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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA
TRIBUNALE DI SALERNO N. _____/2025
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza,
nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha OGGETTO
Opposizione a pronunciato la seguente decreto
SENTENZA ingiuntivo
(con motivazione contestuale) nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2961/24 R.G. Affari
Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 Registro Generale ter cpc nel termine del giorno 16.12.2025, avente ad oggetto: N. 2961/24
“Opposizione a decreto ingiuntivo”;
e vertente
[...]
tra Parte_1
in persona del legale rappr. p.t., rappresentata e Parte_2 Parte_3
difesa dagli avv.ti M. Robustelli e P. Diodati del Foro di Nocera N. _______________
n. 181/2025 R.B. Lav. Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Sarno (Sa), Via M.
Discusso nel termine Orza, n. 17; del 16.12.2025 con scambio di note
Opponente scritte ex art. 127 ter cpc
e
, rappresentata e difesa dall'avv. F. Iacovino del Parte_4
Deposito minuta Foro di Salerno in virtù mandato allegato al ricorso monitorio,
_________________ elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Eboli
(Sa), Via Cupe Inferiore, n. 29;
Opposta Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2961/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_2 Pt_4 §§§
Nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con decreto ingiuntivo in data 06.05.2024, n. 318/24 D.I., notificato in data 08.05.2024, il Giudice del Lavoro di Salerno ingiungeva alla società di pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 3.622,22 per Tfr e differenze retributive, CP_1
oltre accessori di legge, con la condanna alle spese del procedimento monitorio.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica del decreto ingiuntivo alla controparte, la parte ingiunta proponeva opposizione al D.I., con ricorso depositato in data 31.05.2024, e chiedeva all'adito Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni:
1) Revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 318/24; 2) Condannare
l'opposta al pagamento delle spese di lite.
Effettuata la rituale notifica dell'atto di opposizione, si costituiva in giudizio la parte opposta, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati dalle parti, nel termine fissato del giorno 16.12.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. L'opposizione al decreto ingiuntivo n. 318/24 D.I., emesso in data
06.05.2024 e notificato in data 08.05.2024, proposta dalla società
[...]
è infondata e, pertanto, va rigettata, con conseguente Parte_2
conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Giudizio n. 2961/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_2 Pt_4 Invero, è noto che, a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, si instaura un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda fatta valere mediante il ricorso monitorio, nel quale l'opposto e l'opponente hanno la posizione sostanziale rispettivamente di attore e di convenuto;
inoltre, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di rito, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronunzia della sentenza (e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto) dei fatti costitutivi del diritto in contestazione: sicché il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto ingiuntivo opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 93/7448; Cass. n.
10229/2002; Cass. n. 22489/2006; Cass. n. 13085/2008 e successive).
Orbene, ciò posto, va affermata, in primo luogo, la competenza territoriale dell'adito Tribunale a statuire sulla presente controversia. Infatti, l'odierna opposta ha svolto l'attività lavorativa presso il punto vendita all'interno del Centro Commerciale “Le Bolle”, sito nel Comune di Eboli: quindi, trova applicazione in questo caso uno dei criteri alternativi di individuazione della competenza indicati dall'art. 413 cpc.
Per quanto riguarda il merito della presente controversia, va semplicemente evidenziato che la società opponente non ha sollevato alcuna eccezione circa il credito retributivo azionato dalla lavoratrice col ricorso monitorio né tantomeno circa il quantum dello stesso, ma si è
Giudizio n. 2961/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_2 Pt_4 limitata a proporre domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso.
Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta risulta infondata e, quindi, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
III. La domanda riconvenzionale proposta dalla società opponente per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, la lavoratrice, odierna opposta, ha rassegnato le dimissioni in data 12.03.2024 per giusta causa, consistente nei turni di lavoro massacranti (8-12 ore al giorno), la frequente mancata concessione dei riposi settimanali e nello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'inquadramento contrattuale, come evidenziato a pag.
4 della memoria di costituzione: trattasi di circostanze non oggetto di contestazione da parte della società opponente, sicché del tutto superflua risulta la prova testimoniale articolata sul punto dall'opposta (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione).
Invece, la società datrice opponente ha fondato la proposta domanda riconvenzionale su una diversa circostanza, cioè il mancato pagamento delle retribuzioni (come giusta causa delle dimissioni): tuttavia, sul punto nessuna rimostranza è stata formulata dalla lavoratrice ai fini delle rassegnate dimissioni, sicché anche la prova testimoniale articolata sul punto dalla parte datoriale risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione (cfr. pag. 4 del ricorso in opposizione).
IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle stesse in favore della parte opposta, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 2961/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_2 Pt_4
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.
318/24 D.I., emesso in data 06.05.2024 e notificato in data 08.05.2024, proposta dalla società nei confronti di , Parte_2 Parte_4
con ricorso depositato in data 31.05.2024 e ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 318/24 D.I., che dichiara esecutivo;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale per il pagamento dell'indennità di mancato preavviso;
3) Condanna la società opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.450,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali
15%.
Così deciso in Salerno in data 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2961/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_2 Pt_4