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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/06/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO Il Giudice dott.ssa Federica Izzo pronuncia, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. per l'udienza del 04/06/2025 , lette le note scritte depositate dalle parti, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. R.G. 8611 /2024
T R A
, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SAVOIA ANTONIETTA e Parte_1
avv. IAVAZZO GIOVANNI, presso il cui studio elettivamente domicilia
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso come in Controparte_1
atti
Resistente
, in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2
difeso come in atti
Resistente
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.7.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 16.7.2005 al 09.108.2012 con il di Controparte_3
, quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare CP_2 CP_2
l'omissione contributiva del di e in ogni Controparte_3 Controparte_2 caso l'inadempimento dell' al pagamento della prestazione;
c) per l'effetto condannare l' CP_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in riferimento al Controparte_1
predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in suo favore dell'importo a titolo di TFR di euro 9.225,42, il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
CP_ Si costituivano l' e il CUB come da memoria in atti, e chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere atteso l'intervenuto pagamento delle somme di cui è causa nelle more del giudizio, come da dedotto e documentato dall' . CP_1
La causa, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte depositate, è decisa all'esito la presente sentenza.
Ciò brevemente premesso in fatto, in via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del delle Province di e . Controparte_3 CP_2 CP_2
La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento. Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di e , istituiti con L. Regione Campania CP_2 CP_2
n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il
è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia Controparte_3
imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della
Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5- 12-2008). Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi di affermare la natura del quale ente strumentale dei comuni associati, munito di CP_3
personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.
Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio, è preposto l' la cui CP_1
legittimazione passiva non è in contestazione.
A ciò ha provveduto nelle more del giudizio l' , avendo provveduto con mandato n. CP_1
9000106110 del 10.10.2024, al pagamento della somma di cui è causa.
Pertanto, atteso il pagamento delle somme di cui è causa in favore del ricorrente, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti. Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
Va tuttavia vagliata da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite, posto che non v'è concordia tra le parti in sul punto.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e
CP_ risultante dagli atti di causa. L' infatti ha provveduto al pagamento della somma di cui è causa.
Considerato che il pagamento è avvenuto dopo la notifica del ricorso, le spese di lite sono liquidate nei rapporti tra il ricorrente ed a carico dell' nella misura indicata in dispositivo, tenuto CP_1 CP_1 conto della natura della causa, e del valore della domanda, e dell'attività processuale espletata.
Nulla va statuito in ordine alla declaratoria dell'omissione contributiva a carico del Controparte_3 convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti. Le spese di lite sono quindi compensate nei confronti del in ragione della Controparte_3 riscontrata mancanza di res controversa intorno alla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.686,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi;
- dichiara non luogo a provvedere nei confronti del Consorzio e compensa le spese.
Aversa, 05/06/2025 .
Il giudice del lavoro
dott.ssa Federica Izzo