Articolo 30 della Legge 11 aprile 1955, n. 379
Articolo 29Articolo 31
Versione
31 maggio 1955
Art. 30.
L'importo annuo lordo della, pensione diretta - e cosi' pure quello della pensione diretta di privilegio - in nessun caso puo' superare la retribuzione annua pensionabile riferita alla data della cessazione del servizio.
L'importo annuo lordo della pensione diretta di privilegio in nessun caso puo' essere inferiore ai due terzi della retribuzione annua pensionabile di cui al collina precedente.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955
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