CA
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Forzature per tutelare le vittime, nesso di causalità e responsabilità solidaleGiuseppe Cassano · https://www.diritto.it/ · 14 luglio 2025
3. Iudex peritus peritorum. E l'onere della prova? È ampiamente condivisa l'affermazione per cui è consentito al Giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio sia quando le motivazioni siano intimamente contraddittorie, sia quando il Giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche: in entrambi i casi, l'unico onere per il Giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto[11]. Se, dunque, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il Giudice, tuttavia, egli può legittimamente …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N.1052/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28 dicembre 2021 da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31.10.46 C.F. , nato a C.F._2 Parte_3
Venezia l'1.1.1969, C.F. , C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...], C.F. e C.F._4 Pt_5
nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso in primo grado, dall'avv. Enrico Cornelio C.F. con domicilio C.F._6
digitale PEC Email_1
dall'avv. Claudia Cornelio C.F. , con domicilio C.F._7
digitale PEC
Email_2
e dall'abogada Livia Cornelio C.F. con domicilio C.F._8
digitale PEC
Email_3
- appellanti - contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Venezia, Santa Marta,
[...] P.IVA_1
fabbricato 13, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Fabbrani C.F. con domicilio C.F._9
digitale PEC
Email_4
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.721/2021 entrambe del
Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 7 novembre 2024.
Conclusioni per parti appellanti: “in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le conclusioni di 1° grado, che qui di seguito si riportano, nei termini specificati nei suestesi motivi:
“accertata e dichiarato che il signor a causa Parte_6
dell'esposizione di inalazione di polveri di amianto nell'attività lavorativa presso il Provveditorato al Porto, ha contratto
pag. 2/24 1) placche pleuriche polmonari
2) e successivamente neoplasia polmonare condannarsi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
[...]
convenuta al risarcimento di ogni danno biologico, morale, CP_1
catastrofale da malattia terminale subito dal medesimo con interessi dai fatti e rivalutazione monetaria.
Vittoria di spese per entrambi i gradi.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata : “nel merito, Controparte_1
in via principale: si chiede il rigetto dell'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte in narrativa con conferma della sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, limitarsi il risarcimento a quanto effettivamente verrà provato dagli appellanti in corso di causa ed in ogni caso con esclusione del danno catastrofale e da “aspettativa di vita” dedotto ex adverso e compensata la quota ex articolo 1227 c.c. così come esposto in narrativa;
nel merito sempre in via subordinata: detrarsi dall'importo eventualmente dovuto la rendita capitalizzata riconosciuta da o le altre somme CP_2
versate dall'Ente in ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'origine professionale della malattia, nonché le (eventuali) ulteriori somme erogate da nonché dal Fondo Vittime Amianto. CP_2
Spese rifuse
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo pag. 3/24 Con ricorso in appello depositato in data 28 dicembre 2021 le parti ricorrenti indicate nell'intestazione hanno impugnato la sentenza n.721/2021 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha rigettato la loro domanda.
Col ricorso primo grado, allegata la loro condizioni di eredi (in qualità di moglie, e di figli gli atri attori), dopo aver premesso Parte_2
che il loro congiunto, aveva prestato la propria attività Parte_6
lavorativa dal 1.1.1974 sino al 31.7.00 per la Compagnia Lavoratori
Portuali di Venezia con mansioni di addetto al carico e scarico delle merci, avevano chiesto il risarcimento iure hereditario del danno biologico, morale e terminale sofferto in vita dal lavoratore, deceduto in data 25 aprile
2020 a causa dell'esposizione alle fibre di amianto nell'espletamento delle mansioni e della conseguente contrazione di un carcinoma polmonare, che ne aveva cagionato il decesso, ritenendo sussistere la responsabilità della convenuta per la patologia contratta.
Con memoria deposita il 3 aprile 2023 si è costituita l
[...]
chiedendo di respingere Controparte_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 7 novembre 2024 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice lagunare, all'esito dell'espletamento di consulenza medico - legale ha rigettato la domanda sulla base dei seguenti rilievi.
pag. 4/24 Ha premesso che dalla relazione del consulente risultava la diagnosi di carcinoma polmonare del signor con rapido decorso della malattia Pt_6
che aveva portato al decesso, nonché l'abitudine tabagista del lavoratore e la sua affezione da esotossicosi, fattori entrambi correlati ad elevata incidenza di cancerogenicità comune.
Ha pure dato atto che si trattava di lavoratore esposto all'amianto: in tal senso la valutazione autoptica (con rinvio al rapporto di ARPA Lombardia del 10/09/202, circa la presenza di corpuscoli dell'asbesto in quantità certamente rilevante, e l'esistenza di placche pleuriche).
Ha richiamato un passaggio della relazione consulenziale nel quale, poste le premesse di carattere scientifico circa la controvertibilità dell'azione concausale dell'esposizione ad asbesto e a fumo di sigaretta non poteva essere configurata un'ipotesi da adottare per affermare il nesso di causalità materiale tra patologia neoplastica ed esposizione ad asbesto. Certa la relazione causale tra patologia e morte, sia il tabagismo che l'esposizione ad asbesto, erano individuati come possibile “causa fondamentale”.
Sulla scorta di tale rilievo il giudice, quindi, ha ritenuto che “Esclusa
l'azione concausale del tabacco e dell'asbesto, se entrambi i fattori, sia il tabagismo, sia l'esposizione ad amianto, avrebbero potuto astrattamente determinare il sorgere della patologia neoplastica, non è possibile individuare con “probabile certezza” quale dei due antecedenti causali sia responsabile della patologia. Non è in sostanza dimostrato, con ragionevole probabilità, che l'esposizione ad asbesto durante la vita professionale abbia determinato la patologia che ha condotto al decesso il sig. ”. Ha richiamo in tema il consolidato indirizzo Pt_6
giurisprudenziale, in materia di malattia professionale e di accertamento pag. 5/24 dell'eziologia professionale della patologia contratta, del criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva (con rinvio a Cass. Sez. L., Sentenza n.1135 del 19/01/2011).
Ha aggiunto, peraltro, che la specifica vicenda lavorativa era connotata da
“incertezza del quadro probatorio”, aggravata dalle scarse indicazioni “in merito all'entità dell'esposizione all'amianto del lavoratore”. Certo Contr l'impegno lavorativo del signor presso mancavano allegazioni Pt_6
circa la durata dell'impegno lavorativo nell'arco della giornata, se l'attività di scarico di sacchi di amianto fosse quotidiana o sporadica, se l'attività lavorativa fosse stata prestata solo presso il porto di Venezia o anche presso le banchine di Marghera, ove non si svolgeva attività di scarico di merce.
2) Appellano la sentenza i congiunti del signor sulla base dei Pt_6
seguenti motivi.
2.1) Col primo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha omessa di pronunciare sulla domanda di risarcimento in relazione alla contrazione di placche pleuriche.
Richiama nel merito della richiesta disattesa gli esiti della stessa consulenza tecnica medico-legale e la sua quantificazione in termini di incidenza invalidante nella misura del 5%. Propone, quindi, un conteggio per la quantificazione del risarcimento del danno preso a riferimento il punto di invalidità delle tabelle milanesi anche in termini di inabilità temporanea (“Dissentiamo che la patologia sia stata sostanzialmente
“inavvertita” essendo da sempre connessa alla CO (in proposito vedasi referto visita pneumologica 20.7.12, ns. doc. 24).”).
2.2) Col secondo motivo denuncia la mancata applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, entrambe idonee a causare l'evento pag. 6/24 costituite dalla pregressa abitudine al fumo e dall'inalazione di polvere di asbesto.
Sul tema ripercorre le valutazioni e gli esiti della consulenza tecnica che ammette il principio di equivalenza casuale salvo affermare il consulente
“che non corrisponde, tuttavia, alle caratteristiche del nesso di causalità materiale richiesto dal Giudice della causa (ovvero “...probabilistico o di certezza…”).”.
Richiama i dati anamnestici utile per riaffermare la rilevanza dell'esposizione all'amianto nella causazione della patologia esiziale.
Presuppone l'incidenza ex art.1227 c.c. nella riduzione del risarcimento in ragione dell'abitudine tabagista, ma proprio tale complessivo inquadramento impone di affermare il rilievo concausale dell'esposizione.
2.3) Col terzo motivo rivendica la debenza del risarcimento del danno biologico da neoplasia dal primo sintomo di malattia alla morte.
Richiama al riguardo i dati anamnestici rilevanti – segnatamente la visita pneumologica in data 23/01/20 - da cui si ricava che il “sospetto diagnostico” datava in tale epoca;
aggiunge che il tempo di formulazione della diagnosi era stato determinato dal mero ritardo indotto dai tempi di prenotazione della TAC, solo il 4 marzo 2020. Su tali premesse conclude affermando che “Quindi se il danno biologico fu del 100 % a partire dalla tac del 4.3.20 (ctu pag. 396 ), si dovrà ammettere un danno corrispondente alla voce 136 della seguente tabella per il periodo compreso tra la visita del 23.1.20 ed il 4.3.20…” (voce 136: “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente.”).
pag. 7/24 In relazione alla superiore deduzione propone un proprio conteggio per il danno biologico temporaneo (valore giornaliero di €.99*1,5 = € 148,50.
Dal 23.1.20 €.148,50* ((8+29+3) *0,80 +(28+20)) = € 11.880.).
2.4) Col quarto motivo lamenta la mancata liquidazione del danno catastrofale da calcolarsi quantomeno dalla comunicazione dalla diagnosi di neoplasia avvenuta il 4.3.20 al malato. Assume che il “danno biologico da malattia terminale” è la conseguenza della malattia che porta alla morte, mentre il “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico” ne costituisce il riflesso soggettivo. Richiama anche per tale aspetto della quantificazione del risarcimento la tabella milanese (relativo al meccanismo che fa decorrere la quantificazione dal momento della diagnosi infausta in poi, €.30.000,00 per i primi tre giorni, e poi a decrescere fino al 100° giorno. Quantifica tale misura in €.65.839,00.
2.5) Col quinto motivo si duole della mancata liquidazione del danno da perdita di aspettativa di vita secondo giurisprudenza costante, avendo la formido mortis come suo presupposto oggettivo il peggioramento biologico verso un danno terminale totale, che abbrevia l'aspettativa di vita.
Rivendica la pertinenza di tale componente del danno nella liquidazione del danno biologico temporaneo causato dalla malattia in sé: “È evidente che una riduzione dell'aspettativa di vita è un danno biologico a sua volta, che si aggiunge al danno consistente nell'invalidità biologica temporanea pregressa e quindi il criterio della liquidazione del danno futuro sulla base di un'invalidità permanente calcolata sulla durata media della vita è perfettamente rispecchiante la lesione dell'art. 32 Cost. determinata dal danno biologico.”.
pag. 8/24 Deduce che mentre la tabella milanese si occupa del danno catastrofale, per l'aspetto ora considerato viene in discussione il danno da “malattia terminale”, in due distinti aspetti biologici: lo “star male” per un certo periodo, ma anche la “perdita di vita futura” la cui entità non dipende dalla durata della malattia, ma essenzialmente dall'età della vittima, che va confrontata con la sua aspettativa di vita con riferimento al dato statistico di una persona di salute media. Sviluppa, quindi, tale ultimo argomento ai fini della quantificazione del danno sulla base di dati statistici sulla età media di un campione di popolazione.
3) L'appello merita parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
3.1) Quanto al primo motivo va rilevato, in effetti che vi è stata omessa pronuncia. Il consulente, in conformità al quesito posto dal giudice (così la prima parte di esso: “dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, se il signor risulti aver contratto le malattie di cui è causa 1) Parte_6
placche pleuriche polmonari 2)…”) aveva dato atto della diagnosi e della consistenza della condizione invalidante derivante dalla presenza di placche pleuriche. Ad esso l'ausiliario aveva dato chiaro riscontro affermando : “Per quanto riguarda il primo quesito del Giudice ovvero la sussistenza di placche pleuriche asbesto-correlate, appurata l'esposizione ad asbesto, così come desunte dall'esito dell'accertamento probatorio di
ARPA Lombardia, il riscontro, con radiografia del 24/05/2012, di “...sottili lamelle calcifiche pleuriche…” appare evidentemente compatibile con
l'esposizione stessa e foriera di una riduzione permanente dell'integrità psicofisica – alias danno biologico – nella misura del 5% (cinque percento) (non potendosi attribuire, di fatto, specifica valenza, in proposito,
pag. 9/24 né per quanto riguarda il danno temporaneo né per quanto riguarda
l'ipotesi di una sofferenza psicofisica, trattandosi di patologia sostanzialmente “inavvertita”).”.
Unico punto controverso è costituito dalla deduzione avversaria circa il criterio di calcolo adottato. Correttamente l'appellata si duole del criterio adottato che prende in esame quello relativo ad un danno non patrimoniale temporaneo, mentre in questo caso l'unico accertamento ha riguardato come, sopra si è evidenziato, un'invalidità permanente del 5 %.
L'affermazione degli appellanti circa un decorso in termini di patologia
“avvertita” in relazione alla condizione patologica di “broncopolmonite pneumopatia cronica ostruttiva” non trova alcun addentellato nelle valutazioni medico-legali del consulente dell'ufficio, considerato che gli stessi appellanti in primo grado aveva la “probabile affezione tumorale misconosciuta dai curanti” giustificava “la sintomatologia di CO …”, mentre ponevano la distinta diagnosi di placche pleuriche fin dal 2012 per concludere: “quindi il quadro di danno biologico si articola in placche pleuriche dal 2012 in avanti e verosimile neoplasia polmonare.”.
Ciò premesso, richiamate le tabelle milanesi aggiornate al 2024 e tenuto conto dell'età del lavoratore al momento dell'accertamento della condizione invalidante, si liquida il risarcimento in €.5.573,00.
3.2) Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
3.2.a) Il quesito del primo giudice, per quanto interessa, ai fine dell'esame del motivo, era formulato nei seguenti termini: “…se, a livello probabilistico o di certezza, possono essere ricondotte all'inalazione di fibre di amianto. Ne descriva la decorrenza, e quantifichi il danno biologico relativo alle stesse nelle singole epoche, dando ogni
pag. 10/24 informazione utile ai fini di giustizia ivi comprese quelle relative al livello di sofferenza avuto dal malato.”
Il consulente ha espresso un giudizio dubitativo in ragione del criterio di causalità materiale ritenendo che rispetto ad esso non fosse emerso alcun dato clinico utile per risolvere in termini di “probabilità o certezza” il dilemma se la patologia fosse riferibile all'esposizione all'amianto o, piuttosto, all' “ingente abuso tabagico”
Il giudice, quindi, ha implicitamente il condiviso il criterio di verifica del nesso di causa adottato dal proprio ausiliario, in tale modo discostandosi ingiustificatamente dal diverso e consolidato criterio accettato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.” (Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del
02/12/2021, Rv. 663010 - 01).
Più precisamente la Corte condivide l'argomento che è presupposto a tale conclusione ed è così esplicitato in altre pronunce: “L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità
pag. 11/24 materiale; b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
1.4.1. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento.
La distinzione tra causalità materiale e giuridica, contestata dalle teorie
c.d. unitarie della causalità, ad avviso di questa Corte merita di essere in questa sede condivisa e confermata: sia perché è l'unica in grado di offrire un'appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane
e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso;
sia perché conforme all'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte;
sia perché
l'unico precedente di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 975 del
16/01/2009, Rv. 606131 - 01) mosse da presupposti, e pervenne a conclusioni, non condivisibili per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv.
618882 - 01, che qui converrà brevemente riassumere:
(a) è contraria al dettato normativo l'affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, l'aliquota di danno imputabile all'uno ed all'altro andrebbe stabilita dal giudice 'in via equitativa', dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art.
1226 c.c.), non l'accertamento delle sue cause;
pag. 12/24 (b) l'accertamento del nesso di causa non può che avere per esito
l'accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicché è inconcepibile un suo "frazionamento";
(c) l'infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall'art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p., il quale non consente la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
1.4.2. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze
pag. 13/24 dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41
c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra
l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.”. (in motivazione Cass.civ. Sez. III, Sentenza n.28986 del
2019).
Il ragionamento del consulente, recepito dal giudice, quindi, porta erratamente alla conclusione opposta: posto che lo stesso consulente ha affermato che “va riconosciuta l'efficienza causale sia dell'esposizione ad amianto nella determinazione di patologie neoplastiche polmonari (anche la specie istologica reperita nella fattispecie) e, inoltre, al tabagismo medesimo.”, in assenza di un fattore causale di per sé determinante in via esclusiva la patologia si deve ritenere che “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio
e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente
pag. 14/24 lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.”
(Cass.civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28458 del 05/11/2024, Rv. 672558 - 01).
3.2.b) Ciò premesso non ha ragione di essere ridiscusso tale conclusione alla luce dei rilievi “perplessi” del primo giudice circa la consistenza dell'esposizione. E' lo stesso consulente dell'ufficio a precisare che “la valutazione autoptica condotta ha rilevato, mediante il rapporto di prova
ARPA Lombardia del 10/09/2020 (ente accreditato), la presenza di corpuscoli dell'asbesto in quantità certamente assai rilevante (8.400 corpuscoli per grammo di tessuto secco: ovvero ben superiore al limite minimo indicato dai Consensus Criteria di Helsinki, che è pari a 5.000) mentre, invece, per quanto riguarda le fibre di amianto per grammo di tessuto secco, le stesse si pongono, al contrario, in misura largamente inferiore, dovendosi tuttavia sottolineare nella fattispecie che le fibre di amianto riscontrate (1.900.000 ff/g tessuto secco) riguardano esclusivamente l'amianto anfibolo ovvero quello dotato di maggiore cancerogenicità.”.
In secondo luogo, è emerso in modo non controverso che la prestazione lavorativa del signor si era svolta sempre a Venezia – ossia nella Pt_6
sede ove l'attività di carico e scarico era concentrata -: in questo senso depone la deduzione della stessa convenuta che a pagina 5 della memoria di costituzione di primo grado ove dà atto dello svolgimento dell'attività
“presso il porto di Venezia”. Infine, non va considerato come rilevante la circostanza del carattere quotidiano o meno dell'impegno lavorativo nell'attività di scarico, attività comunque presupposta dalle parti, alla luce di quanto rilevato dall'esame autoptico, il cui contenuto è sopra richiamato.
pag. 15/24 In conclusione, si deve ritenere che i ricorrenti avevano adeguatamente dedotto in ordine alla nocività dell'ambiente, risultando a carico della parte datoriale l'onere di provare di aver adempiuto alle prescrizioni in tema di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoratore (costante la giurisprudenza di legittimità sul punto: Sez. L, Sentenza n. 11932 del
26/06/2004, Rv. 573937 - 01), aspetto rimasto del tutto trascurato nella difesa dell'Autorità in questo grado di giudizio1.
3.3) Quanto al terzo motivo relativo alla liquidazione del risarcimento del danno, si deve tenere conto del principio di diritto fissato dalla Corte di
Cassazione in base al quale “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che,
pag. 16/24 anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile
a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (da ultimo: Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv.
670457 – 02 conf. (Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085
– 01; Sez. 3, Sentenza n. 26727 del
23/10/2018, Rv. 650909 - 01).
Nel caso di specie è documentato, e la parte appellata ha valorizzata la circostanza senza che vi sia stata alcuna replica sulla valenza della circostanza, che in sede del ricovero che avrebbe preceduto il decesso del signor gli stessi familiari avevano raccomandato al medico curante Pt_6
di non riferire alcunché circa l'imminenza della morte2.
Se ne deve ricavare la conclusione che in assenza di positive ulteriori allegazioni, del tutto mancanti, nessun indizio consente di affermare che sussisteva in capo al congiunto la consapevolezza della propria imminente, presupposto fine necessario per la liquidazione del danno catastrofale, rivendicato anche in questa sede dagli appellanti.
Residua, quindi, la questione della liquidazione del danno terminale.
Pur in presenza di una rapida evoluzione della patologia verso il suo ultimo esito – la consulenza indica il periodo che va dal 4 marzo al 25 aprile 2020, il danno biologico temporaneo al 100% -, senza che possa essere utilmente considerato il periodo anteriore in assenza di dati clinici rilevanti.
pag. 17/24 Va rimarcato che in assenza di specifiche allegazioni che consentano un apprezzamento circa la personalizzazione del danno, dalla cartella clinica e dal diario clinico (doc.8 e 10 ric.) non emergono significativi dati al fine di introdurre, attraverso la documentazione medica, dati che giustifichino uno scostamento dai valori fissati in via equitativa con le tabelle milanesi la cui applicazione è invocata dagli appellanti.
Nella voce, quindi, va ricompresa solo la mera sofferenza psichica soggettiva che costituisce componente inscindibile del danno non patrimoniale in base al parametro ora indicato.
Il parametro utile, peraltro, non può essere quello della mera inabilità temporanea, pari ad di €.115,00 (84 + 31) indicato nelle tabelle del 2024.
Ciò premesso va evidenziato che il danno terminale nell'accezione propria delle tabelle milanesi viene inteso come ricomprendente “ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
…
…in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi
pag. 18/24 il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.” (in tali termini la relazione che accompagna le tabelle).
Nel caso di specie, quindi, non è consentita l'automatica trasposizione delle tabelle di riferimento: la stessa parte appellante già nel proprio ricorso dà conto di una ontologica diversità del profilo di danno terminale rispetto a quello catastrofale (pag.13).
Si pone, quindi, la questione di valorizzare adeguatamente con criterio equitativo la giusta componente del danno terminale, distinguendolo dal danno catastrofale, nel caso di specie escluso.
Al riguardo il collegio non ritiene appagante ed adeguato alla peculiarità del caso, in cui la rapidità del decorso e la gravità del danno “massimo nella sua entità ed intensità” hanno rilievo preminente e caratterizzante il pregiudizio subito dal lavoratore, il criterio “ordinario” di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo: invero non è secondaria la distinzione circa l'aspetto evolutivo dell'inabilità temporanea, destinata a risolversi in una stabilizzazione o in una regressione della condizione invalidante, rispetto al danno determinante il drammatico esito nel caso di patologia tumorale conducente al decesso.
In tale prospettiva il collegio reputa equo “decurtare” il valore di riferimento della tabella del danno non patrimoniale terminale, in via di approssimazione, di una quota percentuale che tenga conto della esclusione del danno catastrofale, in esso, invece, ricompreso, escludendo, proprio perché significativa di tale componente la quota dei tre giorni inziali (“fino
a €.35.247,00”) e sostituendola con un valore per complessivi 51 giorni pag. 19/24 pari ad €.49.550,00 (il valore del 51° giorni maggiorato di una quota aggiuntiva che sostituisca i primi tre giorni). La decurtazione si stima equa nella misura percentuale media del 20%, proprio perché manca quella fase acuta iniziale propria del criterio adottato dalle tabelle, restando peraltro il dato della grave diagnosi al paziente.
Si perviene, in tale modo ad un valore di €.39.640,00.
3.5) Tenuto conto del principio di equivalenza delle cause determinanti le condizioni invalidanti fino ad ora descritte si deve ritenere presuntivamente che la quota del 50 % del danno sia quella risarcibile.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze 419/2022 e 669/2021, ma anche 104/2022, richiamata dalla stessa difesa degli appellanti), in casi analoghi, qualora non sia possibile definire l'esatta percentuale di rischio attribuibile a ciascuno dei fattori concausali, quali il fumo di sigaretta e l' esposizione ad amianto, va escluso che uno dei due fattori abbia avuto un ruolo di preponderanza causale nel danno, dovendosi piuttosto concludere nel senso che entrambe le cause abbiano contribuito a determinare il danno in pari misura. Nella sentenza 419/2022 questa Corte ha in particolare ribadito che: “non rileva nella specie la circostanza della liceità o meno della condotta del danneggiato consistente nel fumare un certo numero di sigarette al giorno, in quanto il requisito dell'antigiuridicità non è previsto dall'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione proporzionale del risarcimento, essendo sufficiente la prova di una condotta del danneggiato che abbia contribuito alla causazione del danno (cfr. Cass. 10220/2017; Cass.
9349/2017; nonché Cass. 15763/2019, la quale ha confermato Corte
Appello Venezia n. 658/2013 che aveva riconosciuto nel tabagismo un fattore di colpa idoneo ex art. 1227 1° comma c.c.). In tal senso si è più
pag. 20/24 volte espressa questa Corte d'Appello, anche di recente (cfr. Corte Appello
Venezia, sentenza n. 669/2021; Corte Appello Venezia, sentenza n.
104/2022), in fattispecie del tutto analoghe. Si richiamano appresso alcuni passi della motivazione della sentenza n. 669/2021, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Ai fini di causa non rileva la liceità o meno della condotta del …; infatti corrisponde al vero che l'abitudine al fumo non rappresentava dal punto di vista giuridico un illecito civile, né tanto meno una condotta antigiuridica, tuttavia trattasi comunque di condotta imprudente che esponeva il … alla contrazione di varie patologie tra cui, come ritenuto dal consulente, quella tumorale che aveva provocato l'exitus.
Trattavasi quindi di comportamento idoneo a provocare il danno azionato in giudizio (in tal senso sulla questione della irrilevanza della antigiuridicità della condotta ai fini della riduzione del danno che il danneggiato provoca a se stesso Cass. 10220/17; Cass. 9349/17). La compresenza e concausalità tra condotta colpevole della datrice di lavoro e la condotta colpevole del lavoratore il quale, nell'essere dedito ad una abitudine che lo esponeva ad una probabile patologia polmonare, si era esposto volontariamente ad un rischio che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare (in tal senso sulla abitudine al fumo come condotta negligente Cass. 1165/20; Cass. 15763/19 confermativa di Corte Appello
Venezia 658/13 che aveva riconosciuto nel tabagismo un fattore di colpa idoneo ex art. 1227 primo comma c.c.) assume rilevanza non soltanto rispetto al profilo della causalità materiale valorizzata dalla parte appellante principale con l'invocazione del principio della causalità adeguata di rilevanza penalistica ex art. 40 e 41 c.p., ma anche sotto il profilo della causalità in senso civilistico. Dal punto di vista del
pag. 21/24 risarcimento del danno non può essere imputato al danneggiante un danno superiore a quello provocato dalla propria condotta colpevole (cfr. in tal senso Cass. 515/20 ove in particolare in parte motiva è valorizzata la differente valutazione che deve essere condotta dal giudice civile nell'esame dei fattori causali a fronte di una condotta del danneggiato egualmente colpevole;
nonché Cass. 23921/20; nella giurisprudenza di merito a conferma di applicazione del criterio di riduzione della misura risarcitoria anche Corte di Appello Genova 62/18 e 411/18)”.
Ne deriva che il valore capitale aggiornato al gennaio 2024 sia di
€.25.393,50 (5.573,00+19.820,00 ).
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo.
3.6) Infine va disatteso il motivo di gravame relativo alla risarcibilità del danno da pregiudizio all'aspettativa di vita.
Anche per tale aspetto vale il richiamo ad altro precedente di questa Corte
(sentenza n.435 del 2022) nel quale si affermava: “il richiamo alla giurisprudenza di legittimità compiuto dagli appellanti non è pertinente: i casi esaminati in quelle pronunce sono del tutto peculiari e riguardano un'errata diagnosi rispetto ad una patologia in atto e, quindi, la relazione causale che si pone tra l'errore medico e il mancato intervento curativo che avrebbe ritardato il decesso. Nel caso in esame, invece, la patologia non costituisce antefatto, ma l'effetto della condotta e sulla sua evoluzione, purtroppo del tutto naturale, nessuna incidenza ha avuto la condotta umana. In quest'ultimo caso l'infausta evoluzione e la perdita di aspettativa di vita, in realtà, costituiscono espressione del medesimo
pag. 22/24 pregiudizio che viene riconosciuto nella forma del danno cosiddetto terminale.”.
In altri termini è l'evento morte, come tale non risarcibile, che determinerebbe il pregiudizio conseguente alla perdita della vita futura, e non il suo antecedente causale costituito dalla patologia che porta al decesso porta il lavoratore. In tale senso va valorizzato il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che possa essere invocato il "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente
a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.”
(Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016, Rv. 640733 – 01; conf. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21508 del 06/10/2020, Rv. 659566 - 01).
4) Le spese di lite di entrambi i gradi e fasi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa riconosciuto (con istruttoria nel primo grado), nel medio.
Quelle di consulenza tecnica sono poste a carico dell'appellata.
p.q.m.
pag. 23/24 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la parte appellata al risarcimento del danno pari ad
€.25.393,50 valore attualizzati al 2024 oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dall'1 gennaio 2024 al saldo;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in €.5.388,00 e quanto al presente grado in € in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
- pone, altresì, le spese di consulenza tecnica di primo grado a carico della parte appellata.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In primo grado la parte aveva dedotto in ordine all'incolpevole ignoranza circa la pericolosità dell'amianto. Si tratta di deduzione ampiamente disattesa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Da ultimo: “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico;
pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 26390 del 10/10/2024 (Rv. 672589 - 01) 2 Più precisamente a pagina 27 della memoria di costituzione di primo grado. “precisavano al medico curante che il paziente non era a conoscenza della sua situazione di salute e chiedevano al personale del nosocomio di mantenere inalterato “tale stato di ignoranza””.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 28 dicembre 2021 da nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
31.10.46 C.F. , nato a C.F._2 Parte_3
Venezia l'1.1.1969, C.F. , C.F._3 Parte_4
nato a [...] il [...], C.F. e C.F._4 Pt_5
nata a [...] il [...], C.F. ,
[...] C.F._5
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso in primo grado, dall'avv. Enrico Cornelio C.F. con domicilio C.F._6
digitale PEC Email_1
dall'avv. Claudia Cornelio C.F. , con domicilio C.F._7
digitale PEC
Email_2
e dall'abogada Livia Cornelio C.F. con domicilio C.F._8
digitale PEC
Email_3
- appellanti - contro
Controparte_1
C.F. , con sede in Venezia, Santa Marta,
[...] P.IVA_1
fabbricato 13, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Fabbrani C.F. con domicilio C.F._9
digitale PEC
Email_4
- appellato -
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.721/2021 entrambe del
Tribunale di Venezia – sezione Lavoro
In punto: risarcimento danni.
Causa trattata all'udienza del 7 novembre 2024.
Conclusioni per parti appellanti: “in totale riforma dell'impugnata sentenza accogliersi le conclusioni di 1° grado, che qui di seguito si riportano, nei termini specificati nei suestesi motivi:
“accertata e dichiarato che il signor a causa Parte_6
dell'esposizione di inalazione di polveri di amianto nell'attività lavorativa presso il Provveditorato al Porto, ha contratto
pag. 2/24 1) placche pleuriche polmonari
2) e successivamente neoplasia polmonare condannarsi l'Autorità di Sistema Portuale del Mare
[...]
convenuta al risarcimento di ogni danno biologico, morale, CP_1
catastrofale da malattia terminale subito dal medesimo con interessi dai fatti e rivalutazione monetaria.
Vittoria di spese per entrambi i gradi.
In via istruttoria…”
Conclusioni per parte appellata : “nel merito, Controparte_1
in via principale: si chiede il rigetto dell'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni dedotte in narrativa con conferma della sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande avversarie, limitarsi il risarcimento a quanto effettivamente verrà provato dagli appellanti in corso di causa ed in ogni caso con esclusione del danno catastrofale e da “aspettativa di vita” dedotto ex adverso e compensata la quota ex articolo 1227 c.c. così come esposto in narrativa;
nel merito sempre in via subordinata: detrarsi dall'importo eventualmente dovuto la rendita capitalizzata riconosciuta da o le altre somme CP_2
versate dall'Ente in ragione dell'intervenuto riconoscimento dell'origine professionale della malattia, nonché le (eventuali) ulteriori somme erogate da nonché dal Fondo Vittime Amianto. CP_2
Spese rifuse
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo pag. 3/24 Con ricorso in appello depositato in data 28 dicembre 2021 le parti ricorrenti indicate nell'intestazione hanno impugnato la sentenza n.721/2021 del giudice del lavoro del Tribunale di Venezia con la quale ha rigettato la loro domanda.
Col ricorso primo grado, allegata la loro condizioni di eredi (in qualità di moglie, e di figli gli atri attori), dopo aver premesso Parte_2
che il loro congiunto, aveva prestato la propria attività Parte_6
lavorativa dal 1.1.1974 sino al 31.7.00 per la Compagnia Lavoratori
Portuali di Venezia con mansioni di addetto al carico e scarico delle merci, avevano chiesto il risarcimento iure hereditario del danno biologico, morale e terminale sofferto in vita dal lavoratore, deceduto in data 25 aprile
2020 a causa dell'esposizione alle fibre di amianto nell'espletamento delle mansioni e della conseguente contrazione di un carcinoma polmonare, che ne aveva cagionato il decesso, ritenendo sussistere la responsabilità della convenuta per la patologia contratta.
Con memoria deposita il 3 aprile 2023 si è costituita l
[...]
chiedendo di respingere Controparte_1
l'impugnazione.
La causa, a seguito di un duplice rinvio fuori udienza per ragioni organizzative, è stata discussa all'udienza del 7 novembre 2024 e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Il giudice lagunare, all'esito dell'espletamento di consulenza medico - legale ha rigettato la domanda sulla base dei seguenti rilievi.
pag. 4/24 Ha premesso che dalla relazione del consulente risultava la diagnosi di carcinoma polmonare del signor con rapido decorso della malattia Pt_6
che aveva portato al decesso, nonché l'abitudine tabagista del lavoratore e la sua affezione da esotossicosi, fattori entrambi correlati ad elevata incidenza di cancerogenicità comune.
Ha pure dato atto che si trattava di lavoratore esposto all'amianto: in tal senso la valutazione autoptica (con rinvio al rapporto di ARPA Lombardia del 10/09/202, circa la presenza di corpuscoli dell'asbesto in quantità certamente rilevante, e l'esistenza di placche pleuriche).
Ha richiamato un passaggio della relazione consulenziale nel quale, poste le premesse di carattere scientifico circa la controvertibilità dell'azione concausale dell'esposizione ad asbesto e a fumo di sigaretta non poteva essere configurata un'ipotesi da adottare per affermare il nesso di causalità materiale tra patologia neoplastica ed esposizione ad asbesto. Certa la relazione causale tra patologia e morte, sia il tabagismo che l'esposizione ad asbesto, erano individuati come possibile “causa fondamentale”.
Sulla scorta di tale rilievo il giudice, quindi, ha ritenuto che “Esclusa
l'azione concausale del tabacco e dell'asbesto, se entrambi i fattori, sia il tabagismo, sia l'esposizione ad amianto, avrebbero potuto astrattamente determinare il sorgere della patologia neoplastica, non è possibile individuare con “probabile certezza” quale dei due antecedenti causali sia responsabile della patologia. Non è in sostanza dimostrato, con ragionevole probabilità, che l'esposizione ad asbesto durante la vita professionale abbia determinato la patologia che ha condotto al decesso il sig. ”. Ha richiamo in tema il consolidato indirizzo Pt_6
giurisprudenziale, in materia di malattia professionale e di accertamento pag. 5/24 dell'eziologia professionale della patologia contratta, del criterio di un'adeguata probabilità, sul piano scientifico, della risposta positiva (con rinvio a Cass. Sez. L., Sentenza n.1135 del 19/01/2011).
Ha aggiunto, peraltro, che la specifica vicenda lavorativa era connotata da
“incertezza del quadro probatorio”, aggravata dalle scarse indicazioni “in merito all'entità dell'esposizione all'amianto del lavoratore”. Certo Contr l'impegno lavorativo del signor presso mancavano allegazioni Pt_6
circa la durata dell'impegno lavorativo nell'arco della giornata, se l'attività di scarico di sacchi di amianto fosse quotidiana o sporadica, se l'attività lavorativa fosse stata prestata solo presso il porto di Venezia o anche presso le banchine di Marghera, ove non si svolgeva attività di scarico di merce.
2) Appellano la sentenza i congiunti del signor sulla base dei Pt_6
seguenti motivi.
2.1) Col primo motivo viene censurata la sentenza nella parte in cui ha omessa di pronunciare sulla domanda di risarcimento in relazione alla contrazione di placche pleuriche.
Richiama nel merito della richiesta disattesa gli esiti della stessa consulenza tecnica medico-legale e la sua quantificazione in termini di incidenza invalidante nella misura del 5%. Propone, quindi, un conteggio per la quantificazione del risarcimento del danno preso a riferimento il punto di invalidità delle tabelle milanesi anche in termini di inabilità temporanea (“Dissentiamo che la patologia sia stata sostanzialmente
“inavvertita” essendo da sempre connessa alla CO (in proposito vedasi referto visita pneumologica 20.7.12, ns. doc. 24).”).
2.2) Col secondo motivo denuncia la mancata applicazione del principio dell'equivalenza delle concause, entrambe idonee a causare l'evento pag. 6/24 costituite dalla pregressa abitudine al fumo e dall'inalazione di polvere di asbesto.
Sul tema ripercorre le valutazioni e gli esiti della consulenza tecnica che ammette il principio di equivalenza casuale salvo affermare il consulente
“che non corrisponde, tuttavia, alle caratteristiche del nesso di causalità materiale richiesto dal Giudice della causa (ovvero “...probabilistico o di certezza…”).”.
Richiama i dati anamnestici utile per riaffermare la rilevanza dell'esposizione all'amianto nella causazione della patologia esiziale.
Presuppone l'incidenza ex art.1227 c.c. nella riduzione del risarcimento in ragione dell'abitudine tabagista, ma proprio tale complessivo inquadramento impone di affermare il rilievo concausale dell'esposizione.
2.3) Col terzo motivo rivendica la debenza del risarcimento del danno biologico da neoplasia dal primo sintomo di malattia alla morte.
Richiama al riguardo i dati anamnestici rilevanti – segnatamente la visita pneumologica in data 23/01/20 - da cui si ricava che il “sospetto diagnostico” datava in tale epoca;
aggiunge che il tempo di formulazione della diagnosi era stato determinato dal mero ritardo indotto dai tempi di prenotazione della TAC, solo il 4 marzo 2020. Su tali premesse conclude affermando che “Quindi se il danno biologico fu del 100 % a partire dalla tac del 4.3.20 (ctu pag. 396 ), si dovrà ammettere un danno corrispondente alla voce 136 della seguente tabella per il periodo compreso tra la visita del 23.1.20 ed il 4.3.20…” (voce 136: “Neoplasie maligne con metastasi plurime diffuse e severa compromissione dello stato generale con necessità di ospedalizzazione ovvero di presidi domiciliari equivalenti, sebbene la morte non sia imminente.”).
pag. 7/24 In relazione alla superiore deduzione propone un proprio conteggio per il danno biologico temporaneo (valore giornaliero di €.99*1,5 = € 148,50.
Dal 23.1.20 €.148,50* ((8+29+3) *0,80 +(28+20)) = € 11.880.).
2.4) Col quarto motivo lamenta la mancata liquidazione del danno catastrofale da calcolarsi quantomeno dalla comunicazione dalla diagnosi di neoplasia avvenuta il 4.3.20 al malato. Assume che il “danno biologico da malattia terminale” è la conseguenza della malattia che porta alla morte, mentre il “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico” ne costituisce il riflesso soggettivo. Richiama anche per tale aspetto della quantificazione del risarcimento la tabella milanese (relativo al meccanismo che fa decorrere la quantificazione dal momento della diagnosi infausta in poi, €.30.000,00 per i primi tre giorni, e poi a decrescere fino al 100° giorno. Quantifica tale misura in €.65.839,00.
2.5) Col quinto motivo si duole della mancata liquidazione del danno da perdita di aspettativa di vita secondo giurisprudenza costante, avendo la formido mortis come suo presupposto oggettivo il peggioramento biologico verso un danno terminale totale, che abbrevia l'aspettativa di vita.
Rivendica la pertinenza di tale componente del danno nella liquidazione del danno biologico temporaneo causato dalla malattia in sé: “È evidente che una riduzione dell'aspettativa di vita è un danno biologico a sua volta, che si aggiunge al danno consistente nell'invalidità biologica temporanea pregressa e quindi il criterio della liquidazione del danno futuro sulla base di un'invalidità permanente calcolata sulla durata media della vita è perfettamente rispecchiante la lesione dell'art. 32 Cost. determinata dal danno biologico.”.
pag. 8/24 Deduce che mentre la tabella milanese si occupa del danno catastrofale, per l'aspetto ora considerato viene in discussione il danno da “malattia terminale”, in due distinti aspetti biologici: lo “star male” per un certo periodo, ma anche la “perdita di vita futura” la cui entità non dipende dalla durata della malattia, ma essenzialmente dall'età della vittima, che va confrontata con la sua aspettativa di vita con riferimento al dato statistico di una persona di salute media. Sviluppa, quindi, tale ultimo argomento ai fini della quantificazione del danno sulla base di dati statistici sulla età media di un campione di popolazione.
3) L'appello merita parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito precisati.
3.1) Quanto al primo motivo va rilevato, in effetti che vi è stata omessa pronuncia. Il consulente, in conformità al quesito posto dal giudice (così la prima parte di esso: “dica il CTU, letti gli atti e i documenti di causa, se il signor risulti aver contratto le malattie di cui è causa 1) Parte_6
placche pleuriche polmonari 2)…”) aveva dato atto della diagnosi e della consistenza della condizione invalidante derivante dalla presenza di placche pleuriche. Ad esso l'ausiliario aveva dato chiaro riscontro affermando : “Per quanto riguarda il primo quesito del Giudice ovvero la sussistenza di placche pleuriche asbesto-correlate, appurata l'esposizione ad asbesto, così come desunte dall'esito dell'accertamento probatorio di
ARPA Lombardia, il riscontro, con radiografia del 24/05/2012, di “...sottili lamelle calcifiche pleuriche…” appare evidentemente compatibile con
l'esposizione stessa e foriera di una riduzione permanente dell'integrità psicofisica – alias danno biologico – nella misura del 5% (cinque percento) (non potendosi attribuire, di fatto, specifica valenza, in proposito,
pag. 9/24 né per quanto riguarda il danno temporaneo né per quanto riguarda
l'ipotesi di una sofferenza psicofisica, trattandosi di patologia sostanzialmente “inavvertita”).”.
Unico punto controverso è costituito dalla deduzione avversaria circa il criterio di calcolo adottato. Correttamente l'appellata si duole del criterio adottato che prende in esame quello relativo ad un danno non patrimoniale temporaneo, mentre in questo caso l'unico accertamento ha riguardato come, sopra si è evidenziato, un'invalidità permanente del 5 %.
L'affermazione degli appellanti circa un decorso in termini di patologia
“avvertita” in relazione alla condizione patologica di “broncopolmonite pneumopatia cronica ostruttiva” non trova alcun addentellato nelle valutazioni medico-legali del consulente dell'ufficio, considerato che gli stessi appellanti in primo grado aveva la “probabile affezione tumorale misconosciuta dai curanti” giustificava “la sintomatologia di CO …”, mentre ponevano la distinta diagnosi di placche pleuriche fin dal 2012 per concludere: “quindi il quadro di danno biologico si articola in placche pleuriche dal 2012 in avanti e verosimile neoplasia polmonare.”.
Ciò premesso, richiamate le tabelle milanesi aggiornate al 2024 e tenuto conto dell'età del lavoratore al momento dell'accertamento della condizione invalidante, si liquida il risarcimento in €.5.573,00.
3.2) Il secondo motivo di impugnazione è fondato.
3.2.a) Il quesito del primo giudice, per quanto interessa, ai fine dell'esame del motivo, era formulato nei seguenti termini: “…se, a livello probabilistico o di certezza, possono essere ricondotte all'inalazione di fibre di amianto. Ne descriva la decorrenza, e quantifichi il danno biologico relativo alle stesse nelle singole epoche, dando ogni
pag. 10/24 informazione utile ai fini di giustizia ivi comprese quelle relative al livello di sofferenza avuto dal malato.”
Il consulente ha espresso un giudizio dubitativo in ragione del criterio di causalità materiale ritenendo che rispetto ad esso non fosse emerso alcun dato clinico utile per risolvere in termini di “probabilità o certezza” il dilemma se la patologia fosse riferibile all'esposizione all'amianto o, piuttosto, all' “ingente abuso tabagico”
Il giudice, quindi, ha implicitamente il condiviso il criterio di verifica del nesso di causa adottato dal proprio ausiliario, in tale modo discostandosi ingiustificatamente dal diverso e consolidato criterio accettato dalla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.” (Sez. L - , Ordinanza n. 38123 del
02/12/2021, Rv. 663010 - 01).
Più precisamente la Corte condivide l'argomento che è presupposto a tale conclusione ed è così esplicitato in altre pronunce: “L'accoglimento d'una domanda di risarcimento del danno richiede l'accertamento di due nessi di causalità: a) il nesso tra la condotta e l'evento di danno - inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato -, o nesso di causalità
pag. 11/24 materiale; b) il nesso tra l'evento di danno e le conseguenze dannose risarcibili, o nesso di causalità giuridica.
1.4.1. L'accertamento del primo dei due nessi suddetti è necessario per stabilire se vi sia responsabilità ed a chi vada imputata;
l'accertamento del secondo nesso serve a stabilire la misura del risarcimento.
Il nesso di causalità materiale è dunque un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità; il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento.
La distinzione tra causalità materiale e giuridica, contestata dalle teorie
c.d. unitarie della causalità, ad avviso di questa Corte merita di essere in questa sede condivisa e confermata: sia perché è l'unica in grado di offrire un'appagante soluzione al delicato problema del concorso tra cause umane
e cause naturali alla produzione dell'evento dannoso;
sia perché conforme all'orientamento assolutamente prevalente di questa Corte;
sia perché
l'unico precedente di segno contrario (Sez. 3, Sentenza n. 975 del
16/01/2009, Rv. 606131 - 01) mosse da presupposti, e pervenne a conclusioni, non condivisibili per le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011, Rv.
618882 - 01, che qui converrà brevemente riassumere:
(a) è contraria al dettato normativo l'affermazione secondo cui, nel concorso tra fatto umano e fatto naturale, l'aliquota di danno imputabile all'uno ed all'altro andrebbe stabilita dal giudice 'in via equitativa', dal momento che il giudizio equitativo concerne la liquidazione del danno (art.
1226 c.c.), non l'accertamento delle sue cause;
pag. 12/24 (b) l'accertamento del nesso di causa non può che avere per esito
l'accertamento della sua sussistenza o della sua insussistenza, sicché è inconcepibile un suo "frazionamento";
(c) l'infrazionabilità del nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno è confermata indirettamente dall'art. 1227 c.c.: tale norma, infatti, prevedendo la riduzione della responsabilità nel solo caso di concorso causale fornito dalla vittima, implicitamente esclude la frazionabilità del nesso nel caso di concorso di cause naturali con la condotta del responsabile.
L'accertamento del nesso di causalità materiale, in definitiva, va compiuto in base all'art. 41 c.p., il quale non consente la seguente alternativa: a) se viene processualmente accertato che la causa naturale sia tale da escludere il nesso di causa tra condotta ed evento, la domanda sarà rigettata;
b) se la causa naturale abbia rivestito efficacia eziologica non esclusiva, ma soltanto concorrente rispetto all'evento, la responsabilità dell'evento sarà per intero ascritta all'autore della condotta illecita.
Con il che resta esclusa la possibilità di qualsiasi riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore incidenza dell'apporto causale del danneggiante, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
1.4.2. L'accertamento del nesso di causalità giuridica ha una funzione ben diversa: delimitare l'area del danno risarcibile. Sotto questo aspetto spetterà al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze
pag. 13/24 dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza "immediata e diretta" di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti l'illecito, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo. In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41
c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra
l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli.”. (in motivazione Cass.civ. Sez. III, Sentenza n.28986 del
2019).
Il ragionamento del consulente, recepito dal giudice, quindi, porta erratamente alla conclusione opposta: posto che lo stesso consulente ha affermato che “va riconosciuta l'efficienza causale sia dell'esposizione ad amianto nella determinazione di patologie neoplastiche polmonari (anche la specie istologica reperita nella fattispecie) e, inoltre, al tabagismo medesimo.”, in assenza di un fattore causale di per sé determinante in via esclusiva la patologia si deve ritenere che “In tema di risarcimento del danno, una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio
e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente
pag. 14/24 lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.”
(Cass.civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 28458 del 05/11/2024, Rv. 672558 - 01).
3.2.b) Ciò premesso non ha ragione di essere ridiscusso tale conclusione alla luce dei rilievi “perplessi” del primo giudice circa la consistenza dell'esposizione. E' lo stesso consulente dell'ufficio a precisare che “la valutazione autoptica condotta ha rilevato, mediante il rapporto di prova
ARPA Lombardia del 10/09/2020 (ente accreditato), la presenza di corpuscoli dell'asbesto in quantità certamente assai rilevante (8.400 corpuscoli per grammo di tessuto secco: ovvero ben superiore al limite minimo indicato dai Consensus Criteria di Helsinki, che è pari a 5.000) mentre, invece, per quanto riguarda le fibre di amianto per grammo di tessuto secco, le stesse si pongono, al contrario, in misura largamente inferiore, dovendosi tuttavia sottolineare nella fattispecie che le fibre di amianto riscontrate (1.900.000 ff/g tessuto secco) riguardano esclusivamente l'amianto anfibolo ovvero quello dotato di maggiore cancerogenicità.”.
In secondo luogo, è emerso in modo non controverso che la prestazione lavorativa del signor si era svolta sempre a Venezia – ossia nella Pt_6
sede ove l'attività di carico e scarico era concentrata -: in questo senso depone la deduzione della stessa convenuta che a pagina 5 della memoria di costituzione di primo grado ove dà atto dello svolgimento dell'attività
“presso il porto di Venezia”. Infine, non va considerato come rilevante la circostanza del carattere quotidiano o meno dell'impegno lavorativo nell'attività di scarico, attività comunque presupposta dalle parti, alla luce di quanto rilevato dall'esame autoptico, il cui contenuto è sopra richiamato.
pag. 15/24 In conclusione, si deve ritenere che i ricorrenti avevano adeguatamente dedotto in ordine alla nocività dell'ambiente, risultando a carico della parte datoriale l'onere di provare di aver adempiuto alle prescrizioni in tema di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoratore (costante la giurisprudenza di legittimità sul punto: Sez. L, Sentenza n. 11932 del
26/06/2004, Rv. 573937 - 01), aspetto rimasto del tutto trascurato nella difesa dell'Autorità in questo grado di giudizio1.
3.3) Quanto al terzo motivo relativo alla liquidazione del risarcimento del danno, si deve tenere conto del principio di diritto fissato dalla Corte di
Cassazione in base al quale “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che,
pag. 16/24 anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile
a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo.” (da ultimo: Sez. 3 - , Sentenza n. 7923 del 23/03/2024, Rv.
670457 – 02 conf. (Sez. 3, Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019, Rv. 655085
– 01; Sez. 3, Sentenza n. 26727 del
23/10/2018, Rv. 650909 - 01).
Nel caso di specie è documentato, e la parte appellata ha valorizzata la circostanza senza che vi sia stata alcuna replica sulla valenza della circostanza, che in sede del ricovero che avrebbe preceduto il decesso del signor gli stessi familiari avevano raccomandato al medico curante Pt_6
di non riferire alcunché circa l'imminenza della morte2.
Se ne deve ricavare la conclusione che in assenza di positive ulteriori allegazioni, del tutto mancanti, nessun indizio consente di affermare che sussisteva in capo al congiunto la consapevolezza della propria imminente, presupposto fine necessario per la liquidazione del danno catastrofale, rivendicato anche in questa sede dagli appellanti.
Residua, quindi, la questione della liquidazione del danno terminale.
Pur in presenza di una rapida evoluzione della patologia verso il suo ultimo esito – la consulenza indica il periodo che va dal 4 marzo al 25 aprile 2020, il danno biologico temporaneo al 100% -, senza che possa essere utilmente considerato il periodo anteriore in assenza di dati clinici rilevanti.
pag. 17/24 Va rimarcato che in assenza di specifiche allegazioni che consentano un apprezzamento circa la personalizzazione del danno, dalla cartella clinica e dal diario clinico (doc.8 e 10 ric.) non emergono significativi dati al fine di introdurre, attraverso la documentazione medica, dati che giustifichino uno scostamento dai valori fissati in via equitativa con le tabelle milanesi la cui applicazione è invocata dagli appellanti.
Nella voce, quindi, va ricompresa solo la mera sofferenza psichica soggettiva che costituisce componente inscindibile del danno non patrimoniale in base al parametro ora indicato.
Il parametro utile, peraltro, non può essere quello della mera inabilità temporanea, pari ad di €.115,00 (84 + 31) indicato nelle tabelle del 2024.
Ciò premesso va evidenziato che il danno terminale nell'accezione propria delle tabelle milanesi viene inteso come ricomprendente “ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente.
Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita.
…
…in nessun caso si tratta di danno in re ipsa, occorrendo la comprovata percezione della fine imminente. La consapevolezza della fine vita da parte della vittima è, dunque, un presupposto necessario affinché possa esservi
pag. 18/24 il risarcimento del danno terminale, che non potrà dirsi esistente, ad esempio, nel caso in cui nel tempo intercorso prima del decesso la vittima stessa abbia versato in stato di incoscienza.” (in tali termini la relazione che accompagna le tabelle).
Nel caso di specie, quindi, non è consentita l'automatica trasposizione delle tabelle di riferimento: la stessa parte appellante già nel proprio ricorso dà conto di una ontologica diversità del profilo di danno terminale rispetto a quello catastrofale (pag.13).
Si pone, quindi, la questione di valorizzare adeguatamente con criterio equitativo la giusta componente del danno terminale, distinguendolo dal danno catastrofale, nel caso di specie escluso.
Al riguardo il collegio non ritiene appagante ed adeguato alla peculiarità del caso, in cui la rapidità del decorso e la gravità del danno “massimo nella sua entità ed intensità” hanno rilievo preminente e caratterizzante il pregiudizio subito dal lavoratore, il criterio “ordinario” di liquidazione del danno non patrimoniale temporaneo: invero non è secondaria la distinzione circa l'aspetto evolutivo dell'inabilità temporanea, destinata a risolversi in una stabilizzazione o in una regressione della condizione invalidante, rispetto al danno determinante il drammatico esito nel caso di patologia tumorale conducente al decesso.
In tale prospettiva il collegio reputa equo “decurtare” il valore di riferimento della tabella del danno non patrimoniale terminale, in via di approssimazione, di una quota percentuale che tenga conto della esclusione del danno catastrofale, in esso, invece, ricompreso, escludendo, proprio perché significativa di tale componente la quota dei tre giorni inziali (“fino
a €.35.247,00”) e sostituendola con un valore per complessivi 51 giorni pag. 19/24 pari ad €.49.550,00 (il valore del 51° giorni maggiorato di una quota aggiuntiva che sostituisca i primi tre giorni). La decurtazione si stima equa nella misura percentuale media del 20%, proprio perché manca quella fase acuta iniziale propria del criterio adottato dalle tabelle, restando peraltro il dato della grave diagnosi al paziente.
Si perviene, in tale modo ad un valore di €.39.640,00.
3.5) Tenuto conto del principio di equivalenza delle cause determinanti le condizioni invalidanti fino ad ora descritte si deve ritenere presuntivamente che la quota del 50 % del danno sia quella risarcibile.
Come già affermato da questa Corte (cfr. sentenze 419/2022 e 669/2021, ma anche 104/2022, richiamata dalla stessa difesa degli appellanti), in casi analoghi, qualora non sia possibile definire l'esatta percentuale di rischio attribuibile a ciascuno dei fattori concausali, quali il fumo di sigaretta e l' esposizione ad amianto, va escluso che uno dei due fattori abbia avuto un ruolo di preponderanza causale nel danno, dovendosi piuttosto concludere nel senso che entrambe le cause abbiano contribuito a determinare il danno in pari misura. Nella sentenza 419/2022 questa Corte ha in particolare ribadito che: “non rileva nella specie la circostanza della liceità o meno della condotta del danneggiato consistente nel fumare un certo numero di sigarette al giorno, in quanto il requisito dell'antigiuridicità non è previsto dall'art. 1227 c.c. ai fini della riduzione proporzionale del risarcimento, essendo sufficiente la prova di una condotta del danneggiato che abbia contribuito alla causazione del danno (cfr. Cass. 10220/2017; Cass.
9349/2017; nonché Cass. 15763/2019, la quale ha confermato Corte
Appello Venezia n. 658/2013 che aveva riconosciuto nel tabagismo un fattore di colpa idoneo ex art. 1227 1° comma c.c.). In tal senso si è più
pag. 20/24 volte espressa questa Corte d'Appello, anche di recente (cfr. Corte Appello
Venezia, sentenza n. 669/2021; Corte Appello Venezia, sentenza n.
104/2022), in fattispecie del tutto analoghe. Si richiamano appresso alcuni passi della motivazione della sentenza n. 669/2021, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “Ai fini di causa non rileva la liceità o meno della condotta del …; infatti corrisponde al vero che l'abitudine al fumo non rappresentava dal punto di vista giuridico un illecito civile, né tanto meno una condotta antigiuridica, tuttavia trattasi comunque di condotta imprudente che esponeva il … alla contrazione di varie patologie tra cui, come ritenuto dal consulente, quella tumorale che aveva provocato l'exitus.
Trattavasi quindi di comportamento idoneo a provocare il danno azionato in giudizio (in tal senso sulla questione della irrilevanza della antigiuridicità della condotta ai fini della riduzione del danno che il danneggiato provoca a se stesso Cass. 10220/17; Cass. 9349/17). La compresenza e concausalità tra condotta colpevole della datrice di lavoro e la condotta colpevole del lavoratore il quale, nell'essere dedito ad una abitudine che lo esponeva ad una probabile patologia polmonare, si era esposto volontariamente ad un rischio che usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto evitare (in tal senso sulla abitudine al fumo come condotta negligente Cass. 1165/20; Cass. 15763/19 confermativa di Corte Appello
Venezia 658/13 che aveva riconosciuto nel tabagismo un fattore di colpa idoneo ex art. 1227 primo comma c.c.) assume rilevanza non soltanto rispetto al profilo della causalità materiale valorizzata dalla parte appellante principale con l'invocazione del principio della causalità adeguata di rilevanza penalistica ex art. 40 e 41 c.p., ma anche sotto il profilo della causalità in senso civilistico. Dal punto di vista del
pag. 21/24 risarcimento del danno non può essere imputato al danneggiante un danno superiore a quello provocato dalla propria condotta colpevole (cfr. in tal senso Cass. 515/20 ove in particolare in parte motiva è valorizzata la differente valutazione che deve essere condotta dal giudice civile nell'esame dei fattori causali a fronte di una condotta del danneggiato egualmente colpevole;
nonché Cass. 23921/20; nella giurisprudenza di merito a conferma di applicazione del criterio di riduzione della misura risarcitoria anche Corte di Appello Genova 62/18 e 411/18)”.
Ne deriva che il valore capitale aggiornato al gennaio 2024 sia di
€.25.393,50 (5.573,00+19.820,00 ).
Tale somma deve essere maggiorata degli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata fino al saldo.
3.6) Infine va disatteso il motivo di gravame relativo alla risarcibilità del danno da pregiudizio all'aspettativa di vita.
Anche per tale aspetto vale il richiamo ad altro precedente di questa Corte
(sentenza n.435 del 2022) nel quale si affermava: “il richiamo alla giurisprudenza di legittimità compiuto dagli appellanti non è pertinente: i casi esaminati in quelle pronunce sono del tutto peculiari e riguardano un'errata diagnosi rispetto ad una patologia in atto e, quindi, la relazione causale che si pone tra l'errore medico e il mancato intervento curativo che avrebbe ritardato il decesso. Nel caso in esame, invece, la patologia non costituisce antefatto, ma l'effetto della condotta e sulla sua evoluzione, purtroppo del tutto naturale, nessuna incidenza ha avuto la condotta umana. In quest'ultimo caso l'infausta evoluzione e la perdita di aspettativa di vita, in realtà, costituiscono espressione del medesimo
pag. 22/24 pregiudizio che viene riconosciuto nella forma del danno cosiddetto terminale.”.
In altri termini è l'evento morte, come tale non risarcibile, che determinerebbe il pregiudizio conseguente alla perdita della vita futura, e non il suo antecedente causale costituito dalla patologia che porta al decesso porta il lavoratore. In tale senso va valorizzato il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui “Il danno non patrimoniale da perdita della vita non è indennizzabile "ex se", senza che possa essere invocato il "diritto alla vita" di cui all'art. 2 CEDU, norma che, pur di carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene vita, non detta specifiche prescrizioni sull'ambito ed i modi in cui tale tutela debba esplicarsi, né, in caso di decesso immediatamente conseguente
a lesioni derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l'attribuzione della tutela risarcitoria, il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non sull'evento lesivo in sé considerato.”
(Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016, Rv. 640733 – 01; conf. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 21508 del 06/10/2020, Rv. 659566 - 01).
4) Le spese di lite di entrambi i gradi e fasi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n.55 del
2014 2014 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, secondo valore di causa riconosciuto (con istruttoria nel primo grado), nel medio.
Quelle di consulenza tecnica sono poste a carico dell'appellata.
p.q.m.
pag. 23/24 La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata condanna la parte appellata al risarcimento del danno pari ad
€.25.393,50 valore attualizzati al 2024 oltre agli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dall'1 gennaio 2024 al saldo;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio liquidate quanto al primo grado in €.5.388,00 e quanto al presente grado in € in €.3.966,00 oltre al rimborso forfetario ex lege, iva e cpa.
- pone, altresì, le spese di consulenza tecnica di primo grado a carico della parte appellata.
Venezia, 7 novembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 24/24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In primo grado la parte aveva dedotto in ordine all'incolpevole ignoranza circa la pericolosità dell'amianto. Si tratta di deduzione ampiamente disattesa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Da ultimo: “La responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. è volta a sanzionare l'omessa predisposizione di misure atte a preservare la salute del lavoratore nei luoghi di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della possibilità di venire a conoscenza e d'indagare l'esistenza di fattori di rischio in un dato momento storico;
pertanto, qualora sia accertato che il danno alla salute è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione a polveri di amianto, la cui pericolosità era conosciuta al tempo di svolgimento della stessa, il datore di lavoro ha l'onere di provare, pur in assenza di una specifica disposizione preventiva, l'adozione di misure generiche di prudenza necessarie a preservare dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo, non rilevando che il rapporto di lavoro si sia svolto prima dell'introduzione di specifiche norme per il trattamento dell'amianto, quali quelle del d.lgs. n. 277 del 1991.” (Cass.civ. Sez. L - , Ordinanza n. 26390 del 10/10/2024 (Rv. 672589 - 01) 2 Più precisamente a pagina 27 della memoria di costituzione di primo grado. “precisavano al medico curante che il paziente non era a conoscenza della sua situazione di salute e chiedevano al personale del nosocomio di mantenere inalterato “tale stato di ignoranza””.