Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00092/2026REG.PROV.COLL.
N. 00999/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 999 del 2025, proposto da A.S.D. Centro Universitario Sportivo Palermo - CUS Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Madonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Circolo Velico Sferracavallo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Surdi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3035/2024, resa tra le parti, pubblicata il 6 novembre 2024, notificata l’11 novembre 2024, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 1221/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, e del Circolo Velico Sferracavallo Società Sportiva Dilettantistica a r. l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026, il consigliere CH ZZ e uditi per le parti l’avvocato Marcello Madonia, l’avvocato Francesco Surdi e l’avvocato dello Stato Loretta Palazzolo;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La A.S.D. Centro Universitario Sportivo Palermo – che aveva proposto ricorso innanzi al T.a.r. per la Sicilia avverso il silenzio serbato dall’Assessorato regionale odierno appellato sull’istanza del 3 aprile 2024, proponendo contestualmente altresì domanda di accesso agli atti e domanda di risarcimento del danno - ha impugnato la sentenza non definitiva del predetto T.a.r. n. 3035 del 2024, con la quale il primo giudice ha: a) dichiarato irricevibile il ricorso avverso il diniego di accesso agli atti; b) dichiarato inammissibile il ricorso avverso il silenzio; c) disposto la rimessione della causa sul ruolo ordinario per l’esame della domanda di risarcimento del danno, rinviando altresì il regolamento delle spese al definitivo.
2. In particolare l’odierna appellante, con la menzionata istanza del 3 aprile 2024, aveva chiesto all’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - con riferimento all’affidamento in concessione, nei confronti dell’a.t.i. la cui mandataria è il Circolo Velico Sferracavallo a r.l., del complesso demaniale “ Baia del Corallo ” in località “ Sferracavallo ” del Comune di Palermo –, a fronte di asseriti inadempimenti dell’attuale concessionario, di « dichiarare immediatamente revocata la concessione all’ATI in parola per l’affidamento del Complesso demaniale denominato “Baia del Corallo”, disponendo l’immediata restituzione del complesso demaniale », chiedendo altresì « immediatamente lo scorrimento della graduatoria predisponendo l’aggiudicazione dell’affidamento della concessione demaniale alla ASD Centro Universitario Sportivo Palermo-CUS Palermo, secondo offerente, provvedimento altresì nel termine di giorni 15 dal ricevimento del presente atto all’adozione di tutti i necessari provvedimenti ».
3. L’appellante ha quindi proposto l’odierno gravame lamentando l’erroneità della sentenza del primo giudice, laddove il T.a.r. ha dichiarato inammissibile la domanda avverso il silenzio, deducendo, quale unico motivo d’appello, la violazione dei punti 5, 6 e 7 del bando, violazione dell’art. 97 della Costituzione, sviamento dell’azione amministrativa, violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, in quanto: « la richiesta avanzata con atto stragiudiziale dalla parte ricorrente in data 3 aprile 2024 non è un’istanza proposta per invocare l’esercizio da parte delle resistenti amministrazioni “in autotutela” delle loro prerogative discrezionali, ma è, all’evidenza, una domanda di esecuzione delle previsioni della lex specialis contenuta negli atti della procedura di selezione e affidamento », considerato che: « l’odierna appellante è portatrice di un interesse legittimo ad un rinnovato esercizio dell’azione amministrativa, tale interesse di qualifica come pretensivo ed orientato alla precisa e puntuale applicazione della lex specialis contenuta nel bando […]» (pag. 17 dell’appello).
4. Nel presente giudizio si sono costituiti l’Assessorato regionale intimato, chiedendo il rigetto dell’appello, nonché il Circolo Velico Sferracavallo, chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependone, in via preliminare, l’inammissibilità per violazione dell’art. 103 c.p.a.
5. Alla camera di consiglio del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Le questioni in rito sollevate dalla parte appellata possono essere assorbite, stante l’infondatezza nel merito dell’appello.
6.1. Infatti:
a) il ricorso avverso il silenzio, previsto dagli articoli 31 e 117 c.p.a., è rivolto a consentire al privato di ottenere tutela in via giurisdizionale a fronte del mancato esercizio di attività provvedimentale da parte della pubblica amministrazione, con la conseguenza che tale strumento di tutela non può essere utilizzato nei casi in cui, come nella presente fattispecie, non viene in rilievo un mancato esercizio di attività amministrativa, ma un asserito mancato esercizio di attività di natura privatistica dell’ente concedente nei confronti del proprio concessionario, a fronte di asseriti inadempimenti di quest’ultimo nella fase esecutiva del rapporto concessorio;
b) in linea generale, a prescindere dagli specifici e tassativi casi indicati dalla legge, il privato non è titolare di un interesse legittimo che imponga all’amministrazione di provvedere ai danni di un terzo;
c) l’art. 2 della legge n. 241/1990, anche qualora afferma che le pubbliche amministrazioni devono concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, presuppongono appunto che a monte vi sia stata una “domanda”, astrattamente idonea a far sorgere un obbligo di provvedere; al contrario nel presente caso, per le ragioni esposte, l’istanza presentata dall’odierna appellante non era nemmeno astrattamente idonea a far sorgere un tale obbligo di provvedere in capo all’ente concedente.
7. In definitiva l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della statuizione del T.a.r. di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio.
8. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello n.r.g. 999/2025, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore dell’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, e in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, in favore del Circolo Velico Sferracavallo società sportiva a r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT IO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
CH ZZ, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH ZZ | RT IO |
IL SEGRETARIO