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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2981 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, alla pubblica udienza del 2.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4432 R.G./2023 promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. SPENA FERNANDO come da Parte_1
procura a margine del ricorso
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ANTONIO BRANCACCIO come da procura notarile in atti in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. FIORINO PASQUALINA ETHEL come da procura notarile in atti
- resistenti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/02/2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239001918949 000 relativo ai seguenti avvisi n. 37120160006048071000, n. 37120160017039560000, n. 37120180023552859000, n.
37120190009515102000, n. 37120190021783216000.
Si sono costituiti in giudizio l' e l' e nelle more del CP_1 Controparte_2 giudizio hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dello sgravio di tutti i crediti oggetto di giudizio.
2. Tanto premesso, va osservato che affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Nella fattispecie in esame, sulla base delle difese svolte dall' e dall' CP_1 [...]
e della documentazione non contestata dalle parti (cfr. estratto di Controparte_2
ruolo aggiornato depositato il 4.2.2025), lo sgravio dei crediti contributivi oggetto di giudizio determina l'insussistenza dei crediti iscritti a ruolo oggetto della presente opposizione, e, conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere, non sussistendo più i crediti vantati dall'ente previdenziale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della circostanza che lo sgravio è intervenuto pacificamente in data successiva alla notifica del ricorso
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, annulla l'iscrizione a ruolo relativa agli avvisi di addebito n.37120160006048071000, n. 37120160017039560000,
n. 37120180023552859000, n. 37120190009515102000, n. 37120190021783216000;
- condanna l' e l' in solido tra loro CP_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 1350,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.;
Aversa, 2.7.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
d.ssa Stefania Coppo
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