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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/03/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1255 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 06.03.2025,
TRA
- con sede in San Donato Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea n. 4, iscritta Parte_1
nel Registro delle Imprese di Milano n. , al REA di Milano n. 2007324, iscritta come P.IVA_1
Succursale Italiana della omonima banca tedesca all'Albo delle Banche tenuto presso la Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385 (Testo Unico Bancario) al n. 5749, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura generale alle liti, allegata al ricorso, conferita in data 30.5.2017, atto Dott.ssa Notaio in San Persona_1
Donato M.se, Rep. n. 75351, Raccolta n. 9152, dall'Avvocato Stefano BICHIRI (c.f.:
) del foro di Torino con studio in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 25/E, ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Cesare PA C.F._2
CESARONI (C.F. ) del foro di Latina, con Studio in Latina, Via Medaglie C.F._3
D'oro 8, come da procura allegata alla busta di deposito telematico della comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliato presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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PARTE RESISTENTE
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato a parte resistente con il relativo pedissequo decreto, la , in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, Parte_1 evocava in giudizio il resistente in epigrafe generalizzato, per ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, per i motivi esposti e previe le declaratorie del caso, dichiarare tenuto e condannare il sig. , c.f. PA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], a restituire C.F._2
e consegnare immediatamente alla il veicolo BMW BMW 218d Coupé Msport, Parte_1
con targa EY007LD e telaio WBA1H31020V321289, unitamente al libretto di circolazione e alle doppie chiavi, nonché dichiarare tenuto e condannare il sig. , c.f. PA
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], a pagare C.F._2 alla le seguenti somme: € 7.172,55, per i titoli e le causali di cui alle n. 18 fatture Parte_1
prodotte al doc. 6 (canoni scaduti e un bollo), oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 7% dalla scadenza di ogni singola fattura, € 3.701,12, quale corrispettivo per la ritardata consegna ex art.
7.1 della c.g.c., lett. c), dal mese di agosto 2023, ad oggi, oltre ad € 462,64 per ogni ulteriore mese di ritardo dal 1 aprile 2024 e sino alla concorrenza dell'importo di €
11.700,00, oltre interessi di mora al tasso contrattualmente convenuto del 7% dal deposito del presente ricorso sull'importo già maturato di € 3.238,48 e a seguire sulle successive indennità mensili alla loro scadenza. Con vittoria di spese e onorari di lite, oltre il 15%, CPA e IVA. Con riserva di ogni ulteriore istanza istruttoria, produzione e deduzione”.
A fondamento della domanda, la ricorrente deduceva che nel mese di marzo del 2015 stipulava con il sig. il contratto di locazione finanziaria n. 3013393 (proposta di contratto n. PA
3337061-0) avente ad oggetto il veicolo BMW 218d Coupé Msport, con targa EY007LD e telaio
WBA1H31020V321289 (doc. 2), immatricolato con proprietà alla e con Parte_1
l'annotazione del leasing a favore del resistente (doc. nn. 2-3-4 all. ricorso).
Allegava, dunque, che, scaduto il detto contratto, il medesimo resistente sottoscriveva un nuovo contratto di leasing (il n. 3501822, proposta di contratto n. 10511421/04) con decorrenza dal mese di novembre 2018, il quale prevedeva la corresponsione di 47 canoni mensili consecutivi dell'importo di € 403,16 (cfr. doc. 5 all. ricorso), continuando l'utilizzatore a detenere l'autovettura senza soluzione di continuità.
Esponeva, inoltre, che a partire dal mese di ottobre del 2022 il resistente interrompeva la corresponsione dei canoni di leasing e, più nel dettaglio, non pagava n.18 fatture per un totale di €
7.172,55 relative a 16 canoni (dal nn.17 al 32 compresi), al canone n. 48 e ad un bollo auto con scadenza 12/2023 dell'importo di € 213,30 (cfr. doc. 6 all. ricorso). Aggiungeva che, alla scadenza del detto contratto, in data 22.11.2022, il veicolo non veniva restituito dal sig. alla , proprietaria ed avente diritto alla riconsegna, nonostante CP_1 Parte_1
le diffide e le richieste di pagamento e restituzione del veicolo (doc. 7 all. ricorso).
Evidenziava, poi, che il regolamento contrattuale del contratto di leasing stabiliva all'art. 7.1, lett. c) delle condizioni generali di contratto che il cliente era tenuto a corrispondere “in caso di ritardata restituzione del bene un importo, a titolo di penale, pari al valore del canone di leasing maggiorato del 40%, ricalcolato per il tempo intercorrente tra la scadenza e l'effettiva restituzione del veicolo al concedente” e che, in forza di tale clausola, il resistente doveva corrispondere un'indennità mensile pari a € 462,64, somma definita a partire dal canone mensile di locazione al netto IVA, pari a € 330,46, maggiorato del 40%, ossia di € 132,18, a partire dal mese di agosto 2023, giusta diffida del 20.07.2023 regolarmente notificata al ricorrente. Il tutto maggiorato per l'interesse di mora convenzionale pari al
7%.
Si costituiva in giudizio l'odierno resistente in epigrafe generalizzato, il quale contestava quanto ex adverso allegato e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Eccepiva, preliminarmente, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281 decies, co. 1 c.p.c., ritenuta la necessità di istruzione piena e non sommaria della causa.
Deduceva nel merito di aver pagato, in esecuzione del contratto di leasing dedotto dal ricorrente, il canone iniziale per € 1.572,59 + iva oltre alla rata per € 330,45 + iva di cui alla fattura n. 06/138424 del 22.11.2018 per € 2.321,71; n.15 rate per € 409,25 ciascuna per un totale € 6.138,75); n. 8 rate per
€ 441,99 ciascuna per un totale di € 3.535,92); n. 2 rate per € 423,07; n.1 rata € 421,00, n.1 rata €
191,85. Il tutto per un totale complessivo di € 13.455,37.
Allegava, dunque, di aver corrisposto in favore della ricorrente una somma superiore a quella richiesta.
Riteneva, inoltre, vessatoria la clausola penale di cui all'art.
7.1 lett. c) del regolamento contrattuale e, dunque, illegittima la richiesta di corresponsione della relativa indennità poiché detta clausola non veniva approvata per iscritto dall'utilizzatore.
Rappresentava, altresì, la disponibilità del resistente a corrispondere in favore della ricorrente quanto dovuto in ragione del contratto di leasing di cui è causa, previo ricalcolo del rapporto di dare e avere tra le parti, riservandosi di produrre la ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo auto di cui alla fattura n 06/0345559 del 08.02.2023 per € 215,30.
Così concludeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in via preliminare disporre con ordinanza il mutamento del giudizio in rito ordinario;
nel merito, accertata l'erronea quantificazione del credito rigettare la domanda per tutte le motivazioni di cui in premessa. Vittoria di spese e compensi di causa”. All'esito della prima udienza di comparizione parti, il Tribunale avanzava una proposta conciliativa cui non seguiva, nonostante i diversi rinvii, il componimento bonario della controversia.
Veniva, dunque, fissata l'udienza del 6.03.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., stante la natura documentale della causa.
Tanto premesso, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che il ricorrente abbia correttamente instaurato il rito semplificato di cognizione, ex art. 281 decies c.p.c., trattandosi di una causa documentale e di pronta e liquida soluzione.
Il Tribunale ritiene, altresì, che le domande di parte ricorrente debbano essere integralmente accolte per tutte le considerazioni in punto di fatto e di diritto che seguono.
La parte, più nel dettaglio, agiva in giudizio, in primo luogo, per ottenere la condanna del resistente alla restituzione in suo favore dell'autovettura BMW 218d Coupé Msport, con targa EY007LD e telaio WBA1H31020V321289, oggetto del contratto di leasing, detenuta dal mese di novembre dell'anno 2022 ad oggi dal sig. sine titulo. PA
La vettura, più nel dettaglio, doveva essere restituita alla proprietaria entro il mese di novembre dell'anno 2022, e, segnatamente, entro la data di scadenza della locazione finanziaria intervenuta il
22.11.2022, non avendo l'utilizzatore esercitato la facoltà contrattuale di acquisto della vettura, prevista dall'art. 7 del contratto in atti. Quanto detto emerge per tabulas dalla disamina del titolo contrattuale depositato dal ricorrente.
Ne deriva, dunque, che il resistente dal mese di novembre dell'anno 2022 ha continuato ad avere in uso indebitamente l'auto di proprietà della concedente, giusto certificato di proprietà della vettura depositato da parte ricorrente. Tale circostanza non è stata contestata da parte resistente.
Per questo, il Tribunale non può che condannare l'utilizzatore a restituire l'autovettura per cui è causa alla ricorrente, proprietaria ed avente diritto.
In secondo luogo, il ricorrente allegava un parziale inadempimento contrattuale consistito nel mancato pagamento dei canoni di leasing relativi a n.18 fatture per un totale di € 7.172,55, relative a
16 canoni (dai nn.17 al 32 compresi), al canone n. 48 e ad un bollo auto con scadenza 12/2023 dell'importo di € 213,30.
Il resistente, per contro, non ha dato prova del fatto estintivo del pagamento di dette fatture.
Come è noto, in materia di inadempimento contrattuale, quale che sia il rimedio contrattuale azionato, spetta al creditore la prova del titolo costitutivo della sua pretesa e dell'eventuale danno patito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale nonché del nesso di causalità tra inadempimento e danno-conseguenza, potendo questi limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore. Spetta, invece, all'obbligato, il resistente nel caso di specie, dare la prova del fatto estintivo dell'adempimento o, comunque, del fatto modificativo od interruttivo al fine ultimo di paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ., SS.UU. n. 13533/2001).
Ebbene, nel caso di specie, il resistente si è limitato a contestare la pretesa attorea, senza, tuttavia, dare prova del fatto dell'adempimento dei canoni richiesti dal ricorrente;
trattasi, peraltro, di canoni postergati, eccettuato il canone di cui alla fattura n. 48, vale a dire relativi al periodo della pandemia da Covid 19 in cui l'utilizzatore ha fruito della sospensione dei pagamenti, come peraltro evincibile dallo scadenzario prodotto da parte resistente (cfr. all. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Ne deriva, dunque, l'accoglimento della domanda di parte ricorrente di condanna del resistente al pagamento in suo favore della somma complessiva di € 7.172,55; il tutto maggiorato dell'interesse convenzionale di mora del 7% previsto dal regolamento contrattuale versato in atti.
In relazione, poi, alla domanda di condanna del resistente alla corresponsione dell'indennità a titolo di penale, rappresentante il corrispettivo del danno da ritardo della restituzione dell'autovettura ancora in uso sine titulo al resistente, il Tribunale ritiene che anch'essa debba essere accolta.
Si osserva, preliminarmente, che la relativa clausola penale non possa reputarsi vessatoria ai sensi dell'art. 1341 c.c. e della disciplina consumeristica;
segnatamente, la Corte di Cassazione, di recente, ha avuto occasione di precisare che “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 c.c. e non necessitano, quindi, di specifica approvazione” (In tal senso, Cass. civ. n. 6558/2010; Cass. civ. sez. II, 30.06.2021, n. 18550).
Nel caso di specie, detta clausola impone all'utilizzatore il pagamento di un'indennità mensile, in caso di ritardo nella riconsegna della vettura una volta scaduto il contratto di locazione finanziaria, calcolata a partire dal canone mensile, maggiorato del 40% siccome previsto dall'art. 7 del regolamento contrattuale.
L'indennità è tesa a ristorare il danno patito dalla concedente proprietaria della vettura che dal mese di novembre del 2022 non ha potuto godere e disporre della vettura, la quale ultima ha, inevitabilmente, perso nel frattempo valore anche per effetto dell'usura.
In particolare, detta indennità mensile è pari a € 462,64, importo calcolato a partire dal canone mensile di locazione al netto IVA, ossia € 330,46, maggiorato del 40% che è pari ad € 132,18.
Il Tribunale osserva, anche in considerazione del potere officioso di riduzione della penale ai sensi dell'art. 1384 c.c., che nel caso di specie non possa ritenersi sproporzionata l'indennità mensile perché di poco superiore all'importo del canone mensile pattuito a fronte del protrarsi della detenzione sine titulo della vettura da parte dell'utilizzatore. Né può ritenersi, a fronte della non considerevole differenza tra l'ammontare del canone e l'importo dell'indennità mensile dovuta a titolo di penale, che quest'ultima sia manifestamente eccessiva ex art. 33 del Codice del Consumo.
Per l'effetto, il Tribunale accoglie la domanda di parte ricorrente e condanna il sig. PA
al pagamento dell'indennità di € 9.252,80, quale corrispettivo per la ritardata consegna ex art.
7.1 della c.g.c., lett. c), oltre ad interessi di mora convenzionalmente pattuiti al 7% dal deposito del ricorso sull'importo già maturato di € 3.238,48 e a seguire sulle successive indennità mensili alla loro scadenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente condanna il sig. a consegnare PA
alla il veicolo BMW 218d Coupé Msport, con targa EY007LD e telaio Parte_1
WBA1H31020V321289, unitamente al libretto di circolazione e alle doppie chiavi,
-condanna il predetto resistente al pagamento della somma di € 7.172,55 in favore di parte ricorrente, oltre ad interessi convenzionali di mora pari al 7% a decorrere dalla scadenza di ciascuna delle 18 fatture insolute;
-condanna il resistente al pagamento dell'indennità a titolo € 9.252,80, quale corrispettivo per la ritardata consegna ex art.
7.1 della c.g.c., lett. c), oltre ad interessi di mora convenzionalmente pattuiti al 7% dal deposito del ricorso sull'importo già maturato di € 3.238,48 e a seguire sulle successive indennità mensili alla loro scadenza,
- condanna il resistente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 276,80 di spese, € 900,00 per la fase studio, in € 800,00 per la fase introduttiva e in € 800,00 per la fase di trattazione e € 1.500,00 per la fase decisoria, oltre ad iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 13.3.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)