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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/08/2025, n. 2089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2089 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2263/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. COMBERIATI ANTONIO LUIGI e dell'Avv. MUSENGA
ALBERTO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERSACE Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertata l'illegittima occupazione degli immobili dei SIg.ri e da parte Parte_1 Parte_2 della SI.ra per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare tenuta e Controparte_1 condannare la SI.ra , a rilasciare gli immobili dalla stessa occupati siti in Anzola Controparte_1
Emilia (BO) Via Del Biancospino n. 1/1 di proprietà dei SIg.ri e liberi da Parte_1 Parte_2 persone e/o cose e nella disponibilità degli odierni ricorrenti;
pagina 1 di 8 - dichiarare tenuta e condannare la SI.ra al risarcimento dei danni subiti dai SIg.ri Controparte_1
e a causa del suo comportamento illegittimo e meglio descritto in narrativa da Pt_2 Parte_1 valutarsi in via equitativa nell'importo di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione (essendo tardive le note conclusionali del 07.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Rigettare tutte le domande di parte avversa infondate in fatto e diritto per gli esposti motivi.
Con condanna alle spese, anticipazioni e compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie sul compenso totale, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Con ogni riserva di produrre ulteriori documenti, di dedurre e contro dedurre, di formulare ulteriori istanze istruttorie, opponendosi sin da ora alla ammissione dei testi indicati da controparte, e riservato contro esame nel caso di ammissione dei medesimi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i fratelli e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che:
- in data 30.07.2007, con rogito a ministero del Notaio Dott. , acquistavano dalla Persona_1 società Edilbolognesi2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché proprio padre,
- il quale, con il medesimo atto, ne acquisiva il diritto di usufrutto - la nuda Parte_3 proprietà degli appezzamenti di terreno agricolo e collabente fabbricato rurale posti in Comune di
Anzola dell'Emilia (BO), con accesso da via del Biancospino, ricadenti in Zona Agricola E1:
- il fabbricato rurale, sito precisamente in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/2, veniva successivamente ristrutturato e adibito a civile abitazione, ove risiedeva insieme Parte_3 alla moglie odierna resistente;
nel maggio 2022, però, la coppia si separava e la Controparte_1
abbandonava l'abitazione coniugale, trasferendosi altrove, come risulta altresì da CP_1 dichiarazione della stessa resa in un diverso procedimento possessorio;
pagina 2 di 8 - il 24.10.2022 decedeva e la , illegittimamente e senza comunicare Parte_3 CP_1 nulla agli odierni ricorrenti, ritornava nell'immobile de quo, insieme al proprio figlio minore, utilizzandolo come propria residenza, impedendo così a e , divenuti Parte_2 Parte_1 proprietari, di riprendere la disponibilità del cespite;
questi ultimi, infatti, avevano appreso dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente grazie alla verifica eseguita dalla
Polizia Locale, inviata dall'Ufficio Anagrafe, al quale i ricorrenti si erano rivolti, avendo constatato che l'immobile era stato occupato abusivamente da terzi;
- al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, i ricorrenti instauravano un procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
In diritto, i ricorrenti affermavano di essere i legittimi proprietari dei beni, come risultava dalla scheda catastale relativa agli immobili in questione, considerato che il nudo proprietario acquisisce la proprietà del bene alla morte dell'usufruttuario in modo automatico e senza necessità di un apposito atto che ne determini l'acquisto; inoltre, l'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente generava il diritto al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, pari all'importo del canone locativo, che veniva indicato nella complessiva somma di € 15.000,00, in base ai criteri espressi dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto del valore minimo relativo agli edifici di tipo popolare, delle dimensioni dell'immobile (una villetta a due piani) e del periodo di occupazione sine titulo a partire dal mese di ottobre 2022.
In conclusione, i ricorrenti e chiedevano, accertata l'illegittima Parte_2 Parte_1 occupazione dell'immobile da parte della resistente, il rilascio dello stesso libero da persone e cose, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa nell'importo di €
15.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 06/09/2024, Controparte_1 precisando di non occupare l'immobile sito in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/2, e di abitare, invece, nell'immobile sito nel medesimo Comune e nella stessa via, al civico n. 1/1, in forza di contratto di comodato ad uso abitativo sottoscritto con il defunto marito in data Parte_3
03/12/2012 e registrato il 15/10/2024; precisava, altresì, di essere stata indicata, nel contratto di comodato, con il cognome , che era quello dell'ex marito, avendo ripreso il proprio cognome Per_2 da nubile solo a seguito del divorzio.
In forza del contratto di comodato, richiamato l'art. 999 comma 1 c.c., parte resistente sosteneva che, malgrado il diritto di usufrutto fosse cessato, aveva ancora il diritto a permanere legittimamente pagina 3 di 8 nell'immobile de quo sino alla data del 23.10.2027 e specificava che, solo per mero errore materiale di comunicazione all'anagrafe del Comune di Anzola dell'Emilia, risultava residente al civico 1/2.
In conclusione, chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria delle spese Controparte_1 di lite da distrarsi a favore del proprio legale, dichiaratosi antistatario.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice concedeva ai ricorrenti un differimento per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza successiva, integrato il contraddittorio, il Procuratore di parte ricorrente dichiarava che la richiesta di restituzione era riferita all'unico immobile di proprietà dei ricorrenti, individuato nel civico
1/1, essendo la diversa indicazione del civico 1/2 un mero errore materiale ingenerato dalla comunicazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ove le parti, già autorizzate al deposito di note conclusionali, precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
4.1. Si rileva preliminarmente che il deposito delle note conclusionali da parte della resistente, effettuato in data 07.04.2025, è tardivo e come tale inammissibile – come dedotto da parte ricorrente in sede di udienza di discussione - in quanto eseguito successivamente alla scadenza del termine del
20/03/2025, assegnato dal Giudice con decreto dell'8/01/2025.
4.2. Nel merito, si ritiene superabile, grazie alle allegazioni ed alla documentazione prodotta dalle parti,
l'errore, di natura meramente materiale, relativo all'indicazione del civico di via Biancospino, ove è situato il bene oggetto della controversia: dalla lettura della scheda catastale, infatti, risulta che l'immobile iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), cat. A7, foglio 43, particella 262, subalterni 1 e 2, è corrispondente al civico n. 1/1 di via Biancospino, non emergendo neppure alcuna indicazione relativa al civico 1/2 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Risulta documentalmente, poi, che l'errore era stato ingenerato dall' Controparte_2 dell'Emilia, il quale nella missiva del 13.12.2022 riferiva ai ricorrenti l'esito delle verifiche
[...] svolte in ordine alla dimora abituale di e del figlio minore presso l'immobile de Controparte_1 quo: l'accertamento effettuato in data 23/08/2022 aveva dato esito negativo, mentre in data 06/12/2022 la polizia locale aveva constatato la presenza della e del figlio presso l'abitazione di via del CP_1
Biancospino 1/2, “coerentemente con quanto registrato nell'anagrafe della popolazione residente”
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente). pagina 4 di 8 Nell'errore materiale in questione incorreva pure la parte resistente, che a pag. 1 della comparsa di costituzione dichiarava di essere residente a[...]2.
In ogni caso, non sussiste alcun dubbio in ordine all'identificazione del bene, posto che la stessa parte resistente affermava di occupare, in forza di contratto di comodato, l'immobile di cui Pt_3 era usufruttuario, da identificarsi in quello di proprietà dei ricorrenti, descritto in atti e
[...] indicato nel rogito notarile, prodotto dagli stessi sub doc. 1.
La domanda di restituzione è rivolta, in ogni caso, all'immobile ad uso abitativo (tra quelli di proprietà dei ricorrenti, siti ad Anzola dell'Emilia - BO, in via del Biancospino), che risulta occupato da
è la stessa parte resistente a dichiarare nella comparsa di costituzione che i beni Controparte_1 appartenenti a tale complesso immobiliare hanno più volte cambiato di numerazione.
4.3. Si deve poi ritenere insussistente il diritto della di detenere l'immobile di proprietà dei CP_1 ricorrenti, dedotto nella comparsa di costituzione.
In particolare, la resistente ha dichiarato di aver concluso con defunto marito ed Parte_3 ex usufruttario dell'immobile de quo, un contratto di comodato in data 03/12/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna il 15/10/2014.
In particolare, dal contratto di comodato si evince che “il sig. concede l'immobile Parte_3 sopra indicato in comodato gratuito” alla sig.ra (da identificarsi verosimilmente con Parte_4
l'attuale resistente: cfr. doc. 3); la durata del contratto era illimitata, con la previsione che “il locatore torna in possesso in qualsiasi momento ne abbia necessità” (cfr. doc. 2 di parte resistente).
Orbene, il contratto di comodato, essenzialmente gratuito, è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c. e prevede che una parte, il comodante, consegni all'altra, il comodatario, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
L'art. 1810 c.c., che disciplina il cd. comodato precario, prevede che, se non è stato convenuto un termine di durata, né questo risulta dall'uso, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Dunque, quando il contratto di comodato è a tempo indeterminato, a titolo precario, come nel caso di specie, è revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. o dei suoi eredi. Al riguardo si è affermato che “Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un pagina 5 di 8 comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ.” (Cass. civ. n. 5907 dell'11.03.2011).
Inoltre, l'art. 1811 c.c. prevede che, in caso di morte del comodatario, il comandante, benché sia stato convenuto un termine, possa esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa. Nessuna previsione
è stata disposta, invece, in caso di decesso del comodante, ma la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il comodato si estingua con la morte del comodante, per analogia con quanto disposto dall'art. 1811
c.c. in ipotesi di morte del comodatario, trattandosi di contratto caratterizzato dall'intuitus personae, con conseguente attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (cfr. Cass. sent. n. 4258/1991).
Nel caso di specie, poi, alla morte del comodante l'usufrutto di cui questi era Parte_3 titolare si è estinto, mentre i ricorrenti hanno acquisito la piena proprietà dell'immobile de quo, cosicché ad essi spetta il diritto di chiedere ed ottenere dal comodatario la restituzione del bene.
Del resto, in un caso analogo, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “Nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (cfr. Cass. sent. n. 1953/1974).
Non è consentito, in ogni caso, applicare la disciplina del comodato per esigenze abitative, volto a tutelare, anche nei confronti degli eredi del comodante, i bisogni abitativi della sua famiglia, considerato che, ancor prima del decesso di avvenuto il 24.10.2022, la moglie, Parte_3 unitamente al proprio figlio minore, si era allontanata, nel maggio 2022, dalla residenza familiare, trasferendosi altrove, cosicché erano evidentemente cessate le esigenze che tale strumento avrebbe potuto, se del caso, tutelare (cfr. docc. 2, 4 di parte ricorrente).
Neppure il diritto di abitazione può essere riconosciuto in capo alla resistente, posto che, con la morte dell'usufruttuario, il nudo proprietario assume automaticamente la piena proprietà dell'immobile e non
è tenuto a riconoscere tale diritto al coniuge superstite dell'usufruttario; infatti, detta tutela spetta solo con riferimento all'immobile di proprietà esclusiva del de cuius.
Infine, nessun rilievo assume il richiamo, operato da parte resistente, al disposto di cui all'art. 999 comma 1 c.c., secondo cui “le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto”: è la pagina 6 di 8 stessa resistente a riconoscere, in atti, di aver concluso con un contratto di Parte_3 comodato, al quale non può applicarsi la disciplina speciale stabilita in materia di locazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto a il diritto di detenere l'immobile di Controparte_1 proprietà dei ricorrenti, di cui gli stessi chiedono la restituzione.
4.4. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento;
conseguentemente, parte resistente è tenuta a rilasciare l'immobile, attualmente detenuto illegittimamente, libero da cose e persone, in quanto il contratto si è risolto per effetto della richiesta di restituzione del bene avanzata dai ricorrenti sia con la domanda di mediazione (la cui procedura si è conclusa con esito negativo), sia con il ricorso introduttivo.
Tale diffida determina la cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, cosicché, una volta sciolto il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo, e quindi abusivo, del bene altrui (Cass. civ.
n. 5987 del 10.05.2000).
Va dunque accolta la domanda proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la persistenza della situazione di illegittima occupazione del bene, quantomeno dalla data di instaurazione della procedura di mediazione (marzo 2023), si ritiene di dover assegnare alla resistente, per l'esecuzione, il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Inoltre, può essere riconosciuto ai ricorrenti il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di dalla data della domanda di restituzione formalmente Controparte_1 proposta dai ricorrenti, per la prima volta, con l'instaurazione della procedura di mediazione.
La resistente ha infatti mantenuto la disponibilità del bene, sottraendolo ai proprietari, nonostante la richiesta di restituzione, in tal modo privandoli, per un lungo periodo di due anni e sei mesi, della possibilità di conseguire un'utilità dall'uso del bene. Si osserva, al riguardo, che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, spetta al proprietario il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri;
il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (Cass. S.U. n. 33645 del
15.11.2022). Nel caso di specie, si ritiene congruo l'importo indicato in atti dai ricorrenti
(corrispondente a circa € 500,00 di canone mensile di locazione), tenuto conto della ubicazione e della tipologia di immobile (villetta sita nella provincia di Bologna, costituita da due unità abitative di quattro vani ciascuna, di tipo economico e popolare, come da iscrizione catastale), valore comunque non contestato dalla parte resistente. Ne consegue che l'importo dovuto da marzo 2023 alla data pagina 7 di 8 odierna va determinato in complessivi € 15.000,000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda di mediazione sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Stante l'esito del giudizio le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata secondo i valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da
€ 5.2001,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, dichiara tenuta e condanna CP_1 alla restituzione, in favore di e di dell'immobile sito
[...] Parte_2 Parte_1 in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/1, per cui è causa, libero da persone e cose, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre a Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 264,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 6 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2263/2024 promossa da:
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. COMBERIATI ANTONIO LUIGI e dell'Avv. MUSENGA
ALBERTO
RICORRENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. VERSACE Controparte_1 C.F._3
FRANCESCO
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- accertata l'illegittima occupazione degli immobili dei SIg.ri e da parte Parte_1 Parte_2 della SI.ra per i motivi esposti in narrativa e conseguentemente dichiarare tenuta e Controparte_1 condannare la SI.ra , a rilasciare gli immobili dalla stessa occupati siti in Anzola Controparte_1
Emilia (BO) Via Del Biancospino n. 1/1 di proprietà dei SIg.ri e liberi da Parte_1 Parte_2 persone e/o cose e nella disponibilità degli odierni ricorrenti;
pagina 1 di 8 - dichiarare tenuta e condannare la SI.ra al risarcimento dei danni subiti dai SIg.ri Controparte_1
e a causa del suo comportamento illegittimo e meglio descritto in narrativa da Pt_2 Parte_1 valutarsi in via equitativa nell'importo di Euro 15.000,00 (Euro quindicimila/00) ovvero nella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- con vittoria delle spese di lite”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni come da comparsa di costituzione (essendo tardive le note conclusionali del 07.04.2025):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Rigettare tutte le domande di parte avversa infondate in fatto e diritto per gli esposti motivi.
Con condanna alle spese, anticipazioni e compenso professionale, oltre al 15% per spese forfettarie sul compenso totale, oltre CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Con ogni riserva di produrre ulteriori documenti, di dedurre e contro dedurre, di formulare ulteriori istanze istruttorie, opponendosi sin da ora alla ammissione dei testi indicati da controparte, e riservato contro esame nel caso di ammissione dei medesimi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. i fratelli e adivano Parte_2 Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo che:
- in data 30.07.2007, con rogito a ministero del Notaio Dott. , acquistavano dalla Persona_1 società Edilbolognesi2 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché proprio padre,
- il quale, con il medesimo atto, ne acquisiva il diritto di usufrutto - la nuda Parte_3 proprietà degli appezzamenti di terreno agricolo e collabente fabbricato rurale posti in Comune di
Anzola dell'Emilia (BO), con accesso da via del Biancospino, ricadenti in Zona Agricola E1:
- il fabbricato rurale, sito precisamente in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/2, veniva successivamente ristrutturato e adibito a civile abitazione, ove risiedeva insieme Parte_3 alla moglie odierna resistente;
nel maggio 2022, però, la coppia si separava e la Controparte_1
abbandonava l'abitazione coniugale, trasferendosi altrove, come risulta altresì da CP_1 dichiarazione della stessa resa in un diverso procedimento possessorio;
pagina 2 di 8 - il 24.10.2022 decedeva e la , illegittimamente e senza comunicare Parte_3 CP_1 nulla agli odierni ricorrenti, ritornava nell'immobile de quo, insieme al proprio figlio minore, utilizzandolo come propria residenza, impedendo così a e , divenuti Parte_2 Parte_1 proprietari, di riprendere la disponibilità del cespite;
questi ultimi, infatti, avevano appreso dell'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente grazie alla verifica eseguita dalla
Polizia Locale, inviata dall'Ufficio Anagrafe, al quale i ricorrenti si erano rivolti, avendo constatato che l'immobile era stato occupato abusivamente da terzi;
- al fine di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della vertenza, i ricorrenti instauravano un procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
In diritto, i ricorrenti affermavano di essere i legittimi proprietari dei beni, come risultava dalla scheda catastale relativa agli immobili in questione, considerato che il nudo proprietario acquisisce la proprietà del bene alla morte dell'usufruttuario in modo automatico e senza necessità di un apposito atto che ne determini l'acquisto; inoltre, l'illegittima occupazione dell'immobile da parte della resistente generava il diritto al risarcimento del danno subito dai ricorrenti, pari all'importo del canone locativo, che veniva indicato nella complessiva somma di € 15.000,00, in base ai criteri espressi dall'Osservatorio del
Mercato Immobiliare presso l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto del valore minimo relativo agli edifici di tipo popolare, delle dimensioni dell'immobile (una villetta a due piani) e del periodo di occupazione sine titulo a partire dal mese di ottobre 2022.
In conclusione, i ricorrenti e chiedevano, accertata l'illegittima Parte_2 Parte_1 occupazione dell'immobile da parte della resistente, il rilascio dello stesso libero da persone e cose, oltre alla condanna al risarcimento dei danni, da quantificarsi in via equitativa nell'importo di €
15.000,00, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, vinte le spese di lite.
2. Si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data 06/09/2024, Controparte_1 precisando di non occupare l'immobile sito in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/2, e di abitare, invece, nell'immobile sito nel medesimo Comune e nella stessa via, al civico n. 1/1, in forza di contratto di comodato ad uso abitativo sottoscritto con il defunto marito in data Parte_3
03/12/2012 e registrato il 15/10/2024; precisava, altresì, di essere stata indicata, nel contratto di comodato, con il cognome , che era quello dell'ex marito, avendo ripreso il proprio cognome Per_2 da nubile solo a seguito del divorzio.
In forza del contratto di comodato, richiamato l'art. 999 comma 1 c.c., parte resistente sosteneva che, malgrado il diritto di usufrutto fosse cessato, aveva ancora il diritto a permanere legittimamente pagina 3 di 8 nell'immobile de quo sino alla data del 23.10.2027 e specificava che, solo per mero errore materiale di comunicazione all'anagrafe del Comune di Anzola dell'Emilia, risultava residente al civico 1/2.
In conclusione, chiedeva il rigetto delle domande avverse, con vittoria delle spese Controparte_1 di lite da distrarsi a favore del proprio legale, dichiaratosi antistatario.
3. Alla prima udienza di comparizione delle parti, il giudice concedeva ai ricorrenti un differimento per consentire il perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza successiva, integrato il contraddittorio, il Procuratore di parte ricorrente dichiarava che la richiesta di restituzione era riferita all'unico immobile di proprietà dei ricorrenti, individuato nel civico
1/1, essendo la diversa indicazione del civico 1/2 un mero errore materiale ingenerato dalla comunicazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza di discussione ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., ove le parti, già autorizzate al deposito di note conclusionali, precisavano le proprie conclusioni ed il giudice tratteneva la causa in decisione.
4.1. Si rileva preliminarmente che il deposito delle note conclusionali da parte della resistente, effettuato in data 07.04.2025, è tardivo e come tale inammissibile – come dedotto da parte ricorrente in sede di udienza di discussione - in quanto eseguito successivamente alla scadenza del termine del
20/03/2025, assegnato dal Giudice con decreto dell'8/01/2025.
4.2. Nel merito, si ritiene superabile, grazie alle allegazioni ed alla documentazione prodotta dalle parti,
l'errore, di natura meramente materiale, relativo all'indicazione del civico di via Biancospino, ove è situato il bene oggetto della controversia: dalla lettura della scheda catastale, infatti, risulta che l'immobile iscritto al Catasto fabbricati del Comune di Anzola dell'Emilia (BO), cat. A7, foglio 43, particella 262, subalterni 1 e 2, è corrispondente al civico n. 1/1 di via Biancospino, non emergendo neppure alcuna indicazione relativa al civico 1/2 (cfr. doc. 5 ricorrente).
Risulta documentalmente, poi, che l'errore era stato ingenerato dall' Controparte_2 dell'Emilia, il quale nella missiva del 13.12.2022 riferiva ai ricorrenti l'esito delle verifiche
[...] svolte in ordine alla dimora abituale di e del figlio minore presso l'immobile de Controparte_1 quo: l'accertamento effettuato in data 23/08/2022 aveva dato esito negativo, mentre in data 06/12/2022 la polizia locale aveva constatato la presenza della e del figlio presso l'abitazione di via del CP_1
Biancospino 1/2, “coerentemente con quanto registrato nell'anagrafe della popolazione residente”
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente). pagina 4 di 8 Nell'errore materiale in questione incorreva pure la parte resistente, che a pag. 1 della comparsa di costituzione dichiarava di essere residente a[...]2.
In ogni caso, non sussiste alcun dubbio in ordine all'identificazione del bene, posto che la stessa parte resistente affermava di occupare, in forza di contratto di comodato, l'immobile di cui Pt_3 era usufruttuario, da identificarsi in quello di proprietà dei ricorrenti, descritto in atti e
[...] indicato nel rogito notarile, prodotto dagli stessi sub doc. 1.
La domanda di restituzione è rivolta, in ogni caso, all'immobile ad uso abitativo (tra quelli di proprietà dei ricorrenti, siti ad Anzola dell'Emilia - BO, in via del Biancospino), che risulta occupato da
è la stessa parte resistente a dichiarare nella comparsa di costituzione che i beni Controparte_1 appartenenti a tale complesso immobiliare hanno più volte cambiato di numerazione.
4.3. Si deve poi ritenere insussistente il diritto della di detenere l'immobile di proprietà dei CP_1 ricorrenti, dedotto nella comparsa di costituzione.
In particolare, la resistente ha dichiarato di aver concluso con defunto marito ed Parte_3 ex usufruttario dell'immobile de quo, un contratto di comodato in data 03/12/2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Bologna il 15/10/2014.
In particolare, dal contratto di comodato si evince che “il sig. concede l'immobile Parte_3 sopra indicato in comodato gratuito” alla sig.ra (da identificarsi verosimilmente con Parte_4
l'attuale resistente: cfr. doc. 3); la durata del contratto era illimitata, con la previsione che “il locatore torna in possesso in qualsiasi momento ne abbia necessità” (cfr. doc. 2 di parte resistente).
Orbene, il contratto di comodato, essenzialmente gratuito, è disciplinato dagli artt. 1803 e ss. c.c. e prevede che una parte, il comodante, consegni all'altra, il comodatario, una cosa mobile o immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
L'art. 1810 c.c., che disciplina il cd. comodato precario, prevede che, se non è stato convenuto un termine di durata, né questo risulta dall'uso, il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Dunque, quando il contratto di comodato è a tempo indeterminato, a titolo precario, come nel caso di specie, è revocabile ad nutum da parte del comodante ex art. 1810 c.c. o dei suoi eredi. Al riguardo si è affermato che “Nel contratto di comodato, il termine finale - che rileva, ai sensi degli artt. 1809 e 1810 cod. civ., ai fini della restituzione del bene in oggetto - può risultare dall'uso cui la cosa deve essere destinata solo in quanto tale uso abbia in sé connaturata una durata predeterminata nel tempo;
in tema di comodato immobiliare, pertanto, ove manchi una particolare prescrizione di durata, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un pagina 5 di 8 comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque, revocabile "ad nutum" da parte del comodante, a norma dell'art. 1810 cod. civ.” (Cass. civ. n. 5907 dell'11.03.2011).
Inoltre, l'art. 1811 c.c. prevede che, in caso di morte del comodatario, il comandante, benché sia stato convenuto un termine, possa esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa. Nessuna previsione
è stata disposta, invece, in caso di decesso del comodante, ma la dottrina e la giurisprudenza ritengono che il comodato si estingua con la morte del comodante, per analogia con quanto disposto dall'art. 1811
c.c. in ipotesi di morte del comodatario, trattandosi di contratto caratterizzato dall'intuitus personae, con conseguente attribuzione agli eredi del comodante del diritto di agire per la risoluzione del contratto e la restituzione della cosa (cfr. Cass. sent. n. 4258/1991).
Nel caso di specie, poi, alla morte del comodante l'usufrutto di cui questi era Parte_3 titolare si è estinto, mentre i ricorrenti hanno acquisito la piena proprietà dell'immobile de quo, cosicché ad essi spetta il diritto di chiedere ed ottenere dal comodatario la restituzione del bene.
Del resto, in un caso analogo, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio: “Nel caso di cessazione dell'usufrutto per morte dell'usufruttuario, il comodato concesso da costui sul fondo gravato dal diritto reale si estingue automaticamente e non è, quindi, opponibile al (nudo) proprietario, il quale deve essere considerato terzo rispetto al contratto di comodato;
e ciò anche nel caso in cui il (nudo) proprietario sia erede dell'usufruttuario, in quanto il primo ha acquistato la piena proprietà del fondo per un fatto giuridico (consolidazione) derivante dalla morte del secondo e non già per effetto della successione ereditaria” (cfr. Cass. sent. n. 1953/1974).
Non è consentito, in ogni caso, applicare la disciplina del comodato per esigenze abitative, volto a tutelare, anche nei confronti degli eredi del comodante, i bisogni abitativi della sua famiglia, considerato che, ancor prima del decesso di avvenuto il 24.10.2022, la moglie, Parte_3 unitamente al proprio figlio minore, si era allontanata, nel maggio 2022, dalla residenza familiare, trasferendosi altrove, cosicché erano evidentemente cessate le esigenze che tale strumento avrebbe potuto, se del caso, tutelare (cfr. docc. 2, 4 di parte ricorrente).
Neppure il diritto di abitazione può essere riconosciuto in capo alla resistente, posto che, con la morte dell'usufruttuario, il nudo proprietario assume automaticamente la piena proprietà dell'immobile e non
è tenuto a riconoscere tale diritto al coniuge superstite dell'usufruttario; infatti, detta tutela spetta solo con riferimento all'immobile di proprietà esclusiva del de cuius.
Infine, nessun rilievo assume il richiamo, operato da parte resistente, al disposto di cui all'art. 999 comma 1 c.c., secondo cui “le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto”: è la pagina 6 di 8 stessa resistente a riconoscere, in atti, di aver concluso con un contratto di Parte_3 comodato, al quale non può applicarsi la disciplina speciale stabilita in materia di locazione.
Pertanto, non può essere riconosciuto a il diritto di detenere l'immobile di Controparte_1 proprietà dei ricorrenti, di cui gli stessi chiedono la restituzione.
4.4. Alla luce delle esposte considerazioni, la domanda di parte ricorrente merita accoglimento;
conseguentemente, parte resistente è tenuta a rilasciare l'immobile, attualmente detenuto illegittimamente, libero da cose e persone, in quanto il contratto si è risolto per effetto della richiesta di restituzione del bene avanzata dai ricorrenti sia con la domanda di mediazione (la cui procedura si è conclusa con esito negativo), sia con il ricorso introduttivo.
Tale diffida determina la cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità e al godimento della cosa, cosicché, una volta sciolto il vincolo contrattuale, il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa viene ad assumere la posizione di detentore sine titulo, e quindi abusivo, del bene altrui (Cass. civ.
n. 5987 del 10.05.2000).
Va dunque accolta la domanda proposta dai ricorrenti, volta ad ottenere il rilascio dell'immobile; stante la persistenza della situazione di illegittima occupazione del bene, quantomeno dalla data di instaurazione della procedura di mediazione (marzo 2023), si ritiene di dover assegnare alla resistente, per l'esecuzione, il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza.
Inoltre, può essere riconosciuto ai ricorrenti il danno derivante dall'occupazione sine titulo dell'immobile da parte di dalla data della domanda di restituzione formalmente Controparte_1 proposta dai ricorrenti, per la prima volta, con l'instaurazione della procedura di mediazione.
La resistente ha infatti mantenuto la disponibilità del bene, sottraendolo ai proprietari, nonostante la richiesta di restituzione, in tal modo privandoli, per un lungo periodo di due anni e sei mesi, della possibilità di conseguire un'utilità dall'uso del bene. Si osserva, al riguardo, che in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, spetta al proprietario il diritto al risarcimento del danno da mancato guadagno, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri;
il danno può essere liquidato dal giudice con valutazione equitativa (Cass. S.U. n. 33645 del
15.11.2022). Nel caso di specie, si ritiene congruo l'importo indicato in atti dai ricorrenti
(corrispondente a circa € 500,00 di canone mensile di locazione), tenuto conto della ubicazione e della tipologia di immobile (villetta sita nella provincia di Bologna, costituita da due unità abitative di quattro vani ciascuna, di tipo economico e popolare, come da iscrizione catastale), valore comunque non contestato dalla parte resistente. Ne consegue che l'importo dovuto da marzo 2023 alla data pagina 7 di 8 odierna va determinato in complessivi € 15.000,000, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda di mediazione sino alla pubblicazione della presente sentenza.
5. Stante l'esito del giudizio le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono poste a carico di parte resistente;
la liquidazione è operata secondo i valori medi relativi ai parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (da
€ 5.2001,00 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- in accoglimento della domanda proposta da parte ricorrente, dichiara tenuta e condanna CP_1 alla restituzione, in favore di e di dell'immobile sito
[...] Parte_2 Parte_1 in Anzola dell'Emilia (BO), via del Biancospino n. 1/1, per cui è causa, libero da persone e cose, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione della presente sentenza a cura di parte ricorrente;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore di e di Controparte_1 Parte_2
della somma di € 15.000,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre a Parte_1 rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda alla data di pubblicazione della sentenza;
- condanna alla rifusione, in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 delle spese di lite, che liquida in complessivi € 264,00 per anticipazioni ed € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e 15 % per spese generali.
Bologna, 6 agosto 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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