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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 352/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. dr. Mauro CASALE Giudice aus. ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 553/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Fabrizio Daverio, Parte_1
Salvatore Florio e Egidio Paolucci, elettivamente domiciliata in Napoli, in via Santa Lucia, n.
15;
PARTE APPELLANTE
E in persona della Dott.ssa Controparte_1 [...] quale “Deliberante del Team Controversie del Lavoro”, parte rappresentata e difesa CP_2 come in atti dagli Avv.ti Claudio Scognamiglio e Girolamo Barbato, elettivamente domiciliata in Salerno, in via Luigi Cacciatore, n. 21;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1830/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11.11.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1830/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., rigettava il ricorso depositato in data 06.12.2018 da con cui quest'ultima chiedeva di dichiarare la Parte_1 nullità/invalidità ovvero l'inefficacia del patto di non concorrenza stipulato in data 23.06.2015
1 con la banca datrice di lavoro ” e susseguente a quello di analogo Controparte_1 contenuto dell'8.1.2013, accogliendo poi la domanda riconvenzionale azionata dalla banca sulla base della predetta pattuizione.
Il Giudice di primo grado, in particolare, riepilogate le vicende di causa, sulla base della disamina della disposizione di cui all'art. 2125 cod. civ. e dell'orientamento in precedenza espresso dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 16489/2009; Cass. n.
2462/2014; Cass. n. 9790/2020; Cass. n. 5540/2021), riteneva il patto di non concorrenza oggetto di causa immune da vizi di nullità/invalidità per le seguenti ragioni: 1) assenza di vizi del consenso, in mancanza di prova concreta circa la coartazione della volontà della lavoratrice;
2) definizione e chiarezza dei limiti geografici (Regione Campania e province fuori regione rientranti nel raggio di 250 chilometri), nonché di quelli soggettivi e oggettivi
(limitazioni afferenti alla sola clientela precedentemente gestita e/o seguita dalla e Pt_1 con riferimento ad un elenco di attività ampio ma analiticamente determinato); 3) congruità del limite di durata espressamente previsto (12 mesi); 4) adeguatezza del corrispettivo pattuito, non risultando né indeterminato o indeterminabile, né simbolico o sproporzionato rispetto all'obbligo assunto, in quanto veniva fissato un importo minimo garantito al lavoratore e comunque variabile in relazione ad elementi oggettivi e facilmente determinabili;
5) irrilevanza della circostanza relativa all'attribuzione del diritto di recesso unilaterale alla banca, non avendolo quest'ultima esercitato e integrando, in ogni caso, causa di nullità solamente parziale.
Tanto ritenuto, il primo Giudice accoglieva invece la domanda riconvenzionale azionata dalla ritenendo provata l'effettiva violazione del patto di non concorrenza da parte della CP_1 lavoratrice e condannando, pertanto, la stessa, al pagamento della penale pattuita in misura pari ad € 100.000,00, importo reputato congruo in relazione all'ingente portafoglio clienti gestito dalla parte ricorrente (ammontante a circa € 55.172.283,00). A tal riguardo il giudicante evidenziava che: 1) la a seguito delle dimissioni dalla in data Pt_1 CP_3
06.12.2018, era stata assunta come “gestore mercato private” e, dunque, con mansioni del tutto simili a quelle già in precedenza svolte, dalla “Credit Agricole”, operante nel medesimo settore;
2) la stessa, pur operando presso la sede di ZE (dunque al di fuori dai limiti territoriali del patto di non concorrenza), per il tramite dei moderni strumenti informatici, aveva svolto attività concorrenziale i cui effetti si erano riversati nelle zone oggetto del patto di non concorrenza, tenuto conto che, subito dopo le dimissioni della lavoratrice, alcuni clienti della prima gestiti in proprio dalla stessa, avevano trasferito titoli e fondi presso la CP_4
Banca Cariparma – Credit Agricole spa, nuovo datore di lavoro della lavoratrice, così provocando un disinvestimento di circa 5 milioni di euro in poche settimane.
2 Con ricorso depositato in data 24.11.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza.
L'appellante, in particolare, eccepiva che: 1) l'estensione territoriale dell'obbligo di non concorrenza, anche in riferimento all'importo del corrispettivo, non poteva ritenersi limitata e congrua, applicandosi il vincolo de quo nell'ambito di un raggio vastissimo, ossia 250 km dalla sede di lavoro, così compromettendo in maniera radicale ogni possibilità di rioccupazione della lavoratrice a fronte di un corrispettivo ritenuto esiguo se paragonato al sacrificio richiesto;
2)
l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza era in ogni caso indeterminato e indeterminabile, risultando collegato alla clientela seguita, e quindi svincolato da ogni limitazione geografica, tenuta presente in ogni caso la facoltà della Banca di determinarne l'estensione in caso di trasferimento del lavoratore;
3) la facoltà, attribuita alla datrice di lavoro, di recedere unilateralmente dalla pattuizione de qua, determinava l'invalidità dell'intero patto in quanto potenzialmente in grado di incidere e ripercuotersi sul corrispettivo stabilito con conseguente venir meno dello stesso;
4) il mutamento di mansioni in caso di rifiuto di sottoscrivere il patto rappresentava una condotta ritorsiva e un abuso di diritto;
5) non vi erano prove circa lo svolgimento di un'effettiva attività di sviamento della clientela da parte della
6) il danno da disinvestimento, calcolato in astratto nei termini indicati nell'atto di Pt_1 impugnazione ed in ogni caso non adeguatamente provato, risultava comunque di entità ridotto rispetto all'importo della penale pattuita, con la conseguenza che quest'ultima avrebbe dovuto quantomeno essere rideterminata in via equitativa.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite. Contr Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con memoria depositata in data
22.09.2023, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 12.09.2025, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da è fondato e va pertanto accolto per le ragioni che di Parte_1 seguito si andranno ad esporre.
L'art. 2125, co. 1., c.c. così recita: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
3 Nel caso di specie l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza risulta del tutto indeterminato ed invero, all'interno dello stesso può leggersi: “Obbligo limitato alla Regione
Campania ovvero a quella diversa Regione ove risulti ubicata la sede al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la nuova assegnazione sia avvenuta da meno di un anno, e in ogni caso nelle province “fuori Regione” nel raggio di 250 km.” ed ancora: “s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati…”.
Tali indicazioni risultano ictu oculi vaghe e comunque non specificamente predeterminate, atteso che la Banca datrice di lavoro era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro della dipendente, destinandola a qualsivoglia altra Regione rispetto a quella indicata, così estendendo in modo del tutto indefinito l'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
L'incertezza dell'ambito territoriale, e, pertanto, la conseguente inesistenza di un limite di luogo, travolgono senza dubbio la validità dell'intero patto.
Vanno altresì richiamate in tema le pronunce della Suprema Corte nn. 13050/2025,
13051/2025, 11766/2025 e 11767/2025, che in giudizi di analogo contenuto coinvolgenti proprio l'odierna appellata hanno affermato principi del tutto sovrapponibili a quelli sopra esposti.
A tal riguardo merita di essere richiamato l'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” (Cass. ordinanza n. 10679 del 2024).
Ciò chiarito, deve rilevarsi che il patto di non concorrenza che qui ci occupa è nullo altresì per l'indeterminabilità del corrispettivo pattuito, tenuto conto della clausola che concede la facoltà alla banca datrice di recedere unilateralmente dal patto medesimo in costanza di rapporto:
“Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse a riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro CP_1
4 la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste” (…). (Cfr. doc. 2 e 3 produzione di primo grado di parte ricorrente).
Come chiarito dalla S.C. con ordinanza 4032/2022 del 08/02/2022: “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo,
e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212;
Cass. 1° settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: “ … la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato … che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del
2018”); nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo “esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni” dalla stessa “espresse al riguardo”, a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto”.
Tale interpretazione, del resto, è conforme a quanto già espresso da Cass. n. 22247/2021, secondo la quale: “il corrispettivo può essere erogato anche in corso di rapporto, sempre che non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, con una valutazione da effettuarsi anche ex post. Ed in effetti, nella fattispecie in esame – tenuto conto del fatto che il patto prevede il diritto del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro precedente al triennio dalla data di stipula del patto, all' “indennità patto di non concorrenza” pari alle mensilità mancanti al raggiungimento del triennio (sempre che il patto venga rispettato dall'ex
5 dipendente) – il corrispettivo deve ritenersi congruo, trattasi infatti – quanto meno - di un importo pari a complessivi €. 30.000,00 a fronte di un divieto di concorrenza per 12 mesi in un ambito territoriale circoscritto. Tuttavia, un simile equilibrio viene meno proprio in conseguenza della clausola di recesso sopra evidenziata. La tesi dell'appellante - secondo cui anche in caso di recesso il corrispettivo sarebbe comunque proporzionato, prevedendo tale clausola il diritto del lavoratore a mantenere i compensi già ricevuti e ad ottenere quelli maturati durante il preavviso di nove mesi - non è condivisibile, in quanto la facoltà del datore di lavoro di svincolarsi in qualsiasi momento dal patto (seppur con i correttivi sopra evidenziati) può dar luogo ad una rilevante modifica del sinallagma contrattuale a scapito del dipendente. (…) Deve dunque ritenersi che la clausola di recesso introdotta nel patto di non concorrenza oggetto di causa sia nulla in quanto, oltre a rendere indeterminato ed indeterminabile - ex ante - il corrispettivo del patto, potrebbe anche dar luogo – con una valutazione ex post – ad una inadeguatezza dello stesso rispetto all'obbligazione imposta al lavoratore.”
Da ultimo, Cass. 10679/2024 sopra richiamata, ha altresì precisato: “ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa
l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola.
La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto. (…) questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass. n.
212/2013).”
Per tutto quanto esposto e tenuto conto del contenuto del patto stipulato tra le parti nonché dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la sentenza va dunque riformata e, per l'effetto, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla appellata nel giudizio di primo CP_1 grado.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia come anche dei chiarimenti della Suprema Corte intervenuti in corso di procedimento.
6 Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 24.11.2022 da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. Controparte_1
1830/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello di e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità Parte_1 delle pattuizioni di non concorrenza intercorse tra le parti e rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società appellata nel giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 12.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Lia Di Benedetto)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno – Sezione del Lavoro – nelle persone dei magistrati: dr. Lia DI BENEDETTO Presidente dr. Arturo PIZZELLA Consigliere rel. dr. Mauro CASALE Giudice aus. ha pronunziato all'esito della discussione orale del presente procedimento la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 553/2022 del ruolo generale appelli lavoro e vertente
TRA
parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv.ti Fabrizio Daverio, Parte_1
Salvatore Florio e Egidio Paolucci, elettivamente domiciliata in Napoli, in via Santa Lucia, n.
15;
PARTE APPELLANTE
E in persona della Dott.ssa Controparte_1 [...] quale “Deliberante del Team Controversie del Lavoro”, parte rappresentata e difesa CP_2 come in atti dagli Avv.ti Claudio Scognamiglio e Girolamo Barbato, elettivamente domiciliata in Salerno, in via Luigi Cacciatore, n. 21;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1830/2022 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 11.11.2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con sentenza n. 1830/2022 il Tribunale di Salerno, in funzione di g.l., rigettava il ricorso depositato in data 06.12.2018 da con cui quest'ultima chiedeva di dichiarare la Parte_1 nullità/invalidità ovvero l'inefficacia del patto di non concorrenza stipulato in data 23.06.2015
1 con la banca datrice di lavoro ” e susseguente a quello di analogo Controparte_1 contenuto dell'8.1.2013, accogliendo poi la domanda riconvenzionale azionata dalla banca sulla base della predetta pattuizione.
Il Giudice di primo grado, in particolare, riepilogate le vicende di causa, sulla base della disamina della disposizione di cui all'art. 2125 cod. civ. e dell'orientamento in precedenza espresso dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. n. 16489/2009; Cass. n.
2462/2014; Cass. n. 9790/2020; Cass. n. 5540/2021), riteneva il patto di non concorrenza oggetto di causa immune da vizi di nullità/invalidità per le seguenti ragioni: 1) assenza di vizi del consenso, in mancanza di prova concreta circa la coartazione della volontà della lavoratrice;
2) definizione e chiarezza dei limiti geografici (Regione Campania e province fuori regione rientranti nel raggio di 250 chilometri), nonché di quelli soggettivi e oggettivi
(limitazioni afferenti alla sola clientela precedentemente gestita e/o seguita dalla e Pt_1 con riferimento ad un elenco di attività ampio ma analiticamente determinato); 3) congruità del limite di durata espressamente previsto (12 mesi); 4) adeguatezza del corrispettivo pattuito, non risultando né indeterminato o indeterminabile, né simbolico o sproporzionato rispetto all'obbligo assunto, in quanto veniva fissato un importo minimo garantito al lavoratore e comunque variabile in relazione ad elementi oggettivi e facilmente determinabili;
5) irrilevanza della circostanza relativa all'attribuzione del diritto di recesso unilaterale alla banca, non avendolo quest'ultima esercitato e integrando, in ogni caso, causa di nullità solamente parziale.
Tanto ritenuto, il primo Giudice accoglieva invece la domanda riconvenzionale azionata dalla ritenendo provata l'effettiva violazione del patto di non concorrenza da parte della CP_1 lavoratrice e condannando, pertanto, la stessa, al pagamento della penale pattuita in misura pari ad € 100.000,00, importo reputato congruo in relazione all'ingente portafoglio clienti gestito dalla parte ricorrente (ammontante a circa € 55.172.283,00). A tal riguardo il giudicante evidenziava che: 1) la a seguito delle dimissioni dalla in data Pt_1 CP_3
06.12.2018, era stata assunta come “gestore mercato private” e, dunque, con mansioni del tutto simili a quelle già in precedenza svolte, dalla “Credit Agricole”, operante nel medesimo settore;
2) la stessa, pur operando presso la sede di ZE (dunque al di fuori dai limiti territoriali del patto di non concorrenza), per il tramite dei moderni strumenti informatici, aveva svolto attività concorrenziale i cui effetti si erano riversati nelle zone oggetto del patto di non concorrenza, tenuto conto che, subito dopo le dimissioni della lavoratrice, alcuni clienti della prima gestiti in proprio dalla stessa, avevano trasferito titoli e fondi presso la CP_4
Banca Cariparma – Credit Agricole spa, nuovo datore di lavoro della lavoratrice, così provocando un disinvestimento di circa 5 milioni di euro in poche settimane.
2 Con ricorso depositato in data 24.11.2022 la parte soccombente proponeva appello avverso la sopracitata sentenza.
L'appellante, in particolare, eccepiva che: 1) l'estensione territoriale dell'obbligo di non concorrenza, anche in riferimento all'importo del corrispettivo, non poteva ritenersi limitata e congrua, applicandosi il vincolo de quo nell'ambito di un raggio vastissimo, ossia 250 km dalla sede di lavoro, così compromettendo in maniera radicale ogni possibilità di rioccupazione della lavoratrice a fronte di un corrispettivo ritenuto esiguo se paragonato al sacrificio richiesto;
2)
l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza era in ogni caso indeterminato e indeterminabile, risultando collegato alla clientela seguita, e quindi svincolato da ogni limitazione geografica, tenuta presente in ogni caso la facoltà della Banca di determinarne l'estensione in caso di trasferimento del lavoratore;
3) la facoltà, attribuita alla datrice di lavoro, di recedere unilateralmente dalla pattuizione de qua, determinava l'invalidità dell'intero patto in quanto potenzialmente in grado di incidere e ripercuotersi sul corrispettivo stabilito con conseguente venir meno dello stesso;
4) il mutamento di mansioni in caso di rifiuto di sottoscrivere il patto rappresentava una condotta ritorsiva e un abuso di diritto;
5) non vi erano prove circa lo svolgimento di un'effettiva attività di sviamento della clientela da parte della
6) il danno da disinvestimento, calcolato in astratto nei termini indicati nell'atto di Pt_1 impugnazione ed in ogni caso non adeguatamente provato, risultava comunque di entità ridotto rispetto all'importo della penale pattuita, con la conseguenza che quest'ultima avrebbe dovuto quantomeno essere rideterminata in via equitativa.
Concludeva, dunque, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite. Contr Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio con memoria depositata in data
22.09.2023, resistendo sulla base di articolate argomentazioni all'avverso gravame e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese del grado.
All'udienza del 12.09.2025, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
L'appello proposto da è fondato e va pertanto accolto per le ragioni che di Parte_1 seguito si andranno ad esporre.
L'art. 2125, co. 1., c.c. così recita: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.
3 Nel caso di specie l'ambito di applicazione del patto di non concorrenza risulta del tutto indeterminato ed invero, all'interno dello stesso può leggersi: “Obbligo limitato alla Regione
Campania ovvero a quella diversa Regione ove risulti ubicata la sede al momento della cessazione del rapporto di lavoro ed anche a quella diversa precedente, ove la nuova assegnazione sia avvenuta da meno di un anno, e in ogni caso nelle province “fuori Regione” nel raggio di 250 km.” ed ancora: “s'impegna altresì, anche al di fuori dei limiti territoriali di seguito specificati…”.
Tali indicazioni risultano ictu oculi vaghe e comunque non specificamente predeterminate, atteso che la Banca datrice di lavoro era certamente nelle condizioni di variare unilateralmente la sede di lavoro della dipendente, destinandola a qualsivoglia altra Regione rispetto a quella indicata, così estendendo in modo del tutto indefinito l'ambito di operatività del patto di non concorrenza.
L'incertezza dell'ambito territoriale, e, pertanto, la conseguente inesistenza di un limite di luogo, travolgono senza dubbio la validità dell'intero patto.
Vanno altresì richiamate in tema le pronunce della Suprema Corte nn. 13050/2025,
13051/2025, 11766/2025 e 11767/2025, che in giudizi di analogo contenuto coinvolgenti proprio l'odierna appellata hanno affermato principi del tutto sovrapponibili a quelli sopra esposti.
A tal riguardo merita di essere richiamato l'orientamento espresso di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale: “Nell'art. 2125 c.c. il legislatore individua precise cause di nullità del patto di non concorrenza, tra le quali la mancata pattuizione di un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e/o la mancata individuazione di limiti di luoghi, ossia di un preciso ambito territoriale dell'obbligo di non facere assunto dal dipendente. Trattasi di una disciplina speciale, che pertanto esclude quella generale della nullità parziale ex art. 1419 c.c., atteso che il legislatore ha compiuto “a monte” la sua valutazione di essenzialità di quelle clausole sul piano funzionale dello specifico patto:
l'indeterminatezza del corrispettivo, così come quella dei limiti di luogo del vincolo, determina la nullità dell'intero patto, a prescindere da ogni valutazione di essenzialità in concreto della singola clausola” (Cass. ordinanza n. 10679 del 2024).
Ciò chiarito, deve rilevarsi che il patto di non concorrenza che qui ci occupa è nullo altresì per l'indeterminabilità del corrispettivo pattuito, tenuto conto della clausola che concede la facoltà alla banca datrice di recedere unilateralmente dal patto medesimo in costanza di rapporto:
“Poiché il presente patto viene stipulato nel nostro esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni da noi espresse a riguardo, la si riserva di recedere in ogni momento entro CP_1
4 la fine del rapporto di lavoro dal presente patto di non concorrenza con il periodo di preavviso di 9 mesi, durante il quale le parti rimarranno vincolate alle rispettive obbligazioni in esso previste” (…). (Cfr. doc. 2 e 3 produzione di primo grado di parte ricorrente).
Come chiarito dalla S.C. con ordinanza 4032/2022 del 08/02/2022: “la previsione di risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, atteso che la limitazione allo scioglimento dell'attività lavorativa deve essere contenuto, in base a quanto previsto dall'art. 1225 c.c. interpretato alla luce degli art. 4 e 35 Cost., entro limiti determinati di oggetto, tempo e luogo,
e va compensata da un maggior corrispettivo: con la conseguenza che non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. 8 gennaio 2013, n. 212;
Cass. 1° settembre 2021, n. 23723, secondo cui in motivazione sub p.to 6: “ … la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative;
inoltre, è stato altresì precisato … che il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell'art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo: cfr. Cass. n. 3 del
2018”); nel caso di specie, l'erogazione del corrispettivo in pendenza del rapporto non elide i profili di nullità, sia di indeterminabilità temporale del vincolo sia di predeterminazione del corrispettivo, del patto tra le parti, per esserne rimessa la discrezionale e unilaterale recedibilità alla banca datrice, nella finalità di stipulazione del patto nel suo “esclusivo interesse ed in relazione alle valutazioni” dalla stessa “espresse al riguardo”, a fronte della natura commutativa, sinallagmatica a titolo oneroso, del contratto”.
Tale interpretazione, del resto, è conforme a quanto già espresso da Cass. n. 22247/2021, secondo la quale: “il corrispettivo può essere erogato anche in corso di rapporto, sempre che non sia simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, con una valutazione da effettuarsi anche ex post. Ed in effetti, nella fattispecie in esame – tenuto conto del fatto che il patto prevede il diritto del lavoratore, in caso di cessazione del rapporto di lavoro precedente al triennio dalla data di stipula del patto, all' “indennità patto di non concorrenza” pari alle mensilità mancanti al raggiungimento del triennio (sempre che il patto venga rispettato dall'ex
5 dipendente) – il corrispettivo deve ritenersi congruo, trattasi infatti – quanto meno - di un importo pari a complessivi €. 30.000,00 a fronte di un divieto di concorrenza per 12 mesi in un ambito territoriale circoscritto. Tuttavia, un simile equilibrio viene meno proprio in conseguenza della clausola di recesso sopra evidenziata. La tesi dell'appellante - secondo cui anche in caso di recesso il corrispettivo sarebbe comunque proporzionato, prevedendo tale clausola il diritto del lavoratore a mantenere i compensi già ricevuti e ad ottenere quelli maturati durante il preavviso di nove mesi - non è condivisibile, in quanto la facoltà del datore di lavoro di svincolarsi in qualsiasi momento dal patto (seppur con i correttivi sopra evidenziati) può dar luogo ad una rilevante modifica del sinallagma contrattuale a scapito del dipendente. (…) Deve dunque ritenersi che la clausola di recesso introdotta nel patto di non concorrenza oggetto di causa sia nulla in quanto, oltre a rendere indeterminato ed indeterminabile - ex ante - il corrispettivo del patto, potrebbe anche dar luogo – con una valutazione ex post – ad una inadeguatezza dello stesso rispetto all'obbligazione imposta al lavoratore.”
Da ultimo, Cass. 10679/2024 sopra richiamata, ha altresì precisato: “ai fini della validità dell'intero patto occorre la determinatezza o almeno la determinabilità del corrispettivo. In mancanza di tali requisiti la clausola sul corrispettivo deve ritenersi nulla, attesa
l'impossibilità di individuare un esatto in idem placitum consensus relativo a quella clausola.
La nullità di tale clausola dà luogo ad una situazione contrattuale equivalente a quella di mancata pattuizione di un corrispettivo, ciò che nella fattispecie delineata nell'art. 2125 c.c. dà luogo alla nullità dell'intero patto. (…) questa Corte ha già avuto modo di affermare che la previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all'arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative, sicché non può essere attribuito al datore di lavoro il potere unilaterale di incidere sulla durata temporale del vincolo o di caducare l'attribuzione patrimoniale pattuita (Cass. n. 23723/2021; Cass. n.
212/2013).”
Per tutto quanto esposto e tenuto conto del contenuto del patto stipulato tra le parti nonché dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la sentenza va dunque riformata e, per l'effetto, va rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla appellata nel giudizio di primo CP_1 grado.
Le spese del doppio grado di giudizio vengono interamente compensate tra le parti, tenuto conto della complessità della questione e delle oscillazioni giurisprudenziali in subiecta materia come anche dei chiarimenti della Suprema Corte intervenuti in corso di procedimento.
6 Atteso il contenuto della presente pronuncia, deve darsi atto dell'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando nel procedimento di appello instaurato in data 24.11.2022 da nei confronti di Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza n. Controparte_1
1830/2022 del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: accoglie l'appello di e, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la nullità Parte_1 delle pattuizioni di non concorrenza intercorse tra le parti e rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società appellata nel giudizio di primo grado;
compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
dichiara la non sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, DPR n. 115/2002.
Salerno, 12.9.2025
Il CONS. EST.
(Dott. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE
(Dott. Lia Di Benedetto)
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