CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 23/02/2026, n. 1161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1161 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1161/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 402/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Executive Sport Resistente_1 Srl - 05629111005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12435/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220191512124000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Executive Sport Center S.r.l. Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 12435/2024, depositata in data 10 ottobre 2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della società riguardante la cartella di pagamento n.
99720220191512124000, notificata in data 30.1.2023, per il complessivo importo di euro 136.051,99 a titolo di TASI-IMU anno 2014, comprensivo di sanzioni e interessi. I giudici di I grado avevano ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. sollevata dalla
Società, non risultando provato l'invio di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Con l'atto di appello, Roma Capitale, chiamata in causa in I grado da ADER e non costituita in giudizio, ha eccepito l'illegittimità della sentenza, evidenziando la corretta e regolare notifica degli avvisi di accertamento per TASI e IMU anno 2014, come da documentazione che ha prodotto;
in particolare l'avviso di accertamento IMU era stato notificato con raccomandata in data 16.12.2019 presso la sede legale della Società e consegnato in data 17.12.2029 a persona addetta alla ricezione;
l'avviso era notificato con raccomandata anche presso la residenza del rappresentante legale Nominativo_1 (in carica al 2019), in Indirizzo_1, con consegna al portiere in data 17.12.2019, ed invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica;
l'avviso di accertamento TASI era stato notificato con raccomandata in data 13.12.2019 presso la sede legale della società con consegna a persona addetta alla ricezione in data 17.12.2019; lo stesso avviso TASI 2014 era stato notificato con raccomandata in data 13.12.2019 inviata presso la residenza della rappresentante legale Nominativo_1, con consegna al portiere dello stabile e successivo invio della raccomandata informativa.
La cartella di pagamento doveva quindi ritenersi notificata tempestivamente, essendo la notifica avvenuta in data 30.1.2023.
Ha concluso chiedendo pertanto la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto che venga dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di giudizio.
In data 17.2.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto la riforma della sentenza appellata con condanna della Società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
La Resistente_1 S.r.l. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Roma Capitale ha documentato la regolare notifica degli avvisi di liquidazione prodromici alla cartella di pagamento impugnata, sia presso la sede della Società che presso l'indirizzo di residenza della rappresentante legale, come da documentazione prodotta con l'atto di appello.
Avverso tali avvisi la Società non risulta avere proposto impugnazione.
Ne consegue che il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, impugnata sulla base dell'assunto della mancata notifica degli avvisi prodromici, è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo gli atti divenuti definitivi.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diverse e specifiche funzioni, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere possibili per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (v. Cass. 16412/2007).
Non si ravvisano i presupposti per far gravare sulla società contribuente le spese di giudizio, tenuto conto del mancato intervento in primo grado del Comune, che non ha consentito di acclarare in tale grado processuale un presupposto essenziale per la decisione della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPPELLI PAOLA, Presidente e Relatore
BRUNETTI ROMEO, Giudice
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 402/2025 depositato il 24/01/2025
proposto da
Comune di Roma - Via Ostiense, 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Executive Sport Resistente_1 Srl - 05629111005
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 12435/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
23 e pubblicata il 10/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720220191512124000 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 520/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a Executive Sport Center S.r.l. Roma Capitale ha proposto appello avverso la sentenza n. 12435/2024, depositata in data 10 ottobre 2024, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma aveva accolto il ricorso della società riguardante la cartella di pagamento n.
99720220191512124000, notificata in data 30.1.2023, per il complessivo importo di euro 136.051,99 a titolo di TASI-IMU anno 2014, comprensivo di sanzioni e interessi. I giudici di I grado avevano ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. sollevata dalla
Società, non risultando provato l'invio di precedenti atti interruttivi della prescrizione.
Con l'atto di appello, Roma Capitale, chiamata in causa in I grado da ADER e non costituita in giudizio, ha eccepito l'illegittimità della sentenza, evidenziando la corretta e regolare notifica degli avvisi di accertamento per TASI e IMU anno 2014, come da documentazione che ha prodotto;
in particolare l'avviso di accertamento IMU era stato notificato con raccomandata in data 16.12.2019 presso la sede legale della Società e consegnato in data 17.12.2029 a persona addetta alla ricezione;
l'avviso era notificato con raccomandata anche presso la residenza del rappresentante legale Nominativo_1 (in carica al 2019), in Indirizzo_1, con consegna al portiere in data 17.12.2019, ed invio della raccomandata informativa di avvenuta notifica;
l'avviso di accertamento TASI era stato notificato con raccomandata in data 13.12.2019 presso la sede legale della società con consegna a persona addetta alla ricezione in data 17.12.2019; lo stesso avviso TASI 2014 era stato notificato con raccomandata in data 13.12.2019 inviata presso la residenza della rappresentante legale Nominativo_1, con consegna al portiere dello stabile e successivo invio della raccomandata informativa.
La cartella di pagamento doveva quindi ritenersi notificata tempestivamente, essendo la notifica avvenuta in data 30.1.2023.
Ha concluso chiedendo pertanto la riforma della sentenza impugnata e per l'effetto che venga dichiarato legittimo l'operato dell'Ufficio, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese di giudizio.
In data 17.2.2025 si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha chiesto la riforma della sentenza appellata con condanna della Società al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi.
La Resistente_1 S.r.l. non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto.
Roma Capitale ha documentato la regolare notifica degli avvisi di liquidazione prodromici alla cartella di pagamento impugnata, sia presso la sede della Società che presso l'indirizzo di residenza della rappresentante legale, come da documentazione prodotta con l'atto di appello.
Avverso tali avvisi la Società non risulta avere proposto impugnazione.
Ne consegue che il ricorso proposto avverso la cartella di pagamento, impugnata sulla base dell'assunto della mancata notifica degli avvisi prodromici, è inammissibile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992, essendo gli atti divenuti definitivi.
Come rilevato dalla Corte di Cassazione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diverse e specifiche funzioni, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo di rendere possibili per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa (v. Cass. 16412/2007).
Non si ravvisano i presupposti per far gravare sulla società contribuente le spese di giudizio, tenuto conto del mancato intervento in primo grado del Comune, che non ha consentito di acclarare in tale grado processuale un presupposto essenziale per la decisione della controversia.
P.Q.M.
Accoglie l'appello. Nulla per le spese.