Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. ________ /________
n. 6682/2022 Ruolo generale Affari Contenziosi
N. .................. Cron.
N. ................... Rep.
TRIBUNALE DI LECCE
Sezione Commerciale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, in composizione monocratica, in persona del dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero d'ordine 6682 del 2022, promossa da:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Lucio G. Longo;
OPPONENTE
contro in persona del suo legale rappresentante Dott. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'avv. Rosario Monteduro;
CP_2
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto.
FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ad atto di precetto, ritualmente notificato, depositato in data 07.09.2022, il ha convenuto, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'Illustre Giudice adito 1) preliminarmente, ricorrendone i presupposti, sospendere l'efficacia esecutiva, del decreto ingiuntivo n. 658/2020 e del conseguente atto di precetto opposto;
2) in ogni caso sospendere la detta efficacia esecutiva almeno sino a quando la Corte di Appello di Lecce non si sarà pronunciata sull'istanza di inibitoria della sentenza che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo;
3) sempre in via preliminare, dichiarare nullo l'atto di precetto avendo posto alla base la sentenza e non il decreto ingiuntivo, nonché per la mancata indicazione del codice fiscale del soggetto presunto creditore;
4) nel merito, accertare e dichiarare che, in sede di gara di appalto, in persona del Controparte_3 legale rappr. p.t. (già ha offerto come tariffa per lo smaltimento Controparte_4 dei rifiuti lire 108.000/t, nonché la somma di £ 14.000 (€ 7,23) direttamente in favore del
, come ristoro socio-economico e per lo sfruttamento dell'impianto; 5) Parte_1 accertare e dichiarare, altresì, che il Controparte_5 hanno sempre e da subito posto in compensazione l'importo dovuto dal per ogni Pt_1 tonnellata di rifiuti conferita nell'impianto con la somma di € 7,23 dovuta da Parte_2
[..
[...]
6)
[...] accertare e dichiarare che detta somma di € 7,23, non è stata mai versata con risorse proprie da in persona del legale rappr. p.t., bensì posta quale pagamento Controparte_3 in capo ai Comuni conferitori e, quindi, fatta transitare in tariffa;
7) per l'effetto delle domande di cui ai nn. 5, 6 e 7, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da
[...]
in persona del legale rappr. p.t., con l'odierno precetto opposto;
8) Controparte_3 accertare e dichiarare che il , in persona del Sindaco legale rappr. p.t., Parte_1 vanta nei confronti di in persona del legale rappr. p.t., quale Controparte_3 controcredito opposto in compensazione la somma complessiva di € 4.854.114,62, di cui € 73.301,14 per spese legali e ristoro ambientale come portati dall'atto di precetto e dal decreto ingiuntivo, € 496.426,88 per differenza sulla somma versata di € 5,61 invece di quella dovuta pari ad € 7,23, ed € 4.284.386,60 per opere socio-economiche e di salvaguardia dell'ambiente per come offerte in sede di gara e, per l'effetto 9) condannare la medesima Controparte_3
in persona del legale rappr. p.t., a corrispondere al , in
[...] Parte_1 persona del Sindaco legale rappr. p.t., la somma di € 73.301,14 nonché quella di € 496.426,88, nonché, per equivalente, quella di € 4.284.386,60 riferita alle opere ed ai lavori di cui sopra laddove non fosse possibile la loro realizzazione o in presenza di un rifiuto di
[...]
in persona del legale rappr. p.t.; il tutto quale eccedenza rispetto al Controparte_3 controcredito opposto in compensazione;
10) in subordine, nella denegata ipotesi venisse ritenuto esistente il credito di cui all'atto di precetto opposto, condannare la medesima in persona del legale rappr. p.t., a corrispondere al Controparte_3 [...]
, in persona del Sindaco legale rappr. p.t., la somma di € 4.854.114,62 quale Parte_1 eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione, di cui € 569.728,02, quale credito, ed € 4.284.386,60 quale credito per equivalente 11) condannare infine essa convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.” [il corsivo è tratto dalle conclusioni assegnate nell'atto di citazione in opposizione ad atto di precetto]
L ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato tutto Controparte_1 quanto ex adverso dedotto e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito così provvedere 1.in via preliminare dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per carenza di legittimazione ad agire con vittoria di spese e competenze;
2. gradatamente, sempre in via preliminare, dare atto della rinuncia al precetto e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese;
3. in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi, in cui l'Ill.mo sig. Giudice non dovesse tener conto delle su esposte argomentazioni e ritenere di entrare nel merito delle argomentazioni di controparte, rigettare l'opposizione in quanto inammissibile e infondata.
4. condannare il al pagamento delle spese e Parte_1 competenze del giudizio” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta].
La causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 05.03.2025, su richiesta delle parti e previa rinuncia delle stesse alla concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, per il deposito degli scritti difensivi conclusionali, è stata decisa con la presente sentenza
Questo Giudice ritiene che debba pervenirsi alla definizione in rito del procedimento che ci occupa con una declaratoria di cessazione della materia del contendere sì come richiesto dalle
2 parti in ragione dell'avvenuta rinuncia all'atto di precetto da parte di Controparte_3
[...]
In proposito, par d'uopo rammentare che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una pronuncia dichiarativa, cui il giudice può e deve addivenire, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, allorquando emerga pacificamente dagli atti di causa o, comunque, sia riconosciuto da tutte le parti del giudizio, il sopravvenire di una situazione atta ad eliminare ogni ragione di contrasto sul merito della pretesa dedotta in lite, sì da far venir meno, oggettivamente, la necessità di una pronuncia giudiziale su quanto costituiva oggetto di domanda.
Ed invero, “la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata, dovendosi escludere, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita, possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato,
l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza” (cfr, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 28 maggio 2013,
n. 13217).
Va, altresì, osservato che – come più volte evidenziato dalla Suprema Corte – alla declaratoria della cessazione della materia del contendere non osta la perdurante esistenza di una situazione di conflitto tra le parti in ordine alle spese di lite, dacché un tal contrasto importa, esclusivamente, che il Giudice assuma le proprie determinazioni in merito al riparto delle spese processuali, facendo applicazione dei criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. ed avendo riguardo, nel primo caso, alla cd. soccombenza virtuale (in tal senso, ex plurimis, Cass. Civ., 2 agosto
2004, n. 14775; conf., Cass. Civ., 28 luglio 2004, n. 14194; Cass. Civ., 21 gennaio 1994, n.
576).
Quanto dedotto rende superflua ogni statuizione sul merito della domanda di parte opponente, onde – ripetesi – deve pervenirsi alla declaratoria della cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite devono essere compensate come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Sezione Commerciale, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 6682 del R.G. 2022, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa per intero le spese di lite;
Così deciso in Lecce in data 5 marzo 2025.
Il Giudice
(Dott. Italo Mirko De Pasquale)
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