Articolo 32 della Legge 12 aprile 1991, n. 136
Articolo 31Articolo 33
Versione
27 aprile 1991
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Versione
1 gennaio 1994
Art. 32. Iscritti a domanda 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1962, n. 1357 . ((1)) 2. Per coloro che alla data predetta si trovino iscritti nel ruolo degli "Iscritti a domanda", il contributo e' determinato in misura pari al contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11, maggiorato di una somma pari all'importo minimo di cui al comma 3 dell'articolo 12.
3. Agli effetti del calcolo della pensione secondo la presente legge, si assume quale reddito il decuplo del contributo soggettivo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 11.


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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 11, comma 26) che "La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 32 della legge 12 aprile 1991, n. 136 , deve essere interpretata nel senso che l'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i veterinari (ENPAV) non e' piu' obbligatoria soltanto per i veterinari che si iscrivono per la prima volta agli albi professionali successivamente alla data di entrata in vigore della predetta legge e che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 24 della medesima; i provvedimenti di cancellazione adottati dall'Ente nei confronti di veterinari, gia' obbligatoriamente iscritti all'Ente stesso in forza della precedente normativa, sono nulli di diritto".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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