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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/11/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3017/2025
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura Pt_1
in atti,
OPPONENTE
CONTRO
ed avv. Astuni Maria Teresa, rapp. e dif. entrambi da quest'ultima, elett.te CP_1
dom.ti come in atti, giusta procura di cui in prodizione,
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/6/2025, l ha adito questo giudice, proponendo opposizione Pt_1
al precetto, notificato il 24/6/2025, con cui gli opposti, quali eredi di , hanno Persona_1
intimato all'ente il pagamento di € 8.297,66. Esposti i motivi dell'opposizione, ha concluso come da pagina 4 del ricorso.
Si sono costituiti gli opposti, rinunciando al precetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno invocato una pronuncia di tal fatta nelle conclusioni finali. Del resto,
la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria. Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione di una complessiva valutazione della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 20/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato all'odierna udienza la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
in persona del legale rapp. p.t., rapp. e dif. dall'Avvocatura interna, giusta procura Pt_1
in atti,
OPPONENTE
CONTRO
ed avv. Astuni Maria Teresa, rapp. e dif. entrambi da quest'ultima, elett.te CP_1
dom.ti come in atti, giusta procura di cui in prodizione,
OPPOSTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 27/6/2025, l ha adito questo giudice, proponendo opposizione Pt_1
al precetto, notificato il 24/6/2025, con cui gli opposti, quali eredi di , hanno Persona_1
intimato all'ente il pagamento di € 8.297,66. Esposti i motivi dell'opposizione, ha concluso come da pagina 4 del ricorso.
Si sono costituiti gli opposti, rinunciando al precetto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Entrambe le parti hanno invocato una pronuncia di tal fatta nelle conclusioni finali. Del resto,
la documentazione prodotta conduce a questo tipo di declaratoria. Appare ben chiaro che, nel caso di specie, tenuto conto del tenore della domanda, è
intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragione d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito. La stessa Suprema
Corte di Cassazione (Cass. civ., sez. 1°, 26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti (così come nel caso di specie) che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, in ragione di una complessiva valutazione della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Nocera Inferiore, 20/11/2025 Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo