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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/07/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) Dott. Giuseppe Perri Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1340 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 9.5.2025, depositata in data 19.5.2025, emessa all'esito dell'udienza del 24.4.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
13.3.2025, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 1645/2022, pubblicata in data 16.11.2022 e avverso la sentenza definitiva n1478/2024, pubblicata in data 18.7.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1 da intendersi rilasciata in calce all'appello, depositata in allegato a quest'ultimo, dall'avv. Francesco Gigliotti, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 C.F._2 procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Ettore Giovanni Fioresta, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…- Accertare e dichiarare la nullità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi tutti notificati ex art. 143 cpc, e la conseguente nullità delle sentenze impugnate per i motivi di cui in narrativa, con rinvio della causa al giudice di primo grado ex art 354 cpc e/o con ogni ulteriore conseguenza di legge;
- In subordine accertare e dichiarare, la modifica delle condizioni economiche della ricorrente intervenute tra il giudizio di primo grado ed il passaggio in giudicata della sentenza che lo ha definito, per i motivi di cui in narrativa e dunque accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto l'assegno divorzile e per
l'effetto ordinare al la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore CP_1 della nella misura di € 800,00 mensili o nella somma diversa ritenuta di _1 giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge..”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “...2)In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello;
3)Nel merito, rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto;
4)In ogni caso, condannare parte appellante al pagamento di spese e competenze del presente procedimento.”. del Procuratore Generale: “Si chiede il rigetto dell'appello, in quanto la sentenza impugnata, sui punti censurati, è congruamente motivata”.
PREMESSA IN FATTO
Le difese e domande proposte dal ricorrente nel giudizio celebrato innanzi al CP_1
Tribunale di Catanzaro sono così adeguatamente sunteggiate nella sentenza definitiva impugnata:
2 “Con ricorso iscritto a ruolo in data 14 dicembre 2020, – premesso di CP_1 aver contratto matrimonio civile con , in data 1 luglio 2001 in Catanzaro, in Parte_1 costanza del quale non erano nati figli – deduceva di essersi separato dalla moglie, giusta sentenza n. 890/2018 con la quale il Tribunale di Catanzaro dichiarava la separazione personale degli odierni coniugi, 2) accoglieva la richiesta di addebito della separazione avanzata da mentre rigetta quella di addebito avanzata dal Parte_1
e, nel confermare nel resto “i provvedimenti assunti con ordinanza del CP_1
09.01.2013”, poneva a carico di quest'ultimo l'obbligo di concorrere al mantenimento della moglie mediante versamento di un assegno mensile pari ad € 400,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
Esponeva che essendo trascorsi oltre sei anni dalla udienza presidenziale in cui i coniugi venivano autorizzati a vivere separati (6 novembre 2012), senza che nelle more intervenisse alcuna riconciliazione, ricorrevano i presupposti di legge per la pronuncia della sentenza di divorzio.
Rappresentava, altresì, che la odierna resistente – resasi “colpevolmente irrintracciabile” – godeva di adeguati redditi propri che le consentivano di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, posto che, oltre a percepire il reddito di cittadinanza, svolgeva attività lavorativa “in nero” presso un esercizio commerciale del quartiere marinaro ed intratteneva una stabile convivenza stabilmente con altra persona;
di talché nessun diritto a percepire l'assegno divorzile poteva essere riconosciuto in capo alla medesima.
Fatte tali premesse, ricorreva dinanzi all'intestato Tribunale al fine di Parte_2 sentir pronunciare la “cessazione degli effetti civili del matrimonio”...”.
Pronunciata sentenza non definitiva n. 1645/2022 sullo status, all'esito dell'istruttoria, espletata tramite produzioni documentali, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza n.
1478/2024, pubblicata in data 18.7.2024, così statuiva:
“1) dichiara la contumacia di;
Parte_1
2) revoca i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza presidenziale del 17 febbraio
2022;
3) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Satriano (CZ), cui viene trasmessa la sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile contratto dai coniugi indicati in epigrafe a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle
3 trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D. 9.7.1939
n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio”.
A sostegno della decisione, il Tribunale riteneva che non vi fossero statuizioni accessorie da assumere, in mancanza di domanda di assegno divorzile, essendo rimasta contumace la . Di conseguenza, revocava l'ordinanza presidenziale, che aveva _1 posto a carico del un assegno di mantenimento, in favore dell'ex coniuge, pari ad CP_1 euro 400,00 mensili.
Avverso la sentenza non definitiva e avverso quella definitiva ha interposto appello affidando il mezzo ai seguenti motivi, che saranno meglio esaminati in Parte_1 prosieguo:
1. “nullità della notifica del ricorso introduttivo ex art. 143 c.p.c e degli atti successivi notificati e conseguente nullità delle sentenze parziale e definitiva ex art. 354 c.p.c.”;
2. “peggioramento delle condizioni economiche nel periodo intercorrente tra la pendenza del giudizio di divorzio ed il passaggio in giudicato della sentenza che ha escluso il diritto all'assegno divorzile”.
Ha concluso, quindi, nei termini sopra testualmente riprodotti.
Si è costituito con comparsa , contestando, con plurimi argomenti, CP_1
l'avversa iniziativa processuale, della quale ha chiesto la reiezione.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
All'udienza camerale del 24.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante assume la nullità della notifica del ricorso introduttivo e degli atti processuali successivi, con conseguente nullità sia della sentenza non definitiva sia di quella definitiva, essendosi, in sostanza, il processo celebrato in assenza di contraddittorio integro.
Deduce, in particolare, che tutti gli atti sono stati notificati nelle forme dell'art. 143
c.p.c., che presuppone la non conoscibilità di residenza, dimora o domicilio del notificato. Nella fattispecie, dunque, la notifica sarebbe stata eseguita solo presso la ex
4 casa coniugale, residenza anagrafica della convenuta ma in uso esclusivo del CP_1
(che, quindi, era consapevole che la non risiedesse presso quell'indirizzo), _1 nonostante questi fosse a conoscenza che la “residenza effettiva” della convenuta fosse in Catanzaro, Via Crotone n. 143/b, per come ammesso nello stesso ricorso (ove si legge
“A seguito di ricerche, è emerso che la sig.ra conduce in locazione un immobile _1 sito in Catanzaro alla Via Crotone n. 143/b ma, non avendo indicato il suo nominativo sui citofoni, anche quel tentativo di contatto è risultato vano”): è presso tale indirizzo che – secondo l'ordito difensivo – andava notificato il ricorso e compiute ricerche, tanto che, presso tale luogo, essa appellante aveva ricevuto la notifica di altri atti provenienti da altro soggetto proprio durante la pendenza del giudizio di divorzio.
Quindi, la notifica degli atti sarebbe nulla, sia perché eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
e non ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (come si doveva in quanto difettava il presupposto della non conoscenza, da parte del richiedente, della residenza, dimora o domicilio del destinatario della notifica), sia in quanto non risultano espletate le attività di ricerca, nella fattispecie facilitate dal fatto che il richiedente sapeva dove la risiedesse, _1 sicché l'Ufficiale Giudiziario avrebbe dovuto recarsi a Via Crotone (e non a Via
Bellino, indirizzo della casa coniugale) e dare conto delle ricerche lì eseguite, atteso che questo indirizzo era indicato nello stesso ricorso.
Il motivo non è fondato.
È pacifico e risulta dagli atti che sia il ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione di udienza, sia l'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c., sia la successiva ordinanza del giudice istruttore, che disponeva la rinnovazione della notifica eseguita fuori termine, siano stati notificati nelle forme dell'art. 143 c.p.c., non avendo l'Ufficiale Giudiziario rinvenuto la destinataria presso l'indirizzo di sua residenza, coincidente con la ex casa coniugale, nella disponibilità del ricorrente . CP_1
La notifica così eseguita è pienamente valida ed efficace.
Infatti, la Suprema Corte ha affermato che “In caso di notifica ai sensi dell'art. 143
c.p.c., l'omessa indicazione, nella relata, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario e dei motivi della mancata consegna, non costituisce causa di nullità della notificazione, non essendo tale sanzione prevista espressamente nell'elenco dei motivi di cui all'art. 160
c.p.c.; ne consegue che, rilevando, al di là dell'indicazione, solo il mancato compimento
5 delle indagini in concreto, tale notificazione deve ritenersi legittima quando nessun addebito di negligenza e di ignoranza colpevole può essere attribuito al notificante, ovvero quando risulti, con assoluta certezza, che egli abbia proceduto ad opportune ricerche, non solo anagrafiche, tradottesi in più di un tentativo di notifica, eseguito in luoghi diversi” (Cass. n. 32444 del 8/112021).
Nella fattispecie, nessun addebito di negligenza o ignoranza può essere mosso nei confronti del notificante, in quanto risulta dagli atti che egli ha finanche dato incarico ad un'agenzia di investigazioni private (circostanza, questa, allegata dalla difesa dell'appellato e non specificamente contestata dalla controparte) per rinvenire il domicilio della (benché tale attività vada ben oltre l'ordinaria diligenza), solo _1 così acclarando che la donna venne vista recarsi spesso in Via Crotone e tanto, evidentemente, indusse il a supporre che la potesse dimorare in quella via;
CP_1 _1 tuttavia, la raccomandata, contenente l'invito alla negoziazione assistita sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, inviata dal a detto indirizzo circa un anno CP_1 prima di proporre il ricorso per divorzio, non venne recapitata perché la destinataria risultò sconosciuta presso quell'indirizzo (cfr. doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione dell'appellato). Ne consegue che, del tutto legittimamente, il non CP_1 abbia perseguito più quella strada, rivelatasi inefficace. Peraltro, anche durante la pendenza del giudizio di divorzio il ha continuato a tentare di rintracciare il CP_1 domicilio della ex moglie: lo dimostra la Pec trasmessa dal difensore dell'appellato, nel giugno 2021, al professionista che, negli anni trascorsi, difendeva la , per avere _1 informazioni sulla dimora dell'appellante (nel messaggio l'avv. Fioresta chiedeva all'avv. Simona Portaro di indicare un indirizzo in cui la fosse reperibile, anche _1 al fine di spedirle l'originale del certificato di assicurazione dell'auto, ancora intestata al
). Alla richiesta l'avv. Porcaro invitò il difensore del a fare spedire i CP_1 CP_1 certificati originali presso lo studio della stessa avv. Porcaro (Cfr. all. 2 e 3 alla comparsa di costituzione dell'appello nel presente grado), così, di fatto, tacendo qualsiasi notizia sulla dimora della donna.
Di alcun rilievo è la circostanza – peraltro, ignota al – che la abbia CP_1 _1 ricevuto, presso l'indirizzo di Via Crotone, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. teso ad ottenere il rilascio dell'immobile, notificatole dalla proprietaria del locale, CP_2
quest'ultima, infatti, ben sapendo dove la dimorasse, ha precisato
[...] _1
6 l'indirizzo (“presso abitazione (come da casella postale)”) CP_2 impiegando conoscenze che solo la proprietaria poteva avere e che, invece, erano rimaste ignote al . CP_1
Sul punto va rammentato che “L'ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta per vincere l'ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139
c.p.c.. La trasposizione di queste regole all'ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e mantenimento della residenza presso la casa coniugale comporta che è onere del coniuge che da essa si allontani dare comunicazioni all'altro coniuge e/o all'ufficio anagrafe in modo da permettere il raggiungimento della persona presso la nuova dimora o il domicilio per tutte le comunicazioni con efficacia legale. La mancata osservanza di tale onere di diligenza rende possibile il ricorso alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c.” (Cass. n.31722 del 14/11/2023, in motivazione;
cfr. anche (cfr. Cass.
10983/2021, Cass. 19012/2017, Cass. 20971/2012, richiamate nell'arresto appena riportato).
In sintesi, quindi, non può farsi carico al notificante di un onere di diligenza che va ben oltre l'ordinarietà, specie a fronte di un contegno del destinatario caparbiamente teso a rendersi irrintracciabile.
Ne consegue che le notifiche sono valide – in quanto precedute da ricerche presso la residenza anagrafica e in assenza di ulteriori indirizzi utili – e che, per l'effetto, altrettanto legittime e valide sono le sentenze, non definitiva e definitiva, emesse nel corso e all'esito del giudizio.
Ne consegue, altresì, la tardività dell'appello avverso la sentenza non definitiva.
Con il secondo motivo di gravame, formulato in via subordinata, l'appellante deduce un peggioramento delle proprie condizioni economiche nel periodo intercorrente tra la pendenza del giudizio di divorzio e il “passaggio in giudicato della sentenza che ha escluso il diritto all'assegno divorzile”, assumendo il venir meno della corresponsione del reddito di cittadinanza, percepito sino a luglio 2023. Precisa anche di essere priva di
7 occupazione e di trovarsi, per condizioni personali, culturali e di salute, nell'impossibilità oggettiva di svolgere qualsiasi lavoro. Aggiunge, quale ulteriore mutamento delle circostanze, anche lo sfratto in corso di esecuzione, che a breve la priverà anche di un'abitazione. Deduce anche di essersi sempre dedicata solo alla famiglia e al marito.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza e di inammissibilità, in parte qua, del gravame, formulata dalla difesa dell'appellato, a giudizio della quale la domanda – carente di motivi di appello – costituirebbe, piuttosto, una richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, da proporre innanzi al Tribunale.
L'argomento non è condivisibile. Difatti, il procedimento di revisione delle condizioni di separazione o di divorzio è attivabile quando la sentenza – rispettivamente di separazione o di divorzio – sia passata in giudicato. Poiché tale passaggio in giudicato avviene con la clausola rebus sic stantibus, eventuali mutamenti delle circostanze, che rendano, in thesi, inattuale o ingiusta la regolamentazione degli interessi, come posta nella sentenza, legittimano la proposizione della richiesta di modifica. Ove, invece, la sentenza non sia passata in giudicato, eventuali mutamenti delle circostanze che siano sopravvenuti possono – e, anzi, devono – essere fatti valere con l'appello (Cass. n.
174/2020), il quale, quindi, può anche non contenere censure avverso l'iter logico- argomentativo del giudice di primo grado ma solo l'evidenziazione di fatti nuovi rispetto al decisum non ancora divenuto definitivo, onde ottenerne, per questo, una riforma.
Simili osservazioni consentono anche di chiarire che, a differenza di quanto dedotto dall'appellante, la sentenza “che ha escluso il diritto all'assegno divorzile”, ossia la sentenza definitiva, non è passata in giudicato, in quanto tempestivamente impugnata dalla . Il motivo – sia pur non correttamente rubricato e né argomentato – pare _1 piuttosto tendere a legittimare la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile proposta per la prima volta in appello.
In punto di diritto è opportuno, infatti, rammentare che, in assonanza con quanto già anticipato, “Nel giudizio di divorzio, la domanda di assegno deve essere proposta nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nella comparsa di risposta, tuttavia resta esclusa la relativa preclusione nel caso in cui i presupposti del diritto all'assegno siano maturati nel corso del giudizio anche in grado di appello, in quanto la natura e la
8 funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, così come quelli attinenti al regime della separazione, postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto” (Cass. n. 29290 del 21/10/2021).
Quindi, poiché la non ha proposto alcuna domanda in primo grado, essendo _1 rimasta contumace (non potendo riconoscersi al coniuge contumace una posizione diversa da quella del coniuge che, essendosi costituito, non abbia chiesto l'attribuzione di detto assegno), al fine di ritenere ammissibile, nel presente grado di appello, la domanda di assegno di divorzio occorre, nella fattispecie, che sia allegato e dimostrato che i presupposti legittimanti la richiesta siano intervenuti nelle more tra la conclusione dell'istruttoria di primo grado (giacché, diversamente, la domanda andava formulata nel corso di quel giudizio, anche dopo la maturazione delle preclusioni ove vi fossero state sopravvenienze) e l'appello.
Ebbene, in questa prospettiva, va rilevato che:
1. la documentazione medica prodotta – datata 2013, 2014 e 2015 – è assai risalente nel tempo, sicché deve desumersi che le condizioni di salute dell'appellante non siano di recente deteriorate e che, sotto questo profilo, lo stato fisico non sia un fatto sopravvenuto nel senso innanzi illustrato;
2. la cessazione della percezione del reddito di cittadinanza risale, per deduzione della stessa appellante, al luglio 2023, quando la causa di primo grado era ancora nella fase istruttoria (era stata rinviata al 21.9.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova), sicché anche tale presupposto non è sopravvenuto ma poteva e doveva essere fatto valere, a sostegno della domanda, nel corso del giudizio di primo grado, ancorché fossero maturate le preclusioni riguardanti le domande, proprio perché fatto sopravvenuto rispetto al maturare di dette preclusioni;
3. lo “sfratto” (recte, il ricorso per la condanna al rilascio) è stato notificato all'appellante nell'aprile 2023, quando erano in corso i termini ex art. 183 c.p.c., assegnati dal Tribunale, sicché anche tale sopravvenienza (i cui effetti sono, peraltro, del tutto astratti, ipotetici e ancora da venire, posto che l'esito del giudizio è, allo stato, incerto) andava evidenziata nel corso del primo grado di giudizio.
9 In ogni caso – ferma la tardività e, quindi, inammissibilità della domanda, avanzata per la prima volta solo in appello e non supportata da alcun mutamento di circostanze sopravvenuto rispetto alla conclusione del primo grado – non sussistono i presupposti per riconoscere l'invocato emolumento, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il
10 coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Nella fattispecie, non è stato efficacemente allegato e dimostrato nulla sotto il profilo perequativo-compensativo e non emerge, sotto il profilo assistenziale, alcun elemento da cui desumere che, effettivamente, la non possa, per ragioni oggettive, procurarsi _1 da sé i mezzi per un'esistenza libera e dignitosa, atteso che le patologie di cui soffre
(trattasi di scoliosi con conseguenze connesse, peraltro, come detto, risalenti) non pregiudicano integralmente la capacità lavorativa e la donna possiede un titolo di studio che la abilita ad esercitare l'attività di farmacista (cfr. decreto di riconoscimento del
Ministero della Salute del 29.3.2006, allegato alle memorie depositate dall'appellato in primo grado in data 2.5.2023).
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di prime cure.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile, di bassa complessità, riconosciute tutte le fasi e applicati i valori tabellari minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per
11 l'impugnazione, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 CP_1 non definitiva del Tribunale di Catanzaro n. 1645/2022, pubblicata in data 16.11.2022 e avverso la sentenza definitiva n1478/2024, pubblicata in data 18.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza non definitiva;
2. rigetta l'appello avverso la sentenza definitiva, che, per l'effetto, conferma integralmente;
3. condanna alla rifusione, in favore dell'appellato , delle Parte_1 CP_1 spese del presente grado, che liquida in euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e Iva;
4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
5. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.5.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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