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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/05/2025, n. 4439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4439 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 46820/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/12/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 2/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONDO' CINZIA e dall'avv. CROSTA FEDERICO con studio in VIA
DE AMICIS, 19 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ZANATI FABIO con studio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“
1. DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri nato Parte_1 a Milano il 11.03.1982 codice fiscale e nata a [...] il [...] codice C.F._1 CP_1 fiscale contratto in data 09.09.2012 in Inverigo trascritto agli atti dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Inverigo, al numero 38 Parte II serie A anno 2012. 2.- SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Affidare i figli minori (nato in data [...]) e (nato in data [...]), in via condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3.- CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE
Disporre che i figli siano collocati in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Cusago via Ungaretti n. 11.
Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli a weekend alternati dal venerdi alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); tutti i mercoledi dalle 19.30 sino alle ore 21.00. Le vacanze di Pasqua saranno divise equamente fra i genitori Per le vacanze estive due settimane con il padre ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, le vacanze estive andranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, la giornata e la relativa notte del 24 dicembre con un genitore e la giornata e la relativa notte del 25 dicembre con l'altro, alternando di anno in anno. Le altre festività da suddividersi in alternanza tra le parti;
ponti accorpati al weekend di pertinenza. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori.
In subordine, disporre che i genitori, ad anni alternati, trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il
25 dicembre con la madre.
4.- ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Disporre l'assegnazione della casa familiare di Cusago via Ungaretti n. 11 in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi, alla madre, con rata di mutuo al 50% come da contratto e con spese condominiali ordinarie e le utenze
a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà
5.-MANTENIMENTO FIGLI MINORI E/O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI Disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora entro il Parte_1 CP_1 30 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli l'importo mensile di € 1.300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al contributo alla spesa della baby sitter, sino ad un limite massimo di euro 200,00 al mese, dietro presentazione dei relativi giustificativi da parte della sig.ra
. CP_1 Le ulteriori spese per la baby sitter oltre il predetto importo, saranno interamente a carico della sig.ra CP_1 salvo siano rese necessarie da malattie dei minori ed, in tal caso, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previa comunicazione al padre e fatta salva la disponibilità di quest'ultimo di fornire tempestive alternative.
Oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo lo schema sotto riportato, fatta eccezione per le spese per la baby sitter, come sopra regolate. In subordine, disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1 entro il 30 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli l'importo mensile di €
[...]
1.600,00, comprensiva della somma forfettaria di baby sitter concordata in sede di separazione consensuale in euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' di Milano il 14 novembre 2017, secondo lo Controparte_2 schema sotto riportato..Omissis…”
Per : CP_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri , nato Parte_1
a Milano il 11.03.1982, codice fiscale e nata a [...] il [...], codice C.F._1 CP_1 fiscale contratto in data 09.09.2012, in Inverigo, trascritto agli atti dello Stato Civile del C.F._2 Comune di Inverigo, al numero 38 Parte II serie A anno 2012.2;
- affidare i figli minori (nato in data [...]) e (nato in data [...]), in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- disporre che i figli siano collocati in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in
Cusago via Ungaretti n. 11; Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì alle 19.00 fino alle 19 della domenica
(andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); tutti i mercoledì dalle 19 sino alle 21.00 (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); Per le festività natalizie, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, alternando di anno in anno;
a partire dal Natale 2021 la madre starà con i figli il giorno di Natale e il padre il giorno della vigilia;
il restante periodo di vacanza sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori alternando di anno in anno. Per le festività pasquali, a periodi alternati di anno in anno, a partire dalla Pasqua 2022 la madre starà con i bambini il giorno di Pasqua e il padre il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive due settimane con il padre ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, a partire dall'estate 2022 il padre starà le prime due settimane d'agosto. Ponti accorpati al week end di pertinenza. Le altre festività da suddividersi in alternanza tra le parti. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare l'eventuale periodo e luogo di disponibilità entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. - rigettare le richieste formulate in subordine dal sig. e nello specifico che i genitori, ad anni alternati, Pt_1 trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre.
- disporre l'assegnazione della casa familiare di Cusago, via Ungaretti n. 11, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi, alla madre, con rata di mutuo al 50% come da contratto e con spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà;
- disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora entro il Parte_1 CP_1 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli un importo mensile non inferiore ad euro 2.500,00, eventualmente anche già comprensivo di una quota forfettaria per l'utilizzo di baby sitter, senza necessità di presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
Ulteriori spese per baby sitter a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno laddove concordate ed
a carico del coniuge beneficiario della prestazione nella diversa ipotesi, previa comunicazione al padre e fatta salva la disponibilità di quest'ultimo di fornire tempestive alternative. Oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:. Omissis.. Controparte_2 rigettare le avverse domande ed eccezioni ed in particolare, rigettare la richiesta di riduzione del mantenimento, nonché in subordine di disporre che i genitori, ad anni alternati, trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto in data 09.09.2012, in Inverigo, Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, atto numero 38
Parte II serie A anno 2012, dall'unione nascevano i figli il 21/07/2014 e il 09/10/2017. Per_1 Per_2
i coniugi si separavano consensualmente con accordo omologato in data 21.09.2021 dal
Tribunale di Milano, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori con prevalente permanenza presso la madre nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
frequentazione padre/figli nel periodo scolastico per due fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 19 sino alla stessa ora della domenica, il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19; una dettagliata disciplina dei periodi di vacanze e ponti scolastici;
stabilivano l'importo dell'assegno perequativo al mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 1.300,00 oltre ad una somma forfettaria di € 200,00 per spese di baby sitter ed oltre ancora al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano;
la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi restava assegnata alla con pagamento del mutuo al 50% CP_1 tra le parti e delle spese ordinarie e straordinarie sull'immobile come per legge;
con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 chiedeva in via principale la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, ai tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, all'assegnazione della casa coniugale alla al contributo al mantenimento ordinario e straordinario di e CP_1 Per_1
, con la precisazione che del contributo forfettario per la baby sitter, fonte di continue Per_2
discussioni, la moglie dovesse fornire adeguato giustificativo, con memoria difensiva del 16 maggio 2023, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda sullo status ed alla conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, ed ai tempi di permanenza dei minori con il padre, proponendo esclusivamente lievi modifiche organizzative con riferimento al giorno infrasettimanale, chiedendo un incremento dell'assegno perequativo per i minori ad € 2.000,00 mensili - comprensivi del contributo forfettario per la baby sitter - in ragione del notevole aumento dei redditi del marito e delle accresciute esigenze dei figli, all'udienza presidenziale del 23.5.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti, che trovavano accordi per una migliore disciplina sui tempi di permanenza dei minori con i genitori ma non sugli espetti economici, fallito il tentativo di conciliazione, pronunziava ordinanza a verbale del seguente tenore:
“conferma tutto quanto previsto in sede di separazione consensuale fatta eccezione, in relazione alle frequentazioni dei figli con il padre, delle seguenti modifiche: terrà con sé i figli a week end Pt_1 alternati dal venerdi alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre) ; tutti i mercoledi dalle 19.30 sino alle ore 21.00. Le vacanze di Pasqua saranno divise equamente fra i genitori;
le vacanze estive andranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
. considerato che il ricorrente ha visto i propri redditi considerevolmente aumentati negli ultimi anni, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2023, la somma di euro 1600,00
(comprensiva della somma forfettaria di baby sitter concordata in sede di separazione consensuale in euro 200,00), oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo lo schema concordato in sede di separazione, come da Linee guida di questo Tribunale “
quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.11.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.5.2023, con la memoria integrativa del 29.9.2023 e la comparsa di costituzione del 13.11.2023 le parti sostanzialmente riproponevano le medesime domande già formulate, il ricorrente aderendo solo in mero subordine al provvedimento presidenziale, con ordinanza del 13.11.2023 , il G.I. nelle more subentrato nel ruolo, preso atto del contrasto meramente economico tra le parti le rimetteva all'udienza del 27.11.2023 innanzi al GOT per un tentativo di boario componimento, tuttavia fallito, pertanto il Giudice Istruttore, come da richiesta delle parti concedeva i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, depositate ritualmente memorie istruttorie il Giudice, con ordinanza del 12.5.2024 rigettava la prova testi articolata da parte resistente perché vertente su circostanze provate o da provarsi con documenti;
rigettava ulteriori richieste volte a produzioni documentali dettagliatamente indicate perché aventi fini meramente esplorativi , ordinava ex art 201 cpc al ricorrente di depositare copia buste paga dell'anno 2023 e dei primi quattro mesi del 2024 e degli estratti conto bancari degli anni 2022 e 2023 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14.1.2025 – poi d'ufficio al
25.2.2025- ai sensi dell'art 127 ter con termine per note fino a detta udienza, parte ricorrente nei termini assegnati depositava documenti, con le note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e con ordinanza del 2.3.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti a 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025,
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. La controversia invero verte esclusivamente su istanze economiche, con riferimento alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed ai sensi dell'art. 116 cpc, in considerazione del parziale adempimento del all'ordine di produzione del G.I. Pt_1
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.09.2012, in
Inverigo, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, atto numero 38 Parte II serie A anno 2012 e si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 9.9.2021 omologato il 21.9.2021 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 28.10.2021), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza dei minori presso i genitori
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affido condiviso dei figli minori, su cui peraltro convergono le istanze delle parti, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano del tutto adeguati ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, non essendo mai emerse problemi negli anni di separazione, e non essendovi sostanziali doglianze da parte di alcuno.
Anche i tempi di permanenza di e con il padre, frutto di accordo tra i genitori, Per_1 Per_2
non presentano profili critici, essendosi i minori abituati a detti tempi e, per espressa affermazione materna, anche al nuovo assetto familiare del padre che da tempo ormai convive con la nuova compagna ed ai due figli della stessa, quasi loro coetanei. L'unico contrasto – non rilevante - riguarda le vacanze pasquali, fino ad oggi suddivise tra i genitori, che il vorrebbe venissero trascorse ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro Pt_1
dei genitori, anche per dar modo di effettuare gite o viaggi.
Sul punto ritiene il Collegio che la richiesta paterna possa essere accolta, anche considerato il fatto che i bambini sono ormai cresciuti e pertanto dar loro la possibilità di viaggiare nei periodi di vacanza rappresenta motivo di ulteriore crescita e formazione personale e culturale. Resta inteso che i genitori potranno anche diversamente accordarsi in caso di permanenza in città.
L'assegnazione della casa coniugale
Anche sul punto, in assenza di contestazione e sussistendone i requisiti, va integralmente confermato il provvedimento presidenziale. I minori, pertanto, resteranno prevalentemente collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la nella casa coniugale sita in Cusago (MI) Via CP_1
Ungaretti n. 11, che a lei resta assegnata con gli arredi e le eventuali pertinenze. Il mutuo gravante sull'immobile e le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite tra i coniugi come da disciplina contrattualistica, ma anche su tale disposizione non sussiste contrasto tra le parti.
Le condizioni economiche
Unico terreno di scontro tra le parti, che non sono riuscite a trovare alcun accordo, seppur auspicato dal Tribunale, riguarda l'entità dell'assegno perequativo al mantenimento dei minori, non avendo parte resistente avanzato alcuna istanza volta al riconoscimento di un assegno divorzile.
Il punto merita una attenta disamina da parte del Collegio, sulla base della documentazione in atti e di quella che, evidentemente e con precisa determinazione, il ricorrente ha ritenuto di non dovere depositare senza valida motivazione alcuna.
Preliminarmente si rileva che l'art. 337 ter c.c. elenca una serie variegata di indicatori che il
Tribunale deve tenere presente per la corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento dei minori, che vanno analizzati congiuntamente e correttamente applicati ad ogni caso concreto.
Nella controversia odierna il Collegio deve, necessariamente, partire dalla disamina delle risorse economiche di entrambi i genitori, aspetto fondamentale non soltanto per comprendere in che misura ciascuno possa contribuire alle necessità dei figli, ma anche per prevenire che questi possano avvertire una eccessiva differenza in termini di benessere ed opportunità quando si trovano con l'uno o con l'altro genitore.
Le differenze reddituali tra parti sono, pacificamente, abissali. Gli ultimi redditi lordi a disposizione del Tribunale, relativi all'anno 2022, vedono il Pt_1 dichiarare € 234.687,00 e la € 20.585,00. CP_1
Dalla disclosure del emerge una tendenza in continua crescita, confermato dalle buste Pt_1 paga relative all'anno 2023 e 2024 prodotte in atti, mentre quello della è sostanzialmente rimasto CP_1
immutato nel tempo.
Il padre quindi, pur applicato il correttivo degli altri parametri indicati dall'articolo già citato, dovrà provvedere al mantenimento dei figli in maniera proporzionale agli elevati redditi, ed alla capacità di spesa e di accumulo che gli stessi gli garantiscono.
E' infatti del tutto evidente dalla disamina dagli estratti conto che le spese mensilmente affrontate
– spesso molto elevate a dimostrazione del tenore di vita goduto – da sole non siano sufficienti ad esaurire gli introiti medi, considerati bonus e tredicesima mensilità, di circa € 13.000,00 consentendogli evidentemente di accantonare cifre ragguardevoli, delle quali scientemente il non ha voluto Pt_1
fornire indicazioni al Tribunale.
Il G.I. nell'ordinanza del 12.5.2024 era stato chiaro nell'ordinare al padre la produzione di tutti gli estratti conti con i relativi movimenti e quindi non soltanto di quello ma anche del conto CP_3
corrente 6308929, omesso in disclosure e che ancora occultato nella sua entità.
L'attore ha affermato, con una inopportuna valutazione che non gli spetta e che doveva lasciare al
Tribunale, che si tratti di “una sorta di salvadanaio in cui confluivano somme mensilmente accantonate dal sig. …” e pertanto “tale conto è quindi del tutto irrilevante per la determinazione della Pt_1
capacità reddituale del sig. capacità che deve essere desunta dal conto .” Pt_1 CP_3
Posta pertanto l'indubbia elevata capacità reddituale, e quindi contributiva, del ricorrente, tutti gli altri indicatore dell'art. 337 ter c.c. indirizzano verso una quantificazione dell'assegno perequativo da determinarsi in misura più elevata rispetto a quella stabilita in sede Presidenziale, quando peraltro ancora l'istruttoria documentale non era completa.
Invero è indubbio che i minori trascorrano con il padre tempi estremamente limitati, giustificati sostanzialmente da esigenze di carattere lavorativo - dunque di guadagni - e che dunque la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre sovrabbondino notevolmente quelli paterni.
La inoltre, si trova ad affrontare da sola, e per i figli, tutte le spese per utenze ed oneri CP_1
condominiali ordinari che invece il suddivide con la compagna, assieme alla quale ha acquistato Pt_1 un prestigioso ed oneroso appartamento – con esborso affermato dalla resistente e non contestato di €
875.000 – a ulteriore dimostrazione delle sue capacità economiche.
I bambini, poi, ormai cresciuti rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale ( si Per_1 affaccia all'adolescenza ) hanno diritto a poter contare su somme per le spese di vitto, abbigliamento vita sociale e svago – compresi viaggi che la madre con il suo solo stipendio non potrebbe garantire, a differenza del padre - anche considerata la loro estrazione sociale ed il tenore di vita cui erano abituati e che avrebbero certamente mantenuto ove la famiglia non si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive esigenze del minore, è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino/ragazzo, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini( ex pluris Cass. 17222/2021;
16739/2020). Diversamente argomentando il legislatore avrebbe potuto facilmente individuare dei criteri matematici più certi cui ancorare l'importo e non si assisterebbe a controversie giudiziarie più o meno note in cui si discute di stratosferici assegni per i figli.
Pertanto, considerati globalmente i parametri dell'art. 337 ter cpc, in particolare le esigenze dei minori come sopra individuate, il tenore di vita cui erano abituati, i redditi dei genitori comparativamente esaminati, i tempi di permanenza presso ciascun genitore il Collegio, pone definitivamente a carico del padre e con decorrenza dal mese di Giugno 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di € 2.000,00 - in esso compreso il contributo forfettario per la baby sitter senza necessità di giustificativo - da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025).
La evidente discrepanza reddituale induce inoltre il Collegio, in virtù dei poteri ufficiosi e nell'esclusivo interesse di e a fissare nella maggior misura del 70% la percentuale Per_1 Per_2
delle spese straordinarie da porre a carico del padre, da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale
e della Corte di appello di Milano, meglio specificate in dispositivo.
L'assegno unico per il nucleo familiare, che diversamente da quanto affermato dal ricorrente e come emerge dai suoi estratti conto viene attualmente percepito da entrambe le parti, continuerà ad essere suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla Status e la soccombenza del in ordine Pt_1
al contributo perequativo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, vengono interamente poste a carico del ricorrente le spese del giudizio quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 09.09.2012, in Inverigo, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
medesimo comune, atto numero 38 Parte II serie A anno 2012,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. , nato il il 21/07/2014 e il 09/10/2017, ad entrambi i genitori con prevalente Persona_3 Per_2
permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Cusago (MI) Via Ungaretti n. 11
4.Assegna la casa coniugale di Ungaretti n.11 Cusago (MI), in comproprietà tra le parti, con gli arredi e le pertinenze, a in virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori, CP_1
5.Dispone che e fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, stiano con il padre: Per_1 Per_2
-a weekend alterni da venerdì sera alle ore 19 a domenica sera alle ore 19, nonché ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle 21 occupandosi il padre di prendere e riaccompagnare i minori presso la loro residenza;
- durante le vacanze estive due settimane ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno
- durante le festività natalizie la metà del periodo di vacanza, ad anni alterni, con espressa previsione che, sempre ad anni alterni i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro,
-l e intere festività pasquali, ad anni alterni con la madre,
-i ponti verranno accorpati al week end di pertinenza e le altre festività verranno suddivise in alternanza tra le parti,
6.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza giugno 2025 la somma di 2.000,00 in essa compreso il contributo forfettario per la baby sitter, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026,) oltre al 70% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori,
8.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Laura Maria Cosmai Presidente dott. Susanna Terni Giudice rel. est. dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 12/12/2022, rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 2/3/2025 , discussa nella Camera di Consiglio del 23/4/2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CONDO' CINZIA e dall'avv. CROSTA FEDERICO con studio in VIA
DE AMICIS, 19 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nata a [...] il [...] , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'avv. ZANATI FABIO con studio in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 8 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliato , come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 18.1.2023
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI:
Per : Parte_1
“
1. DOMANDA DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri nato Parte_1 a Milano il 11.03.1982 codice fiscale e nata a [...] il [...] codice C.F._1 CP_1 fiscale contratto in data 09.09.2012 in Inverigo trascritto agli atti dello Stato Civile del C.F._2
Comune di Inverigo, al numero 38 Parte II serie A anno 2012. 2.- SULLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Affidare i figli minori (nato in data [...]) e (nato in data [...]), in via condivisa Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3.- CONTENUTI E PERMANENZA DEL FIGLIO MINORE PRESSO CIASCUN GENITORE
Disporre che i figli siano collocati in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in Cusago via Ungaretti n. 11.
Il padre potrà vedere e tenere con sè i figli a weekend alternati dal venerdi alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); tutti i mercoledi dalle 19.30 sino alle ore 21.00. Le vacanze di Pasqua saranno divise equamente fra i genitori Per le vacanze estive due settimane con il padre ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, le vacanze estive andranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno. Per le festività natalizie, la giornata e la relativa notte del 24 dicembre con un genitore e la giornata e la relativa notte del 25 dicembre con l'altro, alternando di anno in anno. Le altre festività da suddividersi in alternanza tra le parti;
ponti accorpati al weekend di pertinenza. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori.
In subordine, disporre che i genitori, ad anni alternati, trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il
25 dicembre con la madre.
4.- ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE Disporre l'assegnazione della casa familiare di Cusago via Ungaretti n. 11 in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi, alla madre, con rata di mutuo al 50% come da contratto e con spese condominiali ordinarie e le utenze
a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà
5.-MANTENIMENTO FIGLI MINORI E/O MAGGIORENNI NON AUTOSUFFICIENTI Disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora entro il Parte_1 CP_1 30 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli l'importo mensile di € 1.300,00 (importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat), oltre al contributo alla spesa della baby sitter, sino ad un limite massimo di euro 200,00 al mese, dietro presentazione dei relativi giustificativi da parte della sig.ra
. CP_1 Le ulteriori spese per la baby sitter oltre il predetto importo, saranno interamente a carico della sig.ra CP_1 salvo siano rese necessarie da malattie dei minori ed, in tal caso, saranno a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno, previa comunicazione al padre e fatta salva la disponibilità di quest'ultimo di fornire tempestive alternative.
Oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo lo schema sotto riportato, fatta eccezione per le spese per la baby sitter, come sopra regolate. In subordine, disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora Parte_1 CP_1 entro il 30 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli l'importo mensile di €
[...]
1.600,00, comprensiva della somma forfettaria di baby sitter concordata in sede di separazione consensuale in euro 200,00, oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte di Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' di Milano il 14 novembre 2017, secondo lo Controparte_2 schema sotto riportato..Omissis…”
Per : CP_1
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i sigg.ri , nato Parte_1
a Milano il 11.03.1982, codice fiscale e nata a [...] il [...], codice C.F._1 CP_1 fiscale contratto in data 09.09.2012, in Inverigo, trascritto agli atti dello Stato Civile del C.F._2 Comune di Inverigo, al numero 38 Parte II serie A anno 2012.2;
- affidare i figli minori (nato in data [...]) e (nato in data [...]), in via Per_1 Per_2 condivisa ad entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, mentre le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
- disporre che i figli siano collocati in via prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre in
Cusago via Ungaretti n. 11; Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a weekend alternati dal venerdì alle 19.00 fino alle 19 della domenica
(andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); tutti i mercoledì dalle 19 sino alle 21.00 (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre); Per le festività natalizie, il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, alternando di anno in anno;
a partire dal Natale 2021 la madre starà con i figli il giorno di Natale e il padre il giorno della vigilia;
il restante periodo di vacanza sarà suddiviso in parti uguali tra i genitori alternando di anno in anno. Per le festività pasquali, a periodi alternati di anno in anno, a partire dalla Pasqua 2022 la madre starà con i bambini il giorno di Pasqua e il padre il giorno del Lunedì dell'Angelo. Per le vacanze estive due settimane con il padre ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, a partire dall'estate 2022 il padre starà le prime due settimane d'agosto. Ponti accorpati al week end di pertinenza. Le altre festività da suddividersi in alternanza tra le parti. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti nel rispetto delle esigenze e dei bisogni dei minori. Entrambi i genitori si obbligano a comunicare l'eventuale periodo e luogo di disponibilità entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno. - rigettare le richieste formulate in subordine dal sig. e nello specifico che i genitori, ad anni alternati, Pt_1 trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre.
- disporre l'assegnazione della casa familiare di Cusago, via Ungaretti n. 11, in comproprietà tra i coniugi, con tutti gli arredi, alla madre, con rata di mutuo al 50% come da contratto e con spese condominiali ordinarie e le utenze a carico del coniuge assegnatario e le spese condominiali straordinarie a carico del coniuge in ragione del titolo di proprietà;
- disporre a carico del padre sig. l'obbligo di versare alla signora entro il Parte_1 CP_1 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei due figli un importo mensile non inferiore ad euro 2.500,00, eventualmente anche già comprensivo di una quota forfettaria per l'utilizzo di baby sitter, senza necessità di presentazione dei relativi giustificativi di spesa;
Ulteriori spese per baby sitter a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno laddove concordate ed
a carico del coniuge beneficiario della prestazione nella diversa ipotesi, previa comunicazione al padre e fatta salva la disponibilità di quest'ultimo di fornire tempestive alternative. Oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all' giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, secondo il seguente schema:. Omissis.. Controparte_2 rigettare le avverse domande ed eccezioni ed in particolare, rigettare la richiesta di riduzione del mantenimento, nonché in subordine di disporre che i genitori, ad anni alternati, trascorrano con i figli l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua. Per le festività natalizie disporre che i figli trascorrano il 24 dicembre con il padre ed il 25 dicembre con la madre.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
e hanno contratto in data 09.09.2012, in Inverigo, Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, atto numero 38
Parte II serie A anno 2012, dall'unione nascevano i figli il 21/07/2014 e il 09/10/2017. Per_1 Per_2
i coniugi si separavano consensualmente con accordo omologato in data 21.09.2021 dal
Tribunale di Milano, prevedendo l'affido condiviso dei figli minori con prevalente permanenza presso la madre nella casa coniugale in comproprietà tra i coniugi;
frequentazione padre/figli nel periodo scolastico per due fine settimana al mese, dal venerdì alle ore 19 sino alla stessa ora della domenica, il mercoledì di ogni settimana dalle ore 16.30 alle ore 19; una dettagliata disciplina dei periodi di vacanze e ponti scolastici;
stabilivano l'importo dell'assegno perequativo al mantenimento dei minori a carico del padre nella misura di € 1.300,00 oltre ad una somma forfettaria di € 200,00 per spese di baby sitter ed oltre ancora al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano;
la casa coniugale in comproprietà tra i coniugi restava assegnata alla con pagamento del mutuo al 50% CP_1 tra le parti e delle spese ordinarie e straordinarie sull'immobile come per legge;
con ricorso depositato il 12 dicembre 2022 chiedeva in via principale la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, la conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, ai tempi di permanenza dei minori con ciascuno dei genitori, all'assegnazione della casa coniugale alla al contributo al mantenimento ordinario e straordinario di e CP_1 Per_1
, con la precisazione che del contributo forfettario per la baby sitter, fonte di continue Per_2
discussioni, la moglie dovesse fornire adeguato giustificativo, con memoria difensiva del 16 maggio 2023, si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda sullo status ed alla conferma delle condizioni della separazione relative alla responsabilità genitoriale, ed ai tempi di permanenza dei minori con il padre, proponendo esclusivamente lievi modifiche organizzative con riferimento al giorno infrasettimanale, chiedendo un incremento dell'assegno perequativo per i minori ad € 2.000,00 mensili - comprensivi del contributo forfettario per la baby sitter - in ragione del notevole aumento dei redditi del marito e delle accresciute esigenze dei figli, all'udienza presidenziale del 23.5.2023, il Presidente, sentite liberamente le parti, che trovavano accordi per una migliore disciplina sui tempi di permanenza dei minori con i genitori ma non sugli espetti economici, fallito il tentativo di conciliazione, pronunziava ordinanza a verbale del seguente tenore:
“conferma tutto quanto previsto in sede di separazione consensuale fatta eccezione, in relazione alle frequentazioni dei figli con il padre, delle seguenti modifiche: terrà con sé i figli a week end Pt_1 alternati dal venerdi alle 19.00 fino alle 19.00 della domenica (andandoli a prendere e riportandoli dalla madre) ; tutti i mercoledi dalle 19.30 sino alle ore 21.00. Le vacanze di Pasqua saranno divise equamente fra i genitori;
le vacanze estive andranno concordate entro il 30 aprile di ogni anno;
. considerato che il ricorrente ha visto i propri redditi considerevolmente aumentati negli ultimi anni, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei due figli versando alla madre, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza giugno 2023, la somma di euro 1600,00
(comprensiva della somma forfettaria di baby sitter concordata in sede di separazione consensuale in euro 200,00), oltre rivalutazione monetaria Istat, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo lo schema concordato in sede di separazione, come da Linee guida di questo Tribunale “
quindi nominava sé stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.11.2023, concedendo alle parti i termini di legge per la costituzione innanzi all'istruttore l'ordinanza presidenziale è stata vistata dal PM senza osservazioni in data 24.5.2023, con la memoria integrativa del 29.9.2023 e la comparsa di costituzione del 13.11.2023 le parti sostanzialmente riproponevano le medesime domande già formulate, il ricorrente aderendo solo in mero subordine al provvedimento presidenziale, con ordinanza del 13.11.2023 , il G.I. nelle more subentrato nel ruolo, preso atto del contrasto meramente economico tra le parti le rimetteva all'udienza del 27.11.2023 innanzi al GOT per un tentativo di boario componimento, tuttavia fallito, pertanto il Giudice Istruttore, come da richiesta delle parti concedeva i termini di cui all'art. 183 VI c. cpc, depositate ritualmente memorie istruttorie il Giudice, con ordinanza del 12.5.2024 rigettava la prova testi articolata da parte resistente perché vertente su circostanze provate o da provarsi con documenti;
rigettava ulteriori richieste volte a produzioni documentali dettagliatamente indicate perché aventi fini meramente esplorativi , ordinava ex art 201 cpc al ricorrente di depositare copia buste paga dell'anno 2023 e dei primi quattro mesi del 2024 e degli estratti conto bancari degli anni 2022 e 2023 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 14.1.2025 – poi d'ufficio al
25.2.2025- ai sensi dell'art 127 ter con termine per note fino a detta udienza, parte ricorrente nei termini assegnati depositava documenti, con le note di udienza le parti precisavano le conclusioni come sopra trascritte e con ordinanza del 2.3.2025 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione definitiva con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc ridotti a 20 gg per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, depositati dalle parti gli atti finali del giudizio, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 23.4.2025,
Considerato in diritto
Le istanze istruttorie
Rileva preliminarmente il Collegio che dal punto di vista istruttorio la controversia in oggetto è pienamente matura per la decisione, senza che si renda necessario procedere ad un'integrazione del materiale probatorio già presente in atti, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. La controversia invero verte esclusivamente su istanze economiche, con riferimento alle quali è consolidato orientamento della Suprema Corte che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021, Cass.
5.11.2007 n. 23051, Cass.
7.12.2007 n. 25618, Cass. 28.1.2011
n. 2098, Cass.
6.6.2013 n. 14336, Cass 15.11.2016 n. 23263); ricostruzione che, nel caso di specie, ritiene il Tribunale di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate ed ai sensi dell'art. 116 cpc, in considerazione del parziale adempimento del all'ordine di produzione del G.I. Pt_1
La domanda divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi hanno contratto hanno contratto matrimonio concordatario in data 09.09.2012, in
Inverigo, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo comune, atto numero 38 Parte II serie A anno 2012 e si sono separati consensualmente come da verbale ex art. 711 c.p.c. del 9.9.2021 omologato il 21.9.2021 dal Tribunale di Milano.
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge
(il ricorso è stato depositato il 28.10.2021), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n.
898/70 e successive modifiche per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza dei minori presso i genitori
Nessun dubbio può sussistere in ordine alla conferma dell'affido condiviso dei figli minori, su cui peraltro convergono le istanze delle parti, richiamato l'art. 337 ter c.c e dovendosi ritenere, sulla base delle allegazioni contenute negli atti del giudizio, che entrambi i genitori siano del tutto adeguati ed abbiano la capacità di concordare quanto necessario per una sana e serena crescita dei figli, non essendo mai emerse problemi negli anni di separazione, e non essendovi sostanziali doglianze da parte di alcuno.
Anche i tempi di permanenza di e con il padre, frutto di accordo tra i genitori, Per_1 Per_2
non presentano profili critici, essendosi i minori abituati a detti tempi e, per espressa affermazione materna, anche al nuovo assetto familiare del padre che da tempo ormai convive con la nuova compagna ed ai due figli della stessa, quasi loro coetanei. L'unico contrasto – non rilevante - riguarda le vacanze pasquali, fino ad oggi suddivise tra i genitori, che il vorrebbe venissero trascorse ad anni alterni interamente con l'uno o con l'altro Pt_1
dei genitori, anche per dar modo di effettuare gite o viaggi.
Sul punto ritiene il Collegio che la richiesta paterna possa essere accolta, anche considerato il fatto che i bambini sono ormai cresciuti e pertanto dar loro la possibilità di viaggiare nei periodi di vacanza rappresenta motivo di ulteriore crescita e formazione personale e culturale. Resta inteso che i genitori potranno anche diversamente accordarsi in caso di permanenza in città.
L'assegnazione della casa coniugale
Anche sul punto, in assenza di contestazione e sussistendone i requisiti, va integralmente confermato il provvedimento presidenziale. I minori, pertanto, resteranno prevalentemente collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la nella casa coniugale sita in Cusago (MI) Via CP_1
Ungaretti n. 11, che a lei resta assegnata con gli arredi e le eventuali pertinenze. Il mutuo gravante sull'immobile e le spese ordinarie e straordinarie verranno ripartite tra i coniugi come da disciplina contrattualistica, ma anche su tale disposizione non sussiste contrasto tra le parti.
Le condizioni economiche
Unico terreno di scontro tra le parti, che non sono riuscite a trovare alcun accordo, seppur auspicato dal Tribunale, riguarda l'entità dell'assegno perequativo al mantenimento dei minori, non avendo parte resistente avanzato alcuna istanza volta al riconoscimento di un assegno divorzile.
Il punto merita una attenta disamina da parte del Collegio, sulla base della documentazione in atti e di quella che, evidentemente e con precisa determinazione, il ricorrente ha ritenuto di non dovere depositare senza valida motivazione alcuna.
Preliminarmente si rileva che l'art. 337 ter c.c. elenca una serie variegata di indicatori che il
Tribunale deve tenere presente per la corretta quantificazione dell'assegno di mantenimento dei minori, che vanno analizzati congiuntamente e correttamente applicati ad ogni caso concreto.
Nella controversia odierna il Collegio deve, necessariamente, partire dalla disamina delle risorse economiche di entrambi i genitori, aspetto fondamentale non soltanto per comprendere in che misura ciascuno possa contribuire alle necessità dei figli, ma anche per prevenire che questi possano avvertire una eccessiva differenza in termini di benessere ed opportunità quando si trovano con l'uno o con l'altro genitore.
Le differenze reddituali tra parti sono, pacificamente, abissali. Gli ultimi redditi lordi a disposizione del Tribunale, relativi all'anno 2022, vedono il Pt_1 dichiarare € 234.687,00 e la € 20.585,00. CP_1
Dalla disclosure del emerge una tendenza in continua crescita, confermato dalle buste Pt_1 paga relative all'anno 2023 e 2024 prodotte in atti, mentre quello della è sostanzialmente rimasto CP_1
immutato nel tempo.
Il padre quindi, pur applicato il correttivo degli altri parametri indicati dall'articolo già citato, dovrà provvedere al mantenimento dei figli in maniera proporzionale agli elevati redditi, ed alla capacità di spesa e di accumulo che gli stessi gli garantiscono.
E' infatti del tutto evidente dalla disamina dagli estratti conto che le spese mensilmente affrontate
– spesso molto elevate a dimostrazione del tenore di vita goduto – da sole non siano sufficienti ad esaurire gli introiti medi, considerati bonus e tredicesima mensilità, di circa € 13.000,00 consentendogli evidentemente di accantonare cifre ragguardevoli, delle quali scientemente il non ha voluto Pt_1
fornire indicazioni al Tribunale.
Il G.I. nell'ordinanza del 12.5.2024 era stato chiaro nell'ordinare al padre la produzione di tutti gli estratti conti con i relativi movimenti e quindi non soltanto di quello ma anche del conto CP_3
corrente 6308929, omesso in disclosure e che ancora occultato nella sua entità.
L'attore ha affermato, con una inopportuna valutazione che non gli spetta e che doveva lasciare al
Tribunale, che si tratti di “una sorta di salvadanaio in cui confluivano somme mensilmente accantonate dal sig. …” e pertanto “tale conto è quindi del tutto irrilevante per la determinazione della Pt_1
capacità reddituale del sig. capacità che deve essere desunta dal conto .” Pt_1 CP_3
Posta pertanto l'indubbia elevata capacità reddituale, e quindi contributiva, del ricorrente, tutti gli altri indicatore dell'art. 337 ter c.c. indirizzano verso una quantificazione dell'assegno perequativo da determinarsi in misura più elevata rispetto a quella stabilita in sede Presidenziale, quando peraltro ancora l'istruttoria documentale non era completa.
Invero è indubbio che i minori trascorrano con il padre tempi estremamente limitati, giustificati sostanzialmente da esigenze di carattere lavorativo - dunque di guadagni - e che dunque la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dalla madre sovrabbondino notevolmente quelli paterni.
La inoltre, si trova ad affrontare da sola, e per i figli, tutte le spese per utenze ed oneri CP_1
condominiali ordinari che invece il suddivide con la compagna, assieme alla quale ha acquistato Pt_1 un prestigioso ed oneroso appartamento – con esborso affermato dalla resistente e non contestato di €
875.000 – a ulteriore dimostrazione delle sue capacità economiche.
I bambini, poi, ormai cresciuti rispetto all'epoca del provvedimento presidenziale ( si Per_1 affaccia all'adolescenza ) hanno diritto a poter contare su somme per le spese di vitto, abbigliamento vita sociale e svago – compresi viaggi che la madre con il suo solo stipendio non potrebbe garantire, a differenza del padre - anche considerata la loro estrazione sociale ed il tenore di vita cui erano abituati e che avrebbero certamente mantenuto ove la famiglia non si fosse disgregata. Se, infatti, è vero che l'art.337 ter cc fa riferimento alle effettive esigenze del minore, è pur vero che queste non possono essere predeterminate a monte e valevoli per qualsiasi bambino/ragazzo, ma vengono fortemente influenzate dal contesto economico in cui cresce, dalle frequentazioni e dalle abitudini( ex pluris Cass. 17222/2021;
16739/2020). Diversamente argomentando il legislatore avrebbe potuto facilmente individuare dei criteri matematici più certi cui ancorare l'importo e non si assisterebbe a controversie giudiziarie più o meno note in cui si discute di stratosferici assegni per i figli.
Pertanto, considerati globalmente i parametri dell'art. 337 ter cpc, in particolare le esigenze dei minori come sopra individuate, il tenore di vita cui erano abituati, i redditi dei genitori comparativamente esaminati, i tempi di permanenza presso ciascun genitore il Collegio, pone definitivamente a carico del padre e con decorrenza dal mese di Giugno 2025, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento di un assegno mensile di € 2.000,00 - in esso compreso il contributo forfettario per la baby sitter senza necessità di giustificativo - da versarsi alla madre entro il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione marzo 2025).
La evidente discrepanza reddituale induce inoltre il Collegio, in virtù dei poteri ufficiosi e nell'esclusivo interesse di e a fissare nella maggior misura del 70% la percentuale Per_1 Per_2
delle spese straordinarie da porre a carico del padre, da individuarsi secondo le linee guida del Tribunale
e della Corte di appello di Milano, meglio specificate in dispositivo.
L'assegno unico per il nucleo familiare, che diversamente da quanto affermato dal ricorrente e come emerge dai suoi estratti conto viene attualmente percepito da entrambe le parti, continuerà ad essere suddiviso tra i genitori nella misura del 50% ciascuno come per legge.
Le spese di lite Vista la natura necessaria del giudizio quanto alla Status e la soccombenza del in ordine Pt_1
al contributo perequativo al mantenimento ordinario e straordinario dei minori, vengono interamente poste a carico del ricorrente le spese del giudizio quantificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1.Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Parte_1
e in data 09.09.2012, in Inverigo, trascritto nei registri dello Stato Civile del
[...] CP_1
medesimo comune, atto numero 38 Parte II serie A anno 2012,
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge,
3. , nato il il 21/07/2014 e il 09/10/2017, ad entrambi i genitori con prevalente Persona_3 Per_2
permanenza e residenza anagrafica presso la madre in Cusago (MI) Via Ungaretti n. 11
4.Assegna la casa coniugale di Ungaretti n.11 Cusago (MI), in comproprietà tra le parti, con gli arredi e le pertinenze, a in virtù della collocazione prevalente presso di sé dei figli minori, CP_1
5.Dispone che e fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti, stiano con il padre: Per_1 Per_2
-a weekend alterni da venerdì sera alle ore 19 a domenica sera alle ore 19, nonché ogni mercoledì dalle ore 19.30 alle 21 occupandosi il padre di prendere e riaccompagnare i minori presso la loro residenza;
- durante le vacanze estive due settimane ad agosto, le prime due o le ultime due alternate con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ciascun anno
- durante le festività natalizie la metà del periodo di vacanza, ad anni alterni, con espressa previsione che, sempre ad anni alterni i minori trascorreranno il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro,
-l e intere festività pasquali, ad anni alterni con la madre,
-i ponti verranno accorpati al week end di pertinenza e le altre festività verranno suddivise in alternanza tra le parti,
6.Pone definitivamente a carico del padre l'obbligo di versare alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, a titolo di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza giugno 2025 la somma di 2.000,00 in essa compreso il contributo forfettario per la baby sitter, rivalutabile annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione giugno 2026,) oltre al 70% delle spese extra come di seguito indicate:
a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare venga suddiviso nella misura del 50% tra i genitori,
8.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla che si liquidano Parte_1 CP_1 in € 6.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge,
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1
Milano, 23.4.2025
Il Giudice rel est. Il Presidente dott. Susanna Terni dott. Laura Maria Cosmai