Rigetto
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 3283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3283 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03283/2025REG.PROV.COLL.
N. 03096/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Mario Antonio Angelelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – UTG Roma, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 16247/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno – UTG Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 aprile 2025 il Cons. Roberto Prossomariti e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha impugnato di fronte al TAR Lazio il D.P.R. del 26 luglio 2019 con il quale è stato annullato in autotutela il D.P.R. del 19 agosto 2016, con cui era stata concessa la cittadinanza italiana al sig. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ) della legge n. 91 del 1992.
2. Il decreto di annullamento era motivato dal fatto che il precedente provvedimento favorevole era divenuto oggetto di un procedimento penale presso il Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza di condanna in data -OMISSIS-. In base a successive verifiche amministrative, il decreto di concessione della cittadinanza era “ risultato carente in via assoluta di istruttoria e non altrimenti sanabile ”. Dalle premesse del provvedimento impugnato, peraltro, sembrava potersi cogliere il riferimento ad un comportamento illegittimo del sig. -OMISSIS-, che avrebbe giustificato non solo l’annullamento in sé ma anche la tempistica dell’adozione del provvedimento di secondo grado.
3. Le doglianze del sig. -OMISSIS- riguardavano: 1) la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241 del 1990; 2) il difetto assoluto di motivazione, facendo il provvedimento riferimento a un procedimento penale rispetto al quale il ricorrente era del tutto estraneo; 3) la violazione dell’art. 21- nonies e del rispetto di un termine ragionevole per l’adozione del provvedimento di autotutela.
4. Con sentenza n. 16247/2022, il TAR ha respinto il ricorso.
Sulla base degli atti di causa il giudice di prime cure ha innanzitutto ricostruito il contesto nell’ambito del quale collocare la vicenda in esame. Così, sul punto, la sentenza gravata: « In fatto, appare utile premettere che la pratica di cittadinanza per naturalizzazione del ricorrente, invero, è una delle 96 pratiche per la concessione della cittadinanza che sono state oggetto di un procedimento penale […] oggi definito con sentenza definitiva della Corte di Cassazione (Sezione VI penale, n.12582/2021), che ha riguardato una dipendente del Ministero dell’Interno, condannata per vari reati ed, in particolare per essersi introdotta abusivamente nel sistema Sicitt allo scopo di manipolare i dati ivi contenuti e consentire a numerosi stranieri di ottenere il rilascio della cittadinanza dietro pagamento di somme di denaro a lei versati da almeno due intermediati identificati. Peraltro, in relazione ai fatti riferiti, il Ministero nella relazione prodotta in vista dell’udienza pubblica ha riferito che l’attività degli inquirenti è proseguita e che, a conclusione dell’ulteriore filone di indagini, in data -OMISSIS-, nell’ambito di un nuovo procedimento penale, è stato disposto il rinvio a giudizio della medesima dipendente e di altri soggetti in relazione a numerosi reati, fra i quali l’associazione per delinquere e l’accesso abusivo ad un sistema informatico: detti reati vengono ipotizzati con riferimento a 486 pratiche di cittadinanza, fra le quali figura ancora quella dell’odierno ricorrente.
L’identificazione delle pratiche oggetto di tale manipolazione è stata frutto dell’indagine della Procura che ha accertato che le pratiche irregolari erano tutte state gestite dalla dipendente infedele di cui sopra, mediante un account generico non utilizzato dagli istruttori preposti e poste in valutazione senza la previa verifica della sussistenza dei requisiti. Anche la pratica del ricorrente è stata così posta in valutazione prima dell’acquisizione dei necessari pareri e per essa non è stata fatta la doverosa istruttoria.
Il Consiglio di Stato in diverse pronunce su analoghi ricorsi ha confermato che la concessione delle cittadinanze di cui si discute fosse inficiata da un grave deficit istruttorio (vedi, tra gli altri, Cons. Stato, sez. III, ord. n. 6066/2020 e decreto n. 1586/2020, sentenza n. 4687/2022).
Per tutte le pratiche così contraffatte l’Amministrazione, assicuratasi del mantenimento della cittadinanza originaria in capo agli interessati, ha provveduto all’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione e alla conseguente reiezione delle istanze originarie volte al rilascio della cittadinanza italiana, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti annullati per i figli minori.
Anche nel caso del ricorrente, successivamente all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, sono dunque emerse alcune anomalie nell’istruttoria svolta sull’istanza presentata, che hanno fatto ritenere all’Amministrazione sussistente un concreto interesse pubblico all’annullamento del provvedimento concessorio ».
Nel merito, per quanto di interesse, il TAR statuiva che, a fronte di un’operazione criminale come quella di cui sopra, l’Amministrazione era tenuta a ripristinare la legalità mediante l’annullamento dei provvedimenti di concessione della cittadinanza. La partecipazione o meno del ricorrente alla vicenda criminale era da considerare irrilevante « non potendosi ammettere la sanatoria di un procedimento la cui definizione ha costituito corrispettivo di un reato. Definizione che peraltro è avvenuta senza la doverosa istruttoria, visto che infatti al ricorrente lo status è stato rilasciato nonostante i pareri sfavorevoli della Prefettura per redditi insufficienti ». Quanto a quest’ultimo aspetto, il possesso dei requisiti necessari per l’ottenimento della cittadinanza non poteva essere provato direttamente in giudizio in assenza del previo svolgimento di un procedimento amministrativo libero da interferenze illecite.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990, i giudici di prime cure osservavano che gli interessi pubblici in gioco nel procedimento di concessione della cittadinanza imponevano all’Amministrazione di agire in autotutela anche a distanza di alcuni anni dall’adozione del provvedimento favorevole.
5. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-, denunciando violazione degli artt. 3 e 21- nonies della legge n. 241 del 1990.
Secondo l’appellante dagli atti di causa sarebbe emerso che l’unica irregolarità che ha connotato il procedimento di primo grado sia consistita nello svolgimento della pratica da parte di un soggetto non autorizzato. Nei fatti illeciti addebitati a tale soggetto non vi sarebbe alcun coinvolgimento dell’appellante, che aveva tutti i requisiti per l’ottenimento di un provvedimento favorevole. Mancherebbe, quindi, l’interesse pubblico all’annullamento richiesto dall’art. 21- nonies della legge n. 241 del 1990. L’Amministrazione avrebbe, comunque, potuto procedere alla convalida del provvedimento annullabile.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, depositando documenti.
7. All’udienza del 3 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è infondato.
1.1. Il Collegio ritiene di dover dare continuità a quanto già stabilito in casi simili da altre pronunce della Sezione, quanto alla sufficienza degli elementi emersi in sede penale per integrare le ragioni di interesse pubblico che giustificano l’adozione del provvedimento di autotutela (Cons. Stato, Sez. III, 9 maggio 2024, n. 4167; id, 5 giugno 2023, n. 5508; id., 28 dicembre 2022, n. 11485; id., 9 giugno 2022, n. 4687).
Al riguardo basti richiamare la circostanza per cui il procedimento è stato definito in carenza di una completa istruttoria, senza adeguate verifiche sui redditi e i precedenti penali del richiedente e soprattutto attraverso l’utilizzo illecito della credenziale informatica del dirigente competente. Del resto non è controverso tra le parti che la pratica per la concessione della cittadinanza all’odierno appellante (contrassegnata dal numero -OMISSIS-) fosse una di quelle oggetto dei procedimenti penali di cui sopra.
1.2. Se è vero che il provvedimento impugnato non offre concreti elementi da cui inferire i pur adombrati profili di responsabilità dell’appellante, è anche vero che la buona fede dello stesso non sarebbe comunque idonea « a scalfire il legame, rilevante ai fini della presente decisione, tra la genesi del provvedimento di concessione della cittadinanza […] e la suddetta fattispecie criminosa e, in definitiva, a smentire l’incidenza dei reati accertati sull’adeguatezza del provvedimento in rapporto all’interesse pubblico che esso è fisiologicamente destinato a realizzare, in armonia e non in contrapposizione con quello del richiedente » (Cons. Stato sent. n. 5508/2023 cit.).
Rimane comunque fermo che, al ricorrere dei relativi presupposti, la lesione del legittimo affidamento dell’odierno appellante potrebbe essere ristorata mediante un’azione risarcitoria da esperire nei confronti dei soggetti responsabili dei fatti che hanno condotto all’atto di annullamento qui in discussione.
1.3. In assenza di un procedimento amministrativo lecitamente concluso, la sussistenza dei presupposti per l’ottenimento della cittadinanza non può essere accertata in via giudiziale, vista anche la discrezionalità che connota le valutazioni dell’Amministrazione in tale materia.
1. 4. Quanto alla convalida del provvedimento annullabile, contemplata dall’art. 21- nonies , comma 2, legge n. 241 del 1990, si tratta di un provvedimento autonomo, la cui adozione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione ove siano riscontrate ragioni di pubblico interesse alla conservazione dell’atto viziato.
La circostanza che, nel caso in esame, l’Amministrazione non abbia ritenuto di procedere alla convalida del provvedimento di concessione della cittadinanza, da un lato esula dall’oggetto del presente giudizio e dall’altro, comunque, trova ragione in quanto già detto. Come riconosciuto anche dal primo giudice, infatti, il peculiare rilievo che il provvedimento di concessione della cittadinanza ha per gli interessi dell’intero Stato-comunità impone di dare prevalenza, in un caso come quello che occupa, alla tutela della legalità e della correttezza dell’azione amministrativa.
1.5. Come statuito in altri casi analoghi deve, quindi, ritenersi che, nel contesto descritto, la soluzione più idonea a realizzare il giusto contemperamento degli interessi contrapposti è quella consistente nell’azzeramento della vicenda procedimentale, così radicalmente inficiata dalla menzionata condotta criminosa, e nel trasferimento della tutela dell’interesse sostanziale del richiedente la concessione della cittadinanza al nuovo procedimento concessorio che dovesse essere instaurato a seguito dell’eventuale rinnovazione, da parte del medesimo, della relativa istanza (Cons. Stato, sent. n. 4167/2024 cit.).
2. La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite relative alla fase di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.