Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 14/03/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 445/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 445/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto cumulativo per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili promosso da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Monfalcone (GO) in Corso del Popolo n. 4 presso lo studio dell'avv. BANDELLI
ROBERTA, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
e
C.F. ) elettivamente domiciliato Parte_2 C.F._2
in Monterotondo (RM) in via G. Mameli n. 20 presso lo studio dell'avv. CESARINI
RICCARDO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti, relativamente alla domanda di separazione personale:
1
2) I figli minori ed vengono affidati in modalità condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori con loro collocamento prevalente presso la residenza della madre e facoltà di frequentazione con il padre nei seguenti termini:
Almeno una volta al mese, a fine settimana, dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 19.00 della domenica oltre a quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive in un periodo da indicare entro il 31/05 di ciascun anno ed oltre a sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, da alternare di anno in anno i periodi dal 23/12 al 30/12
e dal 31/12 al 06/01, nonché per i periodi delle festività pasquali, da alternare di anno in anno. Il padre, comunque, avrà facoltà di vedere i piccoli con ogni più ampia liberalità, previo accordo telefonico con la madre. Il padre avrà facoltà di telefonare ai piccoli senza limitazioni di giorni alcuni, in orari ovviamente opportuni.
3) Il signor si impegna e obbliga a corrispondere a Parte_2 Parte_1
, quale contributo per i figli minori, l'importo mensile pari ad € 300,00 (€
[...]
150,00 per ciascun figlio), da versare in via anticipata entro il giorno 15 di ciascun mese e da rivalutare annualmente sulla base degli indici ISTAT, e si impegna altresì a corrispondere alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie in favore dei Parte_1 figli minori, debitamente documentate, così come disposto dal Protocollo d'Intesa dd.
29/10/18 in uso al Tribunale di Tivoli (doc. 11) che i coniugi dichiarano sin d'ora di recepire;
dette spese, sino al raggiungimento della metà dell'importo mensile dell'A.U.U., devono intendersi compensate con la percezione di detto beneficio da parte della sig.ra in modo esclusivo, come previsto al successivo punto 4): Parte_1
pertanto il signor corrisponderà la metà parte della differenza tra la metà Parte_2
dell'A.U.U. e l'ammontare di dette spese.
4) Il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'A.U.U. Parte_2 Parte_1
in modo esclusivo;
5) I coniugi si impegnano, comunque, a consultarsi preliminarmente e reciprocamente per tutte le decisioni di rilevante importanza attinenti l'educazione, la salute, le attività sportive e scolastiche dei figli, rispettando anche le attitudini dei minori.
6) I coniugi si autorizzano al rilascio e al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio anche a favore dei figli minori.
2 Prendere atto altresì delle seguenti ulteriori pattuizioni:
7) I coniugi si dichiarano autosufficienti economicamente per cui rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento e/o di alimenti;
8) Con l'adempimento di quanto previsto nelle presenti condizioni di separazione, fermo restando l'obbligo del padre al mantenimento dei figli di cui al precedente punto 3), i signori e dichiarano di non avere più nulla a Parte_1 Parte_2
pretendere reciprocamente per il pregresso rapporto di coniugio e di avere così regolate le poste di dare ed avere eventualmente pendenti tra le stesse;
Spese compensate.
Si chiede che la causa sia rimessa al collegio per la decisione, con rinuncia ai termini di legge.”
Conclusioni del P.M.:
Si dà atto della trasmissione del fascicolo al P.M. in data 06/02/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso depositato il 04/02/2025, e Parte_1 Parte_2
premesso di aver contratto matrimonio in data 11/06/2016 a GG
[...]
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 2, serie A, n. 8) e che dalla loro unione sono nati il 18/05/2014 in Roma e il 30/08/2018 in Roma, Persona_3 Parte_3
hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate, proponendo altresì domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 10/03/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Tanto premesso, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, sussistendo tutti i presupposti di legge: in particolare, i patti non sono contrari ad alcuna norma imperativa e risultano conformi all'interesse dei figli minori.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG
(Reg. Atti di Matrimonio, anno 2016, parte 2, serie A, n. 8) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- dispone la rimessione in istruttoria con separata ordinanza per la domanda cumulativa di cessazione degli effetti civili.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 13/03/2025.
Il Presidente
dott. Riccardo Merluzzi
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