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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12538 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 15392/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, Piazza del Popolo n 18, ed ivi elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Valeria Galli ( ), in Roma, Via Adriano I n. 134/A, che la rappresenta e difende, giusta delega CodiceFiscale_1 in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
(RM), via dei Buonvisi, n. 61/H, rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Pietropaoli e dell'avv. Alessandro Cuggiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7; RESISTENTE
*****
FATTO
Con ricorso depositato e notificato in data 28 aprile 2025 la società proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l'atto di precetto notificato in data 14 aprile 2025 dal sig.
, fondato sul decreto ingiuntivo n. 2784/2025 dell'11/04/2025 (RG n. 12908/2025), Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, unitamente al precetto, con il quale si ingiungeva al ricorrente di pagare la somma di € 105.942,74, oltre ad interessi legali e successive occorrende in caso di esecuzione forzata. L'opponente deduceva che l'importo intimato con il precetto sarebbe stato erroneamente calcolato al lordo, senza tenere conto delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del precetto e di revocarlo integralmente;
in via subordinata, di rideterminare il quantum ritenuto dovuto con conseguente revoca parziale del precetto per la parte eccedente;
in via cautelare, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., allegando sia il fumus boni iuris, individuato nella pretesa erroneità dei conteggi, sia il periculum in mora, individuato nel rischio di esecuzione forzata per somme ritenute non dovute. Si costituiva in giudizio il sig. , quale opposto, eccependo la radicale infondatezza CP_1 dell'opposizione, sia con riferimento alla denunciata inesattezza del credito, sia con riguardo alla domanda cautelare di sospensione. In particolare, l'opposto evidenziava che la società aveva Parte_1 già proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 2784/2025, iscritta al n. 19035/2025 R.G., conclusasi sentenza n. 8229/2025 del Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott. Umberto Buonassisi, che aveva rigettato integralmente l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Nella motivazione di tale sentenza, prodotta in atti, il Tribunale aveva rilevato, tra l'altro, che l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine ai conteggi e che, nel rito del lavoro, grava sul convenuto l'onere di una contestazione dettagliata e puntuale ex artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., precisando che la negazione del titolo del credito non equivale a contestazione dell'esattezza dei calcoli;
che la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado li rende definitivamente accertati e vincolanti per il giudice, mentre la contestazione successiva è tardiva ed inammissibile. L'opposto richiamava altresì il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti di lavoro devono avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali potranno essere operate solo al momento dell'effettiva corresponsione delle somme e secondo il criterio di cassa, trattandosi di profili inerenti al rapporto tributario e contributivo e non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore. Sottolineava, inoltre, che la stessa società opponente riconosceva nel proprio ricorso di essere comunque debitrice di un importo netto di euro 17.862,60, mai offerto in pagamento, neppure in giudizio. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'istanza di sospensione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., in ragione della reiterazione di eccezioni già disattese nella parallela opposizione al decreto ingiuntivo. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ.
DIRITTO
La domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
In via preliminare, giova rilevare che le censure articolate con l'opposizione a precetto coincidono, sotto il profilo fattuale e giuridico, con quelle già dedotte dalla medesima società nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2784/2025, definito con sentenza n. 8229/2025 dell'11/07/2025 di questo Tribunale. In tale occasione il giudice aveva espressamente affermato che l'opponente non aveva svolto alcuna specifica contestazione sui conteggi posti a fondamento della pretesa dell'odierno opposto e che, nel rito del lavoro, l'onere di contestazione specifica, imposto dagli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., grava sul convenuto anche nel caso in cui questi contesti in radice l'esistenza del credito, non essendo tale contestazione idonea, di per sé sola, a mettere in discussione la correttezza dei calcoli. Il Tribunale, nella citata sentenza, aveva richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado ne determina l'accertamento definitivo, con conseguente vincolo per il giudice, mentre una contestazione tardiva è inammissibile. Ne deriva che le questioni già esaminate e decise nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non possono essere nuovamente sottoposte a scrutinio in via mediata attraverso l'opposizione a precetto, non essendo consentita una sostanziale rimessione in discussione del titolo giudiziale già confermato. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali profili preclusivi, le doglianze di si Parte_1 appalesano destituite di fondamento nel merito. La società opponente assume che il credito intimato con il precetto sarebbe inesatto perché indicato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Tale obiezione contrasta apertamente con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore, ivi comprese le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto, devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dovendo tali ritenute essere operate solo al momento del pagamento, in applicazione del criterio di cassa e non di competenza, e comunque nell'ambito del rapporto tributario e previdenziale che intercorre fra lavoratore, datore di lavoro ed erario, e non nel rapporto meramente civilistico oggetto del giudizio. È stato pacificamente ribadito che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, mentre le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive prima che le somme siano effettivamente percepite dal lavoratore, momento in cui esse saranno assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e il lavoratore potrà beneficiare di eventuali modalità più favorevoli di applicazione delle aliquote in ragione del carattere eccezionale del reddito corrisposto in un'unica soluzione. L'impostazione difensiva dell'opponente è, pertanto, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato da tempo, recentemente ribadito anche da questo Tribunale (Trib. Roma, 2 febbraio 2024, n. 1325/2024), ed è già stata disattesa nel parallelo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il credito azionato con il precetto trova, dunque, piena e sufficiente dimostrazione nelle buste paga e nei CUD prodotti, tutti atti provenienti dall'azienda medesima, mai oggetto di un formale disconoscimento ai sensi di legge, e già ritenuti idonei dal Tribunale a fondare l'emissione e la conferma del decreto ingiuntivo. Non difettano, pertanto, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 cod. proc. civ. per la legittima azione esecutiva, né sussiste l'asserita inesattezza del credito ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Passando alla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, deve rilevarsi che essa non può trovare accoglimento. Il fumus boni iuris, inteso come apprezzabile probabilità di fondatezza delle censure nel merito, è del tutto insussistente alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del consolidato quadro giurisprudenziale in materia di liquidazione al lordo dei crediti di lavoro, dell'intervenuta conferma del decreto ingiuntivo con sentenza definitiva e della mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi. Neppure il periculum in mora risulta adeguatamente dimostrato, non potendo ritenersi di per sé idoneo a configurare un danno grave ed irreparabile il mero rischio di subire un'esecuzione forzata per crediti di lavoro accertati in sede giudiziale, specie a carico di una società di capitali che non ha allegato alcuna concreta situazione di pregiudizio irreversibile per la propria continuità aziendale. Deve, infine, esaminarsi la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dall'opposto. Nel caso di specie, la condotta processuale di evidenzia un Parte_1 uso distorto dello strumento processuale, avendo la società reiterato, in sede di opposizione a precetto, le stesse eccezioni e gli stessi argomenti già disattesi dal Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, senza apportare elementi di fatto o di diritto nuovi, con l'evidente effetto di procrastinare l'adempimento di un credito di natura retributiva già riconosciuto. Tale reiterazione di pretese palesemente infondate integra, ad avviso di questo giudice, quantomeno una colpa grave nella proposizione dell'opposizione, giustificando l'applicazione dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., con liquidazione equitativa del danno. Da ultimo non può non rimarcarsi, la radicale e manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata da parte della società opponente in base alla quale il giudizio monitorio, a suo tempo proposto dal lavoratore, per retribuzioni non corrisposte, sarebbe stato ab initio improcedibile ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria ivi previsto. La tesi della società, a dir poco fantasiosa e stravagante, si palesa dichiaratamente dilatoria e non merita alcuna considerazione, se non ai fini dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., essendo contraddetta dal contrario ed unanime orientamento giurisprudenziale laddove si afferma che la mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 è prevista come condizione di procedibilità, a stretto rigore, per le sole materie tassativamente elencate dall'art. 5, comma 1-bis, tra cui non figurano il lavoro subordinato, la retribuzione, il licenziamento, il demansionamento o altre tipiche questioni giuslavoristiche bensì soltanto: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto d'azienda, la responsabilità medica e sanitaria, la diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari. [Cass. civ., sez. lav., n. 27363/2022]. All'esito delle riferite premesse, la società dovrà essere condannata, ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 1, cod. proc. civ., al pagamento in favore di della somma di euro 2.000,00 a Parte_2 titolo di responsabilità aggravata, somma che il Tribunale ritiene di liquidare in via equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente; esse si liquidano alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] avverso il precetto notificato il 14 aprile 2025 su istanza di , fondato sul Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2784/2025 dell'11/04/2025 (RG n. 12908/2025), ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2784/2025 e ne dichiara la piena efficacia esecutiva;
3) rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ.;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 1.948,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna altresì ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, somma che Controparte_1 ritiene di liquidare in via equitativa. Così deciso in Roma il 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del 03/12/2025, sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ. nella causa R.G. n. 15392/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
***** TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, Piazza del Popolo n 18, ed ivi elettivamente domiciliata nello studio dell'avv. Valeria Galli ( ), in Roma, Via Adriano I n. 134/A, che la rappresenta e difende, giusta delega CodiceFiscale_1 in calce al ricorso;
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...]Controparte_1 CodiceFiscale_2
(RM), via dei Buonvisi, n. 61/H, rappresentato e difeso, come da delega in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Andrea Pietropaoli e dell'avv. Alessandro Cuggiani, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7; RESISTENTE
*****
FATTO
Con ricorso depositato e notificato in data 28 aprile 2025 la società proponeva Parte_1 opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso l'atto di precetto notificato in data 14 aprile 2025 dal sig.
, fondato sul decreto ingiuntivo n. 2784/2025 dell'11/04/2025 (RG n. 12908/2025), Controparte_1 emesso dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, unitamente al precetto, con il quale si ingiungeva al ricorrente di pagare la somma di € 105.942,74, oltre ad interessi legali e successive occorrende in caso di esecuzione forzata. L'opponente deduceva che l'importo intimato con il precetto sarebbe stato erroneamente calcolato al lordo, senza tenere conto delle ritenute fiscali e previdenziali dovute ex lege, con conseguente difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito azionato. Chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare l'illegittimità del precetto e di revocarlo integralmente;
in via subordinata, di rideterminare il quantum ritenuto dovuto con conseguente revoca parziale del precetto per la parte eccedente;
in via cautelare, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ., allegando sia il fumus boni iuris, individuato nella pretesa erroneità dei conteggi, sia il periculum in mora, individuato nel rischio di esecuzione forzata per somme ritenute non dovute. Si costituiva in giudizio il sig. , quale opposto, eccependo la radicale infondatezza CP_1 dell'opposizione, sia con riferimento alla denunciata inesattezza del credito, sia con riguardo alla domanda cautelare di sospensione. In particolare, l'opposto evidenziava che la società aveva Parte_1 già proposto separata opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 2784/2025, iscritta al n. 19035/2025 R.G., conclusasi sentenza n. 8229/2025 del Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott. Umberto Buonassisi, che aveva rigettato integralmente l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto. Nella motivazione di tale sentenza, prodotta in atti, il Tribunale aveva rilevato, tra l'altro, che l'opponente non aveva svolto alcuna contestazione specifica in ordine ai conteggi e che, nel rito del lavoro, grava sul convenuto l'onere di una contestazione dettagliata e puntuale ex artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., precisando che la negazione del titolo del credito non equivale a contestazione dell'esattezza dei calcoli;
che la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado li rende definitivamente accertati e vincolanti per il giudice, mentre la contestazione successiva è tardiva ed inammissibile. L'opposto richiamava altresì il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti di lavoro devono avvenire al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, le quali potranno essere operate solo al momento dell'effettiva corresponsione delle somme e secondo il criterio di cassa, trattandosi di profili inerenti al rapporto tributario e contributivo e non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore. Sottolineava, inoltre, che la stessa società opponente riconosceva nel proprio ricorso di essere comunque debitrice di un importo netto di euro 17.862,60, mai offerto in pagamento, neppure in giudizio. Concludeva pertanto chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, il rigetto dell'istanza di sospensione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., in ragione della reiterazione di eccezioni già disattese nella parallela opposizione al decreto ingiuntivo. La causa di natura essenzialmente documentale veniva discussa e decisa come da separata sentenza pronunciata all'esito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter cod. proc. civ.
DIRITTO
La domanda proposta da è infondata e deve essere rigettata. Parte_1
In via preliminare, giova rilevare che le censure articolate con l'opposizione a precetto coincidono, sotto il profilo fattuale e giuridico, con quelle già dedotte dalla medesima società nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 2784/2025, definito con sentenza n. 8229/2025 dell'11/07/2025 di questo Tribunale. In tale occasione il giudice aveva espressamente affermato che l'opponente non aveva svolto alcuna specifica contestazione sui conteggi posti a fondamento della pretesa dell'odierno opposto e che, nel rito del lavoro, l'onere di contestazione specifica, imposto dagli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma, cod. proc. civ., grava sul convenuto anche nel caso in cui questi contesti in radice l'esistenza del credito, non essendo tale contestazione idonea, di per sé sola, a mettere in discussione la correttezza dei calcoli. Il Tribunale, nella citata sentenza, aveva richiamato l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui la mancata o generica contestazione dei conteggi in primo grado ne determina l'accertamento definitivo, con conseguente vincolo per il giudice, mentre una contestazione tardiva è inammissibile. Ne deriva che le questioni già esaminate e decise nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non possono essere nuovamente sottoposte a scrutinio in via mediata attraverso l'opposizione a precetto, non essendo consentita una sostanziale rimessione in discussione del titolo giudiziale già confermato. Ad ogni modo, anche a voler prescindere da tali profili preclusivi, le doglianze di si Parte_1 appalesano destituite di fondamento nel merito. La società opponente assume che il credito intimato con il precetto sarebbe inesatto perché indicato al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. Tale obiezione contrasta apertamente con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore, ivi comprese le differenze retributive e il trattamento di fine rapporto, devono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, dovendo tali ritenute essere operate solo al momento del pagamento, in applicazione del criterio di cassa e non di competenza, e comunque nell'ambito del rapporto tributario e previdenziale che intercorre fra lavoratore, datore di lavoro ed erario, e non nel rapporto meramente civilistico oggetto del giudizio. È stato pacificamente ribadito che il datore di lavoro può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, mentre le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive prima che le somme siano effettivamente percepite dal lavoratore, momento in cui esse saranno assoggettate a tassazione secondo il criterio di cassa e il lavoratore potrà beneficiare di eventuali modalità più favorevoli di applicazione delle aliquote in ragione del carattere eccezionale del reddito corrisposto in un'unica soluzione. L'impostazione difensiva dell'opponente è, pertanto, in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato da tempo, recentemente ribadito anche da questo Tribunale (Trib. Roma, 2 febbraio 2024, n. 1325/2024), ed è già stata disattesa nel parallelo giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Il credito azionato con il precetto trova, dunque, piena e sufficiente dimostrazione nelle buste paga e nei CUD prodotti, tutti atti provenienti dall'azienda medesima, mai oggetto di un formale disconoscimento ai sensi di legge, e già ritenuti idonei dal Tribunale a fondare l'emissione e la conferma del decreto ingiuntivo. Non difettano, pertanto, i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 474 cod. proc. civ. per la legittima azione esecutiva, né sussiste l'asserita inesattezza del credito ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ. Passando alla domanda cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto, deve rilevarsi che essa non può trovare accoglimento. Il fumus boni iuris, inteso come apprezzabile probabilità di fondatezza delle censure nel merito, è del tutto insussistente alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del consolidato quadro giurisprudenziale in materia di liquidazione al lordo dei crediti di lavoro, dell'intervenuta conferma del decreto ingiuntivo con sentenza definitiva e della mancanza di specifiche contestazioni sui conteggi. Neppure il periculum in mora risulta adeguatamente dimostrato, non potendo ritenersi di per sé idoneo a configurare un danno grave ed irreparabile il mero rischio di subire un'esecuzione forzata per crediti di lavoro accertati in sede giudiziale, specie a carico di una società di capitali che non ha allegato alcuna concreta situazione di pregiudizio irreversibile per la propria continuità aziendale. Deve, infine, esaminarsi la domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ. avanzata dall'opposto. Nel caso di specie, la condotta processuale di evidenzia un Parte_1 uso distorto dello strumento processuale, avendo la società reiterato, in sede di opposizione a precetto, le stesse eccezioni e gli stessi argomenti già disattesi dal Tribunale nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, senza apportare elementi di fatto o di diritto nuovi, con l'evidente effetto di procrastinare l'adempimento di un credito di natura retributiva già riconosciuto. Tale reiterazione di pretese palesemente infondate integra, ad avviso di questo giudice, quantomeno una colpa grave nella proposizione dell'opposizione, giustificando l'applicazione dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., con liquidazione equitativa del danno. Da ultimo non può non rimarcarsi, la radicale e manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata da parte della società opponente in base alla quale il giudizio monitorio, a suo tempo proposto dal lavoratore, per retribuzioni non corrisposte, sarebbe stato ab initio improcedibile ex art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, per mancato esperimento del previo tentativo di mediazione obbligatoria ivi previsto. La tesi della società, a dir poco fantasiosa e stravagante, si palesa dichiaratamente dilatoria e non merita alcuna considerazione, se non ai fini dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., essendo contraddetta dal contrario ed unanime orientamento giurisprudenziale laddove si afferma che la mediazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010 è prevista come condizione di procedibilità, a stretto rigore, per le sole materie tassativamente elencate dall'art. 5, comma 1-bis, tra cui non figurano il lavoro subordinato, la retribuzione, il licenziamento, il demansionamento o altre tipiche questioni giuslavoristiche bensì soltanto: il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto d'azienda, la responsabilità medica e sanitaria, la diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari. [Cass. civ., sez. lav., n. 27363/2022]. All'esito delle riferite premesse, la società dovrà essere condannata, ai sensi dell'art. Parte_1
96, comma 1, cod. proc. civ., al pagamento in favore di della somma di euro 2.000,00 a Parte_2 titolo di responsabilità aggravata, somma che il Tribunale ritiene di liquidare in via equitativa. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente; esse si liquidano alla stregua del D.M. Giustizia n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...] avverso il precetto notificato il 14 aprile 2025 su istanza di , fondato sul Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 2784/2025 dell'11/04/2025 (RG n. 12908/2025), ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1
2) conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 2784/2025 e ne dichiara la piena efficacia esecutiva;
3) rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del precetto proposta ai sensi dell'art. 615, comma 2, cod. proc. civ.;
4) condanna la al pagamento delle spese di lite in favore di , che Parte_1 Controparte_1 liquida in euro 1.948,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna altresì ai sensi dell'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., al pagamento in Parte_1 favore di della somma di euro 2.000,00 a titolo di responsabilità aggravata, somma che Controparte_1 ritiene di liquidare in via equitativa. Così deciso in Roma il 04/12/2025. Il Giudice del Lavoro Dott. Paolo Mormile