Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/02/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2238/2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Alina Rossato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2238/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. CORSO LUCA, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. CORSO LUCA, come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: domanda di separazione consensuale e divorzio congiunto
Per i ricorrenti in ordine alle condizioni del divorzio:
decorsi i termini previsti dalla norma di legge, pronunciare ex art. 473 bis 49 c.p.c sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto tra i signori
[...]
e come sopra identificati, in regime di separazione Parte_1 Controparte_1
dei beni in data 24.02.2001 in Monselice (PD), atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Monselice (PD) all'anno 2001, parte I, numero 01, Ufficio
1, omolgando le condizioni della separazione e precisamente:
1. Affidamento congiunto a entrambi i genitori della figlia minore , che abiterà stabilmente Per_1
e prevalentemente con la madre presso la casa famigliare in Monselice (PD) via Roberto Furlan n.
7/c, int. 2, che, in ragione della prevalenza di abitazione, viene assegnata alla signora CP_1
completa di suppellettili e arredo fino all'autosufficienza economica della figlia minore;
2. Salvi accordi tra i genitori più favorevoli alla minore quest'ultima trascorrerà con i genitori dei periodi di tempo come di seguito evidenziati: i fine settimana verranno alternati tra i genitori e il padre potrà vedere e stare con la figlia un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera alla domenica sera con rientro alle 21.00 durante i periodi scolastici e 22.30/durante i periodi liberi da impegni scolastici;
durante la settimana in ogni caso il padre potrà trascorrere del tempo con la propria figlia previo accordo diretto con la stessa e sempre previo avviso alla madre. Le vacanze poi verranno ripartite tra i genitori come segue: cinque giorni consecutivi con il papà e cinque giorni consecutivi con la mamma comprendendosi ad anni alterni il Natale o il Capodanno con ciascuno dei genitori;
vacanze pasquali: due giorni consecutivi con il papà e due giorni consecutivi con la mamma alternando la Pasqua e il lunedì in albis con ciascuno dei genitori di anno in anno. vacanze estive: due settimane (estensibili a tre su accordo dei genitori) che potranno anche essere suddivise in periodi di una settimana ciascuna. I periodi di vacanza estiva dovranno essere reciprocamente comunicati tra genitori entro il 15.06, precisandosi che, se le ferie dei genitori si accavallassero, dovranno essere ripartite. Le festività che cadono infrasettimanalmente verranno ripartite equamente tra i genitori e alternate di anno in anno. I genitori trascorreranno con i figli il giorno del compleanno del genitore e entrambi trascorreranno con i figli il giorno del loro compleanno
(suddividendo pranzo o cena o congiuntamente). Fin d' ora durante i periodi di vacanza con i genitori come dianzi determinati il diritto di visita dell'altro genitore rimane sospeso.
3. Fermo restando che la figlia minore abiterà in via prevalente con la madre, la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori. Quindi, le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale e aspirazioni dei figli. Sulle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la madre viene sin d'ora delegata ad assumerle senza necessità di interpellare l'altro genitore, così come autonomamente deciderà il padre per le stesse questioni nei giorni in cui i figli staranno con lui, sempre nel rispetto degli impegni e delle necessità dei minori. In ogni caso i genitori dovranno mantenere coerenti scelte educative, così da consentire alla figlia una corretta e serena crescita.
4. Contributo al mantenimento della prole Il signor concorrerà a contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia , corrispondendo alla signora la somma mensile di euro Per_1 CP_1
200,00 (duecento/00). Il contributo come dianzi determinato verrà pagato dal sig. in quota Pt_1 parte, e fintantochè sarà spettante, mediante corresponsione diretta della quota pari al 50% dell'assegno unico al medesimo spettante in relazione alla figlia, quota che verrà percepita direttamente dalla signora In difetto di assegno unico universale il contributo verrà versato CP_1 dal signor con bonifico bancario alla signora entro il 5 di ogni mese. L'assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat come per legge di anno in anno con decorrenza dai dodici mesi successivi al deposito della sentenza di separazione. Inoltre i genitori contribuiranno ciascuno, per metà, ad ogni spesa straordinaria per i figli, precisandosi che il rimborso di esse avverrà previa esibizione delle pezze giustificative come previste dal protocollo del Tribunale di Padova che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Le detrazioni fiscali per le spese straordinarie dei minori saranno ripartite in misura corrispondente all'effettivo pagamento.
5. I genitori si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto per la figlia.
6. Nessun assegno divorzile a favore dei coniugi che vi rinunciano espressamente.
7. Si ordini l'annotazione dell'emananda sentenza presso il Comune ove il matrimonio risulta trascritto.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nato il [...] a [...], e Parte_1
, nata il [...] a [...], hanno contratto Controparte_1
matrimonio civile il 24/02/2001 in Monselice (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte I, n. 01, Uff. 1, anno 2001.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 6.01.2008 a Monselice (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel giudizio di separazione, con note scritte sostitutive dell'udienza del
09.04.2024, i coniugi hanno rassegnato conclusioni congiunti in ordine alle condizioni di separazione e la separazione è stata omologata con sentenza 205/24
del Tribunale di Padova il 14.05.2024. Ciò premesso, nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla udienza del 9.4.24.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della figlia minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 [...]
contratto il 24/02/2001 in Monselice (PD) e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, Parte I, n. 01, Uff. 1, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti