TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 14688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14688 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.n. 56430/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice PP EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
EM RG9EDB (Regno Unito), c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Avv. Marco Permunian e Andrea Permunian, come da mandato in atti, nei confronti del
, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato, rappresentato e difeso come in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
***
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da (alias ), nata il [...] a [...], Turchia e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, nato anch'egli a Smirne ed ivi coniugatasi nel 1920 (Turchia).
[...]
In costanza del matrimonio tra i coniugi, in data 06.10.1918, nasceva a ZM (Turchia)
[...]
la quale, alla nascita, acquisiva la cittadinanza italiana in quanto figlia di Parte_2 cittadina italiana.
In data 13.09.1947 a Marylebone, Londra (Inghilterra) contraeva Parte_3 matrimonio con cittadino britannico nato a [...], Inghilterra Persona_4
l'01.08.1913. La sig.ra è suddita britannica per matrimonio perché appunto Parte_2 moglie di un suddito britannico ma la stessa era anche titolare di un precedente passaporto italiano nr. del 1942. Num_1 alias a seguito del matrimonio con Parte_2 Persona_5 Persona_4 acquisiva automaticamente la cittadinanza britannica. Dall'unione matrimoniale tra
[...] [...]
Per_
e nasceva il ricorrente Parte_2 Persona_4 Parte_1 il 20.10.1949, a Roma, (Italia).
[...]
Come ricordato dal ricorrente, alias perdeva la Parte_2 Persona_5 cittadinanza italiana conseguentemente al matrimonio, celebratosi il 13.09.1947 nel Distretto di Saint
Marylebone, Londra (Regno Unito) con il cittadino britannico in quanto Persona_4 era in vigore nel Regno Unito, all'epoca dei fatti, il “British Nationality and Status of Aliens Act” emanato nel 1914, che all'art. 10 comma 1 prevedeva come “la moglie di un cittadino britannico sarà considerata come un cittadino britannico”.
Il si costituiva con memoria in data 15 aprile 2025. CP_1
Il ricorso deve essere respinto.
La genealogia degli odierni ricorrenti è compiutamente documentata in giudizio.
La peculiarità della fattispecie discende dal fatto che alias Parte_2 Persona_5
come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, ha perso la cittadinanza a seguito di
[...] matrimonio con cittadino britannico.
Pacifico è quindi che la trasmissione della cittadinanza non possa essere intervenuta per via paterna, né può essere condivisa la prospettazione difensiva di parte attrice circa l'automatica perdita della cittadinanza della madre del ricorrente al momento del matrimonio, ed il suo recupero in forza della sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Nel caso di specie trova applicazione, invece, l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Indubbiamente al momento della nascita del ricorrente, secondo la legge italiana, la madre non avrebbe potuto trasmettergli la cittadinanza (che si trasmetteva solo per via paterna), nè tale facoltà è oggi recuperabile grazie agli interventi della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, e che in precedenza con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge
n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. È noto poi che tali pronunce – come ha chiarito definitivamente la Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 4466 del 25/02/2009 – siano applicabili anche ai passaggi generazionali avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
D'altra parte, al momento del compimento della maggiore età il ricorrente non avrebbe potuto esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 secondo la legge del tempo, perchè la madre non gli aveva trasmesso alcuna cittadinanza.
L'art. 3 prevedeva la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana per lo straniero che presta servizio militare nel territorio italiano o accetta un impiego dello Stato;
alla maggiore età risiede nel territorio italiano ed entro un anno dichiara di eleggere la cittadinanza italiana;
risiede Italia da almeno dieci anni e non dichiara entro un anno dalla maggiore età di voler conservare la cittadinanza straniera.
L'art. 9 prevedeva invece la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana per lo straniero alle seguenti condizioni:
1. se presti servizio militare nel territorio italiano o accetti un impiego dello Stato;
2. se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
3. dopo due anni di residenza nel territorio italiano se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Ora, se è vero che in concreto questi non avrebbe potuto esercitare le suddette facoltà, è da ritenere però, che a seguito del portato giurisprudenziale di cui si è appena dato conto, che ha aperto la via alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, il medesimo avrebbe potuto fornire la prova che di fatto versasse in una delle condizioni che in concreto gli avrebbero potuto consentire di riottenere la cittadinanza di origine rinunciando a quella eletta dai suoi genitori. Tutte le condizioni indicate a ben vedere, richiedono quale momento indefettibile, il ristabilire da parte dell'interessato un legame concreto con il territorio italiano. Ed è questo passaggio che non si rinviene nella storia del ricorrente, il quale, a partire dalla migrazione dei suoi avi e dalla rinuncia alla cittadinanza italiana, han interrotto il legame con la terra di origine e proseguito la sua esistenza radicandosi nella nazione britannica.
Il ricorso, quindi, deve essere respinto.
Spese compensate stante la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025. il Giudice
PP EL
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice PP EL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
EM RG9EDB (Regno Unito), c.f. rappresentato e difeso dagli avv.ti C.F._1
Avv. Marco Permunian e Andrea Permunian, come da mandato in atti, nei confronti del
, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale Controparte_1 dello Stato, rappresentato e difeso come in atti;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
***
Il ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano in virtù della discendenza da (alias ), nata il [...] a [...], Turchia e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, nato anch'egli a Smirne ed ivi coniugatasi nel 1920 (Turchia).
[...]
In costanza del matrimonio tra i coniugi, in data 06.10.1918, nasceva a ZM (Turchia)
[...]
la quale, alla nascita, acquisiva la cittadinanza italiana in quanto figlia di Parte_2 cittadina italiana.
In data 13.09.1947 a Marylebone, Londra (Inghilterra) contraeva Parte_3 matrimonio con cittadino britannico nato a [...], Inghilterra Persona_4
l'01.08.1913. La sig.ra è suddita britannica per matrimonio perché appunto Parte_2 moglie di un suddito britannico ma la stessa era anche titolare di un precedente passaporto italiano nr. del 1942. Num_1 alias a seguito del matrimonio con Parte_2 Persona_5 Persona_4 acquisiva automaticamente la cittadinanza britannica. Dall'unione matrimoniale tra
[...] [...]
Per_
e nasceva il ricorrente Parte_2 Persona_4 Parte_1 il 20.10.1949, a Roma, (Italia).
[...]
Come ricordato dal ricorrente, alias perdeva la Parte_2 Persona_5 cittadinanza italiana conseguentemente al matrimonio, celebratosi il 13.09.1947 nel Distretto di Saint
Marylebone, Londra (Regno Unito) con il cittadino britannico in quanto Persona_4 era in vigore nel Regno Unito, all'epoca dei fatti, il “British Nationality and Status of Aliens Act” emanato nel 1914, che all'art. 10 comma 1 prevedeva come “la moglie di un cittadino britannico sarà considerata come un cittadino britannico”.
Il si costituiva con memoria in data 15 aprile 2025. CP_1
Il ricorso deve essere respinto.
La genealogia degli odierni ricorrenti è compiutamente documentata in giudizio.
La peculiarità della fattispecie discende dal fatto che alias Parte_2 Persona_5
come evidenziato anche dalla difesa del ricorrente, ha perso la cittadinanza a seguito di
[...] matrimonio con cittadino britannico.
Pacifico è quindi che la trasmissione della cittadinanza non possa essere intervenuta per via paterna, né può essere condivisa la prospettazione difensiva di parte attrice circa l'automatica perdita della cittadinanza della madre del ricorrente al momento del matrimonio, ed il suo recupero in forza della sentenza n. 30 del 1983 della Corte Costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione.
Nel caso di specie trova applicazione, invece, l'art. 12 della L. n. 555/1912, al tempo vigente, che prevedeva, tra l'altro: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Indubbiamente al momento della nascita del ricorrente, secondo la legge italiana, la madre non avrebbe potuto trasmettergli la cittadinanza (che si trasmetteva solo per via paterna), nè tale facoltà è oggi recuperabile grazie agli interventi della Corte Costituzionale che con sentenza n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, e che in precedenza con la Sentenza n.87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., il sopra citato art.10 della Legge
n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. È noto poi che tali pronunce – come ha chiarito definitivamente la Cassazione a sezioni unite con la sent. n. 4466 del 25/02/2009 – siano applicabili anche ai passaggi generazionali avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
D'altra parte, al momento del compimento della maggiore età il ricorrente non avrebbe potuto esercitare le facoltà previste dagli art. 3 e 9 secondo la legge del tempo, perchè la madre non gli aveva trasmesso alcuna cittadinanza.
L'art. 3 prevedeva la facoltà di acquistare la cittadinanza italiana per lo straniero che presta servizio militare nel territorio italiano o accetta un impiego dello Stato;
alla maggiore età risiede nel territorio italiano ed entro un anno dichiara di eleggere la cittadinanza italiana;
risiede Italia da almeno dieci anni e non dichiara entro un anno dalla maggiore età di voler conservare la cittadinanza straniera.
L'art. 9 prevedeva invece la possibilità di riacquistare la cittadinanza italiana per lo straniero alle seguenti condizioni:
1. se presti servizio militare nel territorio italiano o accetti un impiego dello Stato;
2. se dichiari di rinunciare alla cittadinanza dello Stato a cui appartiene o provi di aver rinunziato all'impiego o al servizio militare all'estero esercitati nonostante il divieto del Governo italiano, ed in entrambi i casi abbia stabilito o stabilisca entro l'anno dalla rinuncia la propria residenza nel [Regno];
3. dopo due anni di residenza nel territorio italiano se la perdita della cittadinanza era derivata da acquisto di cittadinanza straniera.
Ora, se è vero che in concreto questi non avrebbe potuto esercitare le suddette facoltà, è da ritenere però, che a seguito del portato giurisprudenziale di cui si è appena dato conto, che ha aperto la via alla trasmissione della cittadinanza in linea femminile, il medesimo avrebbe potuto fornire la prova che di fatto versasse in una delle condizioni che in concreto gli avrebbero potuto consentire di riottenere la cittadinanza di origine rinunciando a quella eletta dai suoi genitori. Tutte le condizioni indicate a ben vedere, richiedono quale momento indefettibile, il ristabilire da parte dell'interessato un legame concreto con il territorio italiano. Ed è questo passaggio che non si rinviene nella storia del ricorrente, il quale, a partire dalla migrazione dei suoi avi e dalla rinuncia alla cittadinanza italiana, han interrotto il legame con la terra di origine e proseguito la sua esistenza radicandosi nella nazione britannica.
Il ricorso, quindi, deve essere respinto.
Spese compensate stante la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- spese compensate.
Così deciso in Roma, in data 22/10/2025. il Giudice
PP EL