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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9921 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa AR NI FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42886/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
, CF Parte_1 C.F._1
Ro . 15 presso il suo studio, rappresentata e difesa in proprio e dall'avv.ta Chiara Gelsumino e dall'avv. Alessandro Ongaro, giusta procura in atti ATTRICE CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
f. Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
f. Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5
f. Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 150 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
FATTO E DIRITTO Con atti di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe -nella sua qualità di condomina dello stabile sito in Via Monte Serrone n.15 dal 1997- conveniva innanzi al Tribunale di Roma il predetto condominio, nonché i comproprietari del medesimo edificio ed in particolare i sig.ri , Parte_2 Parte_5 Pt_6
, c
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4 nullità delle delibere del 29.3.21 (dal 1 al 12 odg) e 19.4.21 (da 1 a 5 odg) in quanto approvate in base a tabelle nulle, per errata imputazione dei pagamenti effettuati da essa istante, per falsità del consuntivo di riscaldamento 2019 2020 ed il preventivo 2020 2021, per indebita modificazione delle imputazioni di pagamento effettuata dall'amministratore, per indebita nomina dell'amministratore senza adeguata informativa, per aver deliberato in violazione di legge con riguardo agli alberi le
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piante del condominio, e per l'effetto condannare convenuti in solido alla restituzione delle proprietà comuni incorporate nelle proprietà esclusive, alla restituzione delle piante sottratte godimento comune e delle somme pagate da essa attrice non dovute. Ha dedotto in particolare a sostegno che:
-quattro condomini avevano occupato illegittimamente proprietà condominiali, con conseguente mancanza di corrispondenza dei millesimi reali con quelli attribuiti alle proprietà esclusive;
-vi erano gravi irregolarità contabili operate dall'amministratore, confermato peraltro senza trasmissione del preventivo di spese;
-l'amministratore non aveva imputato correttamente il pagamento effettuato in data 21.2.20 di € 261,25 di cui €120 per il saldo riscaldamento 2018 2019 ed €145,25 quali rate uno e due riscaldamento 2019 2020;
-l'amministratore aveva presentato all'adunanza del 29.3.21 tre ventuno un importo contabile dove detto pagamento non era stato inserito, giustificando la diversa imputazione per lavori straordinari del viale d'ingresso, che gestione ordinaria 2019 e per gestione ordinaria 2020;
-il consuntivo approvato peraltro era falso in nullo giacche in contrasto col decreto ingiuntivo richiesto a suo carico a fine gennaio 2020;
-pensatrice subiva una condizione di sudditanza all'abuso della maggioranza. Ha chiesto riunirsi presente giudizio con gli altri contenziosi pendenti con cui impugnate le delibere del 24.4.18, 7.6.18, 21.11.18, 22.1.19, 6.5.19, 20.5.19, 11.9.19, 20.7.20- di cui ha riportato i rispettivi atti di citazione, ed accogliersi nel merito la domanda come sopra.
Si è costituito il Condominio ed i condomini evocati resistendo, eccependo la litispendenza/continenza con la causa anteriore iscritta al n rg 65863/19 con riferimento alla domanda restitutoria della proprietà comune accorpata alle proprietà esclusive e delle piante, la mancanza di mediazione, la prescrizione de domande risarcitorie, la intervenuta usucapione da parte dei convenuti condomini degli accessori e delle pertinenze come da atto di acquisto;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda risultando le tabelle adottate approvate in data 27.6.03 da tutti proprietari e compresa l'attrice, ed un tentativo di modificarle dopo 16 anni rimasto senza esito per mancanza di consenso, il rispetto pertanto di quorum costitutivi e deliberativi calcolati in base alle suddette tabelle in mancanza di altre adottate vai proprietario ovvero giudizialmente, la mancanza di richiesta al Tribunale in tal senso con indicazione specifica degli errori da cui affette tabelle, la corretta imputazione del pagamento del 24.2.20 -effettuato dall'attrice con la causale invia cautelare senza alcuna accettazione- ai debiti più antichi,e comunque la comunicazione dell'amministratore dell'imputazione di €172 alle rate del riscaldamento 2019 2020 e all'acconto riscaldamento 2020 e 2021, infine la violazione dell'obbligo di buona fede avendo una condomina impugnato l'intera delibera per importi esigui. Ha chiesto dunque accogliersi le eccezioni e nel merito respingersi la domanda per infondatezza, con condanna. ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese del giudizio.
La causa- respinta la istanza dio riunione posto che il giudizio 15266/19 si trovava in fase diversa come da ordinanza del 29.5.23, istruita con la produzione documentale a seguito di note ex art 183 c 6 cpc, è stata infine trattenuta in decisione con termini ex
2 3
art 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.25 celebrata a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare come parte attrice. nella memoria ex art 183 c 6 cpc n 2 abbia insistito sulla necessità di riunione al primo giudizio istaurato n 15266/19, non concessa appunto per diversità di fasi processuali. Vi è da considerare la autonomia dei singoli giudizi, ragione per cui laddove la parte abbia inteso contestare la validità delle delibere oggetto di odierna impugnazione- segnatamente quella del 29.3.21 e 19.4.21 anche per nullità delle Tabelle applicate, era suo onere dimostrare la erroneità delle stesse con stringente puntualità e chiedere contestualmente al Tribunale la revisione delle stesse in base agli indicati vizi. Sul punto intanto sussiste il diritto di ogni ex art 69 disp att. c.c ad CP_1 ottenere la revisione tabellare in quanto alleghi la esistenza di un errore, ovvero di mutate condizioni di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazione o di incremento delle unità immobiliari perché di un quinto del valore proporzionale dell'unità. Circostanze queste non indicate nel presente giudizio, né in citazione né nella 1^ memoria ex art 183 c 6 cpc n 1 deputata alla precisazione della domanda. D'altra parte il ha allegato la attuale applicazione di tabelle approvate nel CP_1 2003 all'unanimità dei condomini e ivi compresa l'avv. (all. 8 c.r.). Parte_1
Era onere dunque dell'attrice indicare quali modificaz ssero intervenuti post 2003 da giustificare la revisione, anche a mezzo di ctu.
. Non essendo stata dunque stata formulata alcuna domanda specifica di modifica delle tabelle, in mancanza di indicazione degli errori ovvero di requisiti di cui ha richiamato articolo 69 disp. att. cc. da parte della istante, la domanda di annullamento per illegittimità derivata dei bilanci approvati con relativo riparto di spese rimane priva di riscontro probatorio.
Anche la doglianza della mancata allegazione del preventivo del compenso dell'amministratore non coglie nel segno, imponendo l'art. 1129 c.c. 14 impone all'amministratore, ai fini della validità della sua nomina, di specificare la misura del compenso richiesto al momento della nomina, dandone atto a verbale. Nel caso di conferma l'eventuale mancanza di indicazione equivale alla applicabilità dei compensi come da prima nomina, senza arrecare alcun rischio per il circa pretese CP_1 ultronee.
Con riferimento alla errata imputazione contabile del pagamento del 21.2.20 (all 5 cit.), si evince dall'esborso come la causale indicata fosse “in via cautelare senza accettazione nemmeno implicita di tutte le delibere assembleari 2018/19 risc. 2019/2020 ratei 1-2 + saldo”. Al riguardo invece il avrebbe imputato l'importo a lavori straordinari CP_1 del viale ingresso da n 9 a 12 rate per €172,00, alla rata n 7 gestione ordinaria 2019 per €46,38 e alla rata n 1 gestione 2020 per €42,37. Ebbene il Condominio ha plausibilmente dedotto come nel proprio accredito non risultasse alcuna causale ovvero non fosse completa (all 7 bis cit.), e che avesse ricevuto comunicazione di imputazione solo dopo la delibera ovvero con pec del 9.4.21, rappresentando a riscontro la intangibilità della registrazione di €46,38 e 42,37
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giacchè ormai deliberate, nonché la disponibilità a registrare il residuo sul saldo riscaldamento 20192020 e acconto 2020 2021 come indicato dal debitore con storno. Tale condotta allo stato appare corretta, posto che l'art 1193 cc impone al debitore la dichiarazione del debito da soddisfare, supplendo in mancanza di comunicazione tempestiva come sopra il diritto del creditore di imputare il pagamento al debito scaduto. Né può dirsi che il documento ovvero la ricevuta di bonifico fosse a disposizione del già da ottobre 2020 ovvero versata in sede di opposizione a d.i come CP_1 comunicato in. data 9.4.21, perché tale assunto è rimasto sprovvisto di prova. Inoltre in ogni caso manca la prova del danno, giacchè il non ha omesso CP_1 la imputazione del pagamento, bensì eventualmente lo ha utilizzato in parte a copertura di debiti comunque presenti e non contestati, di guisa che l'attrice non ha di fatto subìto alcun pregiudizio economico.
La domanda dunque deve essere respinta.
Spese secondo soccombenza.
Non sussistono i requisiti di condanna ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti che liquida in complessive €2.000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Roma, 2.7.25
Il giudice
AR NI FA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa AR NI FA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42886/21 del Ruolo Generale degli Affari Civili
TRA
, CF Parte_1 C.F._1
Ro . 15 presso il suo studio, rappresentata e difesa in proprio e dall'avv.ta Chiara Gelsumino e dall'avv. Alessandro Ongaro, giusta procura in atti ATTRICE CONTRO
Controparte_1 P.IVA_1
f. Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
f. Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5
f. Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7 elettivamente domiciliati in Roma, Corso Trieste n. 150 presso lo studio degli avv.ti Massimiliano De Renzis e Renata Marzano, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
FATTO E DIRITTO Con atti di citazione ritualmente notificato l'attrice in epigrafe -nella sua qualità di condomina dello stabile sito in Via Monte Serrone n.15 dal 1997- conveniva innanzi al Tribunale di Roma il predetto condominio, nonché i comproprietari del medesimo edificio ed in particolare i sig.ri , Parte_2 Parte_5 Pt_6
, c
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4 nullità delle delibere del 29.3.21 (dal 1 al 12 odg) e 19.4.21 (da 1 a 5 odg) in quanto approvate in base a tabelle nulle, per errata imputazione dei pagamenti effettuati da essa istante, per falsità del consuntivo di riscaldamento 2019 2020 ed il preventivo 2020 2021, per indebita modificazione delle imputazioni di pagamento effettuata dall'amministratore, per indebita nomina dell'amministratore senza adeguata informativa, per aver deliberato in violazione di legge con riguardo agli alberi le
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piante del condominio, e per l'effetto condannare convenuti in solido alla restituzione delle proprietà comuni incorporate nelle proprietà esclusive, alla restituzione delle piante sottratte godimento comune e delle somme pagate da essa attrice non dovute. Ha dedotto in particolare a sostegno che:
-quattro condomini avevano occupato illegittimamente proprietà condominiali, con conseguente mancanza di corrispondenza dei millesimi reali con quelli attribuiti alle proprietà esclusive;
-vi erano gravi irregolarità contabili operate dall'amministratore, confermato peraltro senza trasmissione del preventivo di spese;
-l'amministratore non aveva imputato correttamente il pagamento effettuato in data 21.2.20 di € 261,25 di cui €120 per il saldo riscaldamento 2018 2019 ed €145,25 quali rate uno e due riscaldamento 2019 2020;
-l'amministratore aveva presentato all'adunanza del 29.3.21 tre ventuno un importo contabile dove detto pagamento non era stato inserito, giustificando la diversa imputazione per lavori straordinari del viale d'ingresso, che gestione ordinaria 2019 e per gestione ordinaria 2020;
-il consuntivo approvato peraltro era falso in nullo giacche in contrasto col decreto ingiuntivo richiesto a suo carico a fine gennaio 2020;
-pensatrice subiva una condizione di sudditanza all'abuso della maggioranza. Ha chiesto riunirsi presente giudizio con gli altri contenziosi pendenti con cui impugnate le delibere del 24.4.18, 7.6.18, 21.11.18, 22.1.19, 6.5.19, 20.5.19, 11.9.19, 20.7.20- di cui ha riportato i rispettivi atti di citazione, ed accogliersi nel merito la domanda come sopra.
Si è costituito il Condominio ed i condomini evocati resistendo, eccependo la litispendenza/continenza con la causa anteriore iscritta al n rg 65863/19 con riferimento alla domanda restitutoria della proprietà comune accorpata alle proprietà esclusive e delle piante, la mancanza di mediazione, la prescrizione de domande risarcitorie, la intervenuta usucapione da parte dei convenuti condomini degli accessori e delle pertinenze come da atto di acquisto;
nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda risultando le tabelle adottate approvate in data 27.6.03 da tutti proprietari e compresa l'attrice, ed un tentativo di modificarle dopo 16 anni rimasto senza esito per mancanza di consenso, il rispetto pertanto di quorum costitutivi e deliberativi calcolati in base alle suddette tabelle in mancanza di altre adottate vai proprietario ovvero giudizialmente, la mancanza di richiesta al Tribunale in tal senso con indicazione specifica degli errori da cui affette tabelle, la corretta imputazione del pagamento del 24.2.20 -effettuato dall'attrice con la causale invia cautelare senza alcuna accettazione- ai debiti più antichi,e comunque la comunicazione dell'amministratore dell'imputazione di €172 alle rate del riscaldamento 2019 2020 e all'acconto riscaldamento 2020 e 2021, infine la violazione dell'obbligo di buona fede avendo una condomina impugnato l'intera delibera per importi esigui. Ha chiesto dunque accogliersi le eccezioni e nel merito respingersi la domanda per infondatezza, con condanna. ex art. 96 c.p.c. e vittoria di spese del giudizio.
La causa- respinta la istanza dio riunione posto che il giudizio 15266/19 si trovava in fase diversa come da ordinanza del 29.5.23, istruita con la produzione documentale a seguito di note ex art 183 c 6 cpc, è stata infine trattenuta in decisione con termini ex
2 3
art 190 cpc all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.25 celebrata a trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
Nel merito la domanda è infondata nei termini che seguono.
Occorre preliminarmente evidenziare come parte attrice. nella memoria ex art 183 c 6 cpc n 2 abbia insistito sulla necessità di riunione al primo giudizio istaurato n 15266/19, non concessa appunto per diversità di fasi processuali. Vi è da considerare la autonomia dei singoli giudizi, ragione per cui laddove la parte abbia inteso contestare la validità delle delibere oggetto di odierna impugnazione- segnatamente quella del 29.3.21 e 19.4.21 anche per nullità delle Tabelle applicate, era suo onere dimostrare la erroneità delle stesse con stringente puntualità e chiedere contestualmente al Tribunale la revisione delle stesse in base agli indicati vizi. Sul punto intanto sussiste il diritto di ogni ex art 69 disp att. c.c ad CP_1 ottenere la revisione tabellare in quanto alleghi la esistenza di un errore, ovvero di mutate condizioni di una parte dell'edificio in conseguenza di sopraelevazione o di incremento delle unità immobiliari perché di un quinto del valore proporzionale dell'unità. Circostanze queste non indicate nel presente giudizio, né in citazione né nella 1^ memoria ex art 183 c 6 cpc n 1 deputata alla precisazione della domanda. D'altra parte il ha allegato la attuale applicazione di tabelle approvate nel CP_1 2003 all'unanimità dei condomini e ivi compresa l'avv. (all. 8 c.r.). Parte_1
Era onere dunque dell'attrice indicare quali modificaz ssero intervenuti post 2003 da giustificare la revisione, anche a mezzo di ctu.
. Non essendo stata dunque stata formulata alcuna domanda specifica di modifica delle tabelle, in mancanza di indicazione degli errori ovvero di requisiti di cui ha richiamato articolo 69 disp. att. cc. da parte della istante, la domanda di annullamento per illegittimità derivata dei bilanci approvati con relativo riparto di spese rimane priva di riscontro probatorio.
Anche la doglianza della mancata allegazione del preventivo del compenso dell'amministratore non coglie nel segno, imponendo l'art. 1129 c.c. 14 impone all'amministratore, ai fini della validità della sua nomina, di specificare la misura del compenso richiesto al momento della nomina, dandone atto a verbale. Nel caso di conferma l'eventuale mancanza di indicazione equivale alla applicabilità dei compensi come da prima nomina, senza arrecare alcun rischio per il circa pretese CP_1 ultronee.
Con riferimento alla errata imputazione contabile del pagamento del 21.2.20 (all 5 cit.), si evince dall'esborso come la causale indicata fosse “in via cautelare senza accettazione nemmeno implicita di tutte le delibere assembleari 2018/19 risc. 2019/2020 ratei 1-2 + saldo”. Al riguardo invece il avrebbe imputato l'importo a lavori straordinari CP_1 del viale ingresso da n 9 a 12 rate per €172,00, alla rata n 7 gestione ordinaria 2019 per €46,38 e alla rata n 1 gestione 2020 per €42,37. Ebbene il Condominio ha plausibilmente dedotto come nel proprio accredito non risultasse alcuna causale ovvero non fosse completa (all 7 bis cit.), e che avesse ricevuto comunicazione di imputazione solo dopo la delibera ovvero con pec del 9.4.21, rappresentando a riscontro la intangibilità della registrazione di €46,38 e 42,37
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giacchè ormai deliberate, nonché la disponibilità a registrare il residuo sul saldo riscaldamento 20192020 e acconto 2020 2021 come indicato dal debitore con storno. Tale condotta allo stato appare corretta, posto che l'art 1193 cc impone al debitore la dichiarazione del debito da soddisfare, supplendo in mancanza di comunicazione tempestiva come sopra il diritto del creditore di imputare il pagamento al debito scaduto. Né può dirsi che il documento ovvero la ricevuta di bonifico fosse a disposizione del già da ottobre 2020 ovvero versata in sede di opposizione a d.i come CP_1 comunicato in. data 9.4.21, perché tale assunto è rimasto sprovvisto di prova. Inoltre in ogni caso manca la prova del danno, giacchè il non ha omesso CP_1 la imputazione del pagamento, bensì eventualmente lo ha utilizzato in parte a copertura di debiti comunque presenti e non contestati, di guisa che l'attrice non ha di fatto subìto alcun pregiudizio economico.
La domanda dunque deve essere respinta.
Spese secondo soccombenza.
Non sussistono i requisiti di condanna ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
- rigetta la domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei Parte_1 convenuti che liquida in complessive €2.000,00 per esborsi oltre accessori come per legge.
Roma, 2.7.25
Il giudice
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