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Sentenza 31 dicembre 2025
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01209/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 31/12/2025
N. 02528 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01209/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2025, proposto da
FL VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio De Rosas, Dario De
Serio, CA AR, BE UE, FR BI ET, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 112/2024 resa dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - in data
20/02/2024, notificata il 22/02/2024 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione; ed in data 22/02/2024 in forma esecutiva; passata in giudicato per N. 01209/2025 REG.RIC.
mancata impugnazione come da certificazione rilasciata dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Venezia, con la quale è stato riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla c.d. "Carta Docenti", con l'accredito sulla medesima dell'importo ivi indicato con le modalità e le regole previste per i docenti a tempo indeterminato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ER RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che uno dei difensori della ricorrente, ossia l'avvocato Vittorio De Rosas, ha depositato in giudizio il 20 novembre 2025 un atto di “rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”, con cui, “nel riconoscere l'errore di cui questa difesa è incorsa” (in ordine alla mancata notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice, come rilevato ai sensi dell'art. 73, comma
3, c.p.a. con ordinanza di questa Sezione n. 1209 del 13 ottobre 2025), “dichiara di voler rinunciare all'odierno ricorso per ottemperanza […] e, pertanto, chiede […] di dichiararne l'estinzione, con compensazione delle spese del presente giudizio attesa anche l'assenza di parte resistente non costituita”;
Rilevato che la predetta dichiarazione di rinuncia non è sottoscritta personalmente dalla ricorrente e neppure risulta notificata all'Amministrazione intimata, secondo quanto previsto dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.;
Considerato che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore della ricorrente, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinuncia agli atti del giudizio e all'azione”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce il comma 1 N. 01209/2025 REG.RIC.
del richiamato articolo 84 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n.
2940; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I,
11 febbraio 2022, n. 1668);
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317): causa di improcedibilità, peraltro, espressamente menzionata nell'incipit dell'atto di rinuncia depositato in giudizio il 20 novembre 2025;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto infine che non vi siano ragioni per una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore N. 01209/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ER RA
IL PRESIDENTE
CO NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 31/12/2025
N. 02528 /2025 REG.PROV.COLL. N. 01209/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1209 del 2025, proposto da
FL VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittorio De Rosas, Dario De
Serio, CA AR, BE UE, FR BI ET, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 112/2024 resa dal Tribunale di Venezia - Sezione Lavoro - in data
20/02/2024, notificata il 22/02/2024 ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione; ed in data 22/02/2024 in forma esecutiva; passata in giudicato per N. 01209/2025 REG.RIC.
mancata impugnazione come da certificazione rilasciata dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Venezia, con la quale è stato riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla c.d. "Carta Docenti", con l'accredito sulla medesima dell'importo ivi indicato con le modalità e le regole previste per i docenti a tempo indeterminato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. ER RA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Rilevato che uno dei difensori della ricorrente, ossia l'avvocato Vittorio De Rosas, ha depositato in giudizio il 20 novembre 2025 un atto di “rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse”, con cui, “nel riconoscere l'errore di cui questa difesa è incorsa” (in ordine alla mancata notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell'Amministrazione debitrice, come rilevato ai sensi dell'art. 73, comma
3, c.p.a. con ordinanza di questa Sezione n. 1209 del 13 ottobre 2025), “dichiara di voler rinunciare all'odierno ricorso per ottemperanza […] e, pertanto, chiede […] di dichiararne l'estinzione, con compensazione delle spese del presente giudizio attesa anche l'assenza di parte resistente non costituita”;
Rilevato che la predetta dichiarazione di rinuncia non è sottoscritta personalmente dalla ricorrente e neppure risulta notificata all'Amministrazione intimata, secondo quanto previsto dall'art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.;
Considerato che la procura ad litem di cui risulta munito il difensore della ricorrente, pur facendo menzione anche della facoltà di “rinuncia agli atti del giudizio e all'azione”, non integra gli estremi del mandato speciale a cui si riferisce il comma 1 N. 01209/2025 REG.RIC.
del richiamato articolo 84 (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2015, n.
2940; T.A.R. Veneto, Sez. I, 19 dicembre 2023, n. 1986; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I,
11 febbraio 2022, n. 1668);
Considerato che, in ogni caso, la dichiarazione di rinuncia costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa, secondo quanto previsto dall'art. 84, comma 4, c.p.a. (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 6 marzo 2023,
n. 2317): causa di improcedibilità, peraltro, espressamente menzionata nell'incipit dell'atto di rinuncia depositato in giudizio il 20 novembre 2025;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto infine che non vi siano ragioni per una pronuncia sulle spese di giudizio, attesa la mancata costituzione della parte intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CO NO, Presidente F/F
Filippo Dallari, Primo Referendario
ER RA, Referendario, Estensore N. 01209/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
ER RA
IL PRESIDENTE
CO NO
IL SEGRETARIO