Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4742/2024 RG
TR
, rappresentato e difeso dall'avv. IVAN MARSIGLIA Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dagli avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: indebito assistenziale
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva Parte_1 dinanzi a questo Giudice l' lamentando l'illegittimità della CP_1 determinazione con cui l'istituto ha disposto la ripetizione della somma indicata nell'atto di costituzione (complessivi euro 1.792,43) assumendo che l' è incorso in errore nel ritenere che vi siano state indebite erogazioni CP_1 di prestazioni assistenziali (assegno sociale) relativamente all'anno 2021 per superamento dei requisiti reddituali del nucleo familiare.
Deduceva, quindi, l'irripetibilità delle somme, perché in ogni caso percepite in buona fede e chiedeva, quindi, che fosse accertata l'insussistenza del diritto dell' alla ripetizione, annullando i provvedimenti di recupero. CP_1
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato, CP_1
1
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 17.02.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta nella data del
16.02.2025.
Ritiene in via preliminare il Tribunale che non sia applicabile al caso di specie la disposizione di cui all'art. 13 della legge 412/1991, invocata dal ricorrente, atteso il tenore letterale della norma, riferita esclusivamente agli indebiti pensionistici in senso stretto e non a tutti gli indebiti previdenziali ed assistenziali: “L procede annualmente alla verifica delle situazioni CP_1 reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
Nel caso di specie, vertendosi in materia di indebito assistenziale non può ritenersi che l' sia incorso nell'eccepita decadenza. CP_1
Nel merito, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Si osserva che secondo gli insegnamenti della Suprema Corte “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea
a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha
l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di 2 assegno sociale, perché l'assistito aveva inserito nelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)” (ex multis Cass., Sez. 6 L, n. 13223 del 30.06.2020).
Ancora: “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l.
n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla
l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Sez. L. n. 13915/2021).
Dunque, la ripetibilità dell'indebito, per i periodi che precedono l'accertamento, è subordinata alla circostanza che “l'accipiens” abbia dolosamente occultato il possesso di redditi ostativi rispetto alla prestazione erogata.
Nel caso di specie, in cui non viene in alcun modo eccepita la mala fede del ricorrente, gli importi corrisposti indebitamente non sono ripetibili perché erogati prima dell'accertamento del venir meno dei requisiti reddituali previsti per la prestazione assistenziale, accertamento avvenuto, come dedotto e riscontrato dallo stesso sulla base della dichiarazione dei CP_1 redditi presentata dalla coniuge del ricorrente il 16.03.2022, relativa ai maggiori redditi prodotti nel 2021.
Deve, pertanto, ribadirsi il principio che esclude la incondizionata ripetibilità qualora non sia addebitabile al percipiente l'erogazione non dovuta e, nel caso in cui l'indebito sia determinato dal venir meno, in capo 3 all'avente diritto, dei requisiti reddituali di legge e ne consente la ripetizione solo ove si provi che egli versasse in dolo rispetto a tale condizione particolare (cfr. Cass. 16088/2020, Cass. 11921/2015, Cass.
28771/2018, Cass. 31372/2019, Cass. 26036/2019; in parte motiva si afferma, peraltro, “Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza. - Mentre
Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che l' non può procedere nei confronti del ricorrente alla CP_1 ripetizione della somma di euro 1.792,43, richiesta con comunicazione del
09.11.2022.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro CP_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione.
Cosenza, 18/02/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
4