Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
04.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado R.G. n. 2274/2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Serena Parte_1 C.F._1
Lazzaro
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., da propri funzionari
Resistenti
OGGETTO: riconoscimento titoli di abilitazione 24 CFU - inserimento I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto - riconoscimento punteggio servizio di leva ante impiego
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, , esponeva: - di essere docente precario, Parte_1
inserito nelle Graduatorie Provinciali e di Istituto di Supplenza per la Scuola Secondaria di
Primo e Secondo Grado – II FASCIA già dal biennio 2020/21 e 2021/22 della Provincia di classe di concorso A030 posizione 86 con punti 21; - di essere in possesso di idoneo CP_3 titolo di accesso all'insegnamento (Diploma di Trombone conseguito presso il Conservatorio di
Musica di Messina il 09.07.1999) e dei 24 crediti formativi universitari (CFU) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche nelle metodologie e tecnologie didattiche, richiesti dal legislatore quale titolo di accesso per le successive procedure rivolte al reclutamento docenti, disciplinate
anni 2020/2021 e 2021/2022, per la classe di concorso A030 (prot.
m_pi. REGISTROUFFICIALE.I.7467762.279), in quanto la piattaforma online non CP_4
aveva permesso, nonostante in possesso della laurea specialistica e 24 CFU e contrariamente a quanto previsto dalla normativa vigente, di potersi iscrivere nella I fascia della graduatoria provinciale;
- di essersi, altresì, inserito anche nel successivo aggiornamento 2022/2024 sempre in II fascia al posto 98 con punti 27; - che, inoltre, in sede di aggiornamento richiedeva il riconoscimento del punteggio relativo al servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio come servizio di insegnamento, ma l' ometteva Controparte_3
l'attribuzione dei punti 12 previsti.
In diritto deduceva, pertanto, il ricorrente: - con riferimento al mancato riconoscimento del valore abilitativo del possesso congiunto della laurea specialistica e dei 24 CFU, la violazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE nonché dell'art. 4 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206, e del d.lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 79 e 107 della l. 13 luglio 2015 n. 107 e la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni di cui al previgente D.M. n. 374/2017 e della sopravvenuta ordinanza del
Ministro dell'istruzione 10.7.2020, n. 60 e all'art.
1-quater del d.l. n. 126/2019; - con riferimento al mancato riconoscimento del servizio di leva prestato ante impiego, la violazione e falsa applicazione dell'art. 485, comma 7, del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, nonché la violazione dell'art. 52 della Costituzione.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1) “ACCERTARE E
DICHIARARE, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, che il ricorrente dispone di un titolo abilitante all'insegnamento per la classe A030 Scuola secondaria di secondo grado, costituito dal titolo di studio congiunto ai 24 CFU in settori formativi psico-antropo-pedagogici e nelle metodologie didattiche. Per l'effetto, ORDINARE al convenuto: - di riconoscere detto CP_1 titolo abilitante ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto personale docente per la classe di concorso A030 scuola secondaria di II grado;
-di inserire il ricorrente nella prima fascia delle graduatorie provinciali supplente e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto
Provincia di , personale docente, per la classe di concorso A030 a.s. 2021/2022 con CP_3 posizione spettante in base al punteggio maturato, come per legge, e nei successivi aggiornamenti 2022/2024, e successivi aggiornamenti alla data di emanazione della sentenza”;
2) “disapplicare il D.M. 60/2020 nella parte in cui prevede che 'il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina', previo accertamento della sua illegittimità e/o nullità per violazione di giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale;
ACCERTATA la illegittimità disapplicare le graduatorie dell'A.T. di , aa.ss. 2021/2022 e 2022/2024, relative al personale docente nella parte di CP_3
interesse, ovvero nella parte in cui, a causa della mancata valutazione, come servizio di insegnamento, del servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per
l'accesso all'insegnamento ma non in costanza di nomina, attribuiscono al ricorrente nella classe concorsuale primaria e dell'infanzia soltanto i punti ivi indicati senza i punti per il servizio militare;
ordinare e condannare le amministrazioni intimate, ognuna per la propria competenza, a emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie GPS a.s. vigenti in cui il docente risulta inserito”. CP_3
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio congiuntamente il
[...]
, l' e l' (in persona dei Controparte_1 Controparte_5 Controparte_3
rispettivi rappresentanti pro tempore), i quali resistevano al ricorso e ne chiedevano il rigetto, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo, nonché la sopravvenuta carenza di interesse in merito alle GPS relative al biennio 2020/2022 (regolamentate dall'OM. 60/2020), in quanto nel frattempo erano intervenute della novità legislative di cui all'OM.112/2022 (disciplinante le GPS biennio
2022/2024) che avevano mutato la situazione di fatto e di diritto del ricorrente.
Nel merito, le Amministrazioni resistenti contestavano quanto dedotto dal ricorrente in ordine all'equipollenza tra il titolo di abilitazione e il possesso di laurea specialistica e dei 24 CFU, deducendo in particolare: - che il diritto all'inserimento nella seconda fascia delle Graduatorie
d'Istituto e nella prima delle GPS spettava solo ai docenti in possesso di uno specifico titolo di abilitazione all'insegnamento, così come stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 (“Requisiti di accesso”) e 17 ( “Disciplina transitoria per il reclutamento del personale docente”) del D.Lgs
n. 59/2017; - che l'abilitazione e il possesso della laurea unitamente ai 24 crediti formativi erano equiparati solo ai fini della partecipazione al concorso, dunque quali titoli di accesso al reclutamento ordinario, ex art. 97 Cost, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle GPS per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che l'abilitazione e il possesso della laurea unitamente ai 24 crediti formativi erano equiparati solo ai fini della partecipazione al concorso, dunque quali titoli di accesso al reclutamento ordinario, ex art. 97 Cost, ma non anche ai fini dell'inserimento nelle GPS per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- che, quindi, il ricorrente non vantava un titolo equipollente/equiparabile all'abilitazione e non poteva essere inserito nella II fascia delle G.I. o nella I fascia delle GPS. Evidenziavano, sulla questione attinente alla valutazione del servizio di leva prestato non in costanza di nomina, la correttezza e la legittimità dell'operato dell'Amministrazione nel valutare in maniera differente il servizio di leva a seconda che esso sia stato prestato in costanza di rapporto di lavoro o non in costanza di nomina, ritenendo ragionevole e corretto, in base alla normativa vigente e alla giurisprudenza maggioritaria, attribuire a coloro che avevano prestato il servizio di leva non in costanza di rapporto il punteggio attribuito alla prestazione lavorativa prestata presso qualsiasi altra pubblica amministrazione e non, come nel caso di servizio di leva in costanza di nomina, valutato come servizio di insegnamento.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, effettuata la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso sul sito del , la causa veniva Controparte_1 decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025.
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Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, va rilevato che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dal 1° gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Ciò posto, preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dalle Amministrazioni resistenti in favore del giudice amministrativo e va dichiarata la giurisdizione del giudice del lavoro, atteso che la domanda ha ad oggetto l'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento in I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), sul presupposto che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria sulla scorta del possesso di un titolo abilitante all'insegnamento, nonché la corretta assegnazione al ricorrente del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente, rispetto alla quale non sussiste alcun potere discrezionale della
P.A. nell'attribuzione ai candidati dell'esatta posizione in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico.
Sul punto, un recente orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, chiarendo che “Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario”. (Cfr. Cass. sez. un. n.
25836/2016; Cass. n. 25972/2016; Cass. n. 25840/2016; Cass. n. 21196/2017).
Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 2277/2024, richiamando la precedente sentenza n. 22693/2022, hanno affermato che “nella su richiamata decisione questa
Corte aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alla domanda avente ad oggetto il corretto posizionamento della ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto utilizzate dalle scuole statali per l'assunzione dei supplenti in sostituzione del personale ATA assente. Anche nel caso attualmente in esame la controversia verte esattamente sul riconoscimento ed attribuzione di un diverso punteggio per il servizio militare svolto. Si tratta, pertanto, di fattispecie assimilabili sotto il profilo della domanda azionata e dei sottesi diritti vantati”.
Deve altresì essere rigettata l'eccezione, sollevata sempre dalle Amministrazioni resistenti, di carenza di interesse del ricorrente, in quanto lo stesso, contestando la legittimità delle determinazioni previste nel D.M. n. 60/2020 (inerente l'aggiornamento per il biennio 2020/2022) ha chiesto l'accertamento della legittimità e l'eventuale disapplicazione ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitare il diritto del ricorrente medesimo.
Tanto premesso, l'oggetto del giudizio concerne sia l'accertamento della valenza abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella II fascia dei quelle d'istituto, sia del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva obbligatorio svolto per 12 mesi dal 26.04.2000 al 25.04.2001, non in costanza di lavoro, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento sulla legittimità del D.M. n. 60/2020 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitare il diritto del ricorrente.
Ciò posto, le due domande necessitato di una specifica ed autonoma trattazione al fine di vagliare le questioni sollevate e oggetto di annoso dibattito nella giurisprudenza.
Con riferimento al valore abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e di 24 CFU conseguiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
(GPS) e II fascia di quelle di istituto, il ricorrente ha lamentato la violazione di legge interna e comunitaria operata dall'ordinanza n. 60 del 10.07.2020 e del D.M. 858 del 21.07.2020, in riferimento all'art. 1, comma 110 della L. n. 107 del 2015 e D.Lgs. n. 59 del 2017 art. 5 e 17, deducendo che il legislatore delegato, nel prevedere - nell'alveo della legge delega (art. 1, co.
110 l. 107/2015, che richiede l'abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) - che possono partecipare al concorso quanti, congiuntamente al titolo di laurea/diploma, siano in possesso dei
24 crediti formativi in specifici settori disciplinari (art. 5 D. Lgs 59/2017), avrebbe di fatto operato una ridefinizione del concetto di “abilitazione” operando un'equiparazione dei titoli, valevole anche ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
La giurisprudenza di merito risulta essere ancora contrastante sulla questione oggetto del presente giudizio;
tuttavia, questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento maggioritario già espresso da questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro (Sent. nn. 609/2023, 1209/2022,
1216/2022, 473/2021; ord. 22.07.2021) nonché da altri Tribunale di primo grado (cfr. Tribunale di Roma, 21.11.2019; Tribunale di Cassino 29.9.2018; Tribunale di Treviso, 16.8.2019) oltre che dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio n. 5828/2019, 10955/2019, 10945/2019 e
10918/2019) secondo il quale non può attribuirsi al possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU valore di per sé abilitante ai fini dell'inserimento nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) né nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.
Occorre, infatti, premettere che l'articolazione del sistema delle graduatorie è stabilita dal combinato disposto dell'art. 4 comma 5 della Legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 5 comma 3 del DM del 13.6.2007 n. 131, attuativo della delega contenuta nella citata legge 124 del 1999, secondo cui, in riferimento alle graduatorie di istituto: “
3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”.
Dello stesso tenore è, altresì, il disposto dell'art. 2 del D.M. n. 374/2017 che, ai sensi del DM
13.06.2007, dispone specificatamente che: “ART. 2 Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.
1. Ai sensi dell'art. 5 comma 3, del Regolamento hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle G.I. di II e III fascia, … gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: …. A)
SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, … di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti … ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione…”; B) TERZA FASCIA: 1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.
259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all'entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso … che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 …”.
Quanto alle GPS, il D.M. n. 60/2020 (e successivamente il D.M. n. 112/2022), contenente appunto l'ultimo aggiornamento delle graduatorie per le supplenze, all'art. 3 comma 6, statuisce che: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.”
Il medesimo D.M. n. 60/2020, in merito alle graduatorie di istituto e coerentemente con la normativa vigente, all'art 11 prevede che: “
1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo
9-bis del decreto del 24 aprile 2019, n. Controparte_6
374; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti”.
Nel caso in esame, il possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU nelle materie individuate è sufficiente per l'inserimento nella II fascia delle GPS, ma non costituisce titolo abilitante per l'inserimento nella fascia superiore richiesta, occorrendo a tal fine, in aggiunta a quanto già posseduto, anche l'abilitazione conseguita all'esito dei percorsi ordinari o speciali previsti dalla normativa di settore, di cui il ricorrente non risulta essere in possesso.
Non può, infatti, condividersi l'assunto in base al quale il combinato disposto dell'art. 1 comma
110 l. 107/2015 e dell'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 avrebbe comportato una sostituzione/equiparazione dell'abilitazione all'insegnamento con il conseguimento dei 24 CFU anche ai fini dell'inserimento in seconda fascia G.I. e I fascia delle GPS. Difatti, l'art. 1 comma 110
L.107/2015 si limita a prevedere la necessità dell'abilitazione per partecipare al concorso senza nulla dire circa gli specifici titoli abilitanti, mentre, l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017 prevede che per accedere al concorso per il reclutamento dei docenti di ruolo occorre alternativamente: o “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso” oppure il possesso congiunto di
“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica” e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
È dunque evidente che l'art. 5 d.lgs. n. 59/2017, nell'usare la congiunzione “oppure”, invece di esplicitare che nel genere più ampio dei titoli abilitanti sono da ricomprendersi anche i CFU che seguono una laurea magistrale, differenzia nettamente i titoli abilitanti dal possesso della laurea magistrale accompagnata dai 24 CFU, sancendone la sola equiparazione funzionale allo specifico ed esclusivo fine della partecipazione al concorso (così Tribunale di Treviso, ord.
16/8/2019). In definitiva, trattasi di un nuovo canale di accesso ai ruoli della docenza, per di più caratterizzato dal fatto che, una volta vinto il concorso, l'immissione in ruolo è preceduta da un
“percorso annuale di formazione iniziale e prova”.
Le regole in questione riguardano, dunque, “il titolo di accesso al concorso”, ma non i requisiti di precedenza nelle supplenze e neppure l'abilitazione all'insegnamento in senso tecnico, riguardo alla quale lo stesso art. 5 al comma 4 ter chiarisce che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”. Il concetto di accesso all'insegnamento va, infatti, tenuto ben distinto dal concetto di abilitazione all'insegnamento, essendo pacifico che nell'attuale sistema di reclutamento del corpo docenti il legislatore, nella concreta attuazione dei precetti di cui agli artt. 97 e 33 Cost., ha previsto che incarichi non di ruolo per brevi periodi possano essere assegnati anche a soggetti in possesso di titolo che dà accesso all'insegnamento pur non essendo abilitati all'insegnamento, e che invece l'abilitazione possa ottenersi o attraverso il superamento di concorsi pubblici o attraverso percorsi formativi che di volta in volta sono stati modificati e diversamente regolamentati dal legislatore (il percorso SISSIS previsto dall'art. 4 comma 2 L. n. 341/1990, successivamente sostituito dal percorso TFA previsto dall'art. 2, comma 416, L. n. 244/2007 e infine dal percorso FIT previsto dal d.lgs. n. 59/2017, oggi sostituito dal percorso annuale di formazione iniziale e prova, nonché
i percorsi abilitanti speciali (PAS) disciplinati dal DM n. 249/2010). L'abilitazione all'insegnamento costituisce, infatti, un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio e persegue lo scopo di accertare l'attitudine e la capacità tecnica necessaria da parte dell'insegnante tramite i percorsi ordinari e speciali di abilitazione sopra elencati.
In assenza di una norma primaria utilmente invocabile ai fini voluti dal ricorrente appare, quindi, allo stato del tutto legittimo che il DM 781/2020, l'O.M. n.60/2020 e n. 112/2022, nello stabilire le regole di aggiornamento delle GPS, abbiano richiesto per l'accesso alla I fascia il requisito del possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, ovvero di altri particolari titoli, la cui valenza abilitativa era stata stabilita o confermata da disposizioni previgenti (in primis, il D.M.
13 giugno 2007, n. 131), non ammettendo invece nelle predette fasce i soggetti - come il ricorrente - muniti del solo titolo generale di studio e dei 24 CFU.
Deve altresì evidenziarsi che, coerentemente a quanto finora argomentato, la Suprema Corte di
Cassazione, con la recente sentenza n. 15838 del 06.06.2024, in riforma della sentenza n.
86/2022 della Corte d'Appello di Ancona, ha ribadito le statuizioni rese nella precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 7084/2024, secondo cui “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”, evidenziando, inoltre, che “Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra “titolo di abilitazione”, che si consegue solo all'esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e “titolo di studio”, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all'abilitazione all'insegnamento. Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n.
2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell'art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore dell'originario ricorrente. Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma
1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall'art. 3 dello stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni
e di sostegno della scuola secondaria (Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.), perché, come chiarisce e precisa il comma 4-ter della stessa disposizione, è unicamente con il superamento delle prove concorsuali che l'abilitazione si acquisisce (Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso). Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua, si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l'accesso all'insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all'insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA,
l'idoneità ottenuta con l'esito positivo delle prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di
“idoneo non vincitore”), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali”.
Sulla base di ciò, va, pertanto, esclusa l'equiparazione effettuata dal ricorrente tra il possesso congiunto della Laurea specialistica e dei 24 CFU con il possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessato (essendo già in possesso dei due requisiti richiesti) potrà acquisire soltanto con la partecipazione al concorso per le specifiche classi di insegnamento, conseguendo il punteggio minimo richiesto dalla legge ai fini del successivo inserimento in graduatoria (Cfr. nello stesso senso la prevalente giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Rovigo, 5.5.2020, Tribunale di Pavia 1.4.2020; Tribunale di Torino
16.7.2020, est. Lanza e 14.7.2020, est. Pastore;
Tribunale di Ancona 25.2.2020; Tribunale di
Trapani 22.1.2020; Tribunale di Arezzo 16.6.2020; Tribunale di Vibo Valentia 12.2.2020;
Tribunale di Palermo 8.7.2020).
La domanda sul punto è, quindi, infondata e va rigettata.
Quanto invece alla domanda inerente il riconoscimento del punteggio del servizio di leva prestato ante impiego in maniera equivalente al servizio reso in costanza di nomina, deve rilevarsi che il ricorrente ha censurato il D.M. n. 60/20 (e i successivi) nella parte in cui prevede, per i docenti, che “il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina”, lamentando che l' non ha Controparte_3
valutato al ricorrente il servizio militare svolto non in costanza di nomina, dal 26.04.2000 al
25.04.2001, negandogli “l'attribuzione dei punti 12 previsti per il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo idoneo per l'accesso all'insegnamento”.
La questione risulta dibattuta in giurisprudenza ed è stata più volte affrontata sia con riferimento al personale ATA che al personale docente: orbene, se per il personale ATA le ordinanze ministeriali di aggiornamento delle graduatorie avevano previsto un regime differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e ante impiego, attribuendo un punteggio diverso a seconda dei due casi, invece, per il personale docente, le ordinanze ministeriali di aggiornamento delle GPS succedutesi negli anni hanno previsto che il servizio di leva fosse valutabile ai fini del punteggio in graduatoria “solo se svolto in costanza di nomina” prevedendo, quindi, che i periodi di leva obbligatoria erano esclusi dal computo del punteggio qualora fossero stati svolti in un periodo in cui l'interessato non aveva alcun incarico di insegnamento attivo.
Sul punto, la Corte di Cassazione, nella recente ordinanza n. 8586/2024 del 29.03.2024, ha effettuato un'inversione di orientamento rispetto al precedente, evidenziando che “Secondo l'art.
485, comma 7, d.lgs. n. 197/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti», mentre l'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la «valutazione del servizio militare
- e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici» stabilisce, al comma 1, che «i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e, al comma 2, che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Tanto premesso, questa Corte ha chiarito che non è corretta l'interpretazione secondo cui l'art.
485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021).
Questa Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art.
2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).
Questa Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento;
ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021). Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore.
7. La sentenza impugnata, che non ha riconosciuto la generale valutabilità del servizio di leva ai sensi delle richiamate disposizioni, non ha ravvisato un contrasto tra l'art. 485 d. lgs. n. 297/1994 dell'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2011 e non ha disapplicato la norma regolamentare, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata”.
Inoltre, il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 2854/2025 del 03.04.2025, rigettando l'appello del (avverso la sentenza del Tar del Lazio che, Controparte_1
richiamando la sentenza n. 6936/2023 del Consiglio di Stato, aveva disposto l'annullamento dell'ordinanza ministeriale del prot. n. 88 del 16/5/2024, avente ad oggetto le procedure di CP_7
aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze, nella parte in cui, all'articolo 15, comma 6 disponeva che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo e il servizio civile erano interamente valutabili solo ove prestati in costanza di nomina), ha precisato che “il ricorso si inserisce in un risalente e complesso dibattito giurisprudenziale sulla valutazione del servizio militare ai fini concorsuali e sulla sua equiparabilità ai titoli specifici per l'insegnamento. In tale quadro, con l'appellata sentenza il
TAR ha accolto il ricorso, basandosi su un orientamento che valorizza il principio di non discriminazione nei confronti di chi ha prestato il servizio militare, richiamando anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 6936/2023, che evidenzia il rischio di penalizzazione per coloro che, a causa della leva obbligatoria, non hanno potuto acquisire punteggi per le supplenze.
Il Collegio ritiene pertanto di non potersi discostare dalla predetta nuova linea giurisprudenziale, che a propria volta risponde alla esigenza di una interpretazione costituzionalmente orientata della vigente normativa, consentita dal tenore letterale delle soprarichiamate disposizioni, volta a riconoscere la doverosa tutela di chi ha risposto al “sacro dovere del cittadino” di provvedere alla “difesa della Patria” (articolo 52 della Costituzione) di modo che il suo adempimento, prosegue il medesimo articolo, “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”.
Deve quindi essere data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti di primo grado espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio
2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n. 266 e, da ultimo del 9 dicembre 2024 n. 9864, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità, la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della menzionata regola costituzionale di cui all'art. 52 della Costituzione”.
Il Collegio giudicante ha, dunque, rigettato l'appello ministeriale, confermando il diritto del docente al pieno riconoscimento del punteggio del servizio di leva svolto in assenza di nomina e ritenendo che la pronuncia del TAR fosse conforme a un orientamento giurisprudenziale più recente e costituzionalmente orientato, volto a evitare disparità di trattamento tra soggetti che, per aver assolto al dovere costituzionale di difesa della Patria (art. 52 Cost.), non hanno potuto acquisire altri titoli valutabili, valorizzando, in particolare, il principio della piena valutabilità del servizio militare in sé, senza subordinazione alla costanza del rapporto di lavoro, come già affermato in una serie di sentenze della stessa Sezione (n. 1720/2022, n. 3423/2022, n. 266/2023,
n. 9864/2024).
Stante il superiore recente orientamento, dunque, il D.M. 60/2020 (così come i successivi conformi) deve essere disapplicato nella parte in cui prevede che “il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e per l'effetto deve essere dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale, equivalente ad un'annualità di insegnamento (pari a 12 punti) per il servizio di leva svolto dal
26.04.2000 al 25.04.2001.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è pertanto parzialmente fondato e deve essere accolto con riferimento alla domanda di riconoscimento del punteggio pari a 12 per il servizio di leva svolto dal ricorrente in assenza di nomina e, per l'effetto, va ordinato alle Amministrazioni resistenti, ognuna per la propria competenza, di emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie GPS per la provincia di vigenti, in CP_3 cui il docente risulta inserito;
la domanda relativa al riconoscimento del valore abilitante del possesso congiunto del titolo accademico e dei 24 CFU deve, invece, essere rigettata per tutti i motivi sopra precisati.
Stante la complessità delle questioni di diritto trattate e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, sussistono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 04.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, disapplica il D.M. n. 60/2020 (e ogni successivo conforme) nella parte in cui prevede che “il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina” e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio integrale, equivalente ad Parte_1 un'annualità di insegnamento (pari a 12 punti), per il servizio di leva svolto dal 26.04.2000 al
25.04.2001, con conseguente ordine alle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di propria competenza, di emanare gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato nelle graduatorie GPS per la provincia di vigenti, in cui il docente risulta CP_3
inserito;
2) rigetta nel resto;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 11.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale