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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Proced. n. 8115/2024
All'udienza del 4.3.2025, davanti al giudice dr. Liana Pernice, chiamata la causa promossa da
Parte_1 contro
, Controparte_1
Sono presenti: per il ricorrente, l'avv. Francesco Rizzo;
per la resistente, l'avv. Lucia La Rocca.
I procuratori discutono la causa riportandosi alle conclusioni in atti e chiedono che sia decisa. Dichiarano altresì di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Indi il Giudice si ritira in camera di consiglio riservando all'esito della stessa la decisione della causa, ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
Dalle ore 10.45 alle ore 13.00, viene sospesa la camera di consiglio.
dr.ssa Liana Pernice - G.O.T.
1 Alle ore 18.30, terminata la camera di consiglio e all'esito di essa, viene emessa la sentenza che segue, ex art. 429 cod. proc. civ.
dr.ssa Liana Pernice G.O.T.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Liana Pernice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8115 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione e decisa in data 4.3.2025 ex art. 429 cod. proc. civ., avente ad oggetto “opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo – in materia locatizia “
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente Parte_2 C.F._1 domiciliato in Palermo presso lo studio dell'avv. Francesco Rizzo (domicilio digitale: avv. , che lo rappresenta e difende per procura Email_1 ad litem in atti,
OPPONENTE -RICORRENTE
E
(cod. fisc. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'avv. Lucia La Rocca (domicilio digitale: che lo rappresenta e difende per procura ad Email_2 litem in atti
OPPOSTO-RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Fatti controversi
Con atto di citazione notificato a , presso il suo procuratore Controparte_1 costituito avv. Lucia La Rocca il 24.6.2024 e depositato in cancelleria il successivo
26.6.2024, proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 4210/2023 reso inter partes nel proced. n. 12817/2023 R.G. dal
2 Tribunale di Palermo in data 3.11.2023, notificato il 16.11.2023, in allegato a un precedente atto di precetto, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di
€. 3.445,47 oltre accessori e spese del procedimento monitorio.
Adduceva, in primo luogo, a fondamento dell'ammissibilità dell'opposizione, di non avere avuto conoscenza legale del citato decreto ingiuntivo in ragione della nullità della sua notifica avvenuta il 16.11.2023 nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. presso un indirizzo diverso da quello effettivo e precisamente quello (errato) di via Felicia
Impastato 35 – Palermo, anziché presso l'effettivo risultante (anche) dalla certificazione storica di residenza di via Perpignano n. 184/E Palermo, presso il quale invece era stato notificato, il 7.6.2024, l'atto di precetto in rinnovazione, dalla cui lettura aveva appreso l'esistenza del D.I.
Soggiungeva, nel merito, l'insussistenza della pretesa creditoria assumendo di avere pagato gli oneri condominiali e le utenze idriche ed elettriche - i cui rispettivi ammontari non contestava - maturati a tutto il mese di febbraio 2020 per l'immobile di via Paolo Amato n. 7 piano secondo, condotto in locazione del 20.5.2015, reg. to il
17.6.2015 al n. 7950 serie 3T, e rilasciato il 26.2.2020.
Chiedeva, sulla base delle superiori allegazioni, previa sospensione, la revoca d. i. opposto.
Nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta del 16.9.2024, CP_1
contestava l'opposizione deducendone l'inammissibilità e comunque
[...]
l'infondatezza. Adduceva nello specifico la ritualità della notifica del D.I. avvenuta il
16.11.2023 presso un luogo (unità immobiliare di via Felicia Impastato n. 35 Palermo) riconducibile all'opponente e, nel merito, che con nota del 17.12.2021 aveva provveduto a inviare, su sua richiesta, tutta la documentazione a giustificazione degli oneri condominiali e delle spese oggetto del D.I. opposto.
Spiegava, infine, domanda ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Indi, rigettata con ordinanza del 30.12.2024 la richiesta di sospensione del d. i. opposto, la causa, istruita con i documenti offerti in comunicazione dalle parti, era rinviata per discussione all'udienza del 4.3.2025 e, a tale ultima udienza, decisa.
2.- Merito della lite.
Occorre premettere che la notificazione del decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con cui il destinatario della stessa;
sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla stessa proposizione dell'opposizione ( cfr.
Cass. N. 4529/2019). E, ancora, giova premettere che l'opponente ai fini della
3 legittimità dell'opposizione tardiva non può limitarsi ad allegare e provare l'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma dovrà fornire la prova che a causa di detta irregolarità egli, quale ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e che per tale motivo non sia stato in grado di proporre una altrettanto tempestiva opposizione. “…Tale prova deve considerarsi, tuttavia, raggiunta ogni qualvolta sia da ritenere alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Grava sulla parte opposta, che intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva in relazione alla irregolarità della notificazione come ricostruita dall'opponente, l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva non tempestiva e di conseguenza inammissibile…” (cfr. Cass. N. 10386/2012).
Orbene, richiamati i superiori principi, va evidenziato in primo luogo che, nell'ipotesi in esame, il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 16.11.2023 presso la precedente residenza anagrafica dell'opponente posto che, come emerge dal certificato storico in atti, quest'ultimo a partire dal 29.12.2022 non era più residente a[...] Palermo, bensì nella via Perpignano n. 184/E
- Palermo, presso cui è stato poi notificato l'atto di precetto in rinnovazione del
4.6.2024. Per cui la notifica del D.I. avvenuta in data 16.11.2023, va dichiarata nulla.
In secondo luogo, alla luce delle modalità in cui la notifica è avvenuta, deve ritenersi che l'opponente non abbia potuto, a causa della irregolarità della notifica, proporre una tempestiva opposizione. Pertanto, l'opposizione deve ritenersi in rito ammissibile, posto che non è stato allegato (e tantomeno provato) la mancata osservanza del termine di gg. 10 dal primo atto di esecuzione.
Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata alla luce della produzione in giudizio da parte dell'opponente del bonifico di €. 892,79 del 10.5.2023.
Costituisce circostanza non contestata, risultante peraltro dal contratto di locazione del
20.5.2015 in atti, che l'opponente ha condotto in locazione sino al 26.2.2020
l'immobile di proprietà, in ultimo, dell'opposta, sito in Palermo nella via Paolo Amato n.
7 piano secondo, che prevedeva il pagamento in aggiunta al canone di locazione, anche gli oneri condominiali.
La prova della debenza di tali oneri condominiali, non contestati nel loro ammontare nemmeno a seguito dell'invio delle giustificazioni delle singole voci di spesa, è costituita dal prospetto predisposto dall'amministratore condominiale in data 1.9.2021
e dal relativo riparto consuntivo globale del 17.4.2020, sempre a firma del predetto amministratore, indirizzato anche al odierno opponente. Nello specifico, al CP_2 netto degli acconti da questi versati (€. 400), quest'ultimo per il periodo giugno 2015/ febbraio 2020 è rimasto debitore per oneri condominiali della somma di €. 3.557,33,
4 richiesta con il D.I. nella minore somma di €. €. 3.445,47.
Considerato, poi, che in data 10.5.2023, il ha versato la somma di €. Parte_1
892,79, il D.I. opposto deve essere revocato e l'opponente condannato a corrispondere la residua somma di €. 2.552,68. Va, infatti, in proposito considerato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giudica controversia, per cui è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. La riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito originario ingiunto, comporta l'impossibilità di conferma la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo che va quindi sempre integralmente revocato (cfr. Cass.
n. 4436/2014).
Deve essere respinta, infine, la domanda ex art. 96 cod. proc. civ. spiegata dall'opponente non potendosi ritenere che l'opposto abbia agito in giudizio in modo temerario. Non è infatti emerso all'esito del giudizio che il suo agire sia stato patentemente infondato, ossia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole di tale sua infondatezza.
Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 cod. proc. civ. in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato. Gli argomenti non espressamente esaminati sono stati ritenuti dal Tribunale non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3.- Spese.
Le spese di lite attesa la reciproca soccombenza vanno compensate per la metà e poste a carico dell'opponente per la restante metà nella misura già ridotta liquidata in dispositivo e comprendente anche quelle relativa alla fase monitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile in primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- in parziale accoglimento, per le ragioni di cui motivazione, dell'opposizione proposta da avverso il d.i. n. 4210/2023 reso, inter partes nel proced. n. Parte_1
12817/2023 R.G. dal Tribunale di Palermo in data 3.11.2023, che revoca, condanna quest'ultimo a pagare in favore dell'opposta , la somma di €. Controparte_1
2.552,68, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione di ogni singola voce di credito sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta nel resto;
- condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta la metà delle spese di lite, in
5 esse comprese quelle della fase monitoria, che liquida in €. 1.586,56 (di cui €. 86,56 per esborsi), oltre spese generali iva e cpa, compensandole tra le parti per la restante metà;
Palermo, li 4.3.2025.
Il Giudice dr.ssa Liana Pernice – G.O.T.
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