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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 752/23 R.G.
promossa da con sede in Riposto (CT) via Etnea n. 72 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore
Suriano e Eleonora Gambera Giada giusta procura in atti;
CONTRO
Controparte_1
in persona del Dirigente Generale, Direttore regionale p.t.
[...]
per la IA ,
-rappresentato e difeso,per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa , iscritta al collegio notarile del distretto di Palermo, (rep. Per_1 Per_2
n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01n. 2748/1T), dall'avv. Nicola Maccarrone ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a; CP_1
.CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar 14 (C.F. Controparte_2
), ente pubblico economico in persona del Dr. a ciò P.IVA_1 Persona_3
autorizzato per procura speciale in notar di Roma Rep. n. 180134 Persona_4
Racc. n. 12348 rilasciata da , elettivamente dom. in Controparte_2
Catania via Vitt. Em. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez che la Pt_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2022 90189239 70
notificata in data 12.12.2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 293 2011
0078403343 ; 2932024 0031455167 ;293 20270024555425 relative a premi assicurativi per gli anno 2009 al 2017; CP_1
OTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2023 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tepore, ha convenuto l' e CP_1 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti P t, avanti a questo
[...]
Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso
Pag. 2 di 7 l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90189239 70 notificata in data 12.12.2022 cui sono sottesi le cartelle di pagamento nr n. 293 2011 0078403343 ; 2932024 0031455167
;293 20270024555425 relative a premi assicurativi per gli anno 2009 al 2017. CP_1
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec da indirizzo non valido e l'illegittimità per tardiva notifica avvenuta oltre il termine di prescrizione di cinque anni in relazione ai ruoli nn. 29320110078403343 – 29320140031455167 e
29320170024555425 relativi a premi per gli anni dal 2009 al 2017. CP_1
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' e in persona dei CP_4
rispettivi legali rappresentanti per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Pag. 3 di 7 Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
Pag. 4 di 7 ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Infondata appare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto d'intimazione opposto,
avvenuta a mezzo pec in data 12 dicembre 2022, come da relata che allegata in copia
(all. 1) e delle intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione,
considerato che la legittimita della notifica a mezzo pec, da indirizzo t, e nessuna inesistenza può essere Email_1
ritenuta in quanto eseguite nel rispetto delle norme di legge in materia.
Va comunque esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti alcuna prescrizione succesiva alla notifica degli atti impositivi sottesi è maturata , tenuto conto degli atti notificati da quali CP_4
atti interruttivi della prescrizione (all. 2) e, precisamente:- ruolo n.
Pag. 5 di 7 notificato in data 17/09/2014 - ruolo n. 29320170024555425 notificato in data
04/09/2017, come da relate prodotte (all. 3).
Stante la regolare notifica dei ruoli opposti, i termini di prescrizione di cinque anni sono stati interrotti dagli atti d'intimazione di pagamento nn. 293201690127227050,
notificato in data 12/07/2016, n. 293201790413757780, notificato in data 20/11/2017
e n. 29320229002642910, notificato in data 16/02/2022, come da relate in copia (all.
4).
Tenuto conto della data di notifica di ciascun ruolo l'intimazione opposta deve ritenersi tempestiva e notificata nel rispetto dei termini di prescrizione, considerando anche il periodo di sospensione operata dalla normativa agevolativa “COVID-19” pari a
542 gg..
Qunato alle spese vengono poste a carico di parte opponente per il principio della soccombenza e a favore degli Ento costituiti per come liquidati in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
rigetta l'opposizione;
Pag. 6 di 7 condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di euro CP_1
884,5 oltre alle spese generali Iva e CPA come per legge.
condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore nella misura di euro 884,5 oltre alle spese generali IVA e Cpa come per legge.
Catania 31.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
293201100778403343 notificato in data 19/04/2012 - ruolo n. 29320140031455167
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia
Trovato, espletata l'attività di cui all'art 127 ter cpc ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 752/23 R.G.
promossa da con sede in Riposto (CT) via Etnea n. 72 in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore
Suriano e Eleonora Gambera Giada giusta procura in atti;
CONTRO
Controparte_1
in persona del Dirigente Generale, Direttore regionale p.t.
[...]
per la IA ,
-rappresentato e difeso,per procura generale alle liti del 17-01-2023, per notar dott.ssa , iscritta al collegio notarile del distretto di Palermo, (rep. Per_1 Per_2
n. 2536, racc. 1915, reg. il 26-01n. 2748/1T), dall'avv. Nicola Maccarrone ed elettivamente domiciliato presso l'ufficio avvocatura di Catania, sito presso la sede in via Cifali 76/a; CP_1
.CONTRO
con sede in Roma via G. Grezar 14 (C.F. Controparte_2
), ente pubblico economico in persona del Dr. a ciò P.IVA_1 Persona_3
autorizzato per procura speciale in notar di Roma Rep. n. 180134 Persona_4
Racc. n. 12348 rilasciata da , elettivamente dom. in Controparte_2
Catania via Vitt. Em. 26 presso lo studio dell'avv. Francesco Lopez che la Pt_2
rappresenta e difende giusta procura in atti;
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento n. 293 2022 90189239 70
notificata in data 12.12.2022 limitatamente alle cartelle di pagamento n. 293 2011
0078403343 ; 2932024 0031455167 ;293 20270024555425 relative a premi assicurativi per gli anno 2009 al 2017; CP_1
OTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2023 la società in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tepore, ha convenuto l' e CP_1 Controparte_3
in persona dei rispettivi legali rappresentanti P t, avanti a questo
[...]
Giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Catania, in opposizione avverso
Pag. 2 di 7 l'intimazione di pagamento n. 293 2022 90189239 70 notificata in data 12.12.2022 cui sono sottesi le cartelle di pagamento nr n. 293 2011 0078403343 ; 2932024 0031455167
;293 20270024555425 relative a premi assicurativi per gli anno 2009 al 2017. CP_1
A sostegno della domanda lamentava l'illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento per inesistenza della notifica avvenuta a mezzo pec da indirizzo non valido e l'illegittimità per tardiva notifica avvenuta oltre il termine di prescrizione di cinque anni in relazione ai ruoli nn. 29320110078403343 – 29320140031455167 e
29320170024555425 relativi a premi per gli anni dal 2009 al 2017. CP_1
CP_ Con memoria di costituzione si costituiva in giudizio l' e in persona dei CP_4
rispettivi legali rappresentanti per ivi rilevare l'inammissibilità, nonché l'infondatezza dell'opposizione proposta di cui chiedevano il rigetto.
Premessi gli atti introduttivi ed i verbali di causa il cui contento deve intendersi riportato va preliminarmente esaminata l'ammissibilitá dell'opposizione ex art. 24
comma 5, Decreto Legislativo n. 46/99.
Va dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione perché proposta oltre il termine di decadenza previsto dal D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24 comma 5 del
Dlg. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come di recente ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr C.
Pag. 3 di 7 Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità
dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c.
inoltre vedi Cassazione 8765/1997;Cassazione 9912/2001;17460.2007 Cassazione n.
3404/2004).
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del termine di cui all'art. 24 d.lgs n.
46/99 e alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è
accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa
contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi
perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito
contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a
consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008,
n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ.,
sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi
inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della
materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia
di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo
accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a
Pag. 4 di 7 ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base
di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”.
Pertanto la mancata opposizione nel termine suddetto rende definitivo e non più
contestabile il credito dell'Ente previdenziale.
Infondata appare l'eccezione di nullità della notifica dell'atto d'intimazione opposto,
avvenuta a mezzo pec in data 12 dicembre 2022, come da relata che allegata in copia
(all. 1) e delle intimazioni di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione,
considerato che la legittimita della notifica a mezzo pec, da indirizzo t, e nessuna inesistenza può essere Email_1
ritenuta in quanto eseguite nel rispetto delle norme di legge in materia.
Va comunque esaminata l'eccezione di prescrizione successiva dovendosi sul punto qualificare l'azione come opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. non soggetta ad alcun termine se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n.
8061/2007).
Non essendo, come tale, sottoposta a termini decadenziali la stessa e dunque ammissibile e puó essere esaminata nel merito.
Dall'esame della documentazione in atti alcuna prescrizione succesiva alla notifica degli atti impositivi sottesi è maturata , tenuto conto degli atti notificati da quali CP_4
atti interruttivi della prescrizione (all. 2) e, precisamente:- ruolo n.
Pag. 5 di 7 notificato in data 17/09/2014 - ruolo n. 29320170024555425 notificato in data
04/09/2017, come da relate prodotte (all. 3).
Stante la regolare notifica dei ruoli opposti, i termini di prescrizione di cinque anni sono stati interrotti dagli atti d'intimazione di pagamento nn. 293201690127227050,
notificato in data 12/07/2016, n. 293201790413757780, notificato in data 20/11/2017
e n. 29320229002642910, notificato in data 16/02/2022, come da relate in copia (all.
4).
Tenuto conto della data di notifica di ciascun ruolo l'intimazione opposta deve ritenersi tempestiva e notificata nel rispetto dei termini di prescrizione, considerando anche il periodo di sospensione operata dalla normativa agevolativa “COVID-19” pari a
542 gg..
Qunato alle spese vengono poste a carico di parte opponente per il principio della soccombenza e a favore degli Ento costituiti per come liquidati in dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
Il GOT Dott.ssa Alessia Trovato definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
per le causali di cui in parte motiva,
rigetta l'opposizione;
Pag. 6 di 7 condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore nella misura di euro CP_1
884,5 oltre alle spese generali Iva e CPA come per legge.
condanna parte opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore nella misura di euro 884,5 oltre alle spese generali IVA e Cpa come per legge.
Catania 31.01.2025
IL GOT
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
293201100778403343 notificato in data 19/04/2012 - ruolo n. 29320140031455167