Articolo 122 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 109Articolo 111
Versione
31 dicembre 2019
Art. 122. Poteri del tribunale concorsuale 1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale e' investito dell'intera procedura e:
a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non e' prevista la competenza del giudice delegato;
b) puo' in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;
c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonche' i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.
2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente