Versione
27 aprile 1991
27 aprile 1991
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Versione
1 gennaio 1994
1 gennaio 1994
Art. 32. Iscritti a domanda 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 . ((1)) 2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12.
3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".
3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".
Commentari • 2
- 1. Le casse previdenziali dei professionisti, nate dalla legge 537/1993 e dal dlgs 509/1994, mantengono la veste pubblica, che avevano in precedenza, mentre gli…Abruzzo Franco · https://www.diritto.it/ · 3 novembre 2005 · 3.6048443
[…]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/07/2001, n. 9964Provvedimento: […] In particolare l'art. 32 della legge 136/1991, D'Ag stabilisce che il secondo comma dell'art. 2 della legge n. 1357/1962 (che prevedeva il generale obbligo di iscrizione all'Ente di tutti i veterinari iscritti all'albo professionale) è abrogato a partire dall'entrata in vigore della entrata in vigore della medesima legge 136. […] Per dare più chiaro contenuto alla norma, il legislatore, con legge 24 dicembre 1993 n. 537, ha stabilito all'art. 11, comma 26: "la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 32 della legge 12 aprile 1991 n. 136, […]Leggi di più...
- interpretazione autentica·
- doppia previdenza·
- eccesso di potere legislativo·
- giurisdizione costituzionale·
- obbligo contributivo·
- retroattività legge·
- art. 11 comma 26 legge n. 537/1993·
- Corte Costituzionale sentenza n. 88/1995·
- principio di affidamento