Ordinanza cautelare 26 novembre 2021
Decreto presidenziale 21 dicembre 2021
Decreto decisorio 20 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto presidenziale 21/12/2021, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 00711/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2021, proposto da
Comitato A.S.M.A. Associazione Salute IA Ausiliatrice in persona de legale rappresentante pro tempore, Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimatini in persona de legale rappresentante pro tempore, AN AM, IA LO, ES AN, FA OR, AL MA, IA OS, IT NI, IU De MI, CA IN, CI AL, DA De MI, BE LE, IA RL RO, LI AP, UD ER, PH EI, LI DO, OM NT, IC SO, LE TT, CL BA, ER RI, CA RI, LA MP, AN CC, LI RE, RA RE, BA GA, MO RE, WA AN, SA NN, RA IN, IO IZ, IA IE, IO IE, IAnna AC, AN BO, MA AT, DA ZO, LV ET, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati IO Michelon, Fulvia Squadroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Bigolaro, Vittorio Domenichelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Aldi Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano AC, DR Ezechieli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del permesso di costruire rilasciato dal Comune di Verona in data 19.7.2021 avente ad oggetto “VARIANTE ESSENZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06.03/001475 ad oggetto “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli – via Cavalcaselle – via Failoni” rilasciato a GIC GRUPPO ITALIANO COSTRUZIONI SRL in data 30.08.2019 e successivamente cointestato ad ALDI IMMOBILIARE SRL con P.G. 176038 del 19.06.2020 per opere che interessano esclusivamente il blocco A (EDIFICIO COMMERCIALE)”;
- del PdC originario n. 06.03/001475 ad oggetto “Nuova costruzione in attuazione PUA Via Mameli n. 7180004 in via Mameli – via Cavalcaselle – via Failoni” rilasciato a GIC GRUPPO ITALIANO COSTRUZIONI SRL in data 30.08.2019;
- della delibera di G.C. n. 368 del 30.11.2011 di adozione del PUA denominato via Mameli e la delibera di G.C. n. 61 del 22.02.2012 di approvazione del medesimo PUA e relativi elaborati ivi approvati;
- del “Regolamento recante disposizioni attuative della Legge regionale n. 14 del 8 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni” e relativi allegati, oltre alla delibera di approvazione di Consiglio comunale n. 84 del 29.10.2009;
- della delibera di Giunta comunale n. 242 del 22 giugno 2017;
- della convenzione urbanistica sottoscritta il 23 novembre 2017;
- del PdC fascicolo n. 06.02/747/2017 avente ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Verona, di G.I.C. Gruppo Italiano Costruzioni s.r.l. e di Aldi Immobiliare s.r.l.;
Vista l’istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 5 del D.P.C.S. 167/16, presentata dai ricorrenti in relazione ad atto di motivi aggiunti da depositare nel ricorso 1189/2021;
Visto il D.P.C.S. 167/16, ed in particolare il suo art. 6, il quale prescrive, nell’attuale formulazione, che all’istanza sia allegato, ove possibile, lo schema dell’atto eccedente per il quale viene chiesta l’autorizzazione;
Ritenuto che non possa considerarsi schema di atto la mera enunciazione della sua divisione in premesse sul precedente contenzioso, esposizione del fatto, motivi di illegittimità derivata dall’atto presupposto impugnato con il ricorso introduttivo, e motivi di illegittimità autonoma propri dell’atto da gravare con i motivi aggiunti trattandosi di articolazioni pressochè comune a tutti i ricorsi per motivi aggiunti impugnatori;
Considerato altresì che l’istanza non reca alcuna motivazione sulle ragioni per cui non è stato possibile allegare ad essa uno schema in senso proprio, pertinente alla concreta fattispecie, in tal modo impedendosi di apprezzare sia la ricorrenza dei presupposti di complessità e rilevanza necessari allo sforamento, sia la serietà degli eventuali motivi giustificativi della omessa allegazione;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di autorizzazione in deroga ai limiti dimensionali proposta dal ricorrente
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 21 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| BE Pasi |
IL SEGRETARIO