali) del ricorrente, accoglieva il ricorso dichiarando per l'effetto il diritto del ricorrente alla protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo titolo.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello deducendo l'omessa Parte_1 motivazione della decisione in relazione alle domande di protezione maggiori e concludendo per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria.
L'atto di citazione è stato notificato il 13.4.2023, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, alle Amministrazioni convenute.
La Procura generale è intervenuta esprimendo parere contrario all'accoglimento dell'appello in data 24.05.2025.
Dichiarata con ordinanza del 23.09.2025 la contumacia di parte appellata, successivamente con decreto del 12.09.2025 è stata disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 16.10.2025 alla quale il procedimento è stato da ultimo rinviato. Alla predetta udienza la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali.
L'appello è inammissibile.
Si osserva che parte appellante ha impugnato, con il ricorso introduttivo di primo grado, il decreto emesso in data 14.10.2019 con cui la Questura di Roma rifiutava il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, su conforme parere sfavorevole della di Bologna. Controparte_2
Ebbene occorre ricordare che l'art. 3 del decreto-legge del 17.2.2017 n. 13, convertito nella legge del 13.4.2017, n. 46, successivamente modificato dall'art. 1 del decreto- legge n. 113/2018 conv. nella l.
1.12.2018 n. 132, al comma 1 alle lett. d) e d bis) prevede, tra l'altro, che le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale (già protezione umanitaria) siano attribuite alla competenza funzionale di apposite sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite presso i Tribunali di capoluogo di Corte di appello.
L'art. 3, comma 4-bis, del medesimo decreto-legge, stabilisce che le controversie di cui all'art. 35 del d.lgs. 28-1-2008 n. 25 (domande di protezione internazionale e protezione sussidiaria ma anche relative alla protezione speciale) siano decise dalla predetta sezione specializzata in composizione collegiale.
pag. 2/3 L'art. 35 bis del d.lgs. 25/2008 statuisce che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dal precedente art. 35 emessi, quindi dalla e dalla Commissione nazionale, in materia di protezione Controparte_2 internazionale e protezione sussidiaria ma anche per mancato riconoscimento della protezione speciale (già protezione umanitaria) di cui all'art. 32, sono regolate dagli artt. 737 c.p.c. ed ai sensi del comma 13 del medesimo articolo, il Tribunale, in composizione collegiale, pronuncia decreto che non è reclamabile ma ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decreto.
L'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, rubricato controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario, stabilisce che le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e d) bis, del già citato d.l. 13/2017, tra le quali vanno sussunte quelle in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno anche per protezione speciale di cui all'art. 32 comma 3, ed in cui rientra la controversia proposta in primo grado dall'odierno appellante la cui causa petendi aveva ad oggetto il provvedimento di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale emesso dal Questore di Roma, sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis c.p.c. (comma primo); che è competente il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione (comma secondo); che questo giudica in composizione collegiale (comma terzo); e che l'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile ma è ricorribile per cassazione nel termine di giorni 30 decorrente dalla comunicazione della ordinanza (comma sesto).
Di conseguenza, l'ordinanza emessa dal tribunale di Roma in composizione collegiale non poteva essere appellata, bensì impugnata con ricorso per cassazione.
L'appello va, quindi, dichiarato inammissibile.
Nulla sulle spese di questo grado stante la contumacia delle convenute Amministrazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello proposto da;
Parte_1
2. nulla sulle spese.
Così deciso alla camera di consiglio del 20.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA VA NA RI LI
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