Decreto cautelare 16 maggio 2022
Ordinanza cautelare 20 giugno 2022
Sentenza 24 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 24/06/2025, n. 12490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12490 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 12490/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05312/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5312 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Bacci ed Erika Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Luigi Capuana, 207;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
- del bando di concorso pubblico per esami, per l’assunzione di 1.000 allievi vice ispettori della Polizia di Stato – D.C.P. 23/12/2020, indetto con decreto del Capo della Polizia del 16 marzo 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” in data 22.03.2022, nella parte in cui, all’articolo 3, comma 1, tra i requisiti di partecipazione viene previsto alla lettera d) il “ non aver compiuto il 28° anno di età. Quest’ultimo è elevato fino ad un massimo di tre anni in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai concorrenti. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del presente bando. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno il limite di età per la partecipazione al concorso è di trentatré anni ” che, conseguentemente, esclude la possibilità per il ricorrente di partecipare al concorso;
- della previsione concorsuale di cui all’art. 4 della lex specialis , rubricata « Domanda di partecipazione. Termini e modalità », nella parte in cui non consente ai candidati che abbiano superato il 28° anno di età di inoltrare la domanda di partecipazione alla procedura selettiva gravata;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, presupposto, connesso o conseguente, ove lesivo degli interessi del ricorrente, ivi compresi:
- il D.P.R. n. 335 del 24/04/1982 recante “ Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia ”, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove all’art. 27- bis prevede quale requisito d’accesso alla qualifica di Vice Ispettore della Polizia di Stato il limite massimo d’età di 28 anni;
- il Decreto n. 103 del 13/07/2018 del Ministero dell’Interno contenente il “ Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato ”, laddove all’art. 2 è stato stabilito il limite d’età di anni 28;
per l’accertamento del diritto del ricorrente a partecipare al concorso di che trattasi;
per la condanna ex art. 30 c.p.a al risarcimento del danno in forma specifica mediante l’adozione del relativo provvedimento di ammissione del ricorrente alle prove del concorso de qu o, nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance , con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 23 maggio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame, ha impugnato il decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 23 dicembre 2020 con cui è stato indetto il « Concorso pubblico per l’arruolamento di 1000 allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato », nonché ogni atto presupposto connesso e consequenziale allo stesso, ivi compreso il Decreto Ministro dell’Interno, 13 luglio 2018, n. 103, nella parte in cui hanno previsto, quale requisito di partecipazione al predetto concorso, il limite di età di ventotto anni.
1.1. Il ricorrente, nelle premesse in fatto del ricorso, ha esposto sia di aver superato il limite di età previsto dal bando – risultando così preclusa la sua partecipazione al concorso – sia che la medesima lex specialis prevedeva una serie di deroghe a tale limite, essendo il requisito dell’età più elevato per coloro che avessero svolto in maniera effettiva il servizio militare, per gli appartenenti alla Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di servizio effettivo e per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno.
2. La parte ricorrente ha gravato gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe con due differenti motivi di ricorso, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, e ne ha chiesto l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dei gravati provvedimenti sulla scorta dei seguenti profili di censura.
2.1.1. Risulterebbe violato il disposto di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in quanto la deroga al principio di non discriminazione in base all’età deve scaturire da ragioni obiettive connesse alla natura del servizio e da oggettive necessità dell’amministrazione, che non ricorrerebbero nel caso di specie perché, ove effettivamente sussistenti, dovrebbero valere per tutti i candidati e non vi sarebbe spazio per le deroghe contemplate dalla lex specialis .
2.1.2. La fissazione di un limite di età si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative eurounitarie, che prevedono che non possono essere fissati limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo che gli stessi non siano oggettivamente e ragionevolmente giustificati da una finalità legittima (articolo 6 della direttiva 2000/78/CE). Ciò peraltro, troverebbe anche conferma nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, laddove è stato affermato che la selezione di soggetti dotati di specifiche caratteristiche – quali, nel caso di specie, una prestanza fisica particolare – può essere svolta senza ricorrere alla fissazione di limiti di età, ma modulando adeguatamente le prove della procedura concorsuale, come avvenuto nella fattispecie in esame in ragione del fatto che il bando relativo alla selezione dei vice ispettori della Polizia di Stato, prevede anche il superamento di specifiche prove fisiche.
2.1.3. Il ricorrente, in via subordinata, ha prospettato la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 27- bis del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, come modificato dall’articolo 1 del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, nonché dell’articolo 2 del decreto del Ministero dell’Interno n. 103 del 13 luglio 2018, per violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, laddove si ritenga che la contestata previsione del limite di età sia conforme a tali disposizioni normative e ministeriali.
2.1.3.1. Il ricorrente, sempre in via subordinata, ha chiesto che venisse operato anche un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, 4, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, lett. c) , della direttiva 2000/78/CE.
2.1.4. La legittimità degli atti e provvedimenti impugnati risulterebbe anche inficiata per difetto per carenza di motivazione, in quanto non vi è alcun riferimento alle ragioni che giustificherebbero i la fissazione del contestato limite di età, donde la violazione dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata contestata la legittimità dei gravati atti e provvedimenti per “ Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Sviamento ”.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’imposizione di differenti limiti di età per l’accesso al ruolo di allievi vice ispettori della Polizia di Stato farebbe emergere l’insussistenza di un effettivo legame tra il requisito anagrafico richiesto ai candidati ed eventuali ragioni oggettive di opportunità che ne giustificherebbero la fissazione, con conseguente indebita discriminazione di tutti gli altri candidati per le quali non è previsto un limite di età superiore a quello di ventotto anni.
Il ricorrente, a supporto di tali censure, ha affermato che “ se da un lato potrebbe eventualmente comprendersi la differenziazione del dato dell’età per i civili e per gli appartenenti alla Polizia di Stato (innalzamento di anni tre rispetto ai civili) in ragione della verifica a monte delle caratteristiche fisiche al momento dell’assunzione nei ruoli e, poi, nella verifica della permanenza delle medesime caratteristiche nel corso della dipendenza del rapporto di lavoro almeno per un triennio, viceversa non è dato comprendere la ragione secondo cui è stato previsto che per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatré anni ” (cfr. pag. 12 del ricorso).
2.3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno, in data 16 maggio 2022, si sono costituiti in resistenza nel presente giudizio.
2.4. Le amministrazioni resistenti, con memoria depositata in data 10 giugno 2022, hanno eccepito l’infondatezza del ricorso.
2.5. All’udienza camerale del 14 giugno 2022 è stata discussa la domanda cautelare proposta con il ricorso in esame e poi la causa è stata trattenuta in decisione.
2.5.1. La Sezione, con ordinanza n. 3909 del 20 giugno 2022, ha rigettato la domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, non ritenendo che il ricorso fosse assistito da quel necessario fumus di fondatezza richiesto dalla legge per la concessione della invocata cautela.
2.6. Le amministrazioni resistenti, con istanza depositata in data 20 maggio 2025, hanno chiesto il passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti e degli atti depositati.
2.7. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato la causa è stata discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame non sia meritevole di favorevole considerazione e debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto.
3.1. Il Collegio rileva che le censure sollevate dalla parte ricorrente sono già state esaminate dal Consiglio di Stato (sezione II, sent. n. 1030 del 30 gennaio 2023) con riferimento al medesimo concorso per cui è causa e sono state ritenute non fondate sulla scorta di una articolata motivazione, con la quale sono stati disattesi anche i profili di illegittimità costituzionale e di contrasto con la normativa eurounitaria prospettati in maniera analoga a quanto fatto dal ricorrente con il ricorso in esame.
Il Collegio, quindi, ritiene che non sussistano ragioni per discostarsi da tale arresto giurisprudenziale, del quale di seguito si riportano i passaggi motivazionali necessari per far emergere l’infondatezza delle censure articolate con il presente gravame.
3.2. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che:
- “ L’art. 27 bis del d.P.R. n. 335 del 1982 e la disciplina di cui al d.m. n. 103/2018, introducendo -recte, modificando - il requisito dell’età per l’accesso al ruolo degli ispettori di polizia ha l’effetto di riservare a talune persone, per il solo fatto di aver compiuto 28 anni di età, un trattamento meno favorevole di altre che versano in situazioni analoghe. Pertanto, esso crea astrattamente una disparità di trattamento direttamente basata sull’età, ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78 (v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2014, Vital Pérez, C416/13, EU:C:2014:2371, punto 33, e del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C258/15, EU:C:2016:873, punto 30). In tali circostanze, occorre, tuttavia, verificare, secondo il paradigma sopra ricostruito e ribadito dalla giurisprudenza della Corte lussemburghese, se siffatta disparità di trattamento possa essere esclusa alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1, o giustificata, in base all’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva 2000/78” ;
- “ La previsione del limite di 28 anni non presenta profili di irragionevolezza proprio in ragione delle specifiche mansioni richieste agli ispettori di polizia, nonché avuto riguardo all’esigenza di garantire un lasso di tempo utile prima del pensionamento […] L’età massima di ventotto anni, dunque, è giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da «compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» nonché «di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa» (art. 26 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, con riferimento alle «funzioni degli ispettori», sin dallo ‘scalino’ di accesso al ruolo). «Si tratta, quindi di funzioni che possono svolgersi anche in modalità strettamente operative, sia sul fronte della tutela ordine pubblico che nello svolgimento di attività di polizia giudiziaria, in cui il limite di età risulta giustificato in relazione alla necessità di particolari condizioni di idoneità ed efficienza fisica, che devono anche essere conservate anche per un certo arco temporale di carriera» (in tal senso, v. ancora Cons. Stato, sez. II, ordinanze nn. 3576 e 3577) ”;
- “ Il corretto esercizio della discrezionalità legislativa in relazione alle caratteristiche del servizio, dunque, ribadito, con riferimento agli ispettori, da ultimo con la novella del 2019, trova conferma, altresì, nella graduazione dei limiti di età in relazione all’accesso ai diversi ruoli della Polizia di Stato. Esso infatti è superiore a quello fissato in generale per gli allievi agenti direttamente dalla norma primaria in ventisei anni, ma inferiore a quello di trenta anni pensato per i Commissari, proprio in ragione dell’adeguamento alla specificità delle mansioni, nel senso della preponderanza (nella fattispecie, insussistente) o meno dei profili direzionali e di coordinamento, per i quali potrebbe non essere necessario lo stesso standard di prestanza fisica, ovvero lo stesso arco prospettico temporale per un pieno dispiegamento di carriera all’interno del ruolo ”;
- “ Poiché, infatti, la direttiva 2000/78 dà rilievo, ai fini della fissazione di un limite massimo di età, anche alla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento, si deve tenere altresì conto da un lato che per le forze di polizia esso è fissato al sessantesimo anno di età, dall’altro che l’effettiva nomina quale vice ispettore, a seguito del biennio di formazione, e in relazione al tempo occorrente per lo svolgimento della procedura per l’alto numero dei candidati alla procedura concorsuale, può avvenire anche molto tempo dopo l’indizione del relativo concorso ”.
3.3. Il Collegio ritiene manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte ricorrente in quanto, come già affermato da questo Tribunale proprio in relazione alla medesima procedura concorsuale per cui è causa “ in diverse occasioni la giurisprudenza costituzionale ha sottolineato che «rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire criteri per l’accesso ai pubblici impieghi, purché i «requisiti non siano determinati in modo arbitrario o irragionevole» (cfr. Corte costituzionale, 21 dicembre 2020, n. 275 e 30 dicembre 1997, n- 466). Nel caso di specie, si è già rilevata la ragionevolezza del limite fissato dal legislatore che consente di contemperare più esigenze di sicuro rilievo costituzionale, ovvero quella di garantire il massimo accesso ai concorsi pubblici e quella di selezionare personale che, in ragione dell’età, possa assicurare un congruo tempo di permanenza in servizio (tenuto conto sia dell’età massima di pensionamento prevista per le forze dell’ordine, sia dei tempi lunghi delle procedure concorsuali e dell’addestramento), nonché un più ampio arco temporale di condizioni fisiche ottimali. Se, infatti, rispetto a tale ultimo profilo, è vero che l’idoneità fisica dei candidati in occasione del concorso è certificata – e in un certo senso ‘fotografata’ a quel dato momento – da apposite prove, è altrettanto chiaro che il suo permanere nel tempo è chiaramente influenzato dall’età della persona (atteso che, com’è noto, l’aumentare dell’età ha delle inevitabili ricadute sulla forma fisica di ogni persona, sia in termini di diminuzione di forza, resistenza e flessibilità, sia in termini di maggiore fragilità ossea e rigidità articolare) ” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I- quater , sent. n. 3268 del 22 marzo 2022, confermata da Cons. Stato, sez. II, sent. n. 1030/2023, cit.).
4. Il Collegio ritiene infondato anche il secondo motivo di ricorso.
Con tale mezzo di gravame è stata lamentata l’illegittimità dei gravati provvedimenti per eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento con altre categorie di soggetti, quali gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell'interno, per i quali è stato fissato un differente e più elevato limite di età, pari a trentatré anni.
4.1. Anche tale profilo è già stato vagliato dalla giurisprudenza amministrativa, sicché per farne emergere l’infondatezza è sufficiente richiamare le motivazioni già all’uopo spese dal Consiglio di Stato.
4.2. In ordine a tale profilo di doglianza, in particolare, è stato ritenuto che sia da escludere “ un profilo di irragionevolezza e di disparità di trattamento, che ecceda i limiti della discrezionalità, rispetto alla elevazione del limite di età prevista dal d.m. n. 103 del 2018 per gli appartenenti all’Amministrazione civile dell’Interno, essendo tale elevazione contenuta (33 anni anziché 28) e comunque riferita alla diversa situazione di chi avendo già prestato servizio, appunto, nella medesima Amministrazione, ha una posizione previdenziale aperta e ha comunque maturato un’esperienza settoriale, seppure non operativa, di potenziale utilità, che evidentemente si è inteso in qualche modo valorizzare ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, sent. n. 1030/2023, cit., punto 20).
5. L’accertata legittimità degli atti e provvedimenti impugnati, così come l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale e delle censure tese a prospettate la contrarietà degli stessi rispetto alla normativa eurounitaria, conduce ad escludere qualsiasi forma di responsabilità delle amministrazioni resistenti, donde l’infondatezza anche della azione risarcitoria esperita dalla parte ricorrente.
6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, il ricorso in esame deve essere respinto, stante la sua infondatezza.
7. Le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Guido Gabriele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO