Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/06/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 254/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 254/2025 R.G.V.G. posta in deliberazione all'udienza del 4.06.2025, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Termini Imerese, via Vittorio Amedeo II n. 72, presso lo studio dell'Avv. Pietro
Siragusa, che la rappresenta e difende come da mandato in atti e
(c.f. , nato a [...] il [...], elettivamente Parte_2 C.F._2 domiciliato in Termini Imerese, Corso Umberto e Margherita n. 61, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Tortorici, che lo rappresenta e difende come da mandato in atti
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI: all'udienza del 4.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da note di udienza al contenuto delle quali si rinvia;
Le parti, con ricorso cumulativo ex art. 473-bis. 49 e 51 c.p.c., depositato in data 12.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle stesse, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto.
All'udienza del 4.06.2025, appositamente fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, sostituita dal deposito di note scritte, le parti depositavano note di trattazione scritta con allegate dichiarazioni, personalmente sottoscritte, nelle quali dichiaravano di rinunciare a comparire all'udienza fissata e/o a quelle successive, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di voler addivenire alla separazione alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Quindi, il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
L'Ufficio del Pubblico Ministero, cui la pendenza del procedimento è stata ritualmente comunicata, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, come ribadite con note di trattazione scritta, depositate unitamente alle dichiarazioni dalle stesse sottoscritte ex art. 473 bis 51 cpc, per l'udienza del
4.06.2025.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla chiesta separazione, come ribadite con note scritte in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU
n. 28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto nel comune di Sciara, il 20.08.1992 (atto n.7, parte II, serie A, anno 1992, Comune di Sciara).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
PQM
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentito il procuratore delle parti:
-Dichiara la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato a [...] il [...]; Parte_2
-Omologa le condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 12.02.2025, come ribadite con note di trattazione scritta per l'udienza del 04.06.2025, da intendersi qui trascritte;
-Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato
Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369
(matrimonio celebrato nel comune di Sciara, in data 20.08.1992 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del detto comune al n.
7 - parte II – serie A- Anno 1992).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 13.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Giuseppe Rini